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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.08.2002 11.2001.91

16. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·6,760 Wörter·~34 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.2001.00091

Lugano 16 agosto 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.______ – __.____.______ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 maggio 2000 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 luglio 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 4 luglio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di provvigione ad litem presentata da __________ __________ il 23 agosto 2001;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 23 agosto 2001;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1947) e __________ __________ (1950), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (__________) il ____________________ 1974. Dal matrimonio sono nati __________ (1978), studente di __________ all'Università di __________, e __________ (1983), apprendista __________. Il marito, pasticciere, lavora nella Panetteria-Pasticceria __________ __________, di cui è proprietario dal 1989. La moglie ha lavorato a sua volta nella panetteria come commessa fino al 28 giugno 1999, quando il coniuge l'ha licenziata con effetto immediato. Il 19 luglio 1999 essa ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione (inc. __________.__________.__________).

                                  B.   Il 23 agosto 1999 __________ __________ si è rivolto anch'egli al Pretore, chiedendo in via provvisionale l'assegnazione dell'alloggio coniugale (con obbligo per la moglie di lasciarlo entro il 30 settembre 1999) e offrendo fr. 1500.– mensili per gli oneri della nuova abitazione, l'assunzione dei costi per l'eventuale garanzia e il rimborso delle spese di trasloco (inc. __________.__________.__________). __________ __________ ha domandato in via cautelare, il 22 settembre 1999, l'affidamento del figlio __________, la regolamentazione del diritto di visita, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, un contributo per sé e per il figlio di fr. 2880.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 2000.– (inc. __________.__________.__________). All'udienza del 12 ottobre 1999, indetta per la discussione delle domande, le parti hanno convenuto che l'abitazione coniugale, ricavata a suo tempo unificando due appartamenti, sarebbe stata nuovamente divisa, il marito installandosi nell'alloggio più piccolo. I coniugi si sono accordati anche nel senso che il padre avrebbe continuato ad assumere le spese per i figli. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 15 ottobre 1999 e il Pretore ha fissato il 19 ottobre 1999, nelle more istruttorie, un contributo di mantenimento di fr. 1000.– per la moglie, oltre all'assunzione da parte del convenuto di tutti i costi per l'abitazione e l'economia domestica. Le procedure sono poi state stralciate il 9 dicembre 1999 su richiesta delle parti, nel frattempo riconciliatesi.

                                  C.   Nel febbraio del 2000 __________ __________ ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi in un appartamento ad __________, mentre la moglie ha iniziato un'attività saltuaria come operaia a ore per il tramite dell'agenzia di collocamento __________ __________. Il 10 maggio 2000 __________ __________ ha domandato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, l'emanazione, già in via cautelare, di misure a protezione dell'unione coniugale, chiedendo un contributo di mantenimento per sé di fr. 3286.50 mensili e uno per __________ di fr. 1280.– fino al 16 giugno 2000 e di fr. 1460.– dopo di allora, la pronuncia della separazione dei beni, il deposito delle azioni della Panetteria-Pasticceria __________ __________, il blocco dei conti intestati alla società, la nomina di un amministratore della medesima, il blocco dei conti intestati al marito e della particella n. __________RFD di __________. Con decreto del 12 maggio 2000 emesso prima del contraddittorio il Pretore ha stabilito un contributo di mantenimento di fr. 1000.– mensili per l'istante, oltre all'assunzione da parte del marito di tutti i costi per l'abitazione e l'economia domestica, ha ordinato al medesimo – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di depositare in Pretura le azioni della Panetteria-Pasticceria __________ __________, decretando il blocco dei suoi conti presso la Banca __________ di __________ e della particella n. __________. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese sono state poste a carico dell'istante, riservata una diversa ripartizione dopo il contraddittorio.

                                  D.   All'udienza del 16 giugno 2000, indetta per la discussione cautelare e di merito, __________ __________ ha proposto di respingere l'istanza. Ultimata l'istruttoria, al dibattimento finale del 29 novembre 2000 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni. Statuendo il 4 luglio 2001, il Pretore ha fissato il contributo di mantenimento per la moglie in fr. 1000.– mensili, oltre all'obbligo per il marito di assumere “il pagamento diretto di tutti gli oneri legati all'abitazione (onere ipotecario, spese, assicurazioni ecc.) e all'economia domestica”, ha ordinato la separazione dei beni dal 10 maggio 2000, ha ingiunto al marito (sotto comminatoria dell'art. 292 CP) di far stampare le azioni della Panetteria-Pasticceria __________ __________ e di depositarle in Pretura entro sessanta giorni, ha incaricato l'ufficiale dei registri di __________ di menzionare il blocco sulla particella n. __________, ha revocato il blocco dei conti presso la Banca __________ di __________ e ha fissato una provvigione ad litem di fr. 2000.– in favore dell'istante, da versare entro trenta giorni. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata è insorto __________ __________ con un appello del 16 luglio 2001 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo, in riforma del giudizio impugna­to le richieste di contributo alimentare, di assunzione degli oneri per l'abitazione e l'economia domestica, di deposito delle azioni della Panetteria-Pasticceria __________ __________ e di provvigione ad litem siano rigettate. Il 19 luglio 2001 la presidente di questa Ca­mera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 23 agosto 2001 __________ propone di respingere l'appello, postulando una somma indeterminata a titolo di provvigione ad litem o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Tali osservazioni non sono state intimate all'appellante.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). In concreto l'atto impugnato non è quindi un mero “decreto cautelare”: è tale in quanto comporta una decisione appellabile sulle domande cautelari; è invece una sentenza in quanto pone fine al contenzioso sulle doman­de a protezione dell'unione coniugale. All'atto pratico, nella fattispecie la sentenza si sostituisce immediatamente al decreto poi­ché la decisione finale fa decadere l'assetto cautelare. L'imprecisa intestazione del giudizio pretorile, in ogni modo, non ha nuociuto alle parti ed è quindi priva di conseguenze (art. 143 cpv. 1 CPC). In effetti sia le “sentenze” dell'art. 368 CPC sia i “de­creti cautelari” dell'art. 371 CPC (purché emessi “previo contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC, come in concreto) sono impugnabili entro dieci giorni. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

                                   2.   __________ __________ ha introdotto le proprie osservazioni il 23 agosto 2001, sebbene l'appello le sia stato notificato il 25 luglio 2001 (act. IX). Ora, contrariamente a quanto essa sostiene, la trattazione delle cause in camera di consiglio non è sospesa dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC), come non è sospesa dalle ferie la procedura relativa ai provvedimenti cautelari (art. 384bis CPC). E il termine per la risposta all'appello era di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Ne segue che le osservazioni, tardive, sono irricevibili. Parimenti inammissibile è la domanda di provvigione ad litem formulata contestualmente alle osservazioni. Per tacere del fatto che la richiesta, indeterminata, sarebbe ad ogni modo irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8, 9 e 10 ad art. 309 CPC). Di contro è – di per sé – ricevibile l'istanza di assistenza giudiziaria, giacché essa può essere formulata “in ogni stadio della causa” (art. 156 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello.

                                   3.   L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a me­tà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 176 CC).

                                         Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli one­ri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per pras­si costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Can­ton Zurigo (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). Nel Cantone Ticino le misure sono adottate, come detto, con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).

                                   4.   Il Pretore, ricordato che il marito è proprietario della panetteria in cui lavora, ha calcolato il reddito di lui in fr. 6078.– mensili operando una media delle entrate registrate sul suo conto privato dal 1° gennaio 1999 al 31 luglio 2000. Esaminata la contabilità della ditta, egli ha escluso la distribuzione di utili o prelevamenti del titolare. A suo parere, neppure dallo stabile di __________ l'interessato ricava un provento di qualche rilievo. Quanto al reddito della moglie, egli le imputato un guadagno mensile di fr. 2000.–, pari allo stipendio percepito in precedenza quale commessa del­la panetteria. Ciò posto, il Pretore ha confermato l'assetto decre­tato prima del contraddittorio (contributo di fr. 1000.– mensili e assunzione diretta da parte del convenuto di tutti gli oneri legati all'abitazione coniugale), rinunciando a statuire sul mantenimen­to dei figli, ormai maggiorenni. Per il resto egli ha ordinato la separazione dei beni, la stampa e il deposito delle azioni della società del marito, ha rifiutato la nomina di un amministratore per la medesima, ha revocato il blocco dei conti presso la banca __________, confermando invece quello sulla nota particella n. __________. Infine il Pretore ha assegnato una provvigione ad litem di fr. 2000.– alla moglie, priva di mezzi propri.

                                   5.   L'appellante sottolinea che nel proprio conto privato figurano entrate che non costituiscono reddito, mentre il suo stipendio mensile netto ammonta in media a fr. 4835.80, rispettivamente a fr. 4899.40, importo che non è mai stato contestato dalla moglie. Soggiunge che l'immobile di __________ è in realtà un onere, dovendo egli provvedere, oltre che agli interessi ipotecari e agli ammortamenti, anche alla manutenzione. Per il ricorrente non si giustifica poi che la moglie occupi, da sé sola, un appartamento di grandi dimensioni e chiede che il costo dell'alloggio nel fabbisogno di lei sia limitato a fr. 700.– mensili. Afferma inoltre che non è chiaro quali costi per l'abitazione e l'economia domestica egli debba assumere direttamente. Per quel che è della moglie, essa potrebbe senz'altro guadagnare almeno fr. 3500.– mensili, lo stipendio conseguito dalla panetteria essendo a suo tempo giustificato per il fatto che si trattava del negozio di famiglia. Egli assevera di non avere i mezzi per versare contributo alcuno, dovendo far fronte alle proprie spese, al mantenimento dei figli agli studi e ai costi dello stabile. Tanto meno egli avrebbe la disponibilità per versare una provvigione ad litem, stante il cattivo andamento della società e la sua situazione debitoria. Quanto al deposito delle azioni, l'interessato contesta di avere mai dato ragione di paventarne la vendita a terzi.

                                   6.   Il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6078.– mensili secondo una media delle entrate registrate sul conto privato di lui dal 1° gennaio 1999 al 31 luglio 2000, precisando che tale importo è superiore allo stipendio percepito dalla panetteria, ma che l'interessato non ha saputo comprovare che tali accrediti non costituiscono introiti propri. L'appellante contesta che tutti i movimenti del suo conto privato costituiscano redditi, facendo valere che il suo salario medio, sull'arco del medesimo periodo, ammonta in realtà a fr. 4835.80 netti, mentre dall'ultima dichiarazione d'imposta risulta un provento mensile medio di fr. 4899.40.

                                         a)  Dalle schede dei salari prodotte dalla Panetteria-Pasticceria __________ __________ si desume che nel 2000 il salario del convenuto ammontava a fr. 5500.– lordi, pari a fr. 5030.75 netti, incluso l'assegno per giovani in formazione di fr. 183.–, mentre nel 1999 egli guadagnava fr. 4761.40 mensili (fascicolo “edi­zione”, schede di salario 1999 e gennaio–agosto 2000). Trattandosi di un lavoratore dipendente, decisiva è però la rimunerazione effettivamente conseguita al momento considerato, ossia nell'anno 2000, e non la media sull'arco di più anni (I CCA, sentenza del 4 luglio 2002 in re C., consid. 8a). Dai redditi del convenuto va escluso in ogni modo l'assegno per giovani in formazione, che è destinato al mantenimento del figlio __________, maggiorenne, e che, comunque sia, decadrà nel giugno del 2003, al compimento del ventesimo anno di età (art. 285 cpv. 2 CC, 21 lett. a e 22 della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1; Wullschleger in: Schwenzer, Praxis­kommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 21 ad art. 285 CC).

                                         b)  Nel 1999 l'interessato aveva inoltre ricevuto una gratifica di fr. 5000.– lordi, pari a fr. 4672.– netti (fascicolo “edizione”, scheda di salario 1999). A un esame sommario dei fatti, non vi sono ragioni di ritenere che non si tratti di una retribuzione ricorrente, né l'appellante sostiene che la gratifica fosse limitata a quell'anno. Il salario mensile dell'appellante può pertanto essere valutato in fr. 5237.– netti, inclusa la quota di gratifica di fine anno (fr. 5030.75 ./. fr. 183.– + 1/12 di fr. 4672.–). La cifra, del resto, è di poco superiore a quanto percepito negli anni precedenti, ossia fr. 5145.– netti nel 1999, fr. 4856.– netti nel 1998 e fr. 4942.– netti nel 1997 (fascicolo “edizione”, scheda di salario 1999; richiamo dall'Ufficio circondariale di tassazione, dichiarazione d'imposta 1999/2000 con allegato certificato di salario).

                                         c)  Resta da valutare se vi siano ragioni per scostarsi dai dati contenuti nella documentazione contabile della panetteria. Al riguardo l'appellante sostiene che il primo giudice non aveva motivi di trascurare il reddito di fr. 4899.40 da lui fatto valere, giacché la moglie non ha mai contestato tale cifra. La tesi non può essere condivisa, ove appena si consideri che ancora con la replica l'interessata sosteneva la necessità di “stabilire le concrete entrate del marito”(act. II, pag. 2 ad 2). Ora, in occasione dell'interrogatorio formale, questi ha avuto modo di assicurare che tutte le vendite vengono registrate nella contabilità della panetteria (act. V, pag. 4 risposta 13). D'altro canto, dall'estratto del conto privato intestato al medesimo emergono varie entrate oltre al salario versato dalla panetteria (fascicolo “edizione”, Banca __________, estratto conto n. __________.__________). Per alcune di esse è invero possibile escludere, a un esame limitato alla verosimiglianza, che si tratti di importi computabili come reddito. In particolare i versamenti di fr. 1005.50 (valuta 9.9.1999), di fr. 167.45 (valuta 23.9.1999), di 741.90 (valuta 3.11.1999) e di fr. 1005.50 (valuta 28.3.2000) da parte dell'assicurazione __________ __________ costituiscono verosimilmente rimborsi per sinistri. Analogamente è possibile escludere il bonifico da parte del Comune di __________ di fr. 606.30 (valuta 23.3.2000) indicato come “rest[ituzione] tassa uso fognatura anno 99”, oppure l'incasso di un assegno di fr. 7000.– (valuta 27.3.2000) cui corrisponde un addebito per “cambio/monete/metalli” di fr. 7038.– avvenuto il medesimo giorno. Nell'estratto conto figura tuttavia una serie di entrate per le quali non è possibile determinare la causa. Né l'appellante ha saputo spiegare a che titolo siano stati effettuati i versamenti da terzi o quelli, talvolta in moneta, senza indicazione del mandatario.

                                         d)  In definitiva, sull'arco di diciotto mesi, sul conto dell'interessato sono confluiti fr. 109 418.85, di cui come si è visto (sopra, consid. 6c) fr. 10 526.65 non costituiscono redditi (fascicolo “edizione”, Banca __________, estratto conto n. __________.__________, pag. 5 in fondo). Ne risulta una media mensile di fr. 5494.– (fr. 109 418.85 ./. fr. 10 526.65 : 18 mesi), dalla quale occorre ancora dedurre l'assegno per giovani in formazione di fr. 183.– versato con il salario, che è però di pertinenza del figlio __________ (sopra, consid. 6a). Le entrate medie mensili registrate sul conto privato del convenuto ammontano pertanto a fr. 5311.–, superiori al salario di fr. 5237.– netti che si evince dalla contabilità della panetteria. Ne discende che, a un esame limitato alla verosimiglianza e in mancanza di una spiegazione pertinente sull'origine delle predette entrate sul noto conto, al marito va computato un reddito netto di almeno fr. 5311.– mensili.

                                   7.   Il primo giudice non ha determinato il fabbisogno minimo del convenuto. Certo, questi non muove contestazioni al riguardo, limitandosi a far valere che con i propri redditi egli riesce a mala pena a coprire il proprio fabbisogno, i costi dello stabile a __________ e a mantenere i figli agli studi. Sennonché, la metodica per il calcolo del contributo alimentare va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297) e, come detto (consid. 3), il suo ammontare dipende non solo dai redditi, ma anche dalle necessità dei coniugi.

                                         a)  L'interessato non ha mai indicato espressamente il proprio fabbisogno, né il canone del suo appartamento ad Agno (risposta, pag. 7). Ha nondimeno prodotto due ricevute di pagamento, spiegando che riguardano i canoni di locazione da metà febbraio a luglio compreso, dalle quali si desume un onere mensile per l'alloggio di fr. 1518.– (doc. 5: lettera del 19 settembre 2000 nel fascicolo “corrispondenza”). Tutto considerato, il fabbisogno dell'interessato può pertanto essere valutato in fr. 3078.– mensili: 1100.– minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 1518.– alloggio, fr. 260.– cassa malati (stimato, come per la moglie; doc. Q), fr. 200.– imposte (prudentemente stimate dopo la tassazione intermedia: richiamo dall'Ufficio circondariale di tassazione, tassazione 1999/2000 del 17 aprile 2000). Non risultano invece spese professionali di trasferta, giacché i veicoli sono intestati alla società (act. V: interrogatorio formale, risposta n. 17), né possono essere ammessi i costi per le assicurazioni vita presso la __________, di cui si ignorano non solo beneficiari e le condizioni, ma finanche l'ammontare dei premi (doc. 2, pag. 24-32).

                                         b)  L'appellante asserisce inoltre che la palazzina di __________ non solo non produce utili, come ha accertato il Pretore, ma rappresenta un onere. Spiega che con i soli canoni di locazione egli non riesce a coprire gli interessi ipotecari, gli ammortamenti obbligatori e i costi di manutenzione. Invero, è ammissibile ammettere gli oneri ipotecari e le spese per l'immobile, almeno fino a concorrenza del relativo reddito immobiliare, che può risultare quindi nullo, come in concreto, ai fini del contributo alimentare per il coniuge (I CCA, sentenze del­l'11 maggio 2001 in re M., consid. 8c e del 15 marzo 2001 in re N., consid. 8). Spese che eccedano tale limite possono essere prese in considerazione solo a determinate condizioni. Il mantenimento della famiglia è difatti prioritario rispetto ai debiti verso terzi (Rep. 1985 pag. 93), che possono essere considerati unicamente se contratti nell'interesse della famiglia e con l'accordo dell'altro coniuge (Rep. 1994 pag. 302; SJZ 93/1997 pag. 387 n. 11) e solo nella misura in cui non intacchino la copertura del fabbisogno minimo della famiglia (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb con riferimenti). Nella fattispecie, in ogni modo, l'interessato neppure quantifica il costo aggiuntivo che deve assumere per l'immobile. Non compete pertanto a questa Camera indagare d'ufficio sull'entità e il contesto di siffatti oneri, in materia di pretese patrimoniali tra i coniugi vigendo la massima dispositiva e il principio attitatorio, sicché incombe alle parti rendere verosimili i fatti su cui fondano le loro pretese (Rep. 1995 pag. 227, 1987 pag. 195). Tale principio non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 22 ad art. 137 CC).

                                         c)  Soggiunge l'appellante di dover provvedere pure al mantenimento del figlio agli studi. Ora, questa Camera ha già avuto modo di rilevare che, se ai genitori sta bene, il contributo per figli maggiorenni comuni può essere inserito nel fabbisogno della famiglia (I CCA, sentenza del 29 aprile 1999 in re D.A., consid. 10). Il Tribunale federale, in un caso analogo, non ha censurato simile orientamento (DTF del 22 novembre 2001 in re F., __________.__________/__________, consid. 2g). Ciò presuppone tut­tavia un accordo chiaro sul principio e sull'ammontare del contributo (I CCA, sentenza del 22 gennaio 2002 in re M., consid. 5). In concreto, durante la discussione del 12 ottobre 1999 i coniugi si erano accordati nel senso che il padre avrebbe continuato ad assumere le spese per i figli (verbale del 12 ottobre 1999, pag. 1; inc. __________.__________.__________). A prescindere dal fatto però che la procedura è poi stata stralciata dai ruoli (doc. F e G dell'inc. __________.__________.__________), le parti non si sono mai intese sull'ammontare del contributo. Ne deriva che quanto versato spontaneamente al figlio __________ (nato nel 1978) non può entrare nel calcolo del fabbisogno, il sostentamento del coniuge prevalendo su quello di un figlio maggiorenne (I CCA, sentenza del 31 marzo 1999 in re P., pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 n. 4 pag. 122 con rimandi; v. pure Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 28 ad art. 125 CC).

                                   8.   In merito alle entrate della moglie, l'appellante sostiene che il reddito ipotetico di fr. 2000.– computato dal Pretore è nettamente inferiore alle sue possibilità. Fa valere che essa è tenuta, in ragione del nuovo diritto del divorzio, a trovare un'occupazione atta a permetterle di guadagnare almeno fr. 3500.– mensili, il salario percepito dalla panetteria essendo giustificato dal fatto che si trattava dell'impresa “di famiglia”. In concreto la questione è dunque di sapere se alla moglie, separata di fatto, possa essere imputato un reddito ipotetico superiore a quello conseguito in costanza di matrimonio.

                                         a)  La giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato un'attività lucrativa poteva essere obbligato, di conseguenza, a intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione solo ove ciò apparisse giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Anzi, dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi all'economia domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere – o a riprendere – un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge con figli poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta solo al momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).

                                         b)  Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio i principi testé riassunti sono stati relativizzati. Nella più recente giurisprudenza pubblicata (DTF 128 III 65) in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, il Tribunale federale ha rilevato che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto – secondo le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito se ciò può essergli ragionevolmente imposto e appare possibile dal profilo economico (consid. 4). Già sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – ispirandosi a Hausheer/ Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto durante il matrimo­nio; in caso contrario, ove la separazione appariva durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid. 19). Con il divorzio, in effetti, il dovere di assistenza derivante dal matrimonio (art. 163 CC) cesserà per principio e gli subentrerà il limitato obbligo di mantenimento previsto dall'art. 125 CC. Un coniuge potrà essere tenuto a versare all'altro un contributo, in altri termini, solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che l'interessato provveda da sé al proprio “debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. Durante la separazione di fatto un coniuge sino ad allora privo di attività lucrativa deve quindi prepararsi a divenire, per quanto possibile, autosufficiente.

                                         c)  In concreto l'appellata, cinquantaduenne, non ha una particolare formazione professionale. Essa ha tuttavia lavorato nella panetteria del marito come commessa fino al 28 giugno 1999, quando il marito l'ha licenziata con effetto immediato (doc. T). Per tale attività essa percepiva uno stipendio mensile lordo di fr. 2000.–, oltre alla tredicesima (doc. S; fascicolo edizione panetteria, scheda salario 1999 e 2000). Dopo di allora essa ha iniziato un'attività saltuaria come operaia a ore per il tramite dell'agenzia di collocamento __________ __________, con un salario orario di fr. 12.95, indennità di vacanza e di viaggio incluse (doc. V). Nei mesi di febbraio–agosto 2000 essa ha percepito importi variabili da fr. 600.– a fr. 1900.– mensili (doc. L, N, Z, AA).

                                         d)  L'appellante sostiene che la moglie potrebbe senz'altro trovare un'occupazione che le consenta di guadagnare fr. 3500.– mensili. Non spiega tuttavia in quale altra attività potrebbe cimentarsi l'interessata, che – come detto (sopra consid. 8c) – non ha una particolare formazione professionale, salvo l'esperienza come venditrice nel negozio. Soggiunge il ricorrente che lo stipendio presso la panetteria era giustificato dal fatto che si trattava dell'impresa di famiglia. Se non che, l'appellata è stata sostituita nel negozio da una nuova commessa che riscuote lo stesso salario (act. V: interrogatorio formale, risposta n. 16). Per di più, secondo il contabile della ditta, essa lavorava a tempo pieno (act. IV, pag. 2, deposizione __________). Tutto considerato, quindi, non si giustifica, a un esame limitato alla verosimiglianza, di computare all'appellata un reddito superiore a fr. 2000.–, corrispondente a quanto essa percepiva alla panetteria. Del resto, anche lavorando a tempo pieno come operaia a ore (8.24 ore per 21.7 giorni, pari a 178 ore al mese), essa potrebbe guadagnare non più di fr. 1950.–indennità per vacanze escluse (ossia 178 ore a fr. 12.–, che danno un salario lordo di fr. 2136.–, da cui dedurre gli oneri sociali).

                                   9.   Soggiunge l'appellante che il dispositivo n. 1 del giudizio impugnato è generico, giacché egli non è in grado di determinare quali oneri inerenti all'abitazione gli incombano direttamente. La critica non è priva di pertinenza. Il Pretore ha infatti obbligato il convenuto ad assumere “il pagamento diretto di tutti gli oneri legati all'abitazione (onere ipotecario, spese, assicurazioni ecc.) e all'economia domestica”. Ora, non è chiaro a quali spese debba concretamente far fronte l'interessato. In effetti vi sono costi legati all'economia domestica, come quelli per il telefono, l'elettricità, il gas e la televisione, che sono già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 consid. 5; tabella dei minima di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, in: FU __________/__________del ____________________ __________pag. __________). Inoltre, per prassi costante, l'onere per l'alloggio va considerato nel fabbisogno minimo del rispettivo coniuge e non è una spesa separata da porre a carico dell'altro (per le spese di cassa malati: I CCA, sentenza del 27 luglio 2000 in re S., consid. 6b con rimandi). Del resto il Pretore avrebbe dovuto attenersi ai limiti della domanda (art. 86 CPC), l'istante medesima avendo chiesto unicamente il versamento di un contributo di mantenimento in denaro di fr. 3286.50, compresi di fr. 1500.– per i costi dell'abitazione (istanza, pag. 9). Ne segue che, sotto tale aspetto, l'appello merita accoglimento e il dispositivo corrispondente va riformato di conseguenza. Se mai il coniuge debitore può essere autorizzato a compensare il contributo dovuto con l'assunzione diretta di determinati costi per l'alloggio.

                                10.   Inoltre, adottando il metodo predetto, il Pretore non ha calcolato neppure il fabbisogno minimo dell'istante, che, come si è visto (consid. 7), è un elemento indispensabile per il calcolo del contributo di mantenimento. Occorre pertanto stabilire in primo luogo le necessità della moglie, che essa ha indicato in fr. 3286.50 mensili, ossia fr. 1500.– per l'alloggio, fr. 343.– per l'assicurazione malattia, fr. 418.50 per l'assicurazione dell'economia domestica e fr. 1025.– di minimo vitale (istanza, pag. 6 a metà).

                                         a)  Per l'appellante non si giustifica che la moglie occupi l'attico dello stabile di __________, troppo grande e oneroso per lei sola. Adduce che per l'appartamento egli aveva concordato con la banca finanziatrice un canone di fr. 1500.– mensili, ma che in realtà per un simile oggetto occorrerebbe pagare almeno fr. 2000.– mensili. Sostiene pertanto che l'onere per la locazione dell'appellata dev'essere ridotto a fr. 700.–. Ora, dagli atti emerge che l'interessato si è impegnato a versare alla Banca __________ fr. 1500.– mensili, oltre ai canoni di locazione dei propri inquilini, per la copertura degli oneri ipotecari e dell'ammortamento obbligatorio (doc. B: edizione dalla Banca __________, aumento prestito ipotecario del 4 giugno 1999). Proprio tale cifra va pertanto considerata come spesa di alloggio e non un ipotetico valore locativo (analogamente:

                                              I CCA, sentenza del 14 novembre 2001 in re N., consid. 6). Inoltre, contrariamente a quanto allega l'appellante, nella procedura in esame egli non ha mai chiesto formalmente all'interessata di lasciare l'appartamento coniugale. Una domanda in tal senso era stata bensì inoltrata il 23 agosto 1999, ma le parti si erano poi accordate nel senso che l'alloggio coniugale, ricavato a suo tempo unendo due appartamenti, sarebbe stato nuovamente suddiviso, il marito dovendo occupare l'abi­tazione più piccola (inc. __________.__________.__________; sopra, consid. B). Non è dato di sapere per quale ragione tale soluzione non sia poi stata attuata. In ogni modo i coniugi hanno diritto, per principio, a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 79 n. 02.34; Rep. 1994 pag. 300 consid. 4). E il ricorrente, come detto (consid. 7a), si è trasferito in un appartamento per il quale spende fr. 1518.– mensili. Ne segue che – a un giudizio di verosimiglianza – non si giustifica di ridurre gli oneri di alloggio a carico della moglie.

                                         b)  Dagli atti emerge inoltre che il premio della cassa malati per l'interessata ammonta a fr. 258.30 mensili, la rimanenza essendo il premio per il figlio maggiorenne (doc. Q), mentre l'onere assicurativo di fr. 418.50 è annuo e non mensile (doc. R). Il minimo esistenziale del diritto esecutivo, dal 1° gennaio 2001, è stato rivalutato a fr. 1100.– mensili (FU __________/__________del __________ __________ __________, pag. __________). Occorre inoltre tenere conto del carico fiscale, prudentemente stimato in fr. 200.– mensili dopo la tassazione intermedia (DTF 114 II 394 consid. 4b). L'interessata non ha fatto valere altri costi, né spetta a questa Camera interrogarsi d'ufficio sulle spese professionali di trasferta o sugli oneri di riscaldamento (sopra, consid. 7b). Tutto considerato, pertanto, il fabbisogno minimo dell'appellata può essere va­luto in complessivi fr. 3093.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 258.30, alloggio fr. 1500.–, assicurazione RC domestica e mobilio fr. 34.90, imposte fr. 200.–).

                                11.   Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è illustrato, come segue:

                                         reddito del marito                                          fr.   5311.–

                                         reddito della moglie                                       fr.   2000.–

                                                                                                            fr.   7311.–  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                         fr.   3078.–

                                         fabbisogno minimo della moglie                      fr.   3093.–

                                                                                                            fr.   6171.–  mensili

                                         eccedenza                                                    fr.   1140.–  mensili

                                         metà eccedenza                                           fr.     570.–  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3078.– + fr. 570.– =                                   fr.   3648.–  mensili

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 5311.– ./. fr. 3648.– =                                fr.   1663.–  mensili.

                                         L'appello deve pertanto essere accolto entro questi limiti. Il marito potrà compensare la cifra di fr. 1500.– mensili, assumendo direttamente il pagamento dell'onere mensile di pari importo dovuto alla Banca __________, fino a quando la moglie continuerà ad occupare l'abitazione coniugale.

                                12.   L'appellante sostiene di non avere i mezzi per versare la provvigione ad litem di fr. 2000.–. Spiega che il suo stipendio non copre nemmeno il fabbisogno minimo, mentre la società sta attraversando un periodo difficile e il suo immobile è già eccessivamente ipotecato.

                                   a)  L'obbligo di anticipare una determinata somma al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali e giudiziarie di una separazione o di un divorzio discende per alcuni autori dall'art. 159 cpv. 3 CC (doveri di mutua assistenza), per altri dall'art. 163 cpv. 1 CC (doveri di mantenimento). Comunque si opini al riguar­do (sintesi dei contrapposti orientamenti in: Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38 seg. ad art. 159 CC e n. 15 ad art. 163 CC), una provvigione ad litem è destinata a finanziare spese future, non a ricuperare esborsi già affrontati dall'istante o a rimunerare onorari già maturati dal patrocinatore (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edi­zione, n. 287 ad art. 145 vCC;

                                         I CCA, sentenza del 24 maggio 2002 in re S., consid. 6). Essa costituisce, giuridicamente, una misura provvisionale a nor­ma dell'art. 137 cpv. 2 CC (Leuen­berger in: Schwenzer, Praxis­kommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137). E l'art. 137 CC concerne solo cause di divorzio o di separazione. Certo, anche nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniuga­le una parte può essere tenu­ta a finanziare le spese legali e giudiziarie cui l'altra parte deve far fronte. Data la na­tura del procedimento, tuttavia, ciò non può avvenire a titolo di anticipo. Nel quadro di tali procedure il giudice decide nell'ambito della sen­tenza finale, statuendo sugli oneri processuali e le ripetibili, chi è chiamato a sopportare le spese e in che proporzione (DTF del 15 mar­zo 2001 in re Z., 5P.43/2001, consid. 2 con rinvio a Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC).

                                   b)  In concreto la moglie aveva chiesto, con l'istanza del 10 mag­gio 2002, il versamento di una “prima provvigione ad litem di fr. 2000.–” motivando la richiesta con la mancanza di mezzi finanziari e di un'attività fissa. Il Pretore ha accolto la richiesta e ha ingiunto al convenuto, con il decreto impugnato, di versare all'istante fr. 2000.–  come provvigione per le spese di causa (dispositivo n. 6). Se non che, come si è appena visto, nessuna base legale abilitava il Pretore a condannare una parte, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, ad anticipare le spese legali e giudiziarie dell'altra. Su questo punto l'appello del marito si rivela quindi fondato.

                                13.   Per il ricorrente, infine, non si giustifica il deposito in Pretura delle azioni della nota ditta. Fa valere che mai egli ha manifestato la volontà di vendere la pasticceria o le relative azioni. Soggiunge inoltre che appare sproporzionato imporre alla società, già in una difficile situazione finanziaria, i costi per la stampa delle azioni. Del resto, conclude, il fatto che non siano state emesse azioni attesta che non vi è alcuna intenzione di venderle.

                                         a)  Giusta l'art. 178 cpv. 1 CC se appare necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale (in specie per assicurare pretese derivanti dal regime matrimoniale: DTF 118 II 381 consid. 2b), il giudice può – ad istanza di un coniuge – subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro (art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia anche come misura provvisionale: DTF 120 III 69 consid. 2a). In tali evenienze non si può esigere la prova assoluta di un pericolo imminente; la verosimiglianza basta (DTF 118 II 381 consid. 3b). Il giudice prende le misure conservative appropriate (art. 178 cpv. 2 CC). In ogni caso occorre che il provvedimento rispetti un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 306 n. 737 con rimandi).

                                         b)  In concreto il Pretore ha decretato in via cautelare, il 12 maggio 2000, il deposito delle azioni della Panetteria-Pasticceria __________ __________. Il convenuto non ha mai dato seguito alla richiesta, giustificandosi con il fatto che le azioni della società erano state date in pegno a terzi (risposta, pag. 7 nel mezzo). Interpellato al riguardo, l'istituto bancario ha però negato di detenere le azioni in pegno (edizione dal __________ __________, lettera del 3 agosto 2000). Solo in occasione dell'interrogatorio formale l'interessato ha, infine, dichiarato che le medesime non erano state stampate (act. V, risposta n. 2). A tutt'oggi, pertanto, la situazione non è chiara, ciò che costituisce – di per sé – un serio indizio di messa in pericolo per i diritti della richiedente (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 306 n. 736 in fine con rimandi). Anche l'atteggiamento, contraddittorio del ricorrente induce a perplessità. Per di più l'obbligo di stampare le azioni della società anonima non risulta particolarmente oneroso, potendo ciò avvenire con i moderni mezzi informatici. Sotto quest'aspetto il giudizio impugnato merita pertanto conferma.

                                14.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta nella misura in cui vede ridurre di circa due terzi il contributo di mantenimento e respinta la richiesta di provvigione ad litem, mentre soccombe sulla questione del deposito delle azioni. Si giustifica quindi che sopporti un terzo della tassa di giustizia e delle spese. Il resto andrebbe a carico dell'appellata, ma siccome essa non ha resistito all'appello, stante l'irricevibilità delle sue osservazioni, non si può considerarla soccombente. Si prescinde pertanto dalla riscossione di oneri processuali, ma nemmeno si assegnano ripetibili ridotte di appello. L'esito del giudizio odierno, invece, non incide in maniera apprezzabile sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.

                                         La domanda di assistenza giudiziaria presentata in appello dalla moglie, come detto (consid. 2), è di per sé ricevibile, anche se contestuale alle osservazioni tardive. Tuttavia il beneficio dell'assistenza non è destinato a sopperire le spese per un atto processuale che, come in concreto, è finanche irricevibile per tardività. Ne discende che la richiesta di assistenza giudiziaria deve essere in ogni caso respinta in assenza del presupposto – cumulativo – della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). La domanda può di conseguenza essere respinta con la procedura dell'art. 313bis CPC, senza essere notificata all'appellante.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese a decorrere dal maggio 2000, un contributo alimentare di fr. 1663.– mensili.

                                         Fino al momento in cui __________ __________ abiterà nell'abitazione coniugale, __________ __________ è autorizzato a compensare l'importo di fr. 1500.– mensili assumendo direttamente il pagamento dell'onere mensile di pari importo dovuto alla Banca __________.

                                         6.   La domanda di provvigione ad litem presentata da __________ __________ è respinta.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 300.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti per un terzo a carico dell'appellante. Si prescinde dalla riscossione del resto e non si attribuiscono ripetibili.

                                   III.   La domanda di provvigione ad litem presentata da __________ __________ il 23 agosto 2001 è irricevibile.

                                 IV.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

                                  V.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

11.2001.91 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.08.2002 11.2001.91 — Swissrulings