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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.09.2003 11.2002.103

22. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,923 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2002.103

Lugano 22 settembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.______ (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 maggio 2000 da

______ ______ (patrocinato dall’avv. ______ ______)  

contro  

______ ______ (patrocinata dall' avv.______ ______);  

giudicando ora sulla competenza per materia del giudice che ha emanato la sentenza;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 9 settembre 2002 presen­tato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 agosto 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante il 18 ottobre 2002;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 16 ottobre 2002;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1946) e __________ __________ nata __________ (1966), entrambi divorziati, si sono sposati a __________ il

                                         ____________________ 1998. A quel momento la moglie aveva già __________, avuto il __________ __________ 1986 dal suo primo matrimonio. Dalle nuove nozze non sono nati figli. Il 19 maggio 2000 __________ __________ ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, azione di divorzio per rottura del vincolo coniugale. __________ __________ ha proposto di respingere la petizione; in subordine essa ha dichiarato di aderire al divorzio, instando tuttavia per un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili, per il versamento di un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni e per una quota imprecisata della prestazione previdenziale d'uscita maturata dal coniuge durante il matrimonio. Il marito si è opposto alle richieste della moglie. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito le loro domande. Esperita l'istruttoria, l'attore ha postula­to ancora una volta la pronuncia del divorzio, senza nulla offrire alla moglie. Quest'ultima ha riproposto le sue domande, salvo ritenere il regime dei beni già liquidato. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 26 agosto 2002, il Pretore ha respinto la petizione, senza prelevare oneri né assegnare ripetibili. Ambedue le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  B.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 9 settembre 2002 nel quale chiede che la petizione sia accolta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. L'appello non è stato intimato a __________ __________. L'allora presidente della Camera, preso atto che la sentenza era stata emana­ta da un ma­gistrato passato il 1° giugno del 2002 a un'altra sezione della Pre­tura, ha ordinato il 10 ottobre 2002 l'accertamento della competenza per materia e ha convocato le parti a una discussione del 29 novembre 2002. In tale circostanza __________ __________ si è rimesso al giudizio del tribunale, mentre __________ __________ ha dichiarato “che dal profilo pratico sarebbe più sensato andare in direzione dell'economica processuale e ritenere valida formalmente la sentenza”. Entrambe le parti hanno postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello. Quello stesso giorno il giudice delegato della Camera, appurato che __________ __________ aveva sottoposto al Pretore un'istanza vol­ta alla modifica di misure provvisionali, ha sospeso la procedura. Con decreto cautelare del 25 agosto 2003 il Pretore ha parzialmente modificato l'assetto provvisionale dei coniugi. Un appello presentato il 5 settembre 2003 da __________ __________ contro tale decreto è tuttora pendente (inc. __________.__________.__________).

Considerando

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 423b cpv. 3 CPC la procedura di appello è sospesa quando è pendente una procedura cautelare in prima sede. Il Pretore avendo statuito in concreto il 25 agosto 2003 sull'istanza presentata dell'attore per ottenere la modifica dell'assetto provvisionale, nulla osta più all'emanazione della sentenza.

                                   2.   Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, tra cui la competenza per materia (art. 97 n. 3 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata, emessa dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (come risulta dal­la busta d'intimazione), è stata presa dal Pretore avv. __________ __________. Tale magistrato è stato titolare della sezione 6 fino al

                                         31 maggio 2002 (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. __________/__________pag. __________) ed è stato sostituito il 12 giugno 2002 dall'avv. __________ __________ __________ (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. __________/__________pag. __________), eletta il 29 maggio 2002 (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. __________/__________pag. __________). Si pone dunque la questione di sapere se il Pretore __________ __________ fosse ancora competen­te per materia a statuire, il 26 agosto 2002, nel caso in esame.

                                   3.   Giusta l'art. 7 cpv. 2 LOG nel Distretto di Lugano vi sono sei Pre­tori, tutti con residenza nel capoluogo e con giurisdizione sull'intero Distretto. La loro competenza per materia è fissata dal regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano (____________________.__________.__________.__________.__________). Alla fattispecie si applica il regolamento del 21 agosto 1985, quello del 26 novembre 2002 essendo entrato in vigore solo il 1° gennaio 2003. Ora, la sezione 6, in particolare, “esercita[va] per l'intero Distretto le attribuzioni relative al diritto di famiglia e alle commissioni rogatoriali” (art. 1 lett. f del regolamento in vigore fino al 31 dicembre 2002). Sotto questo profilo la sentenza impugnata, che riguarda una causa di divorzio, emana senz'altro dalla sezione competente. Il problema consiste nel fatto che, quel 26 agosto 2002, il Pretore avv. __________ __________ non era più titolare di sezione 6, ma era passato sin dal 1° giu­gno 2002 alla sezione 1, la quale non ha alcuna competen­za in materia di diritto di famiglia (art. 1 lett. a del regolamento).

                                   4.   I Pretori che dirigono le singole sezioni sono designati dai Pretori stessi; il presidente della Pretura provvede alla relativa pubblicazione sul Foglio ufficiale (art. 2 del regolamento). Tale pubblicazione assicura, tra l'altro, la regolare composizione del tribunale giudicante, in ossequio a quanto garantisce l'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale (Hottelier, Les garanties de procédure, in: Thürer/Au­bert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, pag. 816 in alto). Ora, il regolamento citato non prevedeva che il Pretore di una sezione potesse subentrare al Pretore in carica di un'altra sezione – sia pure con il di lui consenso – se non in caso di “impedimen­to legale del Pretore competente e del suo Segretario assessore” (art. 3 del regolamento). Anche in tali ipo­tesi di duplice impedimento, comun­que sia, il Pretore della sezione 6 era supplito da quello della sezione 4, non da quello del­la sezione 1 (art. 3 lett. f). Né risulta che, nella fattispecie, il Pretore avv. __________ __________ sia stato chiamato dai colleghi a sostituire l'avv. __________ __________ __________– ammesso e non concesso che ciò fosse possibile applicando per analogia il noto art. 2 del regolamen­to – nella causa in esame o in altre, né tanto meno consta che una tale de­signazione sia mai stata pubblicata sul Foglio ufficiale.

                                   5.   Ne segue che il 26 agosto 2002 l'avv. __________ __________ non era più abilitato a statuire come Pretore della sezione 6. Certo, la causa in esame è stata da lui condotta sino al dibattimento finale. Proprio per tenere conto di simili evenienze, nondimeno, l'art. 74 cpv. 2 LOG stabilisce che in casi del genere occorre ripetere il dibattimen­to finale davanti al nuovo giudice, salvo diverso accordo fra le parti. Il 1° gennaio 2003, come detto, è entrato in vigore un nuovo regolamen­to sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano, il cui art. 1 cpv. 5 dispone che il presidente della Pretura può derogare al riparto dei compiti fra singoli Pretori disciplinato dall'art. 1 cpv. 2 ove “la natura del procedimen­to, la sua connessione con altri procedimenti o con la materia attribuita ad altre sezioni o la suddivisione del lavoro lo giustifichino”. A parte il fatto però che al momento in cui il Pretore ha statuito quel regolamento non era ancora stato emanato, che il vecchio regolamento prevedeva solo la ripartizione delle cause “in entrata” (art. 5 cpv. 1) e che nemmeno è dato di sapere se la deroga al riparto ordinario prevista dal nuovo art. 1 cpv. 5 si applichi anche a cause giunte al dibattimento finale, in concreto la causa di divorzio è stata regolarmen­te assegnata alla sezione 6. Non si pone quindi, in concreto, pro­blema di riparto.

                                   6.   Rimane il fatto, ciò posto, che nella fattispecie la sentenza è sta­ta emanata da un Pretore incompetente per materia. Ora, come si è ricordato (consid. 2), la competenza per materia è un presupposto processuale e gli atti di procedura che difettano di un presupposto processuale sono nulli (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). Tale vizio va rilevato d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). È vero che, trattandosi di una sentenza (e non di un semplice atto processuale), la sanzione della nullità va applicata con cautela, nel rispetto della sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza “contro la qua­le è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione” (art. 146 CPC). Se non che, nella fattispecie la sentenza è stata regolarmente appellata. Deve dunque esserne accertata la nullità.

                                   7.   Quanto all'invito a ritenere valida la sentenza “per motivi di economia processuale”, è appena il caso di rilevare che il rispetto dei presupposti processuali non dipende da tale criterio. E il rispetto dei presupposti processuali trascende nel formalismo eccessivo solo qualora l'ossequio della forma si tradurrebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione, nel senso che il nuovo giudizio sanato nella forma risulterebbe necessariamente uguale, nella sostanza, a quello annullato. Nel caso specifico nulla suffraga un'ipotesi del genere, poiché il Pre­tore competente conserva tutta la sua libertà di giudizio e non è vincolato in alcun modo a quanto ha deciso il suo predecessore. Spet­terà al Pretore che dirige la sezione 6, davanti al quale la causa è ripristinata, convocare le parti a un nuovo dibattimento finale sulla domanda formante oggetto del dispositivo n. 2 – salvo rinuncia degli interessati (art. 74 cpv. 2 LOG) – e statuire nuovamente al riguardo.

                                   8.   Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerata l'eccezionalità del caso, si giustifica nondimeno di soprassedere al prelievo di tasse o spese e all'assegnazione di ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Del resto, l'appellante ottiene causa vinta sul principio, ma è impossibile prevedere quale sarà l'esito della petizione davanti al Pretore competente. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, essa non può essere accolta. Con un reddito complessivo di fr. 4756.– mensili e un fabbisogno di

                                         fr. 2864.– (cfr. decreto del 25 agosto 2002), l'interessato dispone di un agio mensile di fr. 1892.–. Quand'anche fosse tenu­to a versare un contributo alimentare di fr. 1020.– mensili, come chiede  la moglie nell'appello contro il decreto cautelare, la disponibilità di fr. 872.– mensili gli permette senz'altro di far fronte al pagamento delle spese di causa. L'analoga domanda presentata dalla moglie merita invece accoglimento, l'indigenza di lei risultando con sufficiente verosimiglianza dagli atti, mentre il diritto di riscuotere il con­tributo alimentare non può darsi – allo stato attuale delle cose – come acquisito.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è dichiarata nulla.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

                                   4.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________. __________.

                                   3.   Intimazione a:

–_______  ______ ______

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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