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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.12.2002 11.2001.147

13. Dezember 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,181 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2001.147

Lugano                                             13 dicembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

visto l'appello del 12 dicembre 2001 presentato da

__________ __________, __________ (__________) __________ __________, già in __________, cui sono subentrati gli eredi __________ __________ con __________, __________ __________ e __________ __________ __________ __________, __________, e __________ __________, __________  (tutti patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

contro la decisione emessa il 5 dicembre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 4, nella causa __________.__________.__________ (certificato ereditario) promossa con istanza del

27 giugno 2001 da

                                         __________ __________ -__________, __________

                                         (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

per ottenere la revoca del certificato ereditario rilasciato dal Pretore il 12 gennaio 2001 nella successione fu __________ __________ __________, nata __________ (1924-1991), già in __________, successione alla quale è interessata anche

__________ __________, attualmente in __________ -__________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 dicembre 2001 presen­tato da __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 5 dicembre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il ____________________ 1991 è deceduta a __________ __________ __________ __________ nata __________ (1924), vedova fu __________, domiciliata a __________. Con testamento pubblico dell'11 ottobre 1968, pubblicato il 15 maggio 1991, essa aveva disposto quanto segue:

                                         1.  Confermo avantutto le disposizioni del contratto notarile stipulante la comu­nione universale dei beni, concluso col ministero del notaio dott. __________ __________ di __________, il ____________________ 1962. Vale quindi la norma secondo cui alla mia morte tutta la sostanza comune passa a mio marito sig. __________ __________.

                                         2.  Per il caso in cui io dovessi morire contemporaneamente a mio marito, o dopo di lui, lascio eredi in parti uguali (limitatamente ai tre quarti di tutti i miei beni) le mie figlie adottive __________ e __________.

                                         3.  Se non disporrò del quarto residuo, anche l'ultimo quarto è da ripartire in parti uguali fra __________ e __________.

                                         4.  Se alla mia morte, l'una o l'altra delle predette mie figlie fosse a me premorta, la quota che sarebbe a lei spettata va in aggiunta alla quota della mia figlia superstite.

                                         5.  Nel caso in cui __________ e/o __________ erediteranno alla mia morte, nel senso del n. 2 contestualmente del n. 4 di queste disposizioni, e __________ e/o __________ morissero senza discendenti, quanto residuerà della quota ereditata nella mia successione sarà attribuita – in virtù di sostituzione d'eredi nella successione dell'erede istituita __________ o __________– per metà al marito dell'erede istituita, e per l'altra metà ai miei fratelli o loro discendenti e al fratello di mio marito o suoi discendenti. #

                                             La prestazione di garanzia, a' sensi dell'art. 490 Codice Civile Svizzero, si limita in tal caso all'annotazione dell'obbligo di trasmissione nel registro fondiario.

                                         6.  Revoco ogni precedente atto di mia volontà ultima.

                                             (…)

                                             Letto e pubblicato a chiara voce, tranne il contenuto delle disposizioni, nel salone della villa al lago di proprietà del signor __________ __________, alla presenza della comparente e dei testimoni, i quali tutti con me notaio si firmano, approvando la seguente aggiunta al foglio 2, terzultima linea:

                                             #  “Se non vi fosse il marito dell'erede istituita, tutti i beni vanno agli eredi sostituiti (miei fratelli o loro discendenti, e il fratello di mio marito o suoi discendenti)”.

                                         Il 2 luglio 1991 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rilasciato il certificato ereditario fu __________ __________ __________, indicando quali uniche eredi le figlie adottive __________ e __________. In realtà __________ era figlia adottiva del solo marito. Quanto a __________, essa si è sposata il ____________________ 1992 con __________ __________ __________, dal quale ha poi divorziato il ____________________ 1994, ed è deceduta il ____________________ 1999 a __________, senza lasciare discendenti.

                                  B.   Il 9 gennaio 2001 __________ __________, fratello di __________ __________, ha instato davanti al medesimo Pretore per l'emissione di un nuovo certificato ereditario. Il Pretore ha accolto la richiesta e ha attestato il 12 gennaio 2001 che unici eredi fu __________ __________ __________ sono __________ in __________, i fratelli __________, __________ e __________ __________, oltre al cognato __________ __________.

                                  C.   Il 27 giugno 2001 __________ __________ -__________, madre naturale della defunta __________ __________, ha chiesto al Pretore di annullare il predetto certificato ereditario poiché il testamento dell'11 ottobre 1968 non le era stato notificato a norma di legge. Nel­le loro osservazioni del 3 luglio 2001 __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ si sono opposti alla domanda. __________ __________ -__________ ha comunicato il 2 agosto 2001 di mantene­re il suo punto di vista. __________ __________ ha dichiarato da parte sua, il 3 settembre 2001, di ritenere inopportuna l'emanazione di un certificato ereditario prima che fossero stati accertati i diritti degli interessati; per quanto riguardava la comunicazione del testamento a __________ __________ -__________, essa si è rimessa al giudizio del Pretore.

                                  D.   Con decisione del 5 dicembre 2001 il Pretore ha sospeso gli effetti del certificato ereditario rilasciato il 12 gennaio 2001, ha vie­tato a __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di valersi dello stesso e ha ordinato all'avv. __________ __________ di notificare a __________ __________ -__________, a __________ __________ (padre naturale di __________ __________) o ai di lui aventi causa una copia autentica del testamento. Non sono state prelevate tasse o spese né sono state attribuite ripetibili.

                                  E.   Contro la decisione appena citata __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 12 dicembre 2001 nel quale chiedono, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata e di ripristinare gli effetti del certificato litigioso. Con decreto del 27 dicembre 2001 la presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 31 gennaio 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio del Pretore. __________ __________ -__________ è rimasta silente.

                                  F.   In una lettera del 15 febbraio 2002 l'avv. __________ __________ ha comunicato a questa Camera che __________ __________ è deceduto il ____________________ 2001, prima che l'appello fosse presentato in suo nome. Con ordinanza del 27 febbraio 2002 il giudice delegato ha assegnato all'avvocato __________ un termine di 30 giorni per documentare chi fossero gli eredi dell'appellante, invitando costoro a ratificare l'appello. Il 28 marzo 2002 l'avvocato __________ ha prodot­to un certificato ereditario del 13 marzo 2002 in cui il giudice unico del Distretto di __________ (Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirkes __________) attesta che unici eredi di __________ __________ sono la moglie __________ nata __________ con i figli __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________. Tutti loro hanno dichiarato di subentrare nella lite.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel Cantone Ticino il certificato ereditario è emesso con procedura di camera di consiglio (art. 2 cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Il Pretore non è tenuto a indire un contraddittorio (art. 360 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360), egli può – ravvisandone l'opportunità – assumere informazioni e provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è impugnabile entro 10 giorni (cfr. Rep. 1976 pag. 201) da ogni interessato (Rep. 1995 pag. 162 consid. 3 con richiami). Il certificato ereditario può ancora essere rettificato o modificato in ogni tempo, in particolare ove si riveli incom­pleto o inesatto (DTF 128 III 321 consid. 2.2.1; Rep. 1996 pag. 158 consid. 4a con richiami; Karrer in: Kommentar zum Schwei­zerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n.  47 ad art. 559 con rinvii). È quanto ha fatto il Pretore nel caso in esame, sospendendo gli effetti dell'attestazione. Inoltrato nei dieci giorni successivi alla notifica di quest'ultima decisione, l'appello in esame è per­tanto tempestivo.

                                   2.   Il Pretore ha ritenuto anzitutto che la modifica del certificato emesso presupponesse l'interpretazione, ancorché sommaria, delle dichiarazioni di ultima volontà lasciate da __________ __________ __________. Ciò premesso, accertato che la di lei figlia adottiva __________ __________ non era sposata al momento del decesso, egli ha rilevato che la clau­sola n. 5 del testamento non indicava se la metà disposta a favore dell'ipotetico marito della figlia dovesse seguire “la successione ab intestat di __________ __________ o quella di __________ __________ __________ (…), rispet­tivamente se __________ __________ abbia ereditato dalla madre solo quale erede istituita oppure anche in quanto erede legale” (decisione impugnata, pag. 3 in alto). E siccome tali questioni, determinanti per il contenuto del certificato ereditario, richiedevano un esame appro­fondito dei diritti degli interessati, il Pretore ha ritenuto opportuno inibire nel frattempo gli effetti del certificato rilasciato il 12 gennaio 2001. Il primo giudice ha disposto inoltre che il testamento di __________ __________ __________ fosse notificato anche a __________ __________ -__________m, a __________ __________ o a eventuali aventi causa di lui, non potendosi escludere un loro interesse nella successione quali genitori naturali di __________ __________.

                                   3.   Gli appellanti rimproverano al Pretore di avere trascurato la clausola in calce al testamento secondo cui, ove __________ __________ non avesse avuto marito, tutta la sostanza sarebbe toccata agli eredi della disponente. Ciò esclude – soggiungono – qualsivoglia dirit­to ereditario dei genitori naturali di __________ __________, i quali non possono vantare alcuna pretesa né come eredi istituiti (legittimi o sostituiti) né tanto meno come legatari o beneficiari. Donde, essi affermano, la legittimità del certificato emesso. Quanto alla notifica del testamento ai genitori naturali di __________ __________, essi ritengono che competente per autorizzare la consegna di un atto notarile a terzi sia solo il Tribunale d'appello, previa verifica di un legittimo interesse.

                                   4.   Nel caso precipuo, contrariamente a quanto reputa il Pretore, il testamento di __________ __________ __________ non denota una lacuna circa la devoluzione dell'eredità nell'ipotesi in cui una delle figlie fosse deceduta senza lasciare marito né discendenti. Dal testamento si desume con chiarezza che in siffatta eventualità i beni in questione sarebbero toccati “agli eredi sostituiti (miei fratelli o loro discendenti, e il fratello di mio marito o suoi discendenti)” (doc. A, inserto B, foglio 3 nel mezzo). Ne discende che, in virtù di tale sostituzione fedecommissaria, nell'evenienza descritta la sostanza spettante a __________ __________ sarebbe passata a __________ __________, __________ __________, __________ __________ (fratelli della disponente) e ad __________ __________ (cognato di lei: doc. C). Sotto questo profilo il certificato ereditario rilasciato dal Pretore il 12 gennaio 2001 si rivela pertanto corretto.

__________

                                   6.   Rimane un'incognita. Non si può escludere a priori, difatti, che in concreto __________ __________ -__________ impugni la sostituzione fedecommissaria disposta da __________ __________ __________ a carico della figlia adottiva. Dovesse ottenere causa vinta, essa acquisirebbe – gra­zie all'annullamento della clausola testamentaria – diritti ereditari su quanto spetterebbe alla figlia naturale nella successione della madre adottiva (art. 465 vCC). Avverandosi siffatta ipotesi, il certificato ereditario andrebbe modificato. A ragione il Pretore ha deciso perciò di prescrivere al notaio la comunicazione del testamento ai genitori naturali di __________ __________ e altrettanto ragione ha sospeso gli effetti del certificato, in attesa che si chiarisse la situazione, vietando agli eredi in esso menzionati di prevalersene. Su questo punto l'appello – sprovvisto di buon diritto – deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata, ancorché per motivi parzialmente diversi da quelli addotti dal primo giudice.

                                   7.   Gli appellanti eccepiscono l'incompetenza del Pretore a ordinare la notifica del testamento ai genitori naturali di __________ __________. A loro parere, spettava al Tribunale d'appello autorizzare tale consegna, previa verifica di un legittimo interesse dei terzi alla ricezione dell'atto. L'argomentazione è infondata. Certo, secondo l'art. 70 LN il notaio può rilasciare copia di atti notarili a terze persone solo nel caso in cui il Tribunale di appello ne ordini l'estrazione. Gli appellanti disconoscono tuttavia che il notaio è tenuto a inviare le copie del testamento “a ogni interessato indicatogli dal Pre­tore” (art. 83 cpv. 1 in fine LAC). E dato che in concreto non si può escludere un interesse dei genitori naturali di __________ __________ nella successione litigiosa (sopra, consid. 6), la decisione del Pretore merita conferma.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno a __________ __________, che ha resistito all'appello, un'equa indennità per ripetibili. Non è il caso invece di assegnare ripetibili a Beatrice __________ -__________, che non ha formulato osservazioni e non ha quindi sopportato costi apprezzabili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 550.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 600.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili. Non si assegnano ripetibili a __________ __________ -__________.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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