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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2001 11.2001.41

14. Dezember 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·8,530 Wörter·~43 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2001.00041

Lugano, 14 dicembre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ___.____/__________.__._____ (protezione del figlio: disciplina del diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

__________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)

                                         alla

Delegazione tutoria di __________ (ora Commissione tutoria regionale __________, __________),

in relazione all'affidamento della figlia __________ __________ (1991), cittadina italiana;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello presentato il 6 marzo 2001 da __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 19 febbraio 2001 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decisione del 22 febbraio 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha privato i coniugi __________ e __________ __________ della custodia parentale sulla figlia __________, nata il __________ __________ __________, disponendo il collocamento di quest'ultima presso i coniugi __________ e __________ __________ (allora a __________) e delegando al Servizio medico-psicologico di __________ un'inchiesta sulla situazione della bambina e sui suoi rapporti con i genitori. Un ricorso introdotto da questi ultimi contro tale decisione è stato respinto il 6 maggio 1996 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che ha confermato la decisione della Delegazione tutoria.

                                  B.   Il 23 aprile 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha disciplinato il diritto di visita dei genitori, stabilendo ch'essi avrebbero potuto incontrare __________ una volta la settimana – sotto sorveglianza – alla __________ __________ __________ di __________. Visto il rapporto del Servizio medico-psicologico, il 26 giugno 1996 la Delegazione tutoria ha confermato la privazione della custodia parentale e ha mantenuto il collocamento della bambina presso i coniugi __________ fino al 31 dicembre 1996, nominando a __________ un curatore (art. 308 cpv. 1 CC). Adita da __________ e __________ __________, la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha con­fermato il 14 marzo 1997 la privazione della custodia parentale e il collocamento di __________ presso la famiglia affidataria (senza limiti di tempo), ma ha esteso secondo un ordine programmato il diritto di visita dei genitori nella prospettiva di ripristinare la custodia parentale; d'ufficio, inoltre, essa ha sostituito il curatore, ha fatto obbligo ai genitori di rivolgersi al Consultorio familiare di __________ per una mediazione dei loro rapporti con la coppia affidataria e ha ordinato una “presa a carico” della bambina da parte del Servizio medico-psicologico di __________. Un appello introdotto da __________ e __________ __________ contro tale decisione è stato respinto da questa Camera il 20 maggio 1997 (inc. __________.__________.__________). Con sentenza del 25 agosto 1997 il Tribunale federale ha respinto a sua volta, in quanto ammissibile, un ricorso di diritto pubblico presentato da __________ e __________ __________ contro la sentenza di appello. Insorti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, __________ e __________ __________ sono tuttora in attesa del giudizio.

                                  C.   Il 28 gennaio 1998 il curatore di __________ __________ ha comunicato alla Delegazione tutoria di __________ che il diritto di visita programmato dall'autorità di vigilanza non poteva essere continuato, __________ e __________ __________ rifiutando ogni mediazione con la famiglia affidataria e creando così una situazione di conflitto personale pregiudizievole per lo stato psicofisico della bambina. Con decisione del 3 marzo 1998 la Delegazione tutoria ha “ricon­fermato il collocamento di __________ __________ nella famiglia affidataria (...) a tempo indeterminato o meglio fino alla fine della scuola elementare”, limitando le relazioni dei genitori con la figlia a una visita ogni due settimane, sotto sorveglianza, nei modi e nei tempi che sarebbero stati definiti dalla curatrice. L'autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il 24 novembre 1998 un ricorso di __________ e __________ __________ contro tale decisione. In parziale accoglimento di appello, con sentenza del 22 marzo 2000 questa Camera ha regolamentato il diritto di visita quindicinale disposto dalla Delegazione tutoria, fissandolo in un pomeriggio dalle ore 13.30 alle 18.00 sotto sorveglianza (le prime 4 volte dopo la sentenza), poi senza sorveglianza (altre 4 volte) e infine in una giornata intera senza sorveglianza, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Il passaggio da una fase all'altra sarebbe stato subordinato al preavviso favorevole del curatore. In caso di rapporto negativo, la Delegazione tutoria avrebbe riesaminato la disciplina del diritto di visita (inc. __________.__________.__________). Tale sentenza è passata in giudicato.

                                  D.   L'11 ottobre 2000 il curatore di __________ ha trasmesso alla Delegazione tutoria un rapporto sui primi quattro diritti di visita stabiliti da questa Camera (un pomeriggio sotto sorveglianza), dichiarando che non era stato possibile rispettare le scadenze quindicinali previste ed esprimendosi negativamente sul passaggio ai quattro pomeriggi senza sorveglianza, in specie per la totale mancanza di collaborazione da parte di __________ e __________ __________. Preso atto di ciò, la Dele­gazione tutoria ha statuito nuovamente il 27 novembre 2000 sull'esercizio del diritto, fissandolo “a titolo provvisionale” in un'ora (dalle ore 16.30 alle ore 17.30) il 3 dicembre 2000, il 16 dicembre 2000 e il 13 gennaio 2001 presso il punto d'incontro della __________ __________ __________ a __________ (dispositivo n. 1). “Per quanto concerne l'opportunità o meno di mantenere la curatela e se del caso specificare nel mandato i compiti del curatore e la valutazione della situazione riguardo al collocamento futuro di __________ ” la Delegazione tutoria ha rinviato ogni decisione alla costituenda Commissione tutoria regionale 7 “per il tramite del delegato di __________, naturalmente in tempi brevi” (dispositivo n. 2). Non sono state riscosse spese.

                                  E.   Insorti il 5 dicembre 2000 contro tale decisione all'autorità di vigilanza, __________ e __________ __________ hanno chiesto che – conferito al ricorso effetto sospensivo – il provvedimento della Delegazione tutoria fosse annullato. La Delegazione tutoria e il curatore hanno proposto di respingere il ricorso. L'autorità di vigilanza ha sentito il curatore il 23 gennaio 2001 alla presenza della neocostituita Commissione tutoria regionale 7 e del patrocinatore dei ricorrenti, come pure l'affiliante __________ __________ e, separatamente, __________ il 24 gennaio 2001 alla sola presenza della Commissione tutoria. L'indomani l'autorità di vigilanza ha impartito ai ricorrenti un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni finali. I coniugi __________ sono rimasti silenti.

                                  F.   Statuendo il 19 febbraio 2001, l'autorità di vigilanza ha dichiarato “evaso” il ricorso secondo i considerandi, nel senso che ha fissato essa medesima il diritto di visita dei ricorrenti (disciplinato dalla Delegazione tutoria solo tre volte a titolo “provvisionale”) in due ore mensili presso la __________ __________ __________. Al curatore è stato demandato il compito di definire i giorni e gli orari esatti degli incontri (dispositivo n. 1). Per il resto l'autorità di vigilanza ha invitato la Commissione tutoria regionale a pronunciarsi entro il 31 dicembre 2001 “in maniera definitiva sull'affido della bambina” (dispositivo n. 2). Il curatore e il Servizio medico-psicologico di __________ sono stati incaricati di comunicare la decisione dell'autorità di vigilanza ai coniugi __________ e ai responsabili della __________ __________ __________, rispettivamente a __________ stessa (dispositivo n. 3). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico dei ricorrenti.

                                  G.   __________ e __________ __________ hanno impugnato la decisione appena citata davanti a questa Camera con un appello del 6 marzo 2001 in cui chiedono, preliminarmente, di esperire “una perizia psicologica che accerti l'esistenza o l'inesistenza di ragioni mediche o psicologiche che giustifichino una riduzione del diritto di visita (...) a due ore sorvegliate al mese”. Nel merito essi postulano l'annullamento di quanto ha deciso il 27 novembre 2000 la Delegazione tutoria, con addebito delle spese allo Stato, e la conseguente riforma della decisione appellata. La Commissione tutoria regionale non ha formulato osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC, tuttora applicabile al caso specifico in virtù dell'art. 52 LTC). Ciò vale tanto per la privazione e il ripristino dell'autorità parentale, su cui l'autorità di vigilanza statuisce come giurisdizione di primo grado (art. 39d cpv. 1 LAC), quanto per le altre misure a protezione del figlio enunciate dagli art. 307 segg. CC, su cui l'autorità di vigilanza statuisce come giurisdizione di ricorso (art. 33 segg. e 42 segg. LTC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nella fattispecie gli appellanti sono stati privati della custodia parentale (art. 310 CC) – come si è visto – con decisione emessa dalla Delegazione tutoria il 22 febbraio 1996 e ribadita dalla Delegazione medesima il 26 giugno successivo. In proposito i ricorsi da loro depositati all'autorità di vigilanza, a questa Ca­mera e al Tribunale federale sono stati respinti il 14 marzo 1997, il 20 mag­gio 1997 e il 25 ago­sto 1997 (sopra, consid. B). La privazione del­la custodia parentale è passata così in giudicato. L'eventuale accoglimento del ricorso pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo permetterà, tutt'al più, di introdurre successivamente una domanda di revisione al Tribunale federale (art. 139a cpv. 1 OG). Non impedisce tuttavia che la sentenza impugnata acquisisca carattere definitivo.

                                         Per quanto riguarda l'affidamento di __________ ai coniugi __________ (“ricovero conveniente” nel senso dell'art. 310 cpv. 1 CC), anch'esso è stato oggetto di decisione (unitamente alla privazione della custodia parentale) il 22 febbraio 1996 da parte dalla Delegazione tutoria, è stato ribadito il 26 giugno 1996 dalla stessa Delegazione tutoria fino al 31 dicembre 1996 ed è stato confermato a tempo indeterminato dall'autorità di vigilanza con la citata decisione su ricorso del 14 marzo 1997. Pure su tal punto l'appello a questa Camera e il ricorso di diritto pubblico al Tribunale sono stati respinti (sopra, consid. B), mentre il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo è – come detto – tuttora pendente. La Delegazione tutoria è poi tornata sul tema il 3 marzo 1998, quando ha “riconfermato il collocamento di __________ __________ nella famiglia affidataria (...) a tempo indeterminato o meglio fino alla fine della scuola elementare” (sopra, consid. C). Anche tale decisione ha assunto carattere definitivo, il ricorso presentato da __________ e __________ __________ all'autorità di vigilanza essendo stato respinto il 24 novembre 1998 e analoga sorte avendo seguito – al riguardo – l'appello da loro inoltrato a questa Camera, parzialmente accolto il 22 marzo 2000, ma non sulla questione dell'affidamento.

                                         Ciò premesso, litigiosa rimane unicamente, in concreto, la disciplina del diritto di visita (art. 275 cpv. 1 CC). L'autorità di vigilanza si esprime pertanto in maniera equivoca quando invita la Commissione tutoria, nel dispositivo n. 2 della decisione impugnata, a pronunciarsi nuovamente “ed in maniera definitiva sull'affido della bambina” entro il 31 dicembre 2001, quasi che su tale questione le decisioni pregresse fossero meramente provvisorie. L'affidamento ai coniugi __________ “fino alla fine della scuola elementare” è passato in giudicato. Tutt'al più si tratterà di riesaminarne l'opportunità ove si annunciassero mutamenti di rilievo, in particolare ove i coniugi __________ decidessero di trasferirsi effettivamente nella Svizzera __________ (decisione impugnata, pag. 10 in fondo; documentazione prodotta dall'autorità di vigilanza, act. 22). Per ora l'invito alla Commissione tutoria non tocca in ogni modo gli appellanti, i quali potranno ancora – dandosi il caso – far valere tutti i loro diritti al momento in cui dovesse formalmente intervenire una nuova decisione sull'affidamento. In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, si giustifica nondimeno di rettificare la portata di tale dispositivo, invitando la Commissione tutoria regionale a verificare già sin d'ora la situazione di __________ __________ ove gli affidatari intendano effettivamente trasferirsi fuori Cantone.

                                   3.   Nella sua (seconda) sentenza, del 22 marzo 2000, questa Camera aveva rilevato – in estrema sintesi – che l'intransigenza degli appellanti, i quali dimostravano assoluta chiusura (da loro stessi definita “irrevocabile”) nei confronti degli affidatari, poneva la figlia in un grave conflitto di lealtà, suscettibile di metterne a repentaglio la salute psicofisica. Con la famiglia __________ dal 1993 (a parte un breve periodo, tra la fine di dicembre 1995 e il febbraio del 1996), la bambina vedeva i coniugi affilianti alla stregua di genitori nel senso psichico del termine. La paura di esserne privata la induceva dunque a sofferenza, ma a sofferenza la induceva anche la radicale avversione dei genitori – cui voleva bene – per gli affilianti. Se l'obiettivo dunque rimaneva quello di reintegrare __________ nella famiglia di origine (l'art. 310 cpv. 3 CC impedisce la ripresa del figlio da parte dei genitori solo finché ciò ne pregiudichi lo sviluppo), tale finalità appariva ormai come un traguardo a medio o a lungo termine, raggiungibile al momento in cui la ragazza fosse stata in grado di gestire sufficientemente i propri affetti senza lacerazioni (consid. 3). E l'affidamento ai coniugi __________, con cui __________ aveva una buona intesa, non lasciava spazio a serie alternative.

                                         In circostanze come quelle descritte occorreva disciplinare le visite degli appellanti in modo da non compromettere definitivamente una situazione già di per sé difficile. Bisognava ponderare quindi le legittime aspettative dei genitori a incontrare la figlia, ma soprattutto gli interessi – preminenti – di __________, che desiderava incontrare i genitori senza temere di dover lasciare gli affilianti. Ora, il ritmo quindicinale delle visite stabilito dalla Delegazione tutoria appariva ragionevole, trattandosi per altro della stessa frequenza di cui beneficiano in linea di principio – nel Ticino – i genitori naturali, separati o divorziati senza la custodia del figlio. L'intera giornata senza sorveglianza era gradualmente attuabile, secondo quanto affermava la psicologa del Servizio medico-psicologi­co che seguiva la bambina fin dal 1992, sempre che a __________ fosse garantita la stabilità del collocamento. In concreto la bambina era affidata ai coniugi __________ “fino alla fine della scuola elementare” con decisione passata in giudicato (sopra, consid. 2). Donde la regolamentazione progressiva (da un pomeriggio sotto sorveglianza a una giornata senza sorveglianza) – con verifiche del curatore – stabilita da questa Camera (consid. 4 e 5). Ciò avrebbe dovuto permettere di conservare un rapporto personale accettabile fra genitori e figlia in vista di una reintegrazione a medio (o lungo) termine della custodia parentale.

                                   4.   Nel suo rapporto dell'11 ottobre 2000 alla Delegazione tutoria, redatto dopo le prime quattro visite sorvegliate stabilite da questa Camera, il curatore __________ __________ (subentrato l'11 maggio 1999 a __________ __________) ha dichiarato di non aver potuto rispettare il ritmo quindicinale fissato nella sentenza di appello “a causa del periodo estivo caratterizzato dalle vacanze”. Egli ha soggiunto di essere riuscito a incontrare __________ __________ solo il

                                         5 maggio 2000 durante una pausa di mezzogiorno, dopo avere inviato ai coniugi otto lettere (di cui tre rimaste senza riscontro), e soltanto nello studio della loro persona di fiducia, il dott. __________ __________ (primo curatore della bambina). __________ __________ si era presentato al secondo incontro in quello studio, il 21 giugno 2000. Al terzo e ultimo appuntamento, del 26 settembre 2000, sempre alla presenza del dott. __________, era comparsa la sola __________ __________. Per di più – ha continuato il curatore – la posizione dei coniugi __________ rimane inflessibile: essi esigono, pienamente assecondati in ciò dal dott. __________, che la figlia rientri a casa quanto prima. Rifiutano categoricamente di collaborare con gli affidatari e non hanno alcuna fiducia nel Servizio sociale o nel Servizio medico-psicolo­gico. Organizzare visite a scadenze quindicinali in siffatte condizioni è pressoché impossibile.

                                         Il curatore ha spiegato dipoi che le quattro visite successive alla sentenza di appello sono avvenute al punto d'incontro __________ __________ __________ a __________, salvo una, che ha avuto luogo il 1° luglio 2000 (sempre sotto sorveglianza) al domicilio dei genitori. __________ __________ si è sempre presentata puntuale alla __________ __________ __________, accompagnata dalla madre o dal fratello. Raramente essa gioca con la figlia, la quale si intrattiene con la responsabile del centro o con altri bambini. __________ __________ ha viepiù diradato le sue comparse. Solo la visita a domicilio del 1° luglio 2000 è andata bene: in tale occasione i genitori si sono mostrati molto più sciolti e affabili. Al curatore __________ ha confidato nondimeno, il 20 settembre 2000, di non apprezzare l'abitazione di __________, che le evoca “brutti ricordi”, e di gradire invece la __________ è confermato dalla psicologa del Servizio medico-psicologico in un rapporto del 4 aprile 2000. Se non che, la responsabile del centro manifesta disappunto per dover continuare a sorvegliare le visite in una struttura destinata per vocazione a essere un luogo di passo. Segni di insofferenza comincia a denotare anche la famiglia affidataria, che ha dovuto far capo – essa – all'ausilio del Servizio sociale e del Servizio medico-psi­co­logico. Tutto ciò impone, secondo il curatore, un ripensamento sul calendario delle visite e sul ruolo di lui, tanto più che nel 2003 i coniugi __________ intendono trasferirsi nella Svizzera __________ (documentazione prodotta dall'autorità di vigilanza, act. 18).

                                   5.   Sentito dall'autorità di vigilanza, il curatore ha precisato che sin dal primo incontro con __________ __________, il 5 maggio 2000, costei gli ha detto “di non essere interessata a una qualsiasi forma di collaborazione nella misura in cui non fosse previsto un rientro di __________ a ca­sa loro”, che al secondo incontro con i genitori (del 21 giugno 2000) __________ __________ gli ha confermato come “l'unica condizione per sviluppare un rapporto era quello di un rientro della bambina” e che al terzo incontro (del 26 settembre 2000) __________ __________ ha riconosciuto l'im­possibilità di continuare in quel modo, dovendo essa sapere una volta per tutte “se la bambina sarebbe rimasta con i coniugi __________ o sarebbe tornata a casa”. Quanto ai diritti di visita presso la __________ __________ __________, essi sono avvenuti in un clima di disagio perché vissuti male e senza prospettiva di evoluzione. Il curatore ha dichiarato di avere constatato durante un ulteriore diritto di visita, il 16 dicembre 2000, che __________ non lasciava trasparire felicità né infelicità. In sostanza egli ha ammesso di non avere applicato il programma stabilito dal Tribunale di appello “per via del disagio che manifestava __________ ”, dando atto di avere organizzato poi, tra settembre e dicembre 2000, un solo diritto di visita perché secondo i coniugi __________ la bambina non stava bene, salvo appurare in occasione di un controllo fortuito che __________ non dava alcun segno apparente di malessere (documentazione prodotta dall'autorità di vigilanza, act. 21).

                                         Sentita dall'autorità di vigilanza, __________ __________ ha chiesto da parte sua di poter continuare a vedere la figlia secondo il programma stabilito dal Tribunale di appello e ha accusato i coniugi __________ di manipolare __________, motivando la sua sfiducia verso il Servizio sociale e quello medico-psicologico con l'insistenza dimostrata da tali enti nel voler protrarre il collocamento della figlia sino al termine della scuola elementare (loc. cit., act. 21, pag. 3 in fondo). Sentita essa pure dell'autorità di vigilanza, l'affidataria __________ __________ ha dato atto che “a un certo punto l'affido di __________ si è rivelato sempre più difficile da gestire per le tensioni esistenti con i genitori naturali, ma anche per la situazione di incertezza che pesa su __________ ” (loc. cit., act. 22). Quest'ultima, da parte sua, ha confermato all'autorità di vigilanza il desiderio di rimanere dai coniugi affilianti, a __________, ove si trova bene, finendo per dichiarare che alla __________ __________ __________ “non le piace tanto [andare] perché poi incontra i suoi genitori che le dicono o le fanno venire in mente cose brutte” (“mi picchiavano”), che “se potesse scegliere non andrebbe a vedere i genitori, pre­ferirebbe fare qualcos'altro” e che “a __________ __________ __________ con i genitori si annoia” (loc. cit., act. 20).

                                   6.   L'autorità di vigilanza ha rimproverato ai ricorrenti di non avere capito (o di non avere voluto capire), che – come risultava dalla perizia 12 dicembre 1996 ordinata a suo tempo in sede di ricorso al dott. __________ __________ (sulla base della quale l'autorità di vigilanza ha poi statuito il 14 marzo 1997: sopra, consid. 2) – __________ sarebbe potuta rientrare a casa solo gradualmente, in “un clima di massima collaborazione” con gli affidatari. E ciò per evitare alla bambina situazioni insostenibili, suscettive di comprometterne la salute psichica. Invece di attenersi a tali indicazioni – ha rilevato l'autorità di vigilanza – i genitori hanno sempre preteso il rientro immediato della figlia, reiterando in “recrimi­nazioni contro tutto e tutti coloro che non sposano le loro rivendicazioni”, denunciando pubblicamente quello che considerano un complotto razzista ordito nei loro confronti e mostrando gli articoli di giornale anche alla figlia, senza mai sostanziare però le loro accuse. Nel corso degli anni la situazione non è migliorata, onde l'inutilità di ordinare “una seconda perizia sulla bambina”, come chiedevano i ricorrenti. Certo, il diritto di visita a domicilio del 1° luglio 2000 era andato bene, ma poi __________ era tornata a manifestare segni di disagio. Di fronte all'ostinato e irrevocabile rifiuto di accettare una qualsiasi forma di collaborazione con gli specialisti, gli interessi dei ricorrenti devono pertanto cedere il passo a quelli prevalenti della figlia. Poco importa che nel 2003 gli affidatari possano trasferirsi oltre Gottardo. Secondo l'autorità di vigilanza, se non si registrerà “un'evoluzione drammatica nella disponibilità dei genitori a confrontarsi seriamente con gli interessi e i desideri, ma anche e soprattutto con le paure e angosce della figlia, difficilmente potrà essere immaginata una revoca delle misure attualmente in vigore” (decisione impugnata, consid. 5 fino a pag. 10 in basso).

                                         Quanto al diritto di visita previsto dal Tribunale di appello – ha epilogato l'autorità di vigilanza – la sua continuazione “non ha più senso (la situazione di stallo è riconosciuta dagli stessi insorgenti)”. Ciò “giustifica un'ulteriore diradazione del diritto a due ore al mese con la mediazione di __________ __________ __________. Quest'ultimo provvedimento anche per tenere conto delle preoccupazioni espresse da __________ di essere portata in __________ (affermazione peraltro informalmente fatta dal padre anche in occasione delle sua audizione davanti all'autorità di vigilanza e poi ritrattata). In caso di sviluppi positivi il curatore informerà tempestivamente la commissione tutoria territorialmente competente” (decisione impugnata, consid. 5 in fine).

                                   7.   I ricorrenti censurano in primo luogo una vio­lazione del loro diritto alla prova nella misura in cui l'autorità di vigilanza ha rifiutato l'assunzione di una seconda perizia medica dopo quella rassegnata il 12 dicembre 1996 dal dott. __________ __________ (I CCA, sen­tenza del 20 mag­gio 1997, consid. 5). A mente loro nessun sistema giuridico europeo permette di annientare le relazioni tra genitori e figli “senza che la situazione sia stata prima sviscerata in tutti i suoi dettagli da un esperto imparziale degno di tal nome”. Il referto del dott. __________, che pur proponeva “diritti di visita non sorvegliati e prolungati anche sull'arco di più giorni”, non considera quan­to è accaduto nei cinque anni successivi, compreso il serio problema denotato da __________ __________ nel riconoscere la portata del proprio ruolo davanti all'autorità di vigilanza. Ciò impone l'esecuzione di una nuova perizia che accerti ragioni mediche o psicologiche atte a giustificare la riduzione del diritto di visita.

                                         In realtà la critica cade nel vuoto. L'autorità di vigilanza, in effetti, non ha ridotto la durata delle visite quindicinali a due ore mensili (sotto sorveglianza) per “ragioni mediche o psicologiche”, ma perché la disciplina prevista da questa Camera nella sentenza del 22 marzo 2000 “non ha più senso”, oltre che per “tenere conto delle preoccupazioni espresse da __________ di essere portata in __________ ” (decisione impugnata, pag. 11 in alto). Nelle circostanze descritte non è dato a divedere – né gli appellanti spiegano – in che modo l'esecuzione di una seconda perizia medica avrebbe potuto influire sul giudizio. Al proposito l'appello si rivela privo di consistenza. Per il resto non si tratta di riesaminare in questa sede la privazione della custodia parentale né l'affidamento della bambina “fino alla fine della scuola elementare”. Si tratta di sapere, di fronte al rapporto negativo del curatore sull'esecuzione delle prime quattro visite program­mate il 22 marzo 2000 da questa Camera, se la decisione dell'autorità di vigilanza sulle relazioni personali tra i genitori e la figlia resista alla critica.

                                   8.   Nel merito gli appellanti definiscono sproporzionatamente restrittiva la disciplina del diritto di visita adottata dall'autorità di vigilanza, sottolineando che la loro sfiducia è rivolta soprattutto alla psicologa del Servizio medico-psicologico, sprovvista di imparzialità, e che la decisione impugnata non spiega perché tale sfiducia giustificherebbe una riduzione tanto drastica dei loro diritti. A loro avviso la disciplina prevista dal Tribunale di appello nella sentenza del 22 marzo 2000 non è stata attuata proprio per “l'ir­ridu­cibile convinzione” della citata psicologa, secondo cui “il destino della bambina è di restare definitivamente presso la famiglia __________ ”. Per tacere del comportamento del curatore, il quale in pendenza di appello si era perfino arrogato il diritto di diradare le visite. Del resto – proseguono i ricorrenti – concedere un incontro limitato a due ore mensili significa proprio “recide­re (…) l'ultimo esile legame che ancora sussiste tra la bambina e i genitori naturali”. E ciò a dispetto di quanto desidera la bambina, la quale nonostante le malattie inventate dagli affidatari per evitarle i diritti di visita auspica in realtà di trascorrere più tempo con mamma e papà senza “un'asfissiante sorveglianza”.

                                         a)   I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto può essere negato o revocato solo se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). “Altri gravi motivi” sono – per esempio – l'inesistenza di un vero rapporto fra il genitore e il figlio, il rifiuto ostinato di incontrare il genitore da parte del figlio, le conseguenze gravemente pregiudizievoli che possono derivare dall'esercizio di tale diritto alla persona del genitore o alla famiglia affidataria, il rischio concreto di un rapimento (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 135 n. 19.24). Il diritto alle relazioni personali mira a organizzare concretamente, nell'interesse del figlio, un rapporto effettivo con i genitori, che è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione del figlio (DTF 123 III 452 consid. 3c, 122 III 406 consid. 3a). Concretamente, le visite vanno disciplinate in base all'età del figlio e alle circostanze specifiche. Possono essere soppresse solo come ultimo rimedio (DTF 122 III 407 consid. 3b), qualora si rivelino tanto nefaste da non potersene contenere gli effetti entro limiti sopportabili, rispettivamente quando non sussista più alcun rapporto personale tra genitori e figlio. Il bene del figlio, per il resto, prevale sempre, sia sugli interessi dei genitori sia su quelli degli affilianti (DTF 123 III 451 consid. 3b, 122 III 406 consid. 3a e 3b, 120 II 232 consid. 3b/aa, 120 Ia 375 consid. 4a).

                                         b)   Si è ricordato dianzi che il diritto di visita stabilito da questa Camera nella citata sentenza del 22 marzo 2000 era inteso, appunto, a organizzare una relazione personale accettabile tra gli appellanti e la figlia finché questa fosse rimasta presso i coniugi __________ (sopra, consid. 3). Tale finalità rispondeva tanto a una legittima aspettativa dei genitori quan­to al desiderio della figlia, la quale desiderava a sua volta incontrare i genitori, ma non andare a vivere con loro (sen­tenza del 22 marzo 2000, consid. 5). L'obiettivo a medio o lungo termine rimaneva quello di reintegrare i genitori nella custodia, che un'estraneazione della figlia avrebbe precluso a titolo definitivo, in antitesi alle previsioni dell'art. 310 cpv. 3 CC, che dà ai genitori – per principio – il diritto di riavere il figlio, sempre che il bene del ragazzo non ne risulti pregiudicato. Sull'idoneità dei genitori ad assumere il loro ruolo (non del tutto chiarita nel caso in esame, la custodia essendo stata loro tolta non per inettitudine, bensì per evitare che la figlia fosse ripresa bruscamente, con rischio di serio pregiudizio psicofisico: sentenza 20 maggio 1997 di questa Camera, consid. 7) si sarebbe dovuto indagare in seguito, al momento in cui il ripristino della custodia parentale sarebbe entrato in linea di conto.

                                         c)   Per quanto si riferisce alla concreta disciplina delle relazioni personali, già si è rammentato che il piano disposto in appello prevedeva – nel suo risultato finale – un giorno di visita (senza sorveglianza) ogni due settimane. Vista la particolare conflittualità del caso, tale regolamentazione era di per sé meno estesa rispetto a quella di cui beneficiano abitualmente, nel Ticino, i genitori di ragazzi in età scolastica, i quali si vedono attribuire – di regola – un intero fine settimana su due, oltre ad alcune settimane durante i periodi di vacanza (FamPra.ch 2000 pag. 320; per il resto della Svizzera v. DTF 123 III 450 consid. 3a con rinvio a Schwenzer in: Kom­men­tar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996,  n. 14 ad art. 273 CC). Il programma così stabilito si è interrotto già al termine delle prime quattro visite (limitate a un pomeriggio sotto sorveglianza), il curatore avendo dichiarato di non poterlo continuare (sopra, consid. 4). A quel momento la Delegazione tutoria avrebbe dovuto riesaminare la disciplina delle relazioni personali (sen­tenza 22 marzo 2000 di questa Camera, dispositivo n. I/1 in fine). In realtà essa ha deciso di non decidere, limitandosi a fissare tre visite “in via provvisionale” e rinviando il caso alla costituenda Commissione tutoria regionale 7 (sopra, consid. D in fine). Su ricorso, l'autorità di vigilanza ha poi fissato essa medesima la nuova regolamentazione, prevedendo – come noto – due ore mensili, le cui date sarebbero state definite di volta in volta dal curatore.

                                         d)   Che il programma definito il 22 marzo 2000 da questa Camera sia risultato ineseguibile solo per la mancata collaborazione degli appellanti – come reputa l'autorità di vigilanza – è invero dubbio. Dagli atti risulta che ancora il 6 aprile 2000, nonostante la sentenza di appello, il curatore ha rifiutato di dar corso al programma (documentazione prodotta dall'autorità di vigilanza, act. 13 rosso) e che in tale atteggiamento egli ha persistito anche dopo essere riuscito a incontrare __________ __________ il 5 maggio 2001 (loc. cit., act. 15 rosso), finché il 21 giugno 2000 gli è stato dato modo di incontrare pure __________ __________ (loc. cit., act. 19 rosso). Nemmeno dopo di allora però è stato allestito un calendario preventivo che convenisse a tutti, ma le visite sono state fissate volta per volta, senza che sia dato di sapere per altro quando esse siano avvenute (tranne quella a domicilio, del 1° luglio 2000). Questa Camera aveva disposto altresì che il curatore si adoperasse per spiegare a __________ che il suo collocamento presso i coniugi __________ sarebbe stato valido “fino alla fine della scuola elementare” (sentenza del 22 marzo 2000, con­sid. 5e). Benché gli affidatari versassero in grande apprensione (loc. cit., act. 21, pag. 3 verso il basso), non consta che il curatore si sia attivato in tal senso. Egli ha incontrato la bambina due volte (la prima solo il 24 maggio 2000, la seconda il 20 settembre successivo), limitandosi a rassicurarla sul fatto che gli incontri con i genitori si sarebbero tenuti alla __________ __________ __________ (loc. cit., act. 18, pag. 3 in fondo e 4 in alto).

                                               La circostanza infine di definire “un bluff”, davanti agli appellanti, il programma stabilito da questa Camera (loc. cit., act. 21, pag. 3 verso l'alto) non depone a favore di una reale serietà d'intenti, tanto meno ove si pensi che l'incontro del curatore con i coniugi __________ si doveva proprio alla sentenza di appello (loc. cit., act. 21, pag. 1 in fondo). Si aggiunga che tra settembre e dicembre del 2000, dopo il rapporto negativo alla Delegazione tutoria, il curatore ha organizzato un solo diritto di visita per un asserito “disagio” di __________. Fin dall'inizio di settembre egli aveva avuto modo di constatare però, in occasione di una fortuita verifica presso la famiglia affidataria, che __________ non denotava alcun malessere apparente (loc. cit., act. 21, pag. 3 a metà). Eppure nessun certificato medico risulta essere stato chiesto per la pretesa indisposizione della bambina, nemmeno dopo di allora.

                                         e)   Che il programma definito da questa Camera sia riuscito inat­tuabile solo per la mancata collaborazione dei genitori appare ancor più dubbio ove si consideri che il 4 aprile 2000, non appena notificata la sentenza di appello, la psicologa del Servizio medico-psicologico ha sostanzialmente invitato il curatore a disattenderne l'esecuzione. Partendo dall'idea di una “situazione legale non ben definita”, essa dava per accertato che “l'affi­do” dovesse durare fino alla maggiore età della ragazza e che occorresse “un chiarimento della situazione legale di __________ che formalizzi la sua ‘appartenenza’ di fatto alla famiglia __________ ” (loc. cit., act. 11), onde la necessità di una “privazione della custodia parentale anche a lungo termine”. Ora, ammesso e non concesso che __________ debba effettivamente rimanere con gli affilianti fino alla maggiore età e vada integrata nella famiglia affidataria (anziché nella custodia dei genitori, seppure a medio o lungo termine), la psicologa confonde privazione della custodia parentale, collocamento (“ricovero conveniente”) e diritto di visita. La fattispecie potrà senz'altro apparire complessa, ma – come si è spiegato (consid. 2) – dal profilo giuridico è definita.

                                               Giovi ricordare al proposito, una volta ancora, che la privazione della custodia parentale è stata decisa senza limiti di tempo ed è passata in giudicato. Contrariamente a quanto sembra supporre la psicologa, i genitori potranno quindi essere reintegrati nei loro diritti solo in caso di mutate circostanze, mediante una nuova decisione dell'autorità tutoria. Il collocamento presso gli affilianti “fino alla fine della scuola elementare” è anch'esso passato in giudicato e continuerà a sussistere finché l'autorità tutoria deciderà altrimenti. Litigioso rimane solo il diritto di visita, oggetto dell'attuale causa. Si aggiunga che, nella misura in cui auspica una sorta di affidamento irrevocabile fino alla maggiore età di __________, la psicologa formula una proposta inammissibile. Intanto perché l'autorità tutoria non può sottrarsi all'obbligo di riesaminare la situazione per il bene di __________ nel caso in cui la situazione dovesse apprezzabilmente modificarsi. In secondo luogo perché tale autorità non può sostituire la propria competenza a quella del nuovo domicilio della bambina, nell'ipotesi in cui gli affidatari si risolvessero a trasferirsi fuori Cantone.

                                         f)    Sia come sia, si volesse anche ritenere che il programma definito il 22 marzo 2000 da questa Camera sia fallito per la mancata collaborazione degli appellanti, la riduzione del diritto di visita a due ore mensili sotto sorveglianza non può giustificarsi per “le preoccupazioni espresse da __________ di essere portata in __________ ” (decisione impugnata, pag. 11 in alto). A prescindere dal fatto che una minaccia in tal senso non risulta essere stata né proferita né ritrattata (dai verbali __________ __________ non risulta neppure essere stato interrogato dall'autorità di vigilanza), a un rischio del genere è già chiamato a parare il diritto di visita sorvegliato. La limitazione a due ore non risulta dunque in nesso di causalità adeguata con tale pericolo, a supporre ch'esso appaia sufficientemente concreto (DTF 122 III 412 consid. 4c/aa). Nemmeno l'autorità di vigilanza, del resto, spiega quale apprezzabile aumento di rischio comporterebbe la permanenza della bambina presso la __________ __________ __________ una mezza giornata (o una giornata) rispetto a due ore. Ciò posto, rimane da esaminare se la decisione impugnata si giustifichi perché “l'attuale diritto di visita non ha più senso”, sempre per la mancata collaborazione degli appellanti (decisione impugnata, consid. 5 in fine).

                                         g)   La questione è delicata già per il fatto che l'autorità di vigilanza non indica perché il diritto di visita vada ridotto proprio a due ore mensili. Che non sia possibile organizzare una visita ogni quindici giorni per la mancata collaborazione degli appellanti, i quali rifiutano persino di accedere all'ufficio del curatore, è possibile. In difetto di qualsiasi intesa tra i genitori e gli affilianti, tutto – anche un semplice rinvio di data – deve passare per il tramite del curatore, che deve assicurare traccia scritta del proprio operato (anche solo a futura memoria, in caso di contestazione), con inevitabile dilatazione dei tempi. Sebbene la scadenza quindicinale dovrebbe poter essere rispettata – di per sé – anche in condizioni simili, la frequenza mensile stabilita dall'autorità di vigilanza può essere ricollegata a scrupoli di fattibilità pratica e tale cautela non è fuori luogo. Perplessità desta invece la visita limitata a due sole ore. Già il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare che difficilmente un diritto di visita limitato a tre ore mensili può consentire lo sviluppo di un vero rapporto tra le persone coinvolte, rapporto che è la sola ragion d'essere del diritto alle relazioni personali (DTF 122 III 411 consid. 4b/aa). Una limitazione tanto severa potrebbe giustificarsi in condizioni particolari, per il bene del figlio o per altri gravi motivi (sopra, consid. a), ma non come sanzione per l'eventuale disinteresse del genitore (né tanto meno per la sua sfiducia verso i servizi sociali). Il genitore che non esercita per molto tempo il suo diritto di visita potrà, tutt'al più, vedersi imporre limitazioni per il bene del figlio al momento in cui decidesse di riprendere le visite (Hegnauer, Persönlicher Verkehr – Grund­lagen, in: RDT 48/1993 pag. 10 n. 4.1 in fine), ma non come conseguenza delle sue omissioni pregresse. Diverso è il caso in cui non sussista più alcun rapporto fra genitori e figlio: in tale ipotesi però il diritto va soppresso perché privo d'oggetto.

                                         h)   Il solo fatto che il programma definito da questa Camera “non ha più senso” per la mancata collaborazione degli appellanti non bastava, dunque, per applicare restrizioni al diritto di visita. Certo, l'autorità tutoria doveva riesaminare la situazione, visto il rapporto negativo del curatore (sopra, consid. c). Per giustificare una limitazione a due sole ore dell'unica visita mensile concretamente fattibile nelle circostanze del caso occorreva nondimeno che tale limitazione apparisse necessaria per il bene della figlia o per altri seri motivi. A parte “le preoccupazioni espresse da __________ di essere portata in __________ ” (che come detto giustificavano se mai la sorveglianza degli incontri), dalla decisione impugnata non risulta né che le visite degli appellanti mettano a repentaglio il bene di __________ né che sussistano “altri gravi motivi” nel senso dell'art. 274 cpv. 2 CC (esemplificati sopra, consid. a). Non risulta nemmeno che, per avventura, la soluzione adottata sia l'unico modo per organizzare un diritto di visita. Quali legittimi criteri stiano alla base della limitazione a due ore, l'autorità di vigilanza non spiega. Del resto, si fosse trattato di risolvere una “fase di stallo” (come accenna l'autorità di vigilanza), non si vede come ciò potesse avvenire attraverso una limitazione del diritto di visita a due ore. O le relazioni personali tra genitori e figlia sono ancora degne di protezione (e allora i genitori hanno diritto di vedere adeguatamente la figlia) o le relazioni sono ormai spente (e allora non ha più senso mantenere diritti di visita). Rimane da esaminare se la questione possa essere adeguatamente risolta in questa sede.

                                         i)     Si è detto poc'anzi che, una volta ricevuto il preavviso sfavorevole del curatore sulla continuazione del programma stabilito da questa Camera, la Delegazione tutoria avrebbe dovuto riesaminare il diritto di visita. A tal fine essa avrebbe dovuto dipartirsi dalla qualità del rapporto personale fra gli appellanti e la figlia, che è il fattore determinante (DTF 122 III 412 consid. 4b/bb). Accertandosi un rapporto ancora degno di protezione, suscettibile in qualche modo di consolidarsi (nel bene della figlia), essa avrebbe dovuto appurare perché le prime quattro visite disposte dal Tribunale di appello non avevano dato esito e domandarsi se una diversa disciplina fosse praticabile per assicurare adeguate relazioni personali tra i genitori e la figlia, rispettivamente se le visite andassero limitate per “altri gravi motivi” (nel senso dell'art. 274 cpv. 2 CC). Accertandosi invece la mancanza di un vero rapporto tra genitori e figlia, la Delegazione tutoria avrebbe dovuto sopprimere il diritto di visita siccome privo d'oggetto, non potendosi tutelare relazioni che più non esistono. Contrariamente all'opinione degli appellanti, non si imponevano più perizie mediche. Il loro caso è seguito dai servizi sociali fin dal 1992, è già stato oggetto di perizia nel 1996 e ha già occupato a due riprese il Tribunale di appello. Al momento in cui la Delegazione tutoria doveva decidere occorrevano solo constatazioni aggiornate sul modo in cui avvenivano le visite e sul vicendevole comportamento degli interessati.

                                               Ora, il memoriale del curatore non contiene elementi univoci. Per quanto attiene al rapporto del padre con la figlia, esso sembrerebbe in via di estinzione (“la presenza del padre [al punto d'incontro] è sempre più rara”: documentazione prodotta dall'autorità di vigilanza, act. 18, pag. 3), salvo desumersi da una lettera della responsabile del centro d'incontro al curatore che durante la visita a __________ il padre “si è occupato della figlia, le ha mostrato l'orto ed era accogliente nei suoi confronti” (loc. cit., act. 13, primo foglio in fondo). Il rapporto con la madre sembrerebbe invece acquisito (la madre si presenta sempre puntuale al centro d'incontro: loc. cit., act. 18, pag. 3 a metà), salvo apprendersi che al centro d'incontro essa si fa sempre accompagnare da sua madre o da suo fratello, con cui si intrattiene, giocando raramente con la figlia (loc. cit., act. 10). Quanto alla ragazza, essa non rifugge i genitori, ma al punto d'incontro si annoia (audizione di __________ davanti all'autorità di vigilanza: loc. cit., act. 20; act. 21, pag. 4 in alto). Il curatore ha osservato in effetti, il 16 dicembre 2000, che alla __________ __________ __________ la ragazza non lascia “traspa­rire nulla, né felicità né infelicità” (loc. cit., act. 21, pag. 2 verso il basso).

                                               I rapporti dei Servizi interessati sono anch'essi contrastanti. Da un lato il Servizio medico-psicologico auspica – non senza confusione giuridica, come detto – un'estraneazione della figlia dai genitori e una sorta di collocamento adottivo presso gli affidatari (loc. cit., act. 11). Il Servizio sociale deplora l'atteggiamento ostile degli appellanti, senza però accertare alcunché di concreto, limitandosi a proporre una generica “ve­ri­­fica delle reali possibilità di ricupero delle capacità genitoriali degli stessi” (loc. cit., act. 12). La responsabile del punto d'incontro ha rilevato per converso che “la grande fragilità e chiusura della bambina ci sembra superata”, che “la ragazza (…) è diventata più sicura di sé grazie al buon lavoro svolto sia dalla psicologa che dalla famiglia __________ e osa esprimere liberamente le proprie opinioni ai genitori naturali quando non ne condivide le idee”, onde la proposta di autorizzare visite libere con gli appellanti “presso il domicilio, visto che [la ragazza] verrà comunque seguita ancora dalla psicologa” (loc. cit., act. 13), riducendo a un'ora al massimo quelle sotto sorveglianza “tenendo conto della situazione” (loc. cit., act. 15).

                                         l)     Dedurre dagli elementi predetti che la qualità del rapporto personale fra gli appellanti e la figlia sia deteriorato al punto da giustificare una limitazione del diritto di visita o sia addirittura inesistente al punto da giustificarne la soppressione non è possibile. Il bene della figlia non appare minacciato dalle relazioni personali (era minacciato a suo tempo, dal paventato rientro immediato a __________), fermo restando – si ripete – che la custodia parentale e il collocamento “fino alla fine della scuola elementare” sono passati in giudicato. È possibile che gli appellanti rifiutino visite non finalizzate a un rientro della figlia a breve termine, ma essi non possono essere costretti all'esercizio del diritto o puniti solo per la loro sfiducia verso i servizi sociali. È possibile che la figlia manifesti, da parte sua, qualche disagio nell'incontrare i genitori, tanto più che – come risulta dagli atti – anche la famiglia affidataria esercita pressioni nei suoi confronti (loc. cit., act. 13, secondo foglio in alto), e non solo gli appellanti (con ritagli di giornale: decisione impugnata, pag. 9). A dieci anni di età, nondimeno, __________ “è diventata più sicura di sé (…) e osa espri­mere liberamente le proprie opinioni ai genitori naturali quan­do non ne condivide le idee” (sopra, consid. i). L'eventuale disagio non appare quindi fonte di pericolo. È possibile infine che la famiglia affidataria sopporti male l'avversione degli appellanti e le trasferte necessarie per le visite (documentazione prodotta dall'autorità di vigilanza, act. 18, pag. 5 in alto), ma tali inconvenienti sono potenzialmente connessi a ogni affidamento e possono giustificare limitazioni al diritto di visita solo per “gra­vi motivi” (nel senso dell'art. 274 cpv. 2 CC). Dagli atti risulta unicamente che la famiglia __________ ha dovuto far capo – essa – al Servizio sociale e al Servizio medico-psi­co­logico, non da ultimo per l'ansia di __________, ma ciò non basta a configurare gravi motivi, tanto meno ove si pensi che la custodia parentale e il collocamento “fino alla fine della scuola elementare” sono passati in giudicato.

                                         m)  Per quanto riguarda la concreta regolamentazione delle visite, la frequenza mensile è dovuta – come si è già spiegato – all'elevata conflittualità del caso, che impone al curatore una procedura scritta per ogni intervento (sopra, consid. g). La sorveglianza appare giustificata, almeno per le prime tre visite dopo l'attuale sentenza, in modo che l'autorità tutoria possa verificare se il pericolo di rapimento della figlia (ora di dieci anni) abbia parvenza di concretezza e non possa essere rimediato – ad esempio – con il deposito temporaneo dei documenti di legittimazione da parte dei genitori. Le prime tre visite serviranno inoltre per verificare, attraverso la persona responsabile del punto d'incontro, se sussiste tuttora un vero rapporto personale tra gli appellanti e la figlia. Dovesse il padre limitarsi a fugaci apparizioni o la madre limitarsi a conversare con propri accompagnatori, guardando la figlia giocare come se fosse in vetrina, se ne dedurrà che non esiste più alcuna relazione apprezzabile e il diritto di visita potrà essere soppresso perché ormai inesistente. La durata delle visite (un pomeriggio dalle ore 13.30 alle 18.00), che fino a oggi non risulta avere superato la mezza giornata, va mantenuta tale. Come si è ampiamente spiegato, la documentazione trasmessa dall'autorità di vigilanza non costituisce una base sufficiente per ridurla. Né le constatazioni che la persona responsabile del centro d'incontro sarà chiamata a compiere durante le prime tre visite possono inoltre essere liquidate affrettatamente. Per il resto, nulla impedirà alla Commissione tutoria regionale di estendere la durata delle visite in seguito, dandosene le premesse, così come potrà sempre limitarle, motivando concretamente la sua decisione (art. 274 cpv. 2 CC).

                                         n)   Ne segue che, in esito alla sentenza odierna, il curatore fisserà per scritto e senza indugio, previa intesa scritta con gli affidatari e gli appellanti, tre date mensili in cui potrà essere esercitato un diritto di visita sorvegliato di un pomeriggio, presso la __________ la persona responsabile dell'istituto di annotare in un rapporto le date precise delle visite, i tempi di presenza esatti dei genitori, il comportamento di entrambi, il comportamento della figlia, come pure tutto quanto può risultare utile per verificare in tempo reale l'esistenza di un rapporto vero e affettivo tra __________ e gli appellanti, al di là del disagio che può essere avvertito dall'una o dall'altra parte (o dalla stessa persona responsabile del centro). Dovesse risultare, già dopo la prima o la seconda visita, che la figlia e i genitori si sono ormai estraneati definitivamente e che ulteriori incontri apparirebbero infruttuosi, la persona responsabile trasmetterà subito il suo rapporto particolareggiato al curatore, che proporrà alla Delegazione tutoria la soppressione del diritto, non avendo senso mantenere un diritto a relazioni personali ormai inesistenti. Nel caso in cui l'uno o l'altro dei genitori non si presentasse alle visite, se ne farà menzione a rapporto e si passerà alla visita seguente. Qualora la famiglia affidataria desse __________ per malata, il curatore richiederà un certificato medico e disporrà un incontro sostitutivo non appena possibile.

                                   9.   Se ne conclude che l'appello merita parziale accoglimento, la restrizione del diritto di visita decisa dall'autorità di vigilanza non potendo essere condivisa. L'impugnazione deve essere respinta invece nella misura in cui gli appellanti postulano l'annullamento puro e semplice della decisione impugnata, che l'autorità tutoria era finanche chiamata a prendere. Appare equo, perciò, che gli appellanti sopportino la metà degli oneri processuali. L'altra metà degli oneri andrebbe a carico della Delegazione tutoria (ora Com­missione tutoria regionale), la quale però ha agito solo per obblighi derivanti dalla sua funzione amministrativa e non in difesa di suoi particolari interessi. In tali condizioni si giustifica di rinunciare al prelievo di tale quota e di ridurre gli oneri processuali della metà. Per quanto riguarda la decisione dell'autorità di vigilanza, vale lo stesso principio in applicazione dell'art. 28 cpv. 1 lett. a LPAmm (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 145 in alto). Dato il grado di soccombenza, non si giustifica di attribuire ripetibili agli insorgenti, né in sede di appello né in sede di ricorso.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.   Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione emessa il

                                              27 novembre 2000 dalla Delegazione tutoria di __________ è modificata come segue:

a)   Il diritto di visita di __________ e __________ __________ è fissato in un pomeriggio ogni mese, nelle date fissate preventivamente di tre mesi in tre mesi dal curatore, dalle ore 13.30 alle 18.00, sotto sorveglianza, nel punto d'incontro della __________ __________ __________ a __________ o in un istituto equivalente designato dal curatore.

b)   Il curatore incaricherà la persona responsabile del luogo d'incontro di menzionare in un rapporto le date precise delle visite, i tempi di presenza esatti dei genitori, il comportamento di entrambi, il comportamento della figlia, come pure tutto quanto può risultare utile per verificare l'esistenza di un rapporto vero e affettivo tra __________ e gli appellanti.

c)   Eventuali defezioni al diritto di visita dovranno figurare nel rapporto. In caso di assenza ingiustificata dei genitori, si passerà al diritto di visita successivo. Indisposizioni di __________ __________ dovranno essere giustificate dagli affidatari con certificato medico. In tal caso il curatore disporrà quanto prima un diritto di visita sostitutivo.

d)   Se, dopo le prime tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti), risultasse la mancanza di un vero rapporto personale tra i genitori e la figlia, la persona responsabile del luogo d'incontro trasmetterà senza indugio il suo rapporto particolareggiato al curatore, che proporrà alla Delegazione tutoria la soppressione del diritto di visita.

e)   Se nessun rapporto dovesse pervenire da parte dalla persona responsabile del luogo d'incontro dopo le prime tre visite, il diritto alle relazioni personali continuerà senza sorveglianza, secondo le identiche frequenze e la stessa durata, nelle date fissate di tre mesi in tre mesi dal curatore, che è incaricato altresì di stabilire tempestivamente e per scritto le modalità di esercizio delle visite.

                                         2.   La Commissione tutoria regionale __________ è invitata a verificare sin d'ora la situazione di __________ __________ ove gli affidatari decidessero effettivamente di trasferirsi fuori Cantone.

                                         3.   Il curatore è incaricato di comunicare la presente decisione alla famiglia affidataria, a __________ __________ e alla persona responsabile del luogo d'incontro.

                                         4.   Le spese processuali, con una tassa di giustizia ridotta di fr. 150.–, sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

                                   II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 150.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 200.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   III.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – Commissione tutoria regionale __________, __________.

                                         Comunicazione:

                                         – Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         – Ufficio del tutore ufficiale, __________;

                                         – Servizio medico-psicologico, __________;

                                         – Servizio sociale di __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.2001.41 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2001 11.2001.41 — Swissrulings