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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.10.2001 11.2001.27

9. Oktober 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,909 Wörter·~20 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.2001.00027

Lugano 14 agosto 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._.____/___._____(relazioni personali con il figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 26 giugno 2000 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)  

e  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)

riguardante il diritto di visita del padre alla figlia __________ __________ (1999);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 5 febbraio 2001 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 15 gennaio 2001 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1978) e __________ __________ (1972) hanno convissuto dall'ottobre 1998 al giugno 2000. Dalla loro relazione è nata __________, il 24 maggio 1999. I genitori hanno sottoscritto nel novembre 1999 un contratto di mantenimento, omologato il 22 novembre 1999 dalla Delegazione tutoria di __________, senza regolare il diritto di visita del padre. In seguito all'avvenuta separazione della coppia, il __________ __________ 2000 __________ __________ e __________ __________ si sono rivolti alla Delegazione tutoria perché fosse regolato tale diritto di visita. Con risoluzione del 26 giugno 2000, la Delegazione tutoria di __________ sentiti i genitori e preso atto di un certificato medico rilasciato il 26 giugno 2000 dal dott. __________ __________, specialista in medicina dell'infanzia, ha stabilito un diritto di visita settimanale, da esercitare – salvo assenze della madre e della figlia per vacanze – la domenica dalle ore 9 alle 11, oppure dalle ore 16.30 alle 18.30, come pure il martedì e il giovedì dalle ore 19 alle 20.30. L'autorità tutoria ha previsto altresì di rivedere le modalità di esercizio entro la fine di novembre 2000, al compimento dei 18 mesi di età da parte di __________.

                                  B.   __________ __________ e __________ __________ sono insorti entrambi, il

                                         17 luglio 2000, contro la decisione predetta. Il 26 settembre 2000 l'autorità di vigilanza li ha sentiti personalmente. Chiusa l'audizione, essa ha fissato alle parti, che hanno rinunciato a presentare osservazioni conclusive, un termine di dieci giorni per formulare eventuali proposte di accordo sull'esercizio del diritto di visita. I genitori hanno presentato le loro proposte, senza raggiungere un'intesa.

                                  C.   Statuendo il 15 gennaio 2001, l'autorità di vigilanza ha parzialmente accolto i ricorsi e ha fissato il diritto di visita del padre in una volta la settimana, la domenica dalle ore 9 alle 11 oppure il martedì o il mercoledì dalle ore 18.30 alle 20.30 fino al compimento del secondo anno di età, la prima e la terza domenica di ogni mese (alternativamente il sabato) dalle ore 9 alle 18, la vigilia di Natale 2001 e la Pasqua 2002, il Natale 2002 e la Pasqua 2003, il giorno del compleanno del papà dal compimento del secondo anno di età fino al compimento del quarto anno di età, un fine settimana ogni due dal venerdì alle ore 18 alla domenica alle ore 18, due settimane in estate (le prime due di agosto) alternativamente il giorno di Pasqua o Natale, il giorno del compleanno del papà, e ha fissato un contatto personale tra padre e figlia il giorno del compleanno di quest'ultima dopo il compimento del quarto anno di età. L'autorità di vigilanza ha previsto il decadimento del diritto di visita in caso di malattia o impedimento fisico della figlia comprovato da certificato medico e ha fatto obbligo ai genitori di collaborare e di garantirsi reciproca assistenza nell'esercizio delle relazioni personali. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.– sono stati posti a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. __________ __________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella misura del 75%.

                                  D.   Contro la decisione predetta __________ __________ è insorta con un appello del 5 febbraio 2001 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la riforma del provvedimento nel senso di limitare il diritto di visita del padre a qualche ora la settimana presso il domicilio di lei, di ordinare una perizia sullo stato di salute di __________ e sulle capacità del padre di gestire responsabilmente il diritto di visita e di riconoscerle l'assistenza giudiziaria al 100%. Postula inoltre il medesimo beneficio in appello. Nelle sue osservazioni del 22 febbraio 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata, rimettendosi al giudizio della Camera per quanto concerne l'assistenza giudiziaria in questa sede.

                                  E.   La presidente della Camera ha dichiarato senza oggetto la domanda di effetto sospensivo con decreto del 12 febbraio 2001. Essa ha acquisito agli atti la cartella clinica di __________ e un certificato medico particolareggiato, redatto il 21 marzo 2001 dal pediatra dott. __________ __________. Il 9 maggio 2001, sentiti personalmente i genitori, essa ha acquisito agli atti un nuovo certificato del pediatra, del 7 maggio 2001, e ha dichiarato chiusa l'istruttoria. Le parti, che hanno potuto esprimersi sui nuovi documenti, hanno rinunciato al dibattimento finale.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni delle autorità tutorie sono impugnabili entro 10 giorni all'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC, art. 42 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999), ossia alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, che statuisce con decisione appellabile entro 20 giorni a questa Camera (art. 424 cpv. 3 CPC e 48 LRT). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Il genitore che non ha l'autorità parentale o la custodia del figlio nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Nella fissazione del diritto di visita non è prioritario trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, bensì disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze; gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 123 III 451 consid. 3b). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano – ad esempio – l'età del figlio, lo stato di salute di lui e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174; Berner Kommentar, note 65 segg. ad art. 273 CC). Tale diritto può essere limitato, negato o finanche revocato (art. 274 cpv. 2 CC) se il bene del figlio appare concretamente esposto a pericolo, in particolare in caso di negligenze o di violenze fisiche o psichiche (cfr. DTF 122 III 407 consid. 3b).

                                   3.   L'autorità di vigilanza, preso atto dell'età di __________ (20 mesi a quel momento) e del suo stato di salute, ha disposto un diritto di visita settimanale del padre di 2 ore e mezzo fino al compimento del secondo anno di età della bambina, da esercitare al domicilio della madre, mentre per il periodo dal secondo al quarto anno di età ha stabilito un diritto di visita di un giorno intero, la domenica, senza limitazioni e senza sorveglianza. Fondandosi sull'istruttoria compiuta e sull'audizione dei genitori, l'autorità di vigilanza ha ritenuto che la malattia della bambina era compatibile con uscite anche prolungate dal domicilio in compagnia del padre.

                                         L'appellante afferma che il diritto di visita del padre dev'essere limitato, dal secondo al quarto anno di età, a tre ore settimanali la domenica dalle ore 8.30 alle 11.30 e a una sera la settimana dalle ore 19 alle 20.30, al domicilio della bambina. Essa ribadisce che sarebbe oggettivamente impensabile per il padre occuparsi della figlia tutta una giornata, dal momento che se n'era sempre occupato pochissimo e non sapeva come dare alla piccola le cure e le attenzioni richieste dal precario stato di salute, peggiorato dopo il gennaio del 2001.

                                   4.   La perizia medica sullo stato di salute di __________, la perizia sull'idoneità del padre a gestire il diritto di visita, come pure l'audizione del medico curante della bambina, chieste dall'appellante in questa sede, sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio illimitato e della massima ufficiale che governano il diritto di filiazione (DTF 122 III 404, 120 III 231 consid. 1; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237). Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, in linea di principio, una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, tanto in una causa civile quanto in un procedimento penale o amministrativo, ma che l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). L'autorità non è tenuta perciò a esperire tutte le prove notificate dalle parti, ma se le rifiuta – tutte o anche solo alcune – deve indicare perché queste risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii).

                                   a)  Nella fattispecie la madre chiede l'allestimento di una perizia medica sulla bambina, l'accertamento delle “reali capacità del padre di gestire il diritto di visita” e l'audizione del pediatra dott. __________ __________, prova quest'ultima rifiutata dall'autorità di vigilanza. Sostiene che il precario stato di salute della piccola, determinato da una malattia congenita ai reni, è incompatibile con l'esercizio del diritto di visita fuori del domicilio materno, viste le continue cure necessarie (alimentazione speciale, abbigliamento adeguato, somministrazione di antibiotici) e l'incapacità del padre di occuparsi un giorno intero della figlia. La presidente di questa Camera ha chiesto al pediatra di produrre la cartella clinica della bambina e un certificato medico aggiornato sullo stato della bambina, con indicazione della terapia in corso e delle modalità di assunzione dei farmaci prescritti, e sulla compatibilità di un diritto di visita esercitato fuori dell'abitazione materna. Il dott. __________ __________ ha risposto inviando copia della cartella clinica e un particolareggiato certificato medico del 21 marzo 2001, sui quali le parti hanno potuto esprimersi. Non vi è pertanto motivo di allestire una perizia sullo stato di salute, gli atti essendo sufficientemente completi anche sulle cure necessarie.

                                   b)  La perizia sulle “reali capacità del padre a gestire con piena responsabilità il diritto di visita” appare superflua, da un lato perché l'appellante nemmeno sostiene che il padre sia inaffidabile e dall'altro perché – come si vedrà in appresso – l'appellato è stato informato dal pediatra delle cure e delle attenzioni da fornire alla figlia, invero semplici e alla portata di qualsiasi persona di buona volontà, anche se sprovvista di cognizioni sanitarie. In simili circostanze, sottoporre il padre a una perizia costituirebbe un'inutile vessazione. Nella fattispecie non vi è pertanto ragionevole motivo di assumere le prove chieste dall'appellante, la situazione clinica della bambina essendo stata chiarita a sufficienza con la produzione della cartella clinica e dei certificati medici particolareggiati inviati dal medico curante. Né è il caso di sentire la bambina stessa, che ha appena compiuto due anni il 24 maggio 2001 (art. 314 n. 1 CC).

                                   5.   La madre reputa che il precario stato di salute della bambina non sia compatibile con un diritto di visita esercitato fuori del suo domicilio e senza la sua presenza, viste le cure e le attenzioni imposte dalla malattia. La tesi non trova riscontro oggettivo. Il pediatra ha esposto nei particolareggiati certificati del 21 marzo e del 7 maggio 2001 che __________ soffre di una malformazione congenita dei reni, ma che è in ottima salute generale, anche se richiede particolari attenzioni (alimentazione regolare e adeguata, adattamento dell'abbigliamento alle condizioni atmosferiche interne ed esterne, tranquillità relazionale). A detta del pediatra, tali esigenze sono ampiamente compatibili con un diritto di visita di “un padre che sa dimostrare una minima responsabilità paterna” (certificato del 21 marzo 2001). Il medico ha riferito altresì che la presenza regolare della figura paterna è importante per la figlia, la quale però vive “in modo ansiogeno” le visite di lui quan-do avvengono fuori delle mura domestiche, fatto questo che provoca ansia e malessere nella madre (certificato del 7 maggio 2001, prodotto all'udienza del 9 maggio 2001).

                                         All'udienza del 9 maggio 2001 la madre ha riferito di essere preoccupata per l'esercizio del diritto di visita senza il suo controllo perché in diverse occasioni ha avuto dubbi sullo stato di salute del padre, che non le sembrava essere in condizioni abituali. Essa paventa pure un passaggio troppo brusco dal diritto di visita attuale, limitato a due ore, a una giornata intera e auspica un'estensione graduale dello stesso, dichiarandosi disponibile per un tentativo di accordo sull'estensione di tale assetto. Il padre ha esposto, dal canto suo, che un diritto di visita di due ore non gli consente di approfondire il legame con la figlia. Egli ha ammesso di avere avuto un periodo di depressione reattiva dopo la separazione, durante il quale ha perso quindici chili, ma ha addotto che tale fase è ormai superata. Nulla gli impedisce quindi di occuparsi in modo conveniente della figlia anche per tutta la giornata, seguendo le indicazioni del pediatra, al quale si è impegnato a rivolgersi per avere informazioni specifiche sul modo di occuparsi della bambina nell'ipotesi in cui ottenesse l'estensione del diritto di visita. A detta del padre, per contro, una soluzione negoziata non è possibile, visto il fallimento dei tentativi messi in atto dai loro legali con l'aiuto del pediatra.

                                   6.   All'audizione delle parti davanti alla giudice delegata è emersa una totale incomunicabilità e aggressività reciproca. Se a ciò si aggiunge la diffidenza che la madre nutre verso il padre, da lei ritenuto incapace di capire i problemi della figlia, la sua ansia per la malattia della bambina e la parallela insofferenza del padre, che non tollera più continui controlli e verifiche prima e dopo ogni diritto di visita, le possibilità di un accordo tra i genitori appaiono illusorie. Dagli atti, in particolare dalla cartella clinica e dalle particolareggiate informazioni del dott. __________ __________, non risulta un'assoluta necessità che il diritto di visita sia esercitato al domicilio della madre e alla sua presenza (certificati 21 marzo e 7 maggio 2001). Se ciò poteva essere indicato quando la bambina aveva 13 mesi, come consigliava lo stesso pediatra nel certificato del 26 giugno 2000, tale esigenza non sussiste più, né lo specialista ritiene incompatibile con lo stato di salute della sua paziente il diritto di visita fuori delle mura domestiche. Lungi dall'essere precario come afferma l'appellante, lo stato di salute generale della bambina è ottimo (certificato del 21 marzo 2001): le infezioni urinarie ricorrenti dovute alla malformazione renale congenita sono tenute sotto controllo con adeguata terapia farmaceutica mediante la somministrazione giornaliera di antibiotici e richiedono solo una cura particolare nell'alimentazione e nell'abbigliamento, per evitare infreddature. L'ostacolo all'estensione del diritto di visita, come emerge dalle constatazioni del pediatra (certificato del 7 maggio 2001), risiede non nello stato di salute fisico della bambina, ma solo nello stato di ansia quando le visite avvengono fuori del domicilio materno e nello stato di malessere in cui si trovano entrambi i genitori, che vivono molto male la situazione.

                                   7.   Non vi sono dunque, nella fattispecie, ragioni oggettive per negare un ampliamento del diritto di visita settimanale, né tanto meno per limitarne l'esercizio come desidera la madre. La regolamentazione adottata in concreto dall'autorità di vigilanza, per altro, tiene adeguatamente conto dell'età della bambina e rientra, per estensione, nei parametri abituali del diritto di visita secondo la prassi giudiziaria ticinese (FamPra.ch 2000 pag. 320). Su questi punti l'appello si rivela manifestamente infondato. Si può invero comprendere l'affanno dell'appellante per la salute della figlia, ma data la palese discrepanza tra lo stato di salute della bambina evocato nell'appello e le informazioni ottenute dal medico curante, il ricorso si pone ai limiti della temerarietà. A un solo riguardo la preoccupazione della madre può essere condivisa, visto lo “stato ansiogeno” della bambina e il malessere di tutti: quello di disporre un'adeguata fase di transizione, nell'interesse della figlia, la quale deve poter integrare la figura paterna nell'ambito di un'adeguata tranquillità relazionale. L'incapacità dei genitori di discutere serenamente i problemi della loro bambina ancora un anno dopo la fine della loro relazione e di concordare in modo autonomo le modalità del diritto di visita, nonostante la disponibilità e gli sforzi profusi dai patrocinatori e dal pediatra, si è confermata chiaramente all'udienza del 9 maggio 2001. Tale atteggiamento si riflette negativamente sulla figlia, che secondo il pediatra deve beneficiare di tranquillità (certificato del 7 maggio 2001). In siffatte circostanze si rende necessario designare in favore di __________ una curatela educativa per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC) e sulla sua graduale estensione (FamPra.ch 2001 pag. 390).

                                   8.   Ciò premesso, nei tre mesi successivi all'emanazione della presente sentenza il diritto di visita del padre sarà esercitato ogni domenica, dalle 9.30 alle 12, anche fuori dell'abitazione della madre e senza sorveglianza. Il curatore si adopererà perché il padre abbia dal dott. __________ __________ le indicazioni particolareggiate sulle cure e le precauzioni richieste dalla salute di __________ e fungerà da tramite fra i genitori in caso di contestazioni sull'osservanza di tali prescrizioni. Nei tre mesi successivi, salvo avviso contrario del curatore, il diritto di visita sarà esteso a ogni domenica, dalle ore 11 alle 16.Trascorsi con successo questi primi sei mesi, salvo avviso contrario del curatore alla Commissione tutoria regionale, il diritto di visita sarà esteso a un'intera giornata, la prima e la terza domenica di ogni mese dalle 9 alle 18, con possibilità per il padre di telefonare alla figlia la seconda e la quarta domenica, in un orario da concordare con il curatore e la madre. In caso di avviso sfavorevole da parte del curatore, l'autorità tutoria adotterà una nuova decisione sulle modalità di esercizio del diritto di visita, dopo essersi informata dal pediatra. La disciplina testé stabilita ha carattere sussidiario: ove il padre e la madre riuscissero – infine – a concordare essi medesimi un diritto più esteso di quello previsto, si darà corso alla fase successiva, tralasciando quella già superata. Il curatore verificherà alla fine di ogni fase se non sia il caso di invitare la Commissione tutoria regionale a modificare la frequenza o la durata del diritto e redigerà dopo 12 mesi un rapporto affinché la l'autorità sia in grado di determinarsi sul futuro delle relazioni personali tra __________ e il padre.

                                   9.   Per quel che concerne l'assistenza giudiziaria in prima sede, l'autorità di vigilanza ha ammesso l'appellante a tale beneficio nella sola misura del 75%, argomentando che essa poteva in parte far fronte al proprio patrocinio con i propri mezzi, vista la sua notifica di tassazione. L'interessata fa valere che la sua situazione finanziaria si è degradata dopo il gennaio 2001 in seguito a un cambiamento di lavoro imposto da problemi di salute (malattia professionale allergica) e a comprova della modifica della sua situazione ha prodotto il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e la relativa documentazione. La situazione di indigenza è quindi dimostrata e non vi è motivo per ridurre al 75% il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Su questo punto l'appello è provvisto di buon diritto.

                                10.   Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta solo per quel che concerne la gradualità dell'estensione del diritto di visita, domanda per altro formulata solo in occasione dell'audizione eseguita il 9 maggio 2001, e l'ammissione integrale all'assistenza giudiziaria, ma per il resto si vede confermare la decisione dell'autorità di vigilanza. Appare quindi equo che essa sopporti i quattro quinti degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte di appello. La sua domanda di assistenza giudiziaria in questa sede può essere accolta, vista la comprovata situazione di indigenza (art. 155 CPC) e l'esito dell'appello, indipendentemente dai motivi addotti. Nella tassazione della nota della patrocinatrice (art. 36 cpv. 3 LTG) si terrà conto del fatto, nondimeno, che per l'essenziale l'appello non mancava di leggerezza e che il suo parziale accoglimento si deve all'applicazione del principio inquisitorio, non alle allegazioni dell'interessata. Le spese processuali e le ripetibili di prima sede possono rimanere invariate, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:

                                         1. I ricorsi sono parzialmente accolti, nel senso che la decisione emessa il 26 giugno 2000 dalla Delegazione tutoria di __________ è modificata come segue:

1.1  A __________ __________ è riconosciuto il seguente diritto di visita alla figlia __________:

a)  dal compimento del secondo anno di età fino al compimento del quarto anno di età:

–  ogni domenica dalle ore 9.30 alle 12.00, fuori dell'abitazione della madre e senza sorveglianza;

–  trascorsi tre mesi, salvo preavviso contrario del curatore, ogni domenica dalle ore 11.00 alle 16.00, fuori dell'abitazione della madre e senza sorveglianza;

–  trascorsi altri tre mesi, salvo preavviso contrario del curatore, la prima e la terza domenica di ogni mese dalle ore 9.00 alle 18.00, con possibilità di rapporti telefonici in orario da concordare la seconda e la quarta domenica di ogni mese, il giorno di Pasqua 2002, il 25 dicembre 2002 e il lunedì di Pasqua 2003, il giorno del compleanno del papà (se cade in giorno lavorativo, dalle ore 17.00 alle 20.00);

–  i diritti di visita caduti per impedimento dei genitori sono da recuperare;

–  il padre é tenuto a esercitare personalmente il diritto di visita;

–  il diritto di visita cade in caso di malattia o impedimento medico di __________ (comprovata da certificato medico);

b)  dal compimento del quarto anno di età in poi:

–  un fine settimana ogni due, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00; due settimane in estate (le prime due di agosto), alternativamente il giorno di Pasqua e Natale, il giorno del compleanno del papà;

–  i genitori si impegnano a organizzarsi il giorno del compleanno di __________; al padre deve in ogni caso essere garantito un contatto personale con la figlia in questo giorno;

–  i diritti di visita caduti per impedimento dei genitori sono da recuperare;

–  il padre é tenuto a esercitare personalmente il diritto di visita;

–  il diritto di visita cade in caso di malattia o impedimento medico di __________ (comprovata da certificato medico).

1.2  In favore di __________ __________ (24 maggio 1999) è istituita una curatela educativa giusta l'art. 308 cpv. 2 CC. Il curatore avrà il compito di organizzare lo svolgimento del diritto di visita nel senso dei considerandi e presenterà ogni anno un rapporto alla Commissione tutoria regionale.

                                         3. __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.

                                         Per il resto la decisione impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr. 125.–

                                                                                fr. 325.–

                                         sono posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per un quinto a carico di __________ __________. __________ __________ rifonderà a Marco Conigliaro fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.

                                   III.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.

                                 IV.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – Commissione tutoria 13, __________.

                                         Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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