Incarto n. 11.2001.00087
Lugano, 29 luglio 2002/rgc)
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (divisione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 15 febbraio 2000 da
__________ __________ -__________, __________
contro
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 luglio 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 25 giugno 2001 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1920), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il ____________________ 1992, lasciando quali eredi la moglie __________ (1924) con le figlie __________ __________ -__________ (1949), __________ __________ (1952) e __________ __________ (1954). Davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord è stato pubblicato il 25 giugno 1992 un suo testamento olografo del 17 novembre 1989 nel quale figura, tra l'altro, quanto segue:
2. Nomino eredi generali di tutta la mia sostanza (…) le mie figlie __________ __________, __________ __________ e __________ __________, riservato quanto disposto ai punti che seguono.
3. A mia moglie __________ lascio l'usufrutto generale su tutta la mia sostanza relitta, sua vita natural durante, ai sensi dell'art. 473 CC.
4. Dispongo, quale irrevocabile regola di divisione, che a mia figlia __________ __________ vada lo chalet di __________ (…) e tutto quanto in esso contenuto, con la relativa assunzione già dal 1° marzo 1977 degli oneri ipotecari. Dispongo inoltre che tale attribuzione in proprietà dovrà avvenire per un valore massimo di fr. 60 000.–.
B. Il 13 luglio 1992 __________ __________ -__________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord che fosse ordinato un inventario assicurativo dell'eredità. Con decisione del 17 luglio 1992 il Pretore ha affidato il compito al notaio __________ __________ di __________, che ha confezionato l'atto l'11 novembre 1992. __________ __________ -__________ ha poi instato il 18 febbraio 1993 per la divisione dell'eredità. Statuendo il 18 giugno 1993, il Pretore ha accolto la richiesta e ha designato l'avv. __________ __________ in qualità di notaio divisore. Sulla base dell'inventario assicurativo questi ha eretto – dopo ripetuti incontri con le eredi – l'inventario della successione, chiuso l'11 luglio 1995, tranne in relazione al valore dell'arredamento che si trovava nell'ultimo domicilio di __________ e nello chalet di __________, non stimato (brevetto n. __________, foglio 3). All'inventario __________ __________ e __________ __________ hanno sollevato contestazioni. Il notaio ha trasmesso così gli atti al Pretore, che con decreto del 26 luglio 1995 ha assegnato alle due interessate un termine di 20 giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese con la procedura accelerata.
C. __________ __________ ha promosso causa il 28 luglio 1995 contro __________ __________ -__________ e __________ __________o, chiedendo che fosse accertato un suo credito di fr. 62 724.70 con accessori per gli oneri ipotecari (interessi e ammortamenti) da lei pagati in luogo e vece del padre fra il 10 maggio 1977 e il 27 dicembre 1991 sulla proprietà di __________, con obbligo per la comunione ereditaria di rifonderle tale somma. Entrambe le convenute hanno proposto di respingere la domanda. Con sentenza del 17 aprile 1997 il Pretore ha accolto la petizione, nel senso che ha invitato il notaio divisore a iscrivere nell'inventario dell'eredità un passivo in favore dell'attrice di fr. 62 724.70 con interessi al 5% dall'11 novembre 1992 (inc. __________.__________.__________).
D. A sua volta __________ __________ ha convenuto in giudizio il 19 settembre 1995 __________ __________ -__________ e __________ __________, chiedendo che alle particelle n. __________e __________RFD di Genestrerio fosse attribuito un valore complessivo di fr. 360 000.–, rispettivamente un valore di fr. 324 000.– alla particella n. __________RFP di __________, che fosse inserito fra gli attivi dell'inventario un credito dell'eredità di fr. 97 000.– nei confronti della madre __________ __________, che fosse allestita una perizia sull'entità degli importi appena citati, che alla madre e alla sorella __________ __________ fosse ingiunto di produrre tutte le fatture in loro possesso relative a lavori edili e a spese funerarie, che al notaio divisore fosse ordinato di produrre “l'intero incarto in suo possesso”, che si procedesse allo “stralcio del punto 4 del testamento in base all'art. 469 cpv. 1 e 3 CC” e che fosse rimborsata alla comunione ereditaria la somma di
fr. 107 000.– “abusivamente prelevata da vari conti”. __________ __________ -__________ ha aderito alla petizione, mentre __________ __________ ha proposto di respingerla. Con sentenza del 29 gennaio 1999 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha invitato il notaio divisore a iscrivere nell'inventario i seguenti valori venali: fr. 340 000.– per la particella n. __________RFD di __________, fr. 6000.– per la particella n. __________dello stesso Comune e fr. 290 000.– per la particella n. __________RFP di __________. Tutte le altre domande sono state respinte (inc. __________.__________.__________).
E. Il notaio divisore, riprese le operazioni, ha rettificato l'inventario il 21 gennaio 2000 secondo le indicazioni del Pretore. Inoltre ha menzionato nell'atto che __________ __________ rivendicava dall'eredità fr. 125 196.70 in liquidazione del regime matrimoniale (pretesa contestata da __________ __________ -__________ e __________ __________), mentre __________ __________ -__________ e __________ __________ chiedevano a __________ __________ il rimborso di fr. 95 611.30 per gli oneri ipotecari pagati dal padre sul fondo di __________ dopo il 1° marzo 1977 (pretesa contestata da __________ __________ ed __________ __________). Quanto al modo di divisione, il notaio ha preso atto che __________ __________ -__________ e __________ __________ sollecitavano la divisione dell'eredità in parti uguali fra le sorelle, allorché __________ __________ esigeva “una quota superiore ad un terzo, e meglio la quota eccedente la legittima”, come pure la casa di __________ “ad un valore massimo di fr. 60 000.–” (brevetto n. __________, foglio 9). Ciò posto, il notaio ha trasmesso il 25 gennaio 2000 l'inventario al Pretore, che con decreto del 27 gennaio 2000 ha assegnato alle tre interessate un nuovo termine di 20 giorni “per proporre con petizione dell'art. 390 CPC ed in procedura accelerata” l'accertamento giudiziale delle loro domande.
F. Il 15 febbraio 2000 __________ __________ ha convenuto __________ __________ -__________ e __________ __________, chiedendo quanto segue:
La petizione è accolta:
le modalità di divisione della sostanza relitta dal defunto __________ __________ sono le seguenti:
– scioglimento del regime matrimoniale con il versamento di una quota di fr. 125 196.70 a favore della vedova __________ __________;
– attribuzione dello chalet di __________ (…) alla figlia __________ __________;
– valore di attribuzione dello chalet (…) fr. 60 000.– oltre assunzione degli oneri ipotecari a far tempo dal 1° marzo 1997.
Con risposta del 1° marzo 2000 __________ __________ ha postulato il rigetto della petizione o quanto meno, in subordine, l'accertamento che l'attribuzione della particella n. __________RFP di __________ al valore di fr. 60 000.– aumentato del debito ipotecario dal 1° marzo 1977 lede la porzione legittima di __________ __________ e __________ __________ -__________, onde la necessità di ordinare al notaio divisore “di ridurre alla giusta misura tale disposizione eccedente la porzione disponibile”. Nella sua risposta del 28 febbraio 2000 __________ __________i-__________ ha proposto anch'essa di respingere la petizione. Con sentenza del 25 giugno 2001 il Pretore ha parzialmente accolto l'azione e ha attribuito la particella di __________ a __________ __________, fissandone il valore in fr. 236 115.10, già dedotto l'ammontare dell'ipoteca (fr. 29 600.–) e il saldo di quanto __________ __________ avrebbe dovuto versare alla comunione ereditaria per gli oneri passivi maturati sul fondo dal 1° marzo 1977 fino alla morte del padre (fr. 93 819.60 in totale, meno fr. 62 724.70 già corrisposti a suo tempo: sopra, lett. C), ossia fr. 31 094.90 (inc. __________.__________.__________).
G. Nel frattempo, il 17 febbraio 2000, __________ __________ ha intentato causa a sua volta contro __________ __________ e __________ __________ -__________ perché nell'inventario della successione fossero inseriti “i valori dei beni mobili contenuti negli immobili part. __________RFD di __________ e __________e __________RFD di __________ per il valore complessivo di fr. …”. Essa ha chiesto altresì di prescrivere al notaio divisore che il compendio ereditario fosse diviso in tre parti uguali, con assegnazione a __________ __________ della particella __________RFP di __________ o, in via subordinata, di accertare che l'attribuzione di tale fondo per fr. 60 000.– a __________ __________ lede la propria porzione legittima, oltre a quella di __________ __________ -__________, onde la necessità di ordinare al notaio di “ridurre alla giusta misura tale disposizione eccedente la porzione disponibile”. __________ __________ -__________ ha aderito alla petizione, __________ __________ vi si è opposta. Statuendo il 25 giugno 2001, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ha stabilito in fr. 4500.– il valore del mobilio a __________ e in fr. 6810.– quello del mobilio a __________, ha ribadito in
fr. 236 115.10 il valore di attribuzione a __________ __________ del fondo a __________ (già fissato nell'altro giudizio del giorno stesso: sopra, lett. F) e ha respinto le altre domande (inc. __________.__________.__________).
H. Parallelamente __________ __________i-__________ ha promosso causa il
15 febbraio 2000 contro __________ __________ e __________ __________ per ottenere che fosse ingiunto alla madre __________ __________ di “presentare l'elenco dei beni da lei acquisiti durante il matrimonio alfine di permettere le operazioni di scioglimento del regime matrimoniale”, che fosse stabilito in fr. 20 000.– il valore del mobilio in ognuna delle abitazioni a __________ e a __________, che __________ __________ fosse tenuta a versare alla comunione ereditaria la somma di fr. 95 611.30 per gli oneri ipotecari assunti dal padre relativamente alla casa di __________, che il compendio ereditario fosse diviso in tre parti uguali e che a __________ __________ fosse assegnata la casa di __________ al valore di fr. 290 000.– con il mobilio al valore di fr. 20 000.–. __________ __________ ha aderito alla petizione, __________ __________ ha proposto di respingerla. Il 19 settembre 2000, in pendenza di causa, è deceduta la vedova __________ __________.
I. Esperita l'istruttoria, nell'ambito della causa appena citata l'attrice ha formulato il 13 giugno 2001 le seguenti conclusioni:
1. Il valore dello scioglimento del regime matrimoniale viene stabilito in franchi …
2. Il valore del contenuto dell'immobile di __________ viene stabilito in franchi …
3. Il valore del contenuto dell'immobile di __________ viene stabilito in fran-chi …
4. Il valore della massa ereditaria deve essere suddiviso in tre parti uguali come da testamento. Lo chalet di __________ deve essere assegnato a __________ __________ al valore (…) di fr. 305 495.– (…) con l'aggiunta del valore del contenuto dell'immobile di franchi … Si stabilisce il versamento di un conguaglio alle sorelle nel caso in cui il valore superi la quota parte di un terzo ai sensi dell'art. 608 cpv. 2 CC.
5. Viene riconosciuta la cifra di fr. 95 611.30 (+ interessi scalari dal 1977 ad oggi) corrispondente agli oneri ipotecari del 1977 al 1992 a carico di __________ __________ come da testamento e viene dunque iscritta negli attivi della successione. A carico della signora __________ devono pure essere computati gli oneri ipotecari dal 1992 a tutt'oggi, pure con interessi scalari del 5% e pure da iscrivere negli attivi della successione.
Nelle sue conclusioni del 13 giugno 2001 __________ __________ ha aderito alle richieste dell'attrice. Quanto a __________ __________, essa ha formulato il 12 giugno 2001 le conclusioni in appresso:
La petizione è accolta:
le modalità di divisione della sostanza relitta dal defunto __________ __________ sono le seguenti:
– scioglimento del regime matrimoniale con il versamento di una quota di fr. 125 196.70 a favore della vedova __________ __________;
– attribuzione dello chalet di __________ (…) alla figlia __________ __________;
– valore di attribuzione dello chalet di __________ fr. 60 000.– oltre assunzione degli oneri ipotecari a far tempo dal 1° marzo 1997.
In subordine essa ha chiesto che le modalità di divisione fossero le seguenti: “la quota disponibile, da calcolare dal notaio divisore, è assegnata alla figlia __________ __________ ”.
L. Con sentenza del 25 giugno 2001 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ha invitato il notaio divisore a inserire negli attivi dell'inventario valori di fr. 4500.– per il mobilio di __________ e di fr. 6810.– per quello di __________ (confermando quanto già deciso nella sentenza parallela del giorno stesso: sopra, lett. G), oltre a fr. 93 819.60 per il credito della comunione ereditaria nei confronti di __________ __________ relativamente agli oneri ipotecari maturati sul fondo di __________ dal 1° marzo 1977 al 14 maggio 1992 (dispositivo n. 1 §), e ha ribadito una volta ancora (sopra, lett. F e G) in fr. 236 115.10 il valore di attribuzione di quest'ultima particella a __________ __________ (dispositivo n. 1 §§). Le altre domande sono state respinte. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un terzo ciascuno, compensate le ripetibili (inc. __________.__________.__________).
M. Contro quest'ultima sentenza __________ __________ è insorta con un appello del 6 luglio 2001 nel quale chiede che, confermato il valore di fr. 236 115.10 per l'attribuzione del fondo di __________ a sé medesima, “tutte le altre pretese di __________ __________ ed in particolare il credito di fr. 95 611.30 (più interessi scalari del 5%) a tutt'oggi” siano respinte. Nelle sue osservazioni del 31 luglio 2001 __________ __________ propone di rigettare l'appello. Identica conclusione formula __________ __________ -__________ nel suo esposto del 2 agosto 2001.
Considerando
in diritto: 1. __________ __________ -__________ reputa opportuno, nel proprio esposto, essere sentita personalmente da questa Camera (memoriale, pag. 3 nel mezzo). La procedura di divisione ereditaria, tuttavia, non è retta dal principio inquisitorio, né il diritto federale garantisce alle parti il diritto di esprimersi oralmente davanti all'autorità (DTF 117 II 136 consid. 3b), né osservazioni all'appello possono essere integrate dopo la decorrenza del termine previsto dall'art. 314 CPC. D'altro lato non appare necessario che questa Camera disponga d'ufficio un dibattimento orale (art. 324 cpv. 1 CPC), la situazione di fatto risultando sufficientemente chiara. Da questo profilo nulla osta pertanto all'esame dell'appello.
2. Nelle sue richieste di giudizio l'appellante chiede, come detto, che siano respinte “tutte le altre pretese di __________ ed in particolare il credito di fr. 95 611.30 (più interessi scalari del 5%) a tutt'oggi”. Sui valori di fr. 4500.– riconosciuti dal Pretore per il mobilio nell'ultimo domicilio di __________ e di fr. 6810.– per quello nello chalet di __________ (formanti le “altre pretese” del dispositivo n. 1 §) essa non spende però una parola. Al riguardo l'appello si rivela dunque irricevibile per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC).
3. Ciò premesso, litigiosa rimane l'iscrizione fra gli attivi inventariati del credito di fr. 93 819.60 riconosciuto dal Pretore alla comunione ereditaria, pari al totale degli oneri ipotecari maturati sul fondo di __________ dal 1° marzo 1977 al 14 maggio 1992. Il testamento olografo del 17 novembre 1989 destinando quel fondo (mobilio compreso) all'appellante “con la relativa assunzione già dal 1° marzo 1977 degli oneri ipotecari”, il Pretore ha invitato il notaio divisore a iscrivere l'importo di fr. 93 819.60 negli attivi dell'inventario. Senza interessi, giacché il testamento non li prevedeva. Tale somma – ha continuato il Pretore – andrà compensata con la spettanza riconosciuta all'appellante nella sentenza del 17 aprile 1997 (sopra, lett. C) per gli oneri ipotecari da essa già pagati in luogo e vece del padre (fr. 62 724.70), ciò che per finire diminuirà il credito della comunione a fr. 31 094.90. Né – secondo il Pretore – “nell'operare tale compensazione possono essere considerati gli interessi sul credito di fr. 62 724.70 di __________ __________, dato che la volontà del defunto padre delle parti era unicamente quella di far assumere a __________ __________ tutti gli oneri ipotecari gravanti il fondo di __________ dal 1° marzo 1977, senza rivendicare interessi e senza che __________ __________ potesse chiedere a sua volta interessi su quanto da essa già versato” (sentenza impugnata, consid. 3).
4. Nell'appello la convenuta non discute la legittimità o l'ammontare del credito vantato dalla comunione ereditaria (fr. 93 819.60), ma ne avversa l'iscrizione nell'inventario, sostenendo che la pretesa è stata insinuata tardivamente. Sottolinea che l'inventario è stato chiuso l'11 luglio 1995 (sopra, lett. B), mentre l'attrice ha proceduto alla notifica il 21 gennaio 2000, quando il notaio era ormai passato alla fase successiva della divisione ereditaria (quella del riparto effettivo), “fatte salve le valutazioni del mobilio delle case di __________ e __________e, lasciate in sospeso”. Per di più – soggiunge – “quando si riferisce al credito di fr. 62 724.70 da egli stesso riconosciuto con decisione regolarmente cresciuta in giudicato, di data 17 aprile 1997, il Pretore sembra voler riconsiderare tale decisione non ammettendo più a favore di __________ __________ gli stessi interessi al saggio del 5% dall'11 novembre 1972 [recte: 1992]. Se così fosse, il Pretore avrebbe ecceduto nelle proprie competenze, poiché tale richiesta non fa parte delle domande di causa e questi interessi sono riconosciuti in una sentenza divenuta esecutiva” (appello, pag. 4).
5. Nel Cantone Ticino la procedura di divisione ereditaria si scinde in tre fasi essenziali:
a) l'accertamento del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476 CPC);
b) la determinazione dei beni appartenenti all'eredità (“fase dell'inventario”: art. 477 a 479 CPC);
c) la “divisione effettiva” (art. 480 segg. CPC), ovvero la distribuzione delle quote, previa
– definizione del modo della divisione (costituendo lotti oppure realizzando i beni sotto forma di denaro contante: art. 481 CPC),
– formazione delle singole quote con i relativi conguagli (art. 482 CPC) e
– possibilità di contestare le quote (art. 482 CPC).
Le prime due fasi hanno carattere preliminare: l'una è intesa a verificare che il richiedente abbia la qualità di erede e che non vi siano impedimenti alla divisione (norme legali o disposizioni per causa di morte), l'altra è volta a chiarire che cosa suddividere. Al termine della seconda fase dev'essere definito tutto quanto si riferisce all'iscrizione nell'inventario, comprese le stime. A tale riguardo il Pretore statuisce con sentenza unica, decidendo simultaneamente tutto quanto attiene alla consistenza e all'entità dell'asse successorio (Rep. 1929 pag. 255). L'ultima fase, che riguarda come ripartire gli attivi, ha per effetto di attribuire agli eredi la corrispondente quota della successione (Rep. 1962 pag. 170, citata anche in Rep. 1971 pag. 252 consid. B; I CCA, sentenze del 1° luglio 1994 in re O., consid. 3, e del 16 aprile 1997 in re B., consid. 1b; del 19 gennaio 2001 in re B., consid. 1).
6. La procedura seguita nella fattispecie non manca di destare perplessità. Intanto il notaio divisore ha chiuso l'inventario l'11 luglio 1995 senza che fosse stata accertata la spettanza di __________ __________ in esito allo scioglimento del regime matrimoniale (brevetto n. 299, foglio 5: doc. B nell'inc. __________.__________.__________). Ora, non si vede come potessero definirsi gli attivi che sarebbero entrati a far parte del compendio ereditario senza liquidazione previa della partecipazione agli acquisti (non per caso l'art. 194 n. 1 vCC – ora sostituito dall'art. 18 cpv. 1 LForo – disponeva esplicitamente un foro a tal fine). Inoltre nell'inventario non era stato determinato né il valore del mobilio che si trovava a __________ né quello che si trovava a __________ (brevetto citato, foglio 3). In condizioni del genere il Pretore avrebbe dovuto, anziché fissare termini giusta l'art. 479 cpv. 1 CPC, ritornare gli atti al notaio perché presentasse un inventario completo ed epurato da pretese fondate sulla liquidazione del regime matrimoniale. Quanto alle sentenze emanate dal primo giudice il 25 giugno 2001 (fra cui quella impugnata), i loro dispositivi finanche si sovrappongono, il Pretore avendo formalmente statuito più volte sul medesimo oggetto (tre volte sul valore di attribuzione relativo alla particella di __________, due sul valore del mobilio contenuto negli stabili), creando insidie al principio di forza giudicata. Su quest'ultimo tema si tornerà ancora oltre (consid. 12).
7. L'attribuzione di un oggetto (mobile o immobile) della successione a un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccetto che una diversa intenzione non risulti dalla disposizione di ultima volontà (art. 608 cpv. 3 CC). Se il disponente fissa per tale bene un valore di attribuzione inferiore a quello venale, la presunzione in favore della norma divisionale sussiste, ma la differenza tra il valore venale e quello di assegnazione dev'essere considerata alla stregua di un legato (Schaufelberger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 15 in fine ad art. 608; DTF 100 II 444 consid. 5, confermato in JdT 124/1976 pag. 160 consid. 2 e DTF 103 II 92 con-sid. 3b; contra: Paul Piotet in: in: JdT 123/1975 pag. 553 segg. e 126/1978 pag. 45 segg.). Dandosi legato a favore di un erede legittimo o istituito, come in concreto, si tratta anzi – terminologicamente – di “prelegato” (Huwiler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 21 in principio ad art. 486 CC). Sia come sia, legati e prelegati devono rispettare la porzione dei legittimari (art. 486 cpv. 1 CC), i quali possono sempre opporre in via di eccezione il loro diritto alla riduzione (art. 533 cpv. 3 CC), anche nell'ambito di un'azione di divisione (DTF 103 II 93 consid. 3c). A giusto titolo il Pretore è intervenuto pertanto, nel caso specifico, sul valore di attribuzione della particella n. __________RFP di __________ fissato dal testatore, in modo da garantire la porzione legittima a __________ __________ -__________ e __________ __________.
8. Per quanto riguarda la porzione legittima delle due coeredi appena citate, il Pretore si è dipartito dal valore netto della successione (fr. 478 356.10) e, considerata la presenza di tre discendenti, ha determinato la porzione legittima di ogni sorella in un quarto (1/3 x 3/4: art. 471 n. 1 CC), pari a fr. 119 589.–. La vedova avendo ricevuto l'usufrutto sull'intera sostanza in virtù dell'art. 473 CC (esplicitamente richiamato nel testamento), tale beneficio teneva luogo della legittima. Circa la spettanza di lei in esito alla liquidazione del regime matrimoniale, il Pretore ha ritenuto che simile pretesa andasse disconosciuta poiché solo __________ __________ avrebbe potuto farla valere, non __________ __________. Comunque fosse, la vedova era deceduta in pendenza di causa senza lasciare disposizioni di ultima volontà, sicché la pretesa era passata alle figlie (art. 560 cpv. 2 CC), estinguendosi per confusione (art. 118 CO; sentenza nell'inc. __________.__________.__________, consid. 1). Quest'ultimo ragionamento, ancorché corretto, è di scarso ausilio, giacché la sola circostanza che la pretesa della madre sia passata alle figlie ancora non significa che il disponente potesse disporne per testamento. Sta di fatto che, sia come sia, dal 14 maggio 1992 (apertura della successione) al giorno della sua morte (19 settembre 2000), __________ __________ non ha fatto accertare giudizialmente la sua pretesa (contestata da __________ __________ -__________ e __________ __________: sopra, lett. E). A ragione quindi il Pretore non ne ha tenuto conto.
9. Più delicato è il problema legato all'iscrizione, fra gli attivi inventariati, del credito di fr. 93 819.60 riconosciuto dal Pretore alla comunione ereditaria per gli oneri ipotecari maturati sul fondo di __________ dal 1° marzo 1977 al 14 maggio 1992. A prescindere dal momento – litigioso – in cui siffatta pretesa andasse insinuata, già a prima vista non appare verosimile che la comunione ereditaria sia mai stata titolare, in concreto, di un credito verso l'appellante per gli oneri ipotecari maturati sul fondo di __________. Certo, il disponente ha condizionato il valore di attribuzione “massimo” di fr. 60 000.– all'assunzione, da parte della figlia, di tali aggravi. Si intravedesse però in tale vincolo un “onere” testamentario nel senso dell'art. 482 cpv. 1 CC, giuridicamente esso non costituirebbe un credito (Staehelin in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 17 e 28 ad art. 482). Si trattasse di una mera norma divisionale, nulla muterebbe, giacché la disposizione di ultima volontà determinerebbe solo il valore di attribuzione dell'immobile, ma non fonderebbe un credito della comunione ereditaria. La figlia acquisisce unicamente, in altri termini, il diritto di vedersi assegnare il fondo al valore di fr. 60 000.– (riservata la porzione legittima delle sorelle), più l'equivalente degli oneri ipotecari maturati sul fondo stesso dal 1° marzo 1977 alla morte del testatore. Ma ciò non significa che la comunione ereditaria possa esigere la rifusione degli oneri ipotecari pagati dal defunto. Già per questo motivo la sentenza impugnata, che fa obbligo al notaio divisore di iscrivere nell'inventario il credito conteso, non è sostenibile dal profilo giuridico.
10. L'invito al notaio non trova miglior fondamento nemmeno ove si esamini il modo in cui il primo giudice ha calcolato il valore di attribuzione di fr. 236 115.10 nella sentenza coeva (consid. 2.3) dell'inc. __________.__________.__________, cui rinvia il giudizio appellato. A tale risultato infatti il Pretore è giunto sottraendo al valore venale del fondo (fr. 296 810.–, arredamento compreso) quello dell'ipoteca
(fr. 29 600.–) e gli oneri ipotecari che l'interessata si era direttamente assunta dal marzo del 1977 in poi (fr. 31 094.90). In tale computo il primo giudice ha già incluso, quindi, il conguaglio degli oneri ipotecari cui l'appellante non ha personalmente provveduto (fr. 31 094.90). Ne segue che – da un lato – la comunione ereditaria non ha più null'altro da pretendere dall'appellante e che – dall'altro – l'appellante non ha più null'altro da rivendicare dalla comunione ereditaria. Non per caso, del resto, l'inventario riportato a pag. 6 della sentenza nell'inc. __________.__________.__________ (preso dal Pretore come base di calcolo) più non contempla il credito di
fr. 62 724.70 dell'appellante verso la comunione ereditaria (accertato con sentenza del 17 aprile 1997: sopra, lett. C), proprio perché conguagliato con l'ammontare di fr. 93 __________.60 fissato per testamento. Iscrivere ulteriormente quest'ultima cifra nell'inventario non avrebbe senso.
11. È vero che il metodo di calcolo attraverso il quale il Pretore è giunto al risultato di fr. 236 115.10 riesce a dir poco oscuro. In realtà il primo giudice avrebbe dovuto dipartirsi dalla considerazione che la differenza tra il valore venale del fondo (complessivi fr. 296 810.–, meno l'ipoteca di fr. 29 600.–) e quello di attribuzione stabilito dal testatore (fr. 60 000.–, più fr. 93 819.60 equivalenti agli oneri ipotecari maturati dal 1° marzo 1977 al 14 maggio 1992), cioè fr. 113 390.40, costituivano un prelegato in favore dell'appellante. Egli avrebbe dovuto verificare dipoi se il prelegato non eccedesse la quota disponibile del testatore (un quarto della successione, cioè fr. 119 589.–) e, accertato che ciò non era il caso, avrebbe dovuto esaminare se il residuo della quota disponibile insieme con la legittima spettante alla figlia bastassero a coprire il valore di attribuzione fissato per testamento (fr. 153 819.60), senza dimenticare che __________ __________ aveva già versato al padre fr. 62 724.70. Sta di fatto che, come si è visto, il valore di fr. 236 115.10 ribadito dal Pretore in tre sentenze non è stato impugnato nemmeno dall'appellante (la quale ne chiede anzi esplicita conferma). Il suo ammontare non può quindi essere rimesso in causa d'ufficio da questa Camera.
12. L'appellante si duole che nella citata sentenza del 17 aprile 1997 il Pretore abbia accertato il suo credito di fr. 62 724.70 con interessi al 5% dall'11 novembre 1992, salvo poi negare qualsiasi saggio d'interesse nella sentenza impugnata, ove egli è giunto al valore di fr. 236 115.10 compensando tale cifra (senza interessi) con l'onere ipotecario totale di fr. 93 819.60 (onde il saldo, appunto, di fr. 31 094.90). La censura in sé è fondata. Su questo punto il consid. 3 della sentenza impugnata contraddice manifestamente quanto il Pretore stesso aveva stabilito con la ricordata sentenza del 17 aprile 1997, in offesa al principio di forza giudicata. Se non che, avesse inteso affermare che il suo credito verso la comunione ereditaria non si limitava a fr. 62 724.70 (dovendosi aggiungere a tale somma gli interessi al 5% dall'11 novembre 1992), l'interessata avrebbe dovuto trarre le debite conseguenze: appellare il dispositivo n. 1 §§ della sentenza impugnata, contestare il valore di attribuzione del fondo, formulare un proprio calcolo e indicare di quanto si sarebbe dovuto ridurre l'importo di fr. 236 115.10. La semplice richiesta secondo cui “tale circostanza va chiarita” (memoriale, pag. 4) è irricevibile, tanto più che in caso di contestazioni patrimoniali l'appellante deve precisare numericamente le sue conclusioni (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; identico principio vige sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9).
13. Ne discende, in ultima analisi, che l'appello merita accoglimento nella misura in cui tende a far annullare l'ordine al notaio divisore di iscrivere nell'inventario il credito di fr. 93 819.60 avanzato da __________ __________ -__________ nei confronti dell'appellante. Per il resto il ricorso è irricevibile (sopra, consid. 2 e 12). Ciò non toglie che, considerata l'entità dei valori in causa, l'interessata esca vittoriosa nella proporzione di nove decimi. Si giustifica dunque di addebitare gli oneri di appello in base a tale chiave di riparto, con obbligo per __________ __________ -__________ e __________ __________ in solido di rifondere all'appellante un'indennità ridotta per ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si giustifica invece di modificare il dispositivo sulla tassa di giustizia e le spese di primo grado, che il Pretore ha posto a carico delle parti in ragione di un terzo ciascuno, compensate le ripetibili. Venendo meno l'iscrizione del noto credito nell'inventario, espressamente postulata da __________ __________ -__________, il grado di soccombenza di quest'ultima in prima sede risulterebbe per vero attorno ai due terzi. __________ __________, nondimeno, è stata chiamata dal Pretore a sopportare un solo terzo della tassa di giustizia. Non può quindi dolersi al riguardo. Quanto alle ripetibili, incombeva all'appellante cifrare l'indennità postulata in riforma del dispositivo pretorile. La richiesta di condannare __________ __________ -__________ a rifondere “fr. … di ripetibili” non è ammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e il dispositivo n. 1 primo paragrafo della sentenza impugnata è così riformato:
La petizione è parzialmente accolta, nel senso che il notaio divisore __________ __________ è invitato a inserire nell'inventario della successione fu __________ __________ il valore di fr. 4500.– per il mobilio di __________ e di fr. 6810.– per il mobilio di __________.
Il dispositivo n. 1 secondo paragrafo della sentenza impugnata rimane invariato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti per un decimo a carico dell'appellante e per il resto a carico di __________ __________ ____________________ e di __________ __________ in solido, che rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria