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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.11.2002 11.2002.23

4. November 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,282 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2002.00023

Lugano, 4 novembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____.______ (contributo alimentare: accertamento e riscossione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 20 aprile 2001 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 1° marzo 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 febbraio 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 30 novembre 1988 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il __________ 1965 tra __________ __________ __________ (__________1944) e __________ nata __________ (__________1943). A quel momento i due figli nati dall'unione, __________ (1966) e __________ (1967), erano già maggiorenni. La convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con la sentenza prevedeva, fra l'altro, quanto segue:

                                         2.  Il marito verserà alla moglie un contributo alimentare mensile, anticipato, di fr. 1400.– (millequattrocento).

2.1   L'ammontare del contributo è riferito all'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 1988 e sarà adeguato, all'inizio di ogni anno, in base all'indice del mese di novembre precedente.

2.2   Al momento in cui il marito sarà pensionato e qualora l'ammontare delle sue entrate, pensione e rendita AVS o AI, fosse inferiore all'ultimo stipendio percepito, il contributo alimentare sarà proporzionalmente ridotto.

                                  B.   __________ __________ __________, che al momento del divorzio lavorava come __________ per le __________ __________ __________ a __________, si è risposato il __________ 1990 con __________ nata __________ (__________1958), dalla quale non ha figli. Il 30 aprile 1999 egli è stato posto in pensionamento anticipato per motivi di salute e dal 1° maggio 1999 ha ridotto di propria iniziativa il contributo di mantenimento indiciz­zato in favore dell'ex moglie a fr. 1088.75 mensili, fondandosi sulla clausola n. 2.2 della nota convenzione. Un'istan­za di trattenuta delle rendite di vecchiaia e di cassa pensione presentata nei suoi confronti da __________ __________ il 31 ottobre 2000 è stata respinta il 7 di­cembre 2000, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona (inc. __________.__________.__________).

                                  C.   Il 20 aprile 2001 __________ __________ ha convenuto l'ex marito davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il versamento di complessivi fr. 9005.40, pari alla differenza tra i contributi da lei ricevuti e quelli da lei rivendicati nel periodo compreso fra il 1° maggio 1999 e il 30 aprile 2001. In subordine essa ha chiesto che fosse accertato l'obbligo per il convenuto di versarle, dal 1° mag­gio 1999, un contributo indicizzato di fr. 1446.85 mensili. Nel giu­gno del 2001 __________ __________ __________ ha portato di propria iniziativa il contributo alimentare a fr. 1151.– mensili retroattivamente dal 1° maggio 1999, versando a __________ __________ un conguaglio di fr. 1618.50 (fr. 62.25 mensili dal 1° maggio 1999 al 30 giugno 2001). Con risposta del 13 luglio 2001 egli ha poi postulato il rigetto della petizione e nel settembre successivo ha ulteriormente aumentato il contributo a fr. 1177.85 mensili retroattivamente dal 1° gennaio 2001, versando all'attrice la differenza di fr. 241.65 (fr. 26.85 mensili dal 1° gennaio al 30 settembre 2001).

                                  D.   Con decreto dell'11 settembre 2001 il Segretario assessore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'attrice. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 4 gennaio 2002 __________ __________ ha confermato la sua domanda principale e modificato parzialmente invece quella subordinata, chie­dendo che fosse accertato un contributo di mantenimento in suo favore, dal 1° maggio 1999, di fr. 1581.– mensili indicizzato (anziché di fr. 1446.85). Essa ha reintrodotto inoltre la domanda di assistenza giudiziaria. Nel proprio allegato conclusivo del 9 gennaio 2002 __________ __________ __________ ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  E.   Statuendo con sentenza del 12 febbraio 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato __________ __________ __________ a versare all'attrice fr. 1625.60 complessivi per contributi alimentari arretrati (dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2001). La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 100.– sono state poste per un sesto a carico del convenuto e per il rimanente a carico dell'attrice, tenuta a rifondere all'ex marito fr. 1200.– per ripetibili ridotte. La richiesta di assistenza giudiziaria presen­tata dall'attrice con le conclusioni è stata nuovamente respinta, il primo giudice avendo constatato che l'interessata possiede un patrimo­nio di circa fr. 55 000.–.

                                  F.   __________ __________ è insorta contro la sentenza appena citata con un appello del 1° marzo 2002 nel quale chiede che – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la decisione impugnata sia rifor­mata obbligando l'ex marito a versarle fr. 9005.40 per contributi alimentari arretrati dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2001 o, subordinatamente, accertando un contributo alimen­tare in suo favore, dal 1° maggio 1999, di fr. 1581.– men­sili indicizzati. Nelle sue osservazioni del 29 aprile 2002 __________ __________ __________ propone di respingere l'appello, di confermare la sentenza impugnata e di riconoscergli una “piena indennità” per ripetibili, l'appello essendo a suo avviso temerario. Il 22 luglio 2002 __________ __________ ha prodotto a questa Camera nuovi documenti sul suo stato di salute e sulla propria situazione finanziaria.

Considerando

in diritto:                  1.   La causa riguarda, nel caso specifico, l'interpretazione e l'applicazione di una convenzione sugli effetti del divorzio. Ora, giusta l'art. 7a cpv. 2 prima frase tit. fin. CC i divorzi passati in giudicato secondo il diritto anteriore conservano i loro effetti secondo quel diritto. Nella misura in cui occorrerà far capo in concreto, per enu­cleare la por­tata della clausola n. 2.2 figurante nella convenzione omologata dal Pretore il 30 novembre 1988 (doc. A1), al diritto del divorzio (e non solo alla volontà interna delle parti), si applicherà pertanto la vecchia legge. Anche le modifiche di sentenze di divorzio passate in giudicato secondo il diritto previgente, del resto, sono disci­plinate dall'ordinamento anteriore, fatte salve soltanto le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC).

                                   2.   L'appellante ha prodotto il 22 luglio 2002 nuovi documenti sul suo stato di salute e sulla propria situazione finanziaria. Ora, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove o eccezioni in appello e il diritto federale non impone una disciplina diversa, tranne nelle cause rette dal principio inquisitorio illimita­to (DTF 120 II 231 consid. 1c) e in quelle volte alla pronuncia del divorzio o della separazione (art. 138 cpv. 1 CC), estranee alla fattispecie. Per di più, l'art. 138 cpv. 1 CC nemmeno gioverebbe all'interessata, dato che nuovi documenti sono proponibili al più tardi – in virtù di quella norma – con la presentazione dell'appello (art. 423b cpv. 2 CPC), mentre in concreto i documenti sono stati esibiti oltre quattro mesi dopo l'introduzione del ricorso. D'altro lato l'attrice non pretende che in concreto siano dati gli estremi per una restituzione in intero (art. 138 CPC) o per un'assunzione suppletoria di prove (art. 192 CPC). Né gli atti in rassegna potrebbero essere acquisiti d'ufficio, l'art. 322 lett. a CPC non conferendo alla Camera civile di appello la facoltà di assumere nuova documentazione d'ufficio. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che non si vede in che modo l'aggiornamento della situazione personale e finanziaria dell'appellante potrebbe influire sull'esito del giudizio, l'eventuale modifica del contributo alimentare dipendendo solo dalle entrate dell'ex marito (sotto, consid. 9). Il pronunciato odierno deve dunque fondarsi, in ultima analisi, sullo stesso materiale processuale considerato in prima sede.

                                   3.   Il Segretario assessore ha rilevato anzitutto che né la sentenza di divorzio né la convenzione sugli effetti accessori precisa nella fattispecie se il contributo litigioso si ancori all'art. 151 cpv. 1 o all'art. 152 vCC. Comunque sia, il primo giudice ha ritenuto che la clausola n. 2.2 definisce chiaramente i presupposti per una modifica del contributo, prevedendo in modo esplicito che ciò sarebbe stato possibile ove le entrate del marito dopo il pensiona­mento fossero risultate inferiori all'ultimo stipendio percepito. In tal caso, secondo il testo univoco della clausola, il contributo alimen­tare sarebbe stato ridotto proporzionalmente alla diminuzione delle entrate di lui rispetto all'ultimo stipendio. Di nessuna importanza risulta invece – ha soggiunto il Segretario assessore – il reddito del convenuto al momento del divorzio, su cui l'attrice insisteva. Ciò premesso, ricordato che __________ __________ __________ è stato pensionato anticipatamente il 30 aprile 1999 per ragioni mediche, il Segretario assessore ha accertato l'ultimo stipendio di lui in fr. 8404.70 mensili e la successiva rendita pensionistica in fr. 5676.70 mensili. Su tali basi egli ha calcolato un contributo alimentare per l'attrice, dal 1° maggio 1999, di fr. 1208.65 mensili (fr. 1789.50, pari al contributo mensile originario di fr. 1400.– indicizzato all'aprile del 1999 e ridotto nella proporzione di 5676.70 su 8404.70). In seguito il primo giudice ha adeguato la rendita al rincaro – con­formemente alla clausola n. 2.1 della convenzione – ottenendo un importo di fr. 1224.60 mensili dal 1° gennaio 2000 e di fr. 1248.15 mensili dal 1° gennaio 2001. Dedotti i contributi già versati dall'ex marito (fr. 1151.– mensili dal 1° maggio 1999 al 31 dicembre 2000 e fr. 1177.85 mensili dal 1° gennaio al 30 aprile 2001), il credito dell'attrice per contributi non pagati dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2001 è risultato in definitiva di fr. 1625.60. Dato il parziale accoglimento della domanda principale, il Segretario assessore ha giudicato senza oggetto la richiesta subordinata dell'attrice, intesa a far accertare che il contributo in suo favore ammonta a fr. 1581.– mensili dal 1° maggio 1999.

                                   4.   L'appellante si duole che il Segretario assessore abbia ridotto il contributo in suo favore dal 1° maggio 1999 senza nemmeno che l'ex marito ne abbia fatto richiesta. Ribadisce poi che, stando alla clausola n. 2.2 della convenzione sugli effetti del divorzio, un'eventuale modifica del contributo si sarebbe potuta giustificare unicamente per rapporto al reddito conseguito dall'ex marito al momento del divorzio (stimato in fr. 5187.– mensili) e non per rapporto all'ultimo stipendio da lui percepito prima del pensionamento (fr. 8404.70 mensili). Quanto alle entrate del conve­nu­to dopo il 1° maggio 1999, che secondo l'ultima dichiarazione d'im­po­sta ammontano a fr. 11 942.– mensili (in luogo dei fr. 5676.70 mensili considerati dal Segretario assessore), l'appellante sottolinea ch'esse sono di gran lunga superiori ai fr. 5187.– mensili guadagnati dall'interessato al momento del divorzio. Donde la postulata riforma del giudizio impugnato, nel senso di obbligare il convenuto a versarle fr. 9005.40 per contributi alimentari maturati dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2001, calcolati in base alla “differenza tra fr. 26 130.– di contributi versati e fr. 35 135.40 da versare e meglio fr. 1446.85 mensili nel 1999, fr. 1466.05 nel 2000 (…) e fr. 1492.– nel 2001”. In via subordinata l'appellante conclu­de una volta ancora perché si accerti che il contributo in suo favore è, dopo il pensionamento dell'ex marito, di fr. 1581.– men­sili.

                                   5.   Nella misura in cui pretende che il contributo di mantenimento fissato nella clausola n. 2.2 della convenzione sugli effetti accessori del divorzio possa essere modificato solo per sentenza del giudice, l'appellante sostiene una tesi erronea. La clausola in questione già prevedeva esplicitamente che, al momento in cui il marito fosse stato pensionato e l'ammontare delle sue entrate (dal primo e dal secondo pilastro) fosse risultato inferiore all'ultimo stipendio percepito, il contributo alimentare sarebbe stato “pro­porzionalmente ridotto” (doc. A1, pag. 3 in alto). In tali circostanze, verificandosene le premesse, il convenuto poteva procedere egli medesimo alla ricommisurazione del dovuto, senza promuovere per ciò soltanto un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio (v. anche Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 146 n. 733 e 736). A giusto titolo il Segretario assessore si è limitato perciò ad accertare se fossero date le condizioni per far capo alla clausola e quali fossero le conseguenze. Nem­meno l'appellante contesta, per altro, che il pensionamento anticipato dell'ex marito giustifichi l'applicazione della citata clausola, né asserisce – per avventura – che l'ex marito abbia ridotto il contributo per ragioni diverse da quelle considerate dal primo giudice. Su questo punto l'appello si rivela dunque sprovvisto di buon diritto.

                                   6.   L'attrice lamenta in secondo luogo di un'errata interpretazione della clausola n. 2.2. Ora, la natura giuridica di una convenzione sugli effetti del divorzio è controversa. Secondo il Tribunale federale essa può equipararsi a un contratto di diritto privato fino al momento della sua omologazione, dopo di che essa divie­ne – diversa­mente da una qualsiasi transazione – parte integran­te della sen­tenza di divorzio, con la quale acquisisce forza di giudi­cato (DTF del 9 maggio 2001 in re B., 5C.281/2000, consid. 3 con richiami). Ciò non toglie che, trattandosi di delucidare una condizione relativa a contributi di mantenimento per l'ex coniuge (que­stione lasciata alla libera disponibilità delle parti), se il giudice ha omologato la clausola – come in concreto – senza modifiche né osservazioni, “ben possono in linea generale tornare applicabili gli stessi criteri interpretativi sviluppati nell'ambito dell'ermaneutica contrattuale” (loc. cit. con riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Sotto questo profilo non v'è differenza tra vecchio e nuovo diritto del divorzio. Decisiva è pertanto, nel caso in esame, la vera e concorde volon­tà interna delle parti (art. 18 CO). Se non è possibile accertarla, occorre determinare il senso che in buona fede le parti potevano ragionevolmente attribuire alle espressioni usate (cfr. DTF 127 III 445 consid. 1b, 125 III 266 consid. 4a, 122 III 424 consid. 3a).

                                   7.   Nella fattispecie l'appellante asserisce che “l'interpretazione data dal Pretore [recte: dal Segretario assessore] al punto n. 2.2 della convenzione, non è corretta, e cioè secondo cui il reddito determinante per giustificare la riduzione degli alimenti, era quello dell'ultimo salario percepito, e non quello percepito al momento del­la firma della convenzione” (appello, pag. 4 a metà). A parte la formulazione involuta dell'asserto, l'appellante evita però di confrontarsi con le diffuse spiegazioni contenute nella sentenza impugnata (pag. 5, consid. 6) e neppure tenta di illustrare perché – secondo la volontà interna dei coniugi o il precetto della buona fede – il senso attribuito dal Segretario assessore alla clausola litigiosa sarebbe censurabile. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si consideri altresì che nel caso precipuo il significato letterale della clausola è chiaro: criterio determinante per la ricommisurazione del contributo è l'“ultimo stipendio percepito” dal debitore. Avesse inteso affermare che per “ultimo stipendio percepito” si intendeva in realtà lo stipendio percepito al momento del divorzio, l'interessata avrebbe dovuto almeno motivare il proprio assunto.

                                   8.   L'appellante fa valere in ogni modo che, stando all'ultima dichiarazione fiscale agli atti, il reddito dell'ex marito dopo il pensionamento ammonta a fr. 11 942.– mensili, non a fr. 5676.70 mensili come reputa il Segretario assessore. Il rilievo però è destituito di pertinenza. A prescindere dal fatto che le entrate risultanti dalla menzionata dichiarazione d'imposta – inerente al biennio 2001/ 2002 – comprendono anche il reddito della seconda moglie del convenuto e il valore locativo dell'abitazione propria (dichiarazione citata, pag. 2 in alto, nel fascicolo “richiami”), l'appellante non trae conseguenze dalla sua argomentazione. Anzi, nel calcolo del contributo alimentare in suo favore dal 1° maggio 1999 essa medesima si diparte da un reddito del convenuto di fr. 5676.70 mensili (appello, pag. 5 in alto). L'argomentazione è dunque sen­za portata pratica. Per il resto, l'interessata si limita a contrapporre al conteggio del primo giudice un suo proprio calcolo del contributo (appello, loc. cit.), a dir poco incomprensibile (“fr. 1581.98 = fr. 5676.70 : 5181.–”), senza lontanamente dimostrare perché la sentenza impugnata sarebbe errata. Ne discende che l'appello, carente di motivazione, risulta anche a tale proposito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

                                   9.   Si aggiunga che, si volesse pur verificare d'ufficio il calcolo del contributo alimentare secondo il metodo previsto dalla nota clausola convenzionale, la sentenza impugnata merita piena conferma. Il contributo per l'appellante dopo il pensionamento dell'ex marito (risalente al 30 aprile 1999: doc. 3) va stabilito in effetti riducendo la rendita iniziale (fr. 1789.50 mensili, pari a fr. 1400.– secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 1999: doc. A1, clausola n. 2.1; sentenza impugnata, pag. 6 a metà) proporzionalmente alla diminuzione delle entrate di lui dopo il pensionamento (da fr. 8404.70 a fr. 5676.70 mensili). Dal

                                         1° maggio 1999 il contributo alimentare risulta così di fr. 1208.65 mensili (fr. 1789.50 x 5676.70 : 8404.70), che adeguati al rincaro – in ossequio alla clausola n. 2.1 della convenzione – diven­tano fr. 1224.60 dal 1° gennaio 2000 e fr. 1248.15 dal 1° gennaio 2001 (come enuncia il Segretario assessore: sen­tenza impugnata, pag. 6 verso il basso). Il credito complessivo dell'appellante per il periodo dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2001 si attesta pertanto a fr. 29 357.– (fr. 1208.65 mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 1999, fr. 1224.60 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 e fr. 1248.15 mensili dal 1° gennaio al 30 aprile 2001). Deducendo da tale somma le rendite già versate nel medesimo periodo, di complessivi fr. 27 731.40 (fr. 1151.– mensili dal 1° maggio 1999 al 31 dicembre 2000, più fr. 1177.85 mensili dal 1° gennaio al 30 aprile 2001: sopra, consid. C), al convenuto rimangono da pagare fr. 1625.60.

                                10.   L'appellante reitera da ultimo, in subordine, affinché sia formalmente accertato un contributo di mantenimento in suo favore di fr. 1581.– mensili dal 1° maggio 1999. Il Segretario assessore ha considerato la domanda caduca, visto l'accoglimento – almeno in parte – della domanda principale. Nell'appello l'attrice ripropone la richiesta subordinata, ma non tenta nemmeno di spiegare perché l'accertamento conserverebbe un qualsivoglia interesse di fronte all'intervenuta condanna dell'ex marito al versamento di quanto dovutole dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2001. Ulteriormente sprovvisto di motivazione, l'appello denota una volta ancora la sua manifesta irricevibilità (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                11.   Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali e le ripetibili seguo­no la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il convenuto chiede che l'impugnazione sia dichiarata finanche temeraria (art. 152 cpv. 1 CPC), ma non pretende di subire un danno superiore all'entità delle presunte ripetibili, le quali già coprono adeguatamen­te i costi derivanti dalla stesura delle osservazioni. Quanto alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dall'attrice in entrambi i gradi di giudizio, esse vanno respinte. L'interessata dispone in effetti di sostanza imponibile per oltre fr. 55 000.– (dichiarazione d'imposta 2001/2002 allegata al certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria), con cui deve ritenersi in grado di far fronte alle spese legali e giudiziarie. Essa non può dunque essere considerata indigente (art. 155 vCPC, in vigore fino al 29 luglio 2002: cfr. BU 2002 pag. 213). Oltre a ciò l'appello, non privo di leggerezza, difettava sin dall'inizio di qualsiasi possibilità di buon esito (art. 157 vCPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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