Incarto n. 11.2002.00018
Lugano 27 novembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ___._____/_._.___ (curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con risoluzione del 19 dicembre 2000 dalla
__________ tutoria di __________ (ora Commissione tutoria regionale __________, __________)
nei confronti dell'
avv. __________ __________, ora in __________. __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 15 febbraio 2002 da __________ __________ contro la decisione emessa il 24 gennaio 2001 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con risoluzione del 20 ottobre 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha ordinato la privazione della libertà a scopo di assistenza dell'avv. __________ __________ (1923), disponendone il collocamento immediato alla Clinica psichiatrica cantonale di __________ e incaricando quest'ultima di allestire una perizia sulle di lui condizioni psichiche. Contemporaneamente essa ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC e ha provvisoriamente privato __________ __________ dell'esercizio dei diritti civili, designandogli come curatore __________ __________. Il 24 ottobre 2000 la medesima autorità ha designato l'avv. __________ __________ come curatore, in sostituzione di __________ __________, e il 30 ottobre successivo ha sospeso la privazione provvisoria di __________ __________ dall'esercizio dei diritti civili.
B. Contro le citate decisioni della Delegazione tutoria __________ __________ è insorto il 29 ottobre e il 6 novembre 2000 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, postulando l'annullamento delle misure. Il 9 novembre 2000 si è tenuta un'udienza conciliativa davanti alla Commissione giuridica in materia sociopsichiatrica e il 14 novembre successivo __________ __________ è stato dimesso dalla Clinica psichiatrica cantonale. Dopo avere soggiornato in vari alberghi, il 4 dicembre 2000 egli è stato ricoverato prima all'Ospedale “__________ __________à” di __________ e poi all'Ospedale __________ di __________.
C. Con risoluzione del 14 dicembre 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito a favore di __________ __________ una curatela di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC), confermando l'avv. __________ __________ in qualità di curatore, e ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________ di redigere una perizia sulle condizioni psichiche dell'interessato. Contro tale decisione __________ __________ ha nuovamente ricorso il 4 gennaio 2001 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, postulando l'annullamento del provvedimento. Il 10 gennaio 2001 tale autorità ha annullato la privazione provvisoria dell'esercizio dei diritti civili. Il ricorrente è stato sentito dall'autorità medesima il 1° febbraio e il 27 novembre 2001. Statuendo il 14 gennaio 2002, questa ha – da un lato – respinto il ricorso del 4 gennaio 2001, confermando il provvedimento dell'autorità tutoria, ma – dall'altro – ha respinto anche l'istanza di interdizione del 20 ottobre 2000, senza prelevare tasse né spese.
D. Contro la predetta decisione __________ __________ è insorto il 15 febbraio 2002 con un appello nel quale chiede che la curatela di rappresentanza e amministrativa sia annullata. Il 5 marzo 2002 la neocostituita Commissione regionale tutoria __________dichiara di non formulare osservazioni e rinvia agli atti dell'incarto.
Considerando
in diritto: 1. La procedura di curatela è regolata dal diritto cantonale (art. 397 in relazione con l'art. 373 CC). Competente per pronunciare una curatela di rappresentanza personale è l'autorità tutoria del domicilio della persona che ne abbisogna (art. 396 cpv. 1 CC), mentre competente per pronunciare una curatela amministrativa è quella del luogo dov'è amministrata la maggior parte dei beni o dove i beni sono pervenuti al beneficiario (cpv. 2). Il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore nel Ticino la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, con il relativo regolamento di applicazione. L'art. 52 di tale legge prevede che le procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore sono decise in base alle norme anteriori. Nel caso specifico la procedura intesa all'istituzione di una curatela di rappresentanza e amministrativa è stata avviata nel dicembre del 2000, di modo che la fattispecie è retta dal regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951, in vigore fino al 31 dicembre 2000. Anche sotto l'egida del vecchio diritto le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele erano appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC, in vigore fino al 31 dicembre 2000 e art. 424 cpv. 3 CPC). Il curatelato, come l'interdetto, ha senz'altro la legittimazione a ricorrere e può anche farsi patrocinare (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 397 CC, n. 114 seg. e n. 168 segg. ad art. 373 CC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. L'appellante chiede che questa Camera disponga l'assunzione di vari testimoni. La domanda di nuove prove in appello è di per sé ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC), il diritto tutelare essendo governato dal principio inquisitorio illimitato (Schnyder/ Murer op. cit., n. 123 ad art. 373 CC). A prescindere dal fatto però che nella fattispecie l'appellante non indica quali circostanze intenda dimostrare con le predette testimonianze, l'assunzione di nuove prove si rivela superflua, poiché – come si vedrà in seguito – l'appello merita accoglimento già sulla base degli atti. Ciò premesso, nulla osta all'esame delle censure nel merito.
3. Litigiosa rimane unicamente, in questa sede, l'istituzione della curatela combinata (di rappresentanza e amministrativa). L'autorità di vigilanza ha rilevato che la Delegazione tutoria si era attivata in seguito a varie segnalazioni circa un preoccupante stato di degrado del ricorrente. Essa ha accertato che, dopo essere stato dimesso dalla Clinica psichiatrica cantonale, l'interessato aveva pernottato in vari alberghi, frodando lo scotto e lasciando le camere in uno stato indecente. Dopo la degenza negli ospedali di __________ e Cevio, egli aveva locato un piccolo appartamento a __________, che tuttavia era stato costretto a lasciare perché la proprietaria aveva espresso il suo malcontento, l'inquilino non essendo in grado di provvedere alle più elementari necessità senza l'aiuto e l'assistenza continua di terzi. Ciò posto, l'autorità ha ritenuto che il ricorrente non sia assolutamente capace di badare alle proprie esigenze e che, per di più, tenda a minimizzare gli episodi occorsigli. Escluso un complotto nei di lui confronti, essa ha concluso che __________ __________ necessita di assistenza a salvaguardia della sua salute e dei suoi interessi, incombendo altrimenti il rischio di una ricaduta nel disagio e nell'abbandono. Per assisterlo l'autorità ha scartato però la moglie, la quale dichiarava bensì di avere progetti di vita in comune, ma non aveva mai abitato con lui, né lo aveva mai aiutato o appoggiato. Quanto alla misura da adottare, l'autorità ha escluso la tutela, di cui non intravedeva i requisiti, e ha confermato la curatela combinata, ritenuta il provvedimento più idoneo, l'interessato necessitando per l'essenziale la presenza di una persona che si occupi della sua persona e dei suoi interessi.
4. Contestata l'esposizione dei motivi addotti dalla Delegazione tutoria a sostegno dell'intervento e dolendosi del ricovero coatto nella Clinica psichiatrica cantonale di __________, l'appellante espone le proprie giustificazioni. Rileva di non essere fisicamente né psichicamente malato e di essere senz'altro in grado, occorrendo, di designare un rappresentante. A suo dire il provvedimento in questione è abusivo e la decisione impugnata è superficiale, poiché l'autorità di vigilanza non ha assunto la minima prova e non ha proceduto ad alcuna verifica o a un qualsivoglia approfondimento. Sostiene di vivere in modo autonomo in una casa di riposo, dove non necessita di assistenza a salvaguardia della sua salute o dei suoi interessi, e nega che senza la curatela egli possa ricadere in uno stato di disagio, quello accertato dall'autorità di vigilanza essendo riconducibile a una situazione del momento, allorché egli era stato dimesso dal ricovero forzato a __________ senza mezzi. A sostegno delle sue capacità di gestire i propri affari, come pure di amministrare il proprio patrimonio e le sue rendite, il ricorrente fa valere di avere promosso causa di sua iniziativa contro alcuni parenti, vincendola. Reputa infondata la trascuratezza amministrativa, sottolineando che i debiti sono stati accumulati prima che ottenesse causa vinta nei confronti dei parenti e che gli fosse versato il denaro di sua spettanza. Ricorda infine di essere membro di diverse associazioni, evidenzia che la misura adottata è pregiudizievole per la sua dignità personale e reputazione sociale e definisce la curatela alla stregua di una morte civile. In ultima analisi egli chiede l'annullamento della misura poiché adottata senza che ne sussistessero gli estremi.
5. Dal fascicolo processuale risulta che nel novembre 1999 il Municipio di __________ ha ricevuto una petizione sottoscritta da oltre una trentina di conducenti delle locali autolinee pubbliche, i quali condividevano le reclamazioni di passeggeri scontenti per le “esalazioni nauseanti che la persona del __________. __________ emana (odori dovuti alla mancanza di igiene del proprio corpo)” (doc. 8). Su incarico dell'allora Delegazione tutoria di __________, il __________. __________ __________ ha visitato il 26 novembre 1999 l'interessato, trovandolo di per sé orientato, ma con vestiti “in disordine, sporchi che lasciavano un cattivo odore”. Il 4 dicembre successivo egli si è recato nell'abitazione di lui, riscontrandone l'inabitabilità per motivi igienico-sanitari. Egli ha espresso il parere che a __________ __________ andasse cercata un'abitazione idonea, fosse data la possibilità di lavarsi, di cambiarsi, e si verificasse presso il Servizio psicosociale “se il paziente [fosse] ancora in grado di vivere senza una curatela” (doc. 9). Nello stesso periodo la Polizia comunale di __________ ha ispezionato l'alloggio di __________ __________ e ne ha ravvisato lo stato pietoso, “sudicio in modo indescrivibile”, e ciò anche dopo un'ulteriore visita agli inizi del 2000. Un agente di polizia ha dichiarato di non meravigliarsi se numerosi cittadini lamentavano odori sgradevoli al cospetto dell'interessato, al quale non si poteva stare accanto né sull'autobus né in chiesa per il lezzo nauseabondo (doc. 10).
Nel settembre del 2000, su mandato del Municipio di __________, __________. __________ __________ ha allestito un rapporto sullo stato in cui si trovava l'abitazione di __________ __________ e ne ha descritto il degrado, la “sporcizia invivibile”, la mancanza di ogni norma di igiene (doc. 11). Il __________. __________, che ha accompagnato __________, ha riferito che quel giorno il ricorrente era orientato nello spazio e nel tempo, rasato, pulito e con i vestiti in ordine. Tuttavia egli ha così descritto l'immobile: “Come già all'ultimo controllo, entrando non si poteva respirare dal tanfo. Dappertutto sul pavimento, sia in cucina, sia nella stanza: libri, giornali, cibi vecchi, abiti. La cucina completamente in disordine, sporca, il lavandino coperto da una melma nera con dentro piatti. Al secondo piano, almeno ci si poteva respirare. Anche qui un disordine completo con giornali, mobili e vestiti. Il bagno presentava la doccia rotta e probabilmente questa doccia non è più stata usata. Il water è l'unico apparecchio sanitario che è in uno stato adeguato” (doc. 12). In una nota interna della Delegazione tutoria si evince che, nondimeno, tale immobile è stato venduto nell'ottobre del 2000. __________ __________ ha pernottato una volta in un albergo di __________, una volta all'addiaccio, una volta in uno scantinato della sua ex casa, una volta in una stalletta non abitabile e una volta in una benna per rifiuti. Il 20 ottobre 2000 egli è tornato nell'abitazione venduta e ha lasciato le proprie feci sui pavimenti. Quel giorno la Delegazione tutoria ha allora indetto un incontro con la dott. __________, del Servizio psico-sociale di __________, la quale ha ritenuto adempiuti i requisiti per un ricovero coatto a __________ (doc. 14), ciò che è stato eseguito nel pomeriggio.
Il 14 novembre 2000, dopo l'audizione davanti alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, __________ __________ è stato dimesso dalla Clinica psichiatrica cantonale, i responsabili avendo preso atto che la di lui moglie si dichiarava disposta a prendersi carico di lui. Il 16 novembre successivo egli si è recato __________ di __________, ove al pronto soccorso gli è stata eseguita una visita e un esame psichiatrico (doc. 18). Dopo avere pernottato in alcuni alberghi, dal 20 al 27 novembre 2000 egli ha affittato una camera da __________ __________ a __________, la quale ha affermato “che già la prima sera l'ospite aveva bisogno di lei, la camera era tutta sporca di feci (lenzuola, coperta, mutande e pantaloni). … Il terzo giorno sentivo un odore insopportabile di urina e ho capito che lui non era in grado di lavarsi e pulirsi” (doc. 19). Il 1° dicembre 2000 la dott. __________ ha visitato __________ __________, che in quel momento alloggiava __________ __________ di __________, e pur trovandolo lucido e orientato in tutti i domini, ha notato che era impossibile parlare con lui della sua situazione, che i problemi igienici sussistevano e che egli rifiutava ogni discussione al riguardo, negando anzi il problema e rigettando ogni offerta di aiuto. Per la specialista, la situazione psico-sociale dell'interessato non era pericolosa né per lui né per gli altri e nemmeno i problemi fisici sembravano preoccupanti. Il comportamento sociale di lui, però, era completamente inadeguato, non avendo egli capacità di giudizio e di critica circa la sua situazione. Essa proponeva così una nuova privazione della libertà a scopo di assistenza e un collocamento coatto (doc. 22). Il 19 dicembre 2000 la Delegazione tutoria ha pronunciato la curatela combinata ora in discorso.
Successivamente, dopo un ricovero all'Ospedale “__________ __________ ” di __________, l'interessato è stato trasferito all'Ospedale di __________. La dott. __________, primaria del nosocomio, ha riferito “che dal punto di vista fisico le condizioni sono discrete; è però imperativo che [egli] assuma regolarmente le terapie descritte; occorre dunque che l'aderenza terapeutica sia garantita. Le funzioni cognitive del paziente sono nella norma. … __________. __________ è in grado di gestirsi da solo ma è necessario che sia seguito perché siano garantite l'igiene, l'alimentazione e la pulizia della casa” (doc. 24). Dimesso dall'ospedale, egli ha – come detto – appigionato un appartamento a __________, salvo essere nuovamente riammesso all'Ospedale __________. Dalla primavera del 2001 egli si trova alla casa per anziani “__________ __________ ” di __________ __________.
6. Visto quanto precede, non può essere revocato in dubbio che al momento in cui la Delegazione tutoria è intervenuta l'appellante vivesse in una situazione di effettivo disagio e non fosse in grado di gestirsi autonomamente. Le giustificazioni da lui addotte non permettono altra conclusione. Certo, è possibile che quanto accaduto dopo il suo ricovero coatto a __________ (compresa la frode dello scotto) sia dovuto alle particolari difficoltà del momento, ma ciò nulla muta nella sostanza. Intanto, per quel che concerne la situazione personale dell'appellante, la mancanza di igiene e di cura risulta palese dagli atti. Lo stato in cui egli ha lasciato abitazioni e camere d'albergo, gli abiti sporchi e trasandati, il fetore lamentato da decine e decine di persone (doc. 8, 9 e 10) sono indiscutibili. Sarà anche vero che non tutti gli autisti delle locali autolinee hanno avuto modo di constatare le condizioni in cui egli si trovava quando accedeva ai mezzi pubblici, come si fa valere nell'appello, tanto più che a volte egli si presentava anche rasato, pulito e con i vestiti in ordine (doc. 12), ma il quadro d'insieme non cambia. Anzi, la dott. __________ ha confermato che il ricorrente, pur essendo in grado di gestirsi, ha bisogno di essere seguito perché siano garantite l'igiene, l'alimentazione e la pulizia della casa (doc. 24).
Dal profilo logistico è verosimile che il trasferimento dell'appellante nel 1997 a __________ fosse provvisorio e che egli fosse intenzionato a vendere l'abitazione al più presto, salvo incontrare difficoltà (appello, pag. 3 in alto). Resta il fatto però che l'appartamento si trovava in condizioni indecorose e che in quell'appartamento __________ __________ è vissuto almeno tre anni. Pur supponendo che interventi di manutenzione straordinaria potessero essere rimandati in vista della vendita, tutti coloro che sono entrati nella casa l'hanno definita inabitabile (doc. 9), sudicia all'estremo (doc. 10), in uno stato di degrado e di sporcizia invivibile, senza le minime norme d'igiene (doc. 11 e fotografie allegate), permeata di un tanfo irrespirabile (doc. 12), con sacchi colmi di immondizia sparsi in tutta la casa (doc. 9) e lavandini coperti da una melma nerastra con dentro i piatti (doc. 12).
Dal profilo finanziario è vero che nulla è dato di sapere sulla situazione debitoria attestata dal curatore (doc. 25). Il ricorrente tuttavia non nega tale circostanza, limitandosi a far valere di avere accumulato tali debiti (per fr. 180 000.–) prima di vincere la causa verso alcuni parenti (appello pag. 12 in fine), e di sostentarsi attualmente grazie a rendite assicurative. Ne segue che al momento della decisione dell'autorità tutoria una misura di protezione, foss'anche tra le meno incisive come la curatela combinata (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, n. 862 pag. 340), si imponeva oltre ogni ragionevole dubbio. Né entrava seriamente in linea di conto un'assistenza da parte della moglie dell'appellante, la quale si era trasferita in Italia sin dal giugno del 1999 (doc. 10 in alto). Ci si fondasse solo sul passato, l'appello in esame andrebbe respinto senza esitazioni.
7. Il problema consiste nel fatto che una misura tutelare non può giustificarsi solo guardando al passato. Deve legittimarsi in base alla situazione del momento in cui l'autorità decide. E oggi la situazione dell'appellante non è più quella risultante dagli atti, giacché – come si evince anche dalla decisione impugnata – dalla primavera del 2001 __________ __________ è ospite della casa per anziani “__________ __________ ” a __________ __________. Ora, nella scelta della misura tutelare appropriata al singolo caso l'autorità deve attenersi ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà (DTF 124 I 40 consid. 3e; Langenegger in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 29 e 33 ad art. 369 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 339 n. 860 segg.). Per valutare la necessità di un provvedimento occorre ponderare gli interessi, individuando quello prioritario e agendo di conseguenza (Stettler, L'impact du principe de la proportionnalité sur la gradation et le champ d'application des mesures tutélaires, in: RDT 1984 pag. 44 seg.). In concreto occorre dunque verificare se, accudito e assistito nella casa di riposo, l'appellante abbisogni ancora di una curatela o se in simili condizioni egli sappia badare a sé stesso. Occorrerebbe appurare inoltre se egli abbia finalmente capito di dover risiedere in una struttura – o quanto meno di dover far capo a una struttura – che vigili le sue esigenze materiali, dal vitto all'alloggio, dall'igiene personale al vestiario. Gli atti non consentono alcuna deduzione affidabile in tal senso. Dal fascicolo processuale non si desume neppure se il ricovero nella casa per anziani, avvenuto durante l'istruttoria davanti all'autorità di vigilanza, sia consensuale oppure sia avvenuto per coercizione del curatore. Il generico accenno al rischio di una ricaduta in uno stato di bisogno o al fatto che da quando la curatela è stata pronunciata la situazione dell'interessato è migliorata non sono di alcun sussidio.
8. È vero che l'appellante non ha mai chiesto un aggiornamento dell'istruttoria e che le prove da lui offerte tendevano – apparentemente – a smentire la necessità di un intervento da parte della Delegazione tutoria. Se non che, in virtù del principio inquisitorio che governa la procedura di tutela l'autorità deve chiarire le circostanze rilevanti di propria iniziativa, senza essere vincolata alle allegazioni né alle prove offerte (v. anche Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 13 ad art. 373 CC). Al limite questa Camera potrebbe esperire essa medesima – in virtù della massima ufficiale e del principio inquisitorio – le prove ritenute idonee ai fini del giudizio. A parte il fatto però che ciò toglierebbe all'interessato un grado di giurisdizione, in concreto non si tratta solo di integrare l'uno o l'altro accertamento. Si tratta di istruire per la prima volta un insieme di fatti determinanti per il futuro, giudicando poi come un'autorità di prima sede. Il che non è manifestamente compito della Camera civile di appello.
9. Ne deriva che, mancando qualsiasi elemento per formulare una prognosi circa la necessità di una misura tutelare, non resta che annullare il provvedimento adottato. Ciò non significa per nulla che l'autorità tutoria debba astenersi da misure in favore dell'appellante. Significa soltanto che una curatela non può essere confermata solo per i trascorsi dell'interessato. Deve fondarsi anche sulle sue esigenze aggiornate e attuali. L'autorità di vigilanza – o l'autorità tutoria, cui il caso può essere ritornato – verificherà quindi le condizioni di salute e quelle finanziarie in cui versa l'interessato attualmente, approfondirà gli eventuali disturbi che lo affliggono, indagherà sulla sua capacità di provvedere personalmente alle cure prescritte, accertando in particolare se egli si rende conto – infine – di dover essere assistito (quanto meno per la sua igiene personale e per i suoi indumenti), e appurerà la capacità di provvedere autonomamente ai propri interessi e bisogni. L'autorità eseguirà inoltre un'analisi della situazione finanziaria, verificando la natura dei debiti allora contratti, la capacità di provvedere autonomamente all'amministrazione della propria sostanza o di scegliere un rappresentante e di sorvegliarlo in maniera appropriata, inquisendo su eventuali pericoli che potrebbero mettere a repentaglio i suoi interessi patrimoniali. Solo a quel momento essa disporrà di tutti gli elementi per eventualmente adottare una misura a favore dell'interessato. Si aggiunga che nel frattempo, soccorrendone i motivi, l'autorità potrà sempre pronunciare una misura provvisoria nel senso dell'art. 386 CC. L'appello va dunque accolto in questi termini.
10. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'autorità tutoria, che ha postulato l'interdizione (art. 148 cpv. 1 CPC). Questa non può tuttavia essere considerata soccombente, avendo rinunciato a postulare la reiezione dell'appello (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Non può dunque essere tenuta al versamento di oneri o alla corresponsione di ripetibili. Del resto l'appellante esce vittorioso sul principio, ma nulla si può anticipare sull'esito cui giungerà l'autorità amministrativa dopo avere debitamente aggiornato i dati. Quanto agli oneri di prima sede, che l'autorità di vigilanza ha rinunciato a prelevare, l'appellante chiede il versamento di fr. 2000.– per ripetibili. Come si è visto, nondimeno, la Delegazione tutoria era intervenuta a giusta ragione – anzi, a dovere – nei suoi confronti (sopra, consid 6 in fine), sicché l'assegnazione di ripetibili in relazione a tale periodo non si giustifica.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità di vigilanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– Commissione tutoria regionale __________, __________.
Comunicazione a:
– Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– avv. __________ __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario