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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.2003 11.2002.118

2. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,663 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2002.118

Lugano, 2 maggio 2003/fb    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._ (cancellazione di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione (“istanza”) del 3 gennaio 1998 da

__________ __________, __________ sopra __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ (__________) (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (__________) __________ __________, __________ __________ __________, __________ (ora patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 ottobre 2002 presentato da __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 23 settembre 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 3 gennaio 1998 __________ __________, __________ __________, __________ __________ ed __________ __________, comproprietari della particella

                                         n. __________RFD di __________ -__________, hanno intentato causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna contro __________ __________, __________ __________ e __________ __________, proprietari delle vicine particelle n. __________, __________e __________, perché fossero cancellate dal loro fondo n. __________due servitù, l'una di tubazione acqua e fognatura, l'altra di pas­so pedonale e veicolare, di cui beneficiano i fondi dei convenuti. In subordine essi hanno postulato un'indennità imprecisata a titolo di risarcimento danni per l'uso accresciuto, rispettivamen­te per il minor valore della loro proprietà. Con risposta del 16 marzo 1998 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno pro­posto di respingere l'azione in ordine, subordinatamen­te nel merito.

                                  B.   All'udienza preliminare del 20 maggio 1998 le parti si sono date atto che il valore litigioso, “sicuramente superiore ai fr. 8000.–”, avrebbe potuto essere stabilito solo dopo l'allestimento di una perizia. Tale mezzo di prova è stato chiesto tanto dagli attori, che hanno sollecitato – tra l'altro – un sopralluogo, quanto dai conve­nuti, che hanno instato – tra l'altro – per un'ispezione del registro fondiario. Le parti sono state autorizzate seduta stante dal Pretore a esperire da sé medesime l'ispezione del registro fondiario. Il 5 luglio 2000 si è tenuto il sopralluogo e in tale occasione il Pretore ha comunicato agli attori che, non appena eseguita l'ispezione del registro fondiario, sarebbe stato loro impartito un termine per formulare le domande peritali.

                                  C.   Nulla è più avvenuto dopo di allora, sicché il 20 settembre 2002 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno invitato il Pretore a stralciare la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale, rivendicando “ripetibili congrue e adeguate a coper­tura degli importanti dispendi avuti”.  Con decreto del 23 settembre 2002 il Pretore ha tolto la causa dai ruoli, ponendo gli oneri processuali (non quantificati) a carico di chi li aveva anticipati e con­dannando gli attori a rifondere ai convenuti fr. 500.– per ripetibili.

                                  D.   Contro il decreto predetto sono insorti __________ __________, __________ __________ e __________ __________ con un appello del 14 ottobre 2002 per ottenere che l'indennità loro dovuta a titolo di ripetibili sia aumen­tata a fr. 3000.–. Gli attori non hanno presentato osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto, mancanza di interesse giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC) ha portata meramente dichiarativa, nel senso che con tale atto il giudice si limita a constatare la fine del processo. Ciò vale anche, nel Cantone Ticino, per i decreti di stralcio do­vuti a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza (art. 352 CPC). Un decreto di stralcio può quindi essere impugnato davanti alla Camera civile di appello solo in materia di spese e ripetibili – la prassi meno recente si limitava invero a questo unico punto (Rep. 1985 pag. 145 in fondo) – o per quanto riguarda l'esistenza del motivo che ha posto ter­mine alla lite (Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). Non è possibile ridiscutere invece le ragioni che hanno indotto una parte a desistere, ad acquiescere, a transigere o a rimanere inat­tiva per due anni (da ultimo: I CCA, sentenza del 10 marzo 2003 in re F., con­sid. 1 con rinvii). Nella fattispecie i convenuti criticano l'ammontare delle ripetibili in loro favore. Tem­pestivo, l'appello è pertanto ricevibile.

                                   2.   Lo stralcio di una causa in seguito a perenzione processuale comporta, per principio, l'addebito delle spese e delle ripetibili alla parte che avrebbe avuto interesse a proseguire la lite, ovvero – di regola – alla parte attrice (Rep. 1984 pag. 394 in fondo, 1983 pag. 332 consid. B). In concreto non si scorgono elementi che giustificherebbero di scostarsi da tale principio: gli attori sapevano che il termine per la presentazione delle domande peritali sarebbe stato loro impartito non appena avessero eseguito l'ispezione all'Ufficio dei registri. Non consta che nei due anni successivi al compimento del sopralluogo essi abbiano interpellato i convenuti a tal fine. Devono quindi tacitare equamente questi ultimi, che per difendersi hanno dovuto far capo al patrocinio di un legale.

                                   3.   Sono ripetibili le spese indispensabili causate dal processo, com­presa un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 prima frase CPC). Tale indennità è fissata in base alla tariffa dell'Ordine degli avvocati, che tuttavia è meramente indicativa e non vincola il giudice (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 18 ad art. 150). Questa prevede, da parte sua, che in ogni causa avente un valore determinato o determinabile, l'onorario dell'avvocato è stabilito entro percentuali prefissate del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima la retribuzione va stabilita poi di caso in caso, secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA).

                                   4.   Il calcolo dell'onorario secondo il valore litigioso non è senza eccezioni. Per pratiche di esiguo valore che hanno richiesto un cospicuo dispendio di tempo e per pratiche di valore elevato che hanno richiesto so­lo un impegno limitato, come pure per pratiche di valore determinato quando le particolarità del caso e gli interessi in gioco non giustifichino l'applicazione integrale della tariffa secon­do il valore, l'onorario va fissato tenendo conto anche del dispen­dio orario (art. 11 cpv. 1 TOA). Ciò vale altresì ove il patrocinio finisca anzitempo, ad esempio per revoca del mandato da parte del clien­te, rinuncia del patrocinatore, transazione, conciliazione, acquiescenza, desistenza, sopravvenuta carenza d'og­getto, oppure perché la soluzione di una questione pregiudiziale ha con­sen­tito di con­cludere la pratica prematuramente (art. 11 cpv. 2 TOA). In tali ipotesi l'onorario ad valorem si combina con l'onorario ad horam mediante la formula:

                                         O = 2 x Ov x Ot

                                                  Ov + Ot

                                         dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati,

                                         n. 1, pag. 15). La retribuzione a tempo è di almeno fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per analogia).

                                   5.   Nelle cause relative a diritti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC combinato con l'art. 9 cpv. 2 TOA; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). Nella fattispecie le parti si sono date atto all'udienza preliminare che il valore litigioso, “sicuramente superiore ai fr. 8000.–”, non poteva essere stabilito prima di conoscere le risultanze della perizia. Quest'ultima però non è stata allestita (la perenzione del processo è intervenuta – come detto – ancor prima che gli attori formulassero i quesiti peritali), né il Pretore ha proceduto a una stima del valore litigioso per apprezzamento, come gli incombeva (art. 13 CPC). Nell'appello i convenuti sostengono ora che il valore della sola servitù di passo era di almeno fr. 50 000.–, se appena si considera che la strada “ta­glia in due” il fondo delle controparti, sottraendo loro “una parte sostanziosa” del giardino e passando sotto la finestra di una casa d'abi­tazione (appello, punto 6). Soggiungono nondimeno che, pur vo­lendosi attenere per cautela a un valore di soli fr. 10 000.–, tan­to basta per giustificare un'indennità di fr. 3000.– a titolo di ripetibili (appello, punto 7).

                                   6.   Le argomentazioni degli appellanti sull'ammontare del valore litigioso non pos­sono essere condivise. All'udienza preliminare del 20 maggio 1998 gli stessi convenuti hanno riconosciuto che, pur superiore a fr. 8000.–, il valore litigioso non poteva essere fissato senza una perizia. Mal si comprende quindi come possano stimarlo ora in fr. 50 000.– o anche solo in fr. 10 000.–, tanto meno in mancanza di qualsiasi dato sul valore venale dei fondi. Del resto apparirebbe sproporzionato, già per questione di costi, far capo in appello all'opera di un perito, solo in vista di quantificare le ripetibili (ciò che nemmeno gli appellanti chiedono). Conviene pertanto fondarsi, con prudente criterio, sull'unico elemen­to oggettivo ammesso da entrambe le parti, ovvero l'importo di fr. 8000.–. Ora, per una causa avente un valore di fr. 8000.– l'art. 9 cpv. 1 TOA prevede un onorario massimo, per la conduzione dell'intero processo (dall'introduzione degli allegati preliminari fino al dibattimento finale), di fr. 1600.– (20%). Gli appellanti si valgono anche della maggiorazione prevista dall'art. 12 lett. b TOA (dal 10 al 20%) applicabile nel caso in cui la pratica coinvolga più parti, ma tale supplemento si giustifica solo qualora la presenza di litisconsorti comporti una differenzia­ta impostazione della causa, o in generale difficoltà aggiuntive, con conseguen­te maggior studio e impegno da parte dell'avvocato (Rep. 1977 pag. 149 in fondo; v. anche Rep. 1986 pag. 237 consid. 4b, 1983 pag. 1 in fondo). Ciò non è manifestamente il caso in esame, il legale avendo difeso i tre convenuti nello stesso modo e nel medesimo ambito.

                                   7.   Ne segue, ciò premesso, che tutto quanto un patrocinatore avrebbe potuto esporre secondo tariffa a titolo di onorario per una causa come quella in rassegna ammon­ta a fr. 1600.–, sempre che si giustifichi l'aliquota massima del 20% e che il processo sia stato condotto dal principio alla fine. Il problema è che in concreto tale mercede risulta già a prima vista insufficien­te, quantunque la causa sia terminata in fase istruttoria, cioè anzitempo. Le 15 ore e 50 minuti che il legale indica di avere dedicato al patrocinio dei clienti risultano in effetti verosimili e adeguate, tenuto conto dei colloqui necessari per la difesa di tre litisconsorti che non necessariamente avevano interessi identici. Se non che, una retribuzione di fr. 1600.– corrisponderebbe a un compenso di fr. 101.– orari, improponibili per la retribuzione di un avvocato foss'anche in pratiche meramente elementari. L'art. 9 cpv. 1 TOA portando a risultati insostenibili, nella prospettiva di giungere a un risultato serio occorre trattare il caso alla stregua di una pratica di esiguo valore che ha richiesto un cospicuo dispendio di tempo giusta l'art. 11 cpv. 1 TOA. Ciò impone di valutare anche l'onorario ad horam e di applicare la nota formula (sopra, consid. 4). Formula cui per altro, nel caso specifico, si dovrebbe fare ricorso in ogni modo, giacché la causa è terminata anzitempo (art. 11 cpv. 2 TOA). La rimunerazione del legale va commisurata, pertanto, tenendo calcolo anche del fattore orario.

                                   8.   Nell'appello i convenuti prospettano una rimunerazione a tempo del loro avvocato consistente in fr. 250.– l'ora (memoriale, pag. 5 in fondo). Si tratta di una cifra congrua, adeguata alla relativa complessità della pratica (che riguardava il mancato riporto di servitù sul foglio del fondo servien­te in seguito a frazionamento dell'originario fondo dominante), ma anche al fatto che il manda­to risale al 1998. Quanto al dispendio orario, si è già detto che le 15 ore e 50 minuti indicate nella specifica del legale appaiono ragionevoli. L'onorario del patrocinatore ottenuto combinando la retribuzione ad valorem (fr. 1600.–, sempre che si giustifichi di applicare l'aliquota massima del 20%) e quel­la ad horam (fr. 3958.–) risulterebbe dunque di:

                                         2 x 1600 x 3958 = fr. 2279.–.

                                           1600 + 3958

                                         Ciò equivarrebbe, praticamente, a una retribuzione di fr. 144.– orari. L'esito è meno urtante di quel­lo che deriverebbe, come si è visto poc'anzi, da un compenso semplicemente ad valorem (fr. 101.– orari), ma non può ancora dirsi con­forme al diritto federale per le ragioni in appresso.

                                   9.   Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare a più riprese che, per sfuggire alla censura di arbitrio, il compenso di un patro­cinatore d'uf­ficio deve coprire almeno i costi generali dello studio (da ultimo: sen­tenza __________.__________/__________del 18 ottobre 2002, consid. 2.3, pubblicata in: JdT 2003 III __________). Purché rispetti tale condizione, il compenso di un patrocinatore d'ufficio può anche essere inferiore all'onorario di un avvocato di fiducia. Nel 1998 il Consiglio di moderazione riconosceva ai patrocinatori d'ufficio, nelle pratiche retribuite a tem­po, un compenso di fr. 150.– orari (70% di fr. 215.–: art. 36 cpv. 1 vLTG), importo che si riteneva coprire mediamente i costi generati da uno studio (CdM, sentenze del 18 febbraio 2002 in re avv. A., consid. 6, e in re avv. R., consid. 4 in fine). Un avvocato di fiducia non può evidentemente essere retribuito al di sotto di tale limite, salvo dover lavorare in perdita. Ciò posto, in difetto di norme tariffarie conformi ai requisiti minimi del diritto federale che permettano di fissare “un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio” (art. 150 prima frase CPC), non rimane che prendere come riferimento – in concreto – la rimunerazione oraria spettante ai difensori d'ufficio. Da un lato tale scel­ta si scosta dalla tariffa cantonale il meno possibile (salvaguardando la sicurezza giuridica, l'interesse pubblico e il precetto del­l'affidamento), dall'altro essa garantisce ai legali non sufficientemente retribuiti dalla tariffa almeno la copertura dei costi. Se ne conclude che nella fattispecie l'indennità per ripetibili a favore dei convenuti va fissata in fr. 2375.– (fr. 150.– l'ora per 15 ore e 50 minuti).

                                10.   Nelle “spese indispensabili causate dal processo” evocate dall'art. 150 prima frase CPC rientrano non solo quelle sopportate dalle parti, ma anche quelle anticipate dal legale (art. 3 TOA), che i clienti sono poi chiamati a rimborsare. In concreto il patrocinatore dei convenuti espone spese per fr. 594.70 complessivi, che appaiono senz'altro verosimili. Aggiunte queste ultime all'onorario, si ottiene un totale di fr. 2970.–, cui deve ancora cumularsi l'IVA, che nel 1998 era del 6.5%. Se ne conclude che nel caso precipuo si giustificava di riconoscere ai convenuti un'indennità per ripetibili di fr. 3163.–. La richiesta di fr. 3000.– avanzata nell'appello si rivela in definitiva provvista di buon diritto e il decreto di stralcio va modificato di conseguenza.

                                11.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In questa sede però gli attori si sono astenuti dal proporre la reiezione dell'appello. Né essi constano avere indotto il primo giudice in errore: anzi, essi nemmeno hanno reagito alla richiesta del 20 settembre 2000 con cui i convenuti postulavano lo stralcio del processo. La fissazione delle ripetibili a fr. 500.– si deve quindi a una decisione au­tono­ma (e affrettata) del Pretore. Quanto allo Stato del Can­to­ne Ticino, esso non è parte (sulla nozione di “parte” v. Poudret, op. cit., vol. V, Berna 1992, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159) e non può essere tenuto a versamenti. Ne deriva, in ultima analisi, che in appello non vi è alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 CPC che possa essere tenuto al pagamento di spese o alla rifusione di ripetibili.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto di stralcio è riformato, nel suo lemma, come segue:

                                         Gli attori rifonderanno ai convenuti fr. 3000.– complessivi per ripetibili.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                   Il segretario

11.2002.118 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.2003 11.2002.118 — Swissrulings