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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2002 11.2002.123

4. Dezember 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,099 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2002.123

Lugano 4 dicembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 26 ottobre 1999 da

__________ __________, __________ (__________) (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro  

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 ottobre 2002 presenta­to da __________ __________ contro la sentenza emessa il 27 settembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ l'8 novembre 2002;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (__________1963) e __________ __________ (__________1966) si sono sposati a __________ __________ 1988. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (__________1989), __________ (__________1992) e __________ (__________1993). Il marito, musicista, insegna attualmente ai conservatori di __________ __________ -__________ -__________ /__________ __________ e di __________. La moglie lavora come impiegata d'ufficio per la __________ __________ __________ di __________. Con sentenza del 20 marzo 1996 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore la separazione dei coniugi per tempo indeterminato e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori da loro sottoscritta.

                                  B.   __________ __________ ha instato il 23 aprile 1999 davanti al medesimo Pretore per un tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 21 giugno 1999. Il 26 ottobre successivo __________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo di affidare i figli alla madre (riservato il suo diritto di visita) e di fissare per loro un contributo alimentare da determinarsi. Nella sua risposta del 29 dicembre 1999 __________ __________ ha aderito al divorzio, come pure all'affidamento dei figli a sé (riservato un diritto di visita sorvegliato del padre), ha chiesto un contributo alimentare per loro di fr. 650.– mensili ciascuno (da aumentare a fr. 870.– mensili dall'inizio della scuola media) e di fr. 450.– per sé, rivendicando la metà dell'avere di vecchiaia accumulato dal marito durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza.

                                  C.   Preso atto dell'accordo sul principio dello scioglimento del matrimonio, il Pretore ha deciso il 16 febbraio 2000 di trattare la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 20 marzo 2000 i coniugi hanno confermato la loro volontà di divorziare e quella di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze accessorie oggetto di disaccordo. Esperita l'istruttoria, nelle rispettive conclusioni essi hanno riaffermato le loro domande. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 21 gennaio 2002.

                                  D.   Statuendo il 27 settembre 2002, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre (senza diritto di visita del padre), ha imposto all'attore un contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili per ciascun figlio fino al 12° anno di età e di fr. 900.– mensili fino al 18° anno (oltre l'assegno familiare), ha negato alla moglie ogni contributo alimentare e ha riconosciuto alla convenuta metà della differenza fra i rispettivi crediti dei coniugi relativi alle prestazioni di libera uscita accumulati durante il matrimonio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. __________ __________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre l'analogo beneficio a favore di __________ __________ è stato concesso limitatamente alla dispensa del pagamento delle tasse e spese giudiziarie e al riconoscimento di fr. 5000.– quale partecipazione alle spese di patrocinio.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata è insorto __________ __________ con un appello del 21 ottobre 2002 nel quale chiede – previa conces­sione dell'assistenza giudiziaria, la riduzione a fr. 500.– mensili del contributo di mantenimento per ciascun figlio. Nelle sue osservazioni dell'8 novembre 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato, instando anch'essa per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto:                  1.   Litigioso rimane, in appello, il contributo di mantenimento per i figli. La pronuncia del divorzio, l'affidamento dei figli alla madre, la sospensione delle relazioni personali, il contributo per la moglie e il riparto del cosiddetto “secondo pilastro”, non impugnati, hanno assunto invece carattere definitivo e sono passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, Praxis­kommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC).

                                   2.   Con l'appello l'attore produce un certificato di domicilio del Comune di __________ (__________), un contratto di locazione del 18 febbraio 2000, un conteggio d'imposta dell'Ufficio della circolazione, una polizza assicurativa riguardante l'automobile, un computo dei premi inerente a un'assicurazione di strumenti musicali, diverse fatture di negozi musicali e un calcolo per la tassa dei rifiuti. Ora, nuovi mezzi di prova sono di per sé ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC). La questione è di va­lutarne la rilevanza – o quanto meno la presumibile rilevanza (“ap­prez­za­mento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b) – ai fini del giudizio. In concreto, come si vedrà oltre (consid. 5), i nuovi documenti non sono determinanti per commisurare il fabbiso­gno dell'interessato. Non influiscono quindi sull'esito del giudizio.

                                   3.   I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguar­do, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale, pen­den­­te una causa di separazione o di divorzio, anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497). In materia di contributi alimentari, nondimeno, la misura si impone soltanto se eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali dei figli siano suscettibili di influire apprezzabilmente sull'ammontare del contributo (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Per di più, sull'entità del contributo i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Nel caso specifico __________, __________ e __________, di 13, 10 e 9 anni, non sono ancora in età di formulare progetti per le loro future scelte scolastiche o professionali. Non risulta peraltro che particolari inclinazioni o interessi dei ragazzi – come ad esempio attività artistiche o sportive – possano incidere sul loro fabbisogno. Non è quindi il caso di sottoporli a una nuova audizione in sede di appello.

                                   4.   Il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5915.10 mensili netti e il fabbisogno minimo di lui in fr. 2832.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 650.–, spese accessorie fr. 110.–, premio della cassa malati fr. 152.60, assicurazione RC ed economia domestica fr. 20.–, pasti fuori casa fr. 130.–, spese di trasferta fr. 300.–, onere fiscale fr. 370.–). Per quanto riguarda la moglie, egli le ha imputato un reddito mensile netto di fr. 2926.85 e ha fissato il fabbisogno minimo in fr. 2570.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione e spese accessorie fr. 624.–, premio della cassa malati fr. 242.50, assicurazione economia domestica fr. 11.80, spese di trasferta fr. 130.–, imposta di circolazione e assicurazione del veicolo fr. 161.55, locazione del posteggio fr. 130.–). Il fabbisogno in denaro dei figli è stato stabilito in complessivi fr. 3630.– mensili. Tenuto conto dell'intangibilità del fabbisogno minimo dell'attore, il primo giudice ha fissato il contributo per ciascun figlio in fr. 800.– mensili fino al 12° anno di età e in fr. 900.– mensili fino alla maggiore età.

                                   5.   L'appellante rileva che con il versamento del contributo per i figli il suo fabbisogno minimo non è più garantito, poiché il Pretore ha omesso di considerare svariate sue necessità. Egli afferma di poter dimostrare altre sue esigenze e chiede pertanto che il suo fabbisogno minimo sia aumentato da fr. 2832.60 a fr. 3834.80 mensili per tenere conto della pigione effettivamente pagata, dei premi dell'assicurazione RC auto e dell'imposta di circolazione, dell'assicurazione sugli strumenti musicali, di spese professionali e della tassa sui rifiuti.

                                         a)   Per quel che attiene la locazione, decisivo non è tanto il costo effettivo, ma il canone che l'interessato dovrebbe presumibil­mente pagare se abitasse da solo (da ultimo: I CCA, sentenza del 20 giugno 2002 in re P., consid. 8b). In concreto la pigione di fr. 1250.– mensili appare eccessiva per una persona singola, che non abbisogna di un appartamento di tre locali e mezzo (tanto meno per l'esercizio del diritto di visita, che non sussiste). Men che meno si giustifica ove si consideri che l'appellata spende per sé fr. 624.– mensili (sentenza impugnata, pag. 7). L'onere locativo di fr. 650.– mensili stabilito dal Pretore sfugge pertanto alla critica.

                                         b)   Riguardo alle spese per l'automobile, l'appellante non spiega perché l'importo di fr. 300.– mensili riconosciutogli dal primo giudice sia insufficiente. Su questo punto, l'appello, non motivato, è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si aggiunga che dalla documentazione prodotta l'interessato risulta pagare un'imposta di circolazione di fr. 34.– mensili e un premio assicurativo di fr. 85.– mensili netti, per un totale di fr. 119.– mensili (doc. C di appello). E siccome alla moglie è stato ammesso un costo complessivo di fr. 311.55 mensili (comprendente l'imposta di circolazione, l'assicurazione auto e spese di trasporto), entrambi i coniugi si vedono trattati in modo sostanzialmente paritario. Donde l'infondatezza della censura.

                                         c)   L'assicurazione sugli strumenti musicali (fr. 15.60 mensili: doc. D di appello) appare correlata direttamente all'esercizio della professione dell'interessato e merita di essere ammessa. Per contro, le altre spese professionali, costituite in parte da debiti verso terzi e in parte da spese per l'acquisto di dischi (doc. F di appello), non possono essere riconosciute. Da un lato l'appellante omette una volta ancora di documentare le sue richieste. Dall'altro il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto ai debiti personali, che possono essere considerati solo se contratti nell'interesse della famiglia e con l'accordo dell'altro coniuge, sempre che non intacchino il fabbisogno minimo (Rep. 1994 pag. 302), ciò che sarebbe il caso in concreto. Quanto alle spese per la cultura in generale, esse rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo.

                                         d)   La tassa per lo smaltimento dei rifiuti è già compresa anch'essa nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (da ultimo: I CCA, sentenza del 12 agosto 2002 in re T., consid. 6a) e non va pertanto calcolata a parte.

                                   6.   Ne discende che il fabbisogno minimo dell'appellante risulta, per finire, di fr. 2848.– mensili. Siccome la sua disponibilità ammon­ta a fr. 3067.– mensili (fr. 5915.10 ./. fr. 2848.–), egli è senz'altro in grado di far fronte senza intaccare il proprio fabbisogno minimo al versamento dei contributi di mantenimento per i figli (con gli assegni familiari), varianti dagli attuali fr. 2500.– mensili complessivi ai fr. 2700.– complessivi al momento in cui tutta la prole avrà raggiunto il 13° anno di età. Infondato, l'appello, deve dunque essere respinto.

                                   7.   Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello non può essere accolta, giacché al ricorso man­cava fin dall'inizio ogni seria possibilità di successo (art. 157 vCPC e art. 14 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, entrata in vigore il 30 luglio 2002). Per quel che riguarda l'analoga domanda presentata dalla convenuta, l'attribuzione di congrue ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta senza oggetto. Sia come sia, il Pretore ha accertato che l'interessata dispone di un agio mensile di fr. 356.–. Ciò le permette di far fronte alle spe­se (invero limitate) della procedura di appello, eventualmente con pagamenti rateali (sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________ del 3 settembre 2001, consid. 2b).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

                                   4.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

                                   5.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;  – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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