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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2004 11.2002.134

15. November 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·634 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

contestazione di delibera assembleare: vendita degli appartamenti in corso di causa; stralcio per appello privo d'interesse

Volltext

Incarto n. 11.2002.134

Lugano 15 novembre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2002.5 (proprietà per piani: azione di  accertamen­to e contestazione di delibera assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 14 gennaio 2002 da

 CO 1  e  CO 2   (patrocinati dall'  RA 2 )  

contro

Comunione dei comproprietari del “Condominio AP 1”, (patrocinata dall'  RA 1 ),  

giudicando ora sulla sentenza (recte: decreto e ordinanza) dell'11 novembre 2002 con cui il Pretore ha respinto l'eccezione di tardività sollevata dalla convenuta, rigettando anche le prove da essa notificate;

premesso che il 14 dicembre 2001 CO 1, a quel momento titolare della proprietà per piani n. 7581 (appartamento n. 4, pari a 350/1000 della particella n. 547 RFD di __________), e CO 2, a quel momento contitolari in ragione di un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. 7580 (appartamento n. 3, pari a 250/1000), hanno convenuto la Comunione dei comproprietari del “Condomi­nio AP 1” davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per far accertare – tra l'altro – il modo in cui era tenuta a deliberare l'assemblea dei comproprietari, la validità di determinate decisioni assembleari e la qualifica come parte comune di una siepe a confine, chiedendo inoltre una modifica del regolamento sull'amministrazione e l'uso del condominio circa le modalità di decisione;

ricordato che con risposta dell'8 aprile 2002 la convenuta ha proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito;

rammentato che, dopo l'udienza preliminare del 5 novembre 2002 durante la quale la convenuta ha offerto talune prove, con sentenza (recte: decreto, rispettivamente ordinanza) dell'11 novembre 2002 il Pretore ha respinto tanto l'eccezione di tardività sollevata dalla convenuta quanto le prove da essa notificate, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 20.– a carico del condomino __________, tenuto a rifondere agli attori fr. 300.– complessivi per ripetibili;

ritenuto che contro tale “sentenza” la Comunione dei comproprietari ha presentato un appello del 21 novembre 2002 per ottenere la riforma del giudizio citato nel senso di vedere respinta la petizione in ordine per tardività e ammesse le prove da lei indicate;

rilevato che nelle sue osservazioni del 14 gennaio 2003 gli attori hanno proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;

preso atto che con lettera del 7 luglio 2004 – di contenuto identico a uno scritto già trasmesso il 6 luglio 2004 al Pretore per quanto di sua competenza – gli attori hanno comunicato di avere venduto i loro appartamenti nel “Condominio AP 1” e di non avere più interesse alla causa, chiedendo lo stralcio della lite;

osservato che, interpellata dal giudice delegato, la convenuta ha comunicato il 23 luglio 2004 di non avere obiezioni allo stralcio della causa, proponendo di addebitare gli oneri processuali a chi li aveva anticipati e di compensare le ripetibili;

accertato che gli attori hanno comunicato il 22 ottobre 2004 di aderire a quest'ultima condizione;

stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;

considerato che non vi è motivo per scostarsi dalla libera pattuizione delle parti in materia di spese e ripetibili, la tassa di giustizia dovendo in ogni modo essere adeguatamen­te ridotta perché la causa non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l'art. 351 CPC,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato privo d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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