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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.09.2002 11.2002.21

2. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·958 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2002.00021

Lugano, 2 settembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ______________________________ (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza dell'11 maggio 2001 dalla

Commissione tutoria regionale __________, __________  

nei confronti di

__________ __________, __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 febbraio 2001 (recte: 2002) presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 5 febbraio 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con decisione del 5 febbraio 2002 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato su richiesta del­la Commissione tutoria regionale __________ l'interdizione di __________ __________ per debolezza di mente;

                                         che il 21 febbraio 2002 __________ __________ ha scritto alla Sezione degli enti locali, dichiarando – tra l'altro – di ricorrere contro tale decisione;

                                         che la Sezione degli enti locali ha trasmesso la lettera, il 26 febbraio 2002, alla prima Camera civile del Tribunale d'appello per competenza;

                                         che la Commissione tutoria regionale __________, cui la lettera è stata notificata, non ha presentato osservazioni;

e considerando

in diritto:                        che l'atto del ricorrente può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 LTC: RL 4.1.2.2);

                                         che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

                                         che in materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, 1999, n. 41 ad art. 420);

                                         che, ciò premesso, nella fattispecie l'appellante può ragionevolmente intendersi postulare, nonostante la mancanza di qualsiasi richiesta esplicita, la riforma della decisione impugnata nel sen­so di respingere l'istanza di interdizione proposta dalla Commissione tutoria regionale;

                                         che, per quanto attiene ai motivi del ricorso, la lettera in esame contiene due argomentazioni;

                                         che l'appellante fa valere anzitutto di non essere comparso alla discussione finale davanti all'autorità di vigilanza perché, avendo egli “la corrispondenza in giacenza presso la Posta di __________ ”, non sarebbe stato “avvisato in tempo debi­to”;

                                         che simile argomentazione potrebbe essere idonea tutt'al più a ottenere un altro dibattimento finale davanti all'autorità di vigilanza (e l'ema­nazione di una nuova decisione), ma non necessariamente il rigetto dell'istanza di interdizione formulata dalla Commissione tutoria;

                                         che, comunque sia, la giustificazione addotta dall'appellante non è accettabile, chi ha un procedimento in corso non potendo sem­pli­cemente dare ordine alla posta di trattenere la corrispondenza e prevalersi poi, davanti all'autorità, di avere ignorato i termini fissatigli per raccoman­data (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commen­tato, n. 8 a 10 ad art. 124, cui rinvia l'art. 14 cpv. 2 LPAmm, applicabile in virtù dell'art. 21 LTC);

                                         che la seconda argomentazione si esaurisce nella seguente frase: “Ritengo, come detto in precedenza (ricorso del 08.06.2001) di essere in grado di amministrarmi convenientemente”;

                                         che tale assunto cade nel vuoto, l'autorità di vigilanza avendo pronunciato la tutela non per cattiva amministrazione (art. 370 CC), ma per debolezza mentale (art. 369 CC);

                                         che, invero, nel suo ricorso dell'8 giugno 2001 all'autorità di vigilanza l'interessato avversava anche le risultanze della perizia specialistica eseguita sulla sua persona per ordine del Ministero pubblico (il quale lo sospettava di incendio intenzionale), sostenendo che “i medici della Clinica Psichiatrica di __________ hanno contestato il suo contenuto” (act. 3, secondo foglio);

                                         che l'autorità di vigilanza, proprio per tenere conto delle esitazioni (e non delle contestazioni) del dott. __________. __________, capo della Clinica psichiatrica cantonale di __________ e medico curante dell'interessato, ha disposto un nuovo esame specialistico da parte dei dottori __________. __________ e __________ __________, capo del Servizio psico-sociale di __________;

                                         che, secondo tale referto, l'appellante risulta soffrire di una “psi­co­pato­logia che si situa nelle cosiddette sindromi schizoaffettive, cioè di quei quadri psicopatologici in cui c'è la compartecipazione di caratteristiche sia delle forme schizofreniche che di quelle maniaco-depressive” (decisione impugnata, pag. 8 in fondo);

                                         che gli stessi periti auspicano “la presenza di una figura ufficiale, costituita dal tutore”, limitata non solo “al controllo e alla gestione degli interessi economici del peritando, ma nella fattispecie anche e soprattutto al controllo e all'intervento limitativo nella messa in atto dei comportamenti inadeguati che invece il peritando continua a manifestare” (decisione impugnata, loc. cit.);

                                         che su tale referto l'appellante non spende una parola, sicché non è dato di capire né di intuire per quali ragioni occorrerebbe scostarsene;

                                         che nelle circostanze descritte l'appello, in quanto motivato, si rivela destinato all'insuccesso;

                                         che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che in concreto si può tuttavia prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese, l'appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non ha formulato osservazioni e non ha quindi sopportato costi di rilievo;

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – Commissione tutoria regionale __________, __________.

                                         Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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