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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.04.2003 11.2001.70

23. April 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,603 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.2001.70

Lugano 23 aprile 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 16 dicembre 1999 da

__________ e __________ __________, __________ __________, e __________ __________ __________, __________ __________ (patrocinati dall'avv. dott. __________ __________, __________)  

contro  

__________ e __________ __________, __________ __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 maggio 2001 presentato da __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 27 aprile 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ e __________ __________ sono comproprietari, metà ciascuno, della particella n. __________RFP di __________ __________. __________ __________ __________ è proprietaria della particella n. __________. __________ e __________ __________ sono comproprietari, anch'essi in ragione di un mezzo ciascuno, della particella n. __________. I fondi, tutti edificati, fanno parte, con le particelle n. __________, __________, __________, __________ e __________,  del complesso denominato “Residenza __________ ”. A favore delle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________è stato iscritto il 30 agosto 1989 un “diritto reciproco di passo con ogni veicolo” a carico delle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________e __________, sulle quali è stata formata una strada asfaltata che collega i fondi dominanti alla pubblica via.

                                  B.   La particella n. __________, appartenente a __________ __________, è gravata inoltre di un “diritto di posteggio” in favore della particella n. __________ (proprietà di __________ e __________ __________), iscritto nel registro fondiario il 1° febbraio 1990. Il 13 settembre 1999 __________ e __________ __________ hanno chiesto al Municipio di __________ __________ il permesso di costruire sul loro fondo un'au­torimes­sa-legnaia. Respinte le opposizioni di __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________, il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia il 23 novembre 1999. Tale decisione non è sta­ta impugnata.

                                  C.   Il 16 dicembre 1999 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________ hanno promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché fosse vietato a __________ e __________ __________ di erigere l'autorimessa-legnaia formante oggetto della licenza edilizia, subordinatamente perché fosse ordinato ai convenuti di demolire ogni costruzione eseguita in virtù di tale licenza. Essi hanno chiesto altresì, in via cautelare, che fosse proibito ai convenuti, sotto comminatoria penale, di iniziare o continuare l'edificazione litigiosa. Con decreto ema­nato senza contraddittorio del 17 dicembre 1999 il Pretore ha ingiunto ai convenuti di non iniziare né proseguire la citata costruzione. All'udienza del 24 gennaio 2000, indetta per la discussione cautelare, __________ e __________ __________ non si sono opposti alla domanda, pur afferma­ndo che il loro progetto non lede il diritto di passo in favore degli istanti. Anzi, durante il sopralluogo tenutosi il 21 marzo 2000 essi hanno dichiarato espressamente che in pendenza di causa avrebbero rispettato il divieto provvisionale. Con decreto del 22 marzo 2000 il Pretore ha dato atto che la procedura cautelare “era stata regolata” e ha obbligato i convenuti a versare in solido agli attori fr. 400.– per ripetibili, senza riscuotere oneri processuali.

                                  D.   Nella risposta di merito, del 13 aprile 2000, __________ e __________ __________ hanno proposto di respingere la petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le loro richieste, gli attori rinunciando alla domanda subordinata. Chiusa l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi. Statuendo il 27 aprile 2001, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere ai convenuti fr. 1500.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza predetta __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________ sono insorti con un appello del 18 maggio 2001 nel quale chiedono che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la petizione. Nelle loro osservazioni del 20 giugno 2001 __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

                                  F.   Con ordinanza del 17 agosto 2001 la presidente di questa Came­ra ha acquisito agli atti, in esito a un'ispezione del registro fondiario, l'istanza di iscrizione della servitù di posteggio dell'11 ottobre 1989, copia autentica dell'istromento n. __________rogato il 10 ottobre 1989 dal notaio dott. __________ __________, e l'istanza di riporto della servitù di posteggio del 14 febbraio 1990. Invitati a esprimersi su tali documenti, gli attori hanno ribadito il loro punto di vista, men­tre i convenuti sono rimasti silenti. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha stabilito in almeno fr. 10 000.– il valore litigioso (sentenza impugnata, consid. 3 in fine), importo che non è contestato. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.

                                    2   Il Pretore, accertato che i convenuti intendono edificare l'autorimessa-legnaia occupando anche una porzione della loro particella gravata dal diritto di passo, ha ritenuto che il manufatto rappre­sen­te­reb­be una violazione del divieto di cui all'art. 737 cpv. 3 CC. Egli ha rilevato nondime­no che tale scorporo di terreno – un allargamento triangolare del­la strada di accesso – confina con il posto auto demarcato sull'adiacente particella n. __________, sicché in seguito alla costituzione del diritto di posteggio esso è divenuto inutilizzabile per il transito veicolare. Ritenuto che in un caso del genere l'opposizione degli attori configura un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), il Pretore ha respinto la petizione.

                                   3.   Gli appellanti rimproverano al primo giudice di avere ravvisato a torto un abuso di diritto e contestano che la nota superficie triangolare sia divenuta inutilizzabile dopo la costituzione del diritto di posteggio. Affermano che il transito rimane possibile ogni qualvolta il posto auto sia libero e che essi potreb­bero finanche chiedere in ogni momento la cancellazione del diritto di posteggio, costituito dopo il diritto di passo. Essi soggiungono altresì che la strada di accesso è larga solo 3 metri, sicché lo slargo triangolare serve loro per svoltare e immettersi nei loro parcheggi. Chiedono di conseguenza che l'appello sia accolto in ragione dell'utilità dell'area gravata dalla servitù.

                                   4.   L'art. 737 cpv. 3 CC prevede che il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio della servitù. La giurisprudenza ha già avu­to modo di precisare, proprio nel caso di un passo veicolare, che il proprietario del fondo serviente non può ridurre l'area gravata da servitù, giacché il proprietario del fondo dominante ha diritto di soddisfare pienamente i bisogni per i quali l'onere è stato costituito. Ove – per ipotesi – la superficie fosse sovraddimensionata, il proprietario del fondo serviente può chiedere il riscatto parziale del diritto (art. 736 cpv. 2 CC), sempre che ne siano dati gli estremi (DTF 113 II 153 consid. 4; v. anche Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 389 n. 2281b). Nei confronti di qualsiasi perturbatore – compreso il proprietario del fondo serviente che impedisca o renda più difficile l'esercizio del diritto – il proprietario del fondo dominante può agire mediante azione con­fessoria, esigendo la cessazione della turbativa e la proibizione di turbative ulteriori (Steinauer, op. cit., pag. 401 n. 2306). L'azio­ne può essere introdotta in ogni tempo, nel senso che non è soggetta a termini di prescrizione né di perenzione (Liver in: Zürcher Kommentar, n. 213 ad art. 737 CC). Rimane riservato, evidentemente, il divieto dell'abuso di diritto.

                                   5.   Secondo gli accertamenti del Pretore l'autorimessa-legnaia, così com'è progettata, occuperebbe anche un angolo di superficie asfaltata della particella n. __________gravato dal passo veicolare (doc. 1, planimetrie n. 1, 3 e 6; doc. Cbb). I convenuti non lo contestano e nemmeno pretendono che il tracciato della servitù sia diverso. Ne segue che il manufatto litigioso impedirà il transito sulla porzione di terreno che sarà oggetto di edificazione. In siffatte circostanze gli appellanti sono di principio legittimati a opporsi alla costruzione dell'autorimessa-legnaia, lesiva della servitù di cui beneficiano. Resta da esaminare se, opponendosi alla costru­zione, essi cadano nell'abuso di diritto, come reputa il primo giudice.

                                  a)   L'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) presuppone un'accettazione e non una semplice tolleranza. Il proprietario del fondo deve quindi avere tenuto un comportamento tale da infondere nella controparte aspettative degne di protezione, la sua passività dovendo poter essere interpretata con sicurezza come una rinuncia al diritto o avere recato pregiudizio alla controparte (DTF 127 III 513 consid. 4b). Nei rapporti di vicinato, per altro, gli estremi dell'art. 2 cpv. 2 CC vanno ravvisati solo con grande riserbo e devono risultare manifesti (Steinauer, op. cit., pag. 231 n. 1923). Nella fattispecie gli attori si sono opposti alla costruzione dell'autorimessa e legnaia prima ancora che i lavori edilizi cominciassero. Ciò esclude una qualsivoglia tolleranza.

                                  b)   È vero che in concreto l'angolo di terreno sul quale dovrebbe sorgere la costruzione, incuneato tra la casa sulla particella n. __________e il posto auto sulla particella n. __________, è percorribile soltanto quando il posteggio non è occupato (fotografie nel fascicolo “documenti richiamati”). Né gli appellanti hanno dimostrato una specifica utilità della superficie per l'esercizio del diritto di passo. L'unico testimone sentito, proprietario delle particelle n. __________ e __________1, ha dichiarato che “questo posteg­gio viene usato tutti i giorni” (deposizione __________ __________ verbali, pag. 8 terzo paragrafo), ma egli è assente per lavoro ogni giorno feriale dalle ore 7.00 alle 18.30 (verbali, pag. 8 quinto paragrafo). Nulla si evince dal fascicolo processuale, per altro, sulla necessità di usufruire della superficie litigiosa per le manovre di accesso ai posteggi, contrariamente a quanto asseriscono gli interessati (appello, pag. 9 ultimo paragrafo). Se non che, una servitù iscritta a registro fondiario non si estingue per il solo fatto del mancato uso o di un uso sporadico (Liver, op. cit., n. 213 ad art. 737 CC). Non basta per riscontrare abuso di diritto, perciò, la mera circostanza che dopo la costituzione della servitù di posteggio l'angolo sarebbe divenuto “inutilizzabile per il transito veicolare”, come ritiene il primo giudice (sentenza impugnata, consid. 2 in principio).

                                         Si aggiunga che la nota superficie triangolare non è sprovvista di interesse per i beneficiari del diritto di passo, poiché la servitù di posteggio, nella misura in cui è incompatibile con quella di passo iscritta in precedenza (doc. B, iscrizione del 30 agosto 1989), può essere oggetto in ogni tempo di un'azione di rettifica del registro fondiario (Steinauer, op. cit., vol. I, 3a edizione, pag. 267 n. 979). Se la servitù di posteggio fosse cancellata, in effetti, la superficie gravata sarebbe a disposizione dei beneficiari del passo. L'interesse a utilizzare il tracciato originariamente previsto per il passo veicolare, del resto, emerge anche dalla particolare configurazione del luogo, caratterizzato da una stretta strada di accesso (fotografia IV scattata durante il sopralluogo, nel fascicolo “documenti richiamati”). In simili circostanze anche una modesta differenza di superficie può diventare significativa, sicché l'interesse dei beneficiari del passo è tuttora reale.

                                  c)   La rinuncia a un diritto di passo, secondo la più recente giurisprudenza, può avvenire anche implicitamente, qualora il suo esercizio si riveli incompatibile con diritti costituiti dopo il con­tratto di servitù (cfr. DTF 128 III 265 consid. 4, 127 III 442 consid. 2a con rinvii). Nel caso concreto il diritto di posteggio incompatibile con la servitù di passo veicolare è stato pattuito al momento della compravendita della particella n. __________, alla quale gli attori erano estranei (rogito n. __________, fascicolo ispezione a registro fondiario in appello). Gli appellanti non hanno quindi rinunciato in nessun modo al diritto di passo di cui beneficiano sulla superficie litigiosa.

                                   6.   I convenuti obiettano che nella fattispecie occorre ponderare i contrapposti interessi. Asseriscono che la costruzione dell'autorimessa-legnaia non aggrava l'esercizio della servitù di passo, visto che dalla costituzione della servitù di posteggio l'angolo di terreno non è più utilizzabile per il transito veicolare. Ci si potreb­be invero interrogare sulla legittimità di una servitù di posteggio concessa su una superficie già gravata da una servitù di passo (art. 972 CC) senza il consenso dei beneficiari di quest'ultima. Come risulta dal fascicolo processuale, infatti, il diritto di posteggio a favore della particella n. __________è stato iscritto il 1° febbraio 1990 su istanza dell'11 ottobre 1989 (attestazione dell'Ufficio dei registri, fascicolo “ispezione” richiamato in appello) ed è quindi posteriore al diritto di passo reciproco di cui si prevalgono gli attori, iscritto già il 30 agosto 1989 (doc. B). Il quesito può tuttavia rimanere aperto, gli attori non avendo proposto con l'azione con­fessoria un'azione di rettifica del registro fondiario (art. 975 CC; Steinauer, op. cit., pag. 401 n. 2306), che a ogni modo non si prescrive (Steinauer, op. cit., vol. I, 3a ed., pag. 267 n. 979). 

                                         Nella sentenza pubblicata in DTF 113 II 154 il Tribunale federale ha invero soppesato gli interessi del proprietario del fondo dominante e del proprietario del fondo serviente. In quel caso, tuttavia, si trattava di statuire sulla possibilità, per il proprietario del fondo serviente, di posare una rete metallica chiusa da un cancello. Per il titolare di una servitù di passo veicolare la posa di un cancello comporta l'inconveniente di dover fermare l'automobile, scendere e aprire il cancello, ma non impedisce l'uso della servitù in quanto tale. Nel caso in esame, per contro, la costruzione dell'autorimessa-legnaia precluderebbe in modo definitivo ogni possibilità di transito sul triangolo gravato dal passo veicolare. Nelle circostanze descritte non vi è dunque spazio per contrapporre gli interessi delle parti in causa, essendo chiaro che il manufatto lede, ad ogni modo, il diritto in sé.

                                   7.   I convenuti intravedono un precedente analogo nella sentenza apparsa in Rep. 1930 pag. 500. In quel frangente però si trattava di esaminare la necessità di abbattere un manufatto, ciò che non si verifica nella fattispecie, l'opposizione degli appellanti essendo avvenuta prima ancora della costruzione. Non giova agli appellati nemmeno il richiamo a Liver (op. cit., n. 74 ad art. 737 CC). Quell'autore afferma invero che il divieto dell'art. 737 cpv. 3 CC non dev'essere interpretato in maniera troppo rigida. Non si vede però come da tale enunciazione si possa dedurre il diritto di costruire un manufatto sulla superficie gravata da un diritto di passo, anche nell'ipotesi – ancora tutta da verificare nella fattispecie – in cui il transito non ne risulti compromesso. In ultima analisi, quindi, l'opposizione degli attori alla costruzione dell'autorimessa-legnaia non configura abuso di sorta. Fondato, l'appello deve di conseguenza essere accolto e la sentenza impugnata riformata.

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). Vanno quindi a carico dei convenuti, che rifonderanno agli attori un'equa indennità per ripetibili. L'esito del ricorso impone anche la corrispondente modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:                I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  La petizione è accolta. A __________ e __________ __________ è vietato procedere alla costruzione dell'autorimessa-legnaia formante oggetto della licen­za edilizia rilasciata il 23 novembre 1999 dal Municipio di __________ __________.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 84.– sono poste a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– complessivi per ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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