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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.11.2003 11.2001.132

20. November 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,750 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto no 11.2001.132

Lugano 20 novembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.___ (filiazione: modifica di contributo alimentare e disciplina del diritto di visita) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza dell'8 giugno 2001 da

__________ __________, __________, per sé e in rappresentanza del figlio __________ __________ (1997) (entrambi patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ -__________ __________, __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'8 novembre 2001 presen­tato da __________ __________ e dal figlio __________ contro la sentenza emessa il 29 ottobre 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di provvigione ad litem, subordinatamente di assistenza giudiziaria, contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1967) ha dato alla luce il ____________________ 1997 il figlio __________, che è stato riconosciuto dal convivente __________n-__________ __________ (1955). Questi aveva già due figlie, __________ (1988) e __________ (1991), nate dal matrimonio con __________ __________, sciolto per divorzio nel 1993. Alla fine di ottobre del 1997 __________ -__________ __________n, allora vicedirettore della __________ __________ __________ del __________ __________ a __________, è stato licenziato in seguito a una disavventura giudiziaria, rimanendo disoccupato fino a giugno del 2000. Il 1° aprile 1998 __________ __________ e __________ -__________ __________ hanno firmato un contratto di mantenimento in virtù del quale il padre s'impegnava a versare per il figlio un contributo mensile indicizzato di fr. 600.– fino al 6° anno d'età, di fr. 650.– fino al 12° anno, di fr. 700.– fino al 16° anno e di fr. 750.– fino al 20° anno, oltre agli assegni familiari. Il contratto è stato ratificato dalla Delegazione tutoria di __________ il 6 aprile 1998. La convivenza dei genitori si è conclusa nell'agosto del 1998, quando tutti hanno lasciato la casa di __________, proprietà di __________ -__________ __________, che è poi stata venduta. __________ e __________ __________ hanno dapprima trovato alloggio a __________a, presso i di lei genitori, e in seguito hanno appigionato un appartamento a __________. __________ -__________ __________ si è trasferito a __________o. Dal 1° gennaio 2001 __________ __________ è impiegata a metà tempo per la __________ __________ __________ a __________. __________ -__________ __________n, dopo il citato periodo di disoccupazione, ha intrapreso svariati lavori e dal marzo del 2001 è consulente finanziario della __________ -__________ __________ __________ __________ a __________.

                                  B.   L’8 giugno 2001 __________ __________, agente per sé e per __________, si è rivolta al Pretore del Distretto di __________ perché il contributo alimentare dovuto da __________ -__________ __________ fosse aumentato a fr. 1071.– mensili fino al 6° anno d'età del figlio, a                             fr. 1206.– dal 7° al 12° anno e a fr. 1458.– dal 13° anno fino alla maggiore età o al termine di una formazione appropriata, riservati gli art. 276 cpv. 3 e 277 cpv. 2 CC. Essa ha chiesto inoltre che le spese straordinarie, segnatamente quelle relative all'asilo nido di __________, siano poste a carico dei genitori in ragione di me­tà ciascuno e che sia regolamentato il diritto di visita del padre. Alla discussione del 4 luglio 2001 __________ -__________ __________ ha proposto di respingere l'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le loro posizioni al dibattimento finale, tenutosi il 23 ottobre 2001. Statuendo con sentenza del 29 ottobre 2001 il Pretore ha respinto l'istanza nella misura in cui riguardava l'aumento del contributo alimentare, disciplinando tuttavia il diritto di visita del padre. Egli non ha prelevato tasse o spese né ha assegnato ripetibili.                    

                                  C.   Contro la predetta sentenza __________ __________ è insorta, per sé e per il figlio, con un appello del 8 novembre 2001 nel quale chiede che, previa concessione di una provvigione ad litem o – in subor­dine – dell'assistenza giudiziaria, __________ -__________ __________ sia tenu­to a versare un contributo alimentare indicizzato, oltre all'assegno familiare, di fr. 1190.– mensili fino al 6° anno d'età del figlio, di fr. 1340.– mensili dal 7° al 12° anno e di fr. 1620.– dal 13° anno fino alla maggiore età o alla conclusione di una formazione appropriata, come pure che eventuali spese straordinarie siano suddivise a metà tra i genitori. Gli appellanti postulano inoltre un'indennità di fr. 1500.– a titolo di ripetibili per la causa di primo grado. Nelle sue osservazioni del 26 novembre 2001 __________ -__________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Con le osservazioni all'appello il convenuto produce, tra l'altro, un'attestazione datata 28 agosto 2001 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni riguardante il suo assoggettamento all'impo­sta sul valore aggiunto dal 1° marzo 2001 (doc. 10), una polizza di assicurazione malattia per il 2002 (doc. 11), una conferma relativa al rimborso di un debito presso la __________ __________ __________ del Cantone __________ (doc. 12), una decisione dell'Ufficio esazio­ne e condoni di __________ che gli concede un condono del 70% per le imposte cantonali 1995/1998, oltre alle imposte comunali 1995/1998 di __________o, __________ e __________ (doc. 13), così co­me una deci­sione di ammissione al pagamento dilazionato per le imposte co­munali 1999/2000 da parte del Comune di __________ (doc. 14). Tali atti sono ricevibili in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto della filiazione (art. 280 cpv. 2 CC), nell'ambito del quale il giudice di ogni grado non è vincolato alle richieste di giudizio né alle allegazioni o alle prove offerte dalle parti e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8).

                                   2.   In questa sede rimangono litigiose l'entità del contributo alimentare per il figlio e la questione legata alle spese straordinarie. Ora, giusta l'art. 286 cpv. 2 CC, il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a erogare al figlio può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamen­to di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 5 ad art. 286 CC). L'art. 286 cpv. 2 CC vale anche per la modifica di contributi convenzionali, salvo stipulazione contraria approvata dall'autorità di vigilanza sulle tutele, la cui portata rimane ad ogni modo controversa (art. 287 cpv. 2 CC; Hegnauer, op. cit., n. 43 ad art. 286 CC; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 17 segg. ad art. 287 CC). Se non sono approvati dall'autorità tutoria, i contratti di mantenimen­to non vincolano il figlio (art. 287 cpv. 1 CC; Hegnauer, op. cit., n. 47 ad art. 286 CC). L'ammontare del contributo alimentare deve poi essere determinato, concretamente, con riguardo ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, senza trascurare la sostanza e dei redditi del figlio, come pure la partecipazione del genitore non affidatario alle cure di lui (art. 285 cpv. 1 CC nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000).

                                   3.   Gli appellanti reputano adempiute le condizioni per una modifica del contributo alimentare pattuito il 1° aprile 1998, da un lato per­ché nel frattempo è venuta meno la convivenza dei genitori, dall'altro perché il fabbisogno del figlio non è stato valutato in ossequio alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton __________. Essi contestano inoltre l'accertamento del reddito del convenuto, che sarebbe aumentato da 4870.– mensili ad almeno fr. 7240.– netti (fr. 8000.– lordi), e criticano il di lui fabbisogno minimo, che non eccederebbe fr. 4125.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione e spese accessorie fr. 1425.–, premio della cassa malati fr. 200.– stimati, contributo alimentare per le figlie Joëlle e Sophie fr. 1400.–), lasciando all'interessato un agio di fr. 3125.–, ampiamente sufficiente per sussidiare il figlio in modo adeguato. Comunque sia, essi sostengono, al convenuto va imputato un reddito ipotetico, avendo egli intenzionalmente causato il proprio licenziamento e, quindi, la diminuzione del suo reddito effettivo.

                                         a)   Dal fascicolo relativo alla dichiarazione d'imposta 1999/2000 si evince che il 1° aprile 1998 il convenuto ritraeva in media un reddito di fr. 3263.– mensili da indennità assicurative (attestazione 29 giugno 1999 dell'Ufficio sinistri della __________), cui si sono aggiunte, dal giugno 1998, indennità di disoccupazione per una media di fr. 2741.– mensili (certificato AD del 27 gennaio 1999), onde un totale, calcolato sull'arco dell'anno, di fr. 4853.– mensili. Dall'incarto fiscale risulta altresì che ai fini del biennio 1999/2000 l'appellato è stato tassato in base a un reddito annuo medio di fr. 93 614.– netti (reddito da lavoro e reddito d'altra fonte - disoccupazione -, dedotti i contributi di legge: notifica di tassazione) per fr. 7801.16 netti mensili. Ai fini del biennio 2001/2002 non è ancora stata emessa alcuna notifica di tassazione, ma dai documenti allega­ti alla dichiarazione fiscale emergono entrate nel corso del 1999 per fr. 64 764.– netti da indennità di disoccupazione e di fr. 6252.90 netti dalla __________ __________ __________, __________ (certificato 31 gennaio 2001 della Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e certificato della __________ __________ __________ per l'anno 1999), pari a fr. 71 016.90 netti (fr. 5918.– mensili).

                                               Nel 2000 le entrate nette sono sta­te di fr. 27 977.– da indennità di disoccupazione, di fr. 8337.20 da attività dipendente per la __________ __________ __________ e di fr. 30 292.15 da attività dipendente per la __________ __________, Lugano (certificato 31 gennaio 2001 della Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, certificato della __________ __________ __________ per l'anno 2000 e attestato della __________ __________ per l'anno 2000), per un totale di fr. 66 606.35, corrispondenti a circa fr. 5550.– mensili. Tra gennaio e febbraio del 2001, sempre presso la __________ __________, il convenuto ha guadagnato fr. 9752.90 (doc. 6, attestato __________ __________ per l'anno 2000, interrogatorio formale: verba­le del 23 ottobre 2001, pag. 11, risposte n. 9 e 11). Tra marzo e ottobre 2001, in qualità di consulente per i mercati finan­ziari (attività svolta a titolo indipendente per la __________ -__________ __________ __________ __________ di __________), egli ha percepito dipoi un onorario complessivo di fr. 64 000.– lordi, ovvero fr. 8000.– mensili (doc. 9, pag. 3, e doc. 10; interrogatorio formale cita­to, pag. 11, risposta n. 14), corrispondenti a fr. 7240.– netti (mensile lordo decurtato del 9.5% di contributi di legge per attività indipendente: foglio informativo 2.02 sui contributi all'AVS, all'AI e alle IPG delle persone indipendenti pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI). Da ciò va ancora dedotta l'IVA del 7%, poiché dal 1° marzo 2001 il convenuto è stato riconosciuto come contribuente (scritto 28 agosto 2001 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni). Di conseguenza il guadagno mensile netto è risultato di fr. 6680.­–. Rispetto alla situazione al 1° aprile 1998 si registra un aumento del reddito di oltre il 30%, da fr. 4853.– a fr. 6680.–.

                                         b)   Il Pretore non ha stabilito il fabbisogno in denaro del figlio, limitandosi ad affermare che esso non era cambiato rispetto al momento in cui era stata stipulata la convenzione (1° apri­le 1998) poiché il figlio si trova ancora nella medesima fascia d'età (sentenza, consid. 5). Gli appellanti chiedono che tale fabbisogno sia valutato secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Cantone __________, ma nulla indicano sul relativo ammontare il giorno in cui è stato sottoscritto l'accordo. Sta di fatto che la versione 1993 delle citate raccomandazioni – commisurata ancora al costo della vita nell'area urbana di __________– prevedeva per un figlio unico, fino ai 6 anni, un fabbisogno medio in denaro di fr. 1140.– mensili, di cui fr. 475.– per cura e educazione (tabella in: RDT 51/1993 pag. 78). Adeguato al rincaro, nel 1998 tale fabbisogno corrispondeva a circa fr. 1200.–, di cui fr. 500.– per cura e educazione. Già al momento in cui è sta­ta firmata la convenzione, pertanto, il contributo alimentare pat­tuito copriva appena la metà del fabbisogno medio in denaro di un ragazzo fino al 6° compleanno.

                                               L'edizione del 2000 delle citate raccomandazioni (quelle applicabili al momento in cui ha statuito il Pretore) non si fonda più sul solo costo della vita nell'area urbana di __________, ma si basa su valori medi nazionali, mentre il reddito familiare preso in considerazione rimane sotto la media svizzera, i fabbisogni indicati rapportandosi a famiglie di situazione finanziaria modesta (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 2000, pag. 5). Tale edizione contempla, per un figlio unico sino ai 6 anni di età, un fabbisogno in denaro di fr. 1850.– mensili, di cui fr. 660.– per cura e educazione. Quanto prevedono le raccomandazioni non si identifica necessariamente con il fabbisogno effettivo, da fissare in funzione dei bisogni dei figli e delle capacità contributive dei genitori (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb). Rimane il fatto che, se nel 1998 un contributo di soli fr. 600.– mensili poteva forse giustificarsi nella situazione in cui si trovava il convenu­to, esso non può più presumersi congruo dopo che il reddito di lui è aumentato da fr. 4853.– a fr. 6680.– mensili. Anche sotto questo profilo si impone perciò un riesame della situazione.

                                   4.   Gli appellanti asseriscono che al convenuto è da imputare un reddito ipotetico, avendo egli causato il proprio licenziamento. In effetti la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che decisivo non è tanto il reddito effettivo conseguito da un debitore alimentare, bensì il reddito che questi potrebbe conseguire dando prova di buona volontà e impegno (DTF 123 III 5 a metà, 119 II 316 consid. 4 con richiami). Se non che, nel complesso il convenuto è pur sempre riuscito, dopo la firma del contratto di mantenimento, a migliorare il proprio reddito del 30%. Da una media di fr. 7801.– mensili tra il 1997 e 1998, diminuita a fr. 5918.– nel 1999 e a fr. 5550.– nel 2000, egli è passato a un guadagno di

                                         fr. 6680.– mensili nel 2001. Non si può dire di conseguenza che, dopo la disavventura giudiziaria, egli non abbia dato prova di solerzia. Il fatto di essere incorso in un procedimento penale per reati contro il patrimonio costituisce uno svantaggio oggettivo e non certo un atto intenzionalmente commesso per diminuire le proprie capacità di reddito (senza dimenticare che il licenziamento è avvenuto prima, non dopo la firma della convenzione). E oggi, pur usando tutto lo zelo e l'esperienza maturata come vicedirettore di banca, ben difficilmente il convenuto potrebbe gua­dagnare più di un impiegato di commercio qualificato. Quanto alle raccomandazioni salariali pubblicate dalla Società svizzera degli impiegati di commercio, esse suggeriscono, per un dipendente di circa 50 anni con funzioni superiori e dirigenziali, uno stipendio minimo di fr. 58 467.– annui, pari a circa fr. 4400.– mensili netti (edizione 1998). Come indipendente, non si può presumere che l'interessato sia in grado di far meglio. Non soccorrono dunque gli estremi per imputargli un reddito ipotetico più elevato di quello effettivo.

                                   5.   Affermano gli appellanti che il fabbisogno minimo del convenuto non è di fr. 5566.70 mensili, come ha accertato il Pretore, bensì di fr. 4125.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–; pigione e spese accessorie fr. 1425.–, premio della cassa malati fr. 200.– stimati, contributo alimentare per le figlie __________ e __________ fr. 1400.–). Essi reputano in particolare che la locazione con spese accessorie vada riconosciuta solo fino a concorrenza di

                                         fr. 1425.– mensili, escluso il costo del posteggio, la necessità di usare un'automobile a scopo professionale non essendo dimostrata. A parere degli appellanti inoltre, viste le ristrettezze in cui versa il convenuto, dovrebbe essere stralciato anche l'onere fiscale di fr. 700.– stimato dal Pretore sulla base della documentazione relativa al biennio 2001/2002.

                                         a)   Dagli atti risulta che nella fattispecie il convenuto spende fr. 1245.– mensili per la locazione, più fr. 180.– di spese accessorie (contratto di locazione: doc. 7), cifre riconosciute dagli appellanti. Il costo del posteggio non può invece essere incluso, l'uso di un'automobile non essendo indispensabile per l'esercizio della professione, come lo stesso interessato ammette (osservazioni, punto 6.1).

                                         b)   In merito all'onere fiscale, se è vero che in situazioni di particolare ristrettezza esso non va computato (DTF 126 III 356, 127 III 70), nel caso specifico non si può affermare – pur a fronte di un'importante situazione debitoria – che il convenuto si trovi in ristrettezze tali da giustificarne l'omissione. Tenuto conto di un reddito netto dichiarato per il biennio 2001/2002 di fr. 49 041.– annui, l'onere fiscale può essere stimato in fr. 640.– mensili (IFD fr. 780.–, imposta cantonale fr. 3720.–, imposta comunale fr. 3162.–). Per quanto riguarda le imposte arretrate e gli impegni verso la __________ __________ __________, essi costituiscono debiti personali nei confronti dei quali i contributi alimentari per il figlio sono prioritari (I CCA, sentenza del 23 gennaio 2003 in re D'A., consid. 8c con rinvii). Il convenuto deve quindi provvedere alla loro estinzione con l'eventuale disponibilità mensile che gli rimane una volta onorato il contributo di mantenimento.

                                         c)   Il premio della cassa malati ammonta a fr. 295.10 mensili, come documenta la polizza d'assicurazione, e ciò pur considerando la sola copertura obbligatoria di base, come per la madre del bambino (sotto, consid. 7; al proposito: Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 02.36 pag. 80). Non rientra invece nel fabbisogno minimo dell'interessato il contributo alimentare per le figlie __________ e __________, da considerare a parte. Neppure è da computare l'onere di fr. 220.– mensili che l'appellato rivendica in favore della madre, la quale sarebbe al beneficio dell'assistenza sociale (osservazioni, punto 8), tale posta essendo estranea al di lui fabbisogno minimo. Agli atti figurano, certo, estratti bancari che documentano regolari versamenti di fr. 220.– mensili (doc. 9). Mal si comprende tuttavia come in simili condizioni possa la madre accreditare sul conto del convenuto somme non indifferenti a fondo perso (interrogatorio formale di __________ -__________ __________: verbale del 23 ottobre 2001, pag. 12, risposta n. 15; doc. 9, 3° foglio). In conclusione il fabbisogno minimo dell’interessato ascende a fr. 3460.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione e spese accessorie fr. 1425.–, onere fiscale fr. 640.–, premio della cassa malati fr. 295.–).

                                   6.   Come si è accennato (consid. 3b), il fabbisogno medio in denaro di un figlio fino a 6 anni di età ammonta, seguendo le raccomandazioni applicabili al momento in cui il Pretore ha statuito (edizio­ne 2000), a fr. 1850.– mensili, di cui fr. 660.– per cura e educazio­ne. La madre lavorando a metà tempo, quest'ul­ti­mo importo va considerato nella misura del 50%, il resto essen­do prestato in natura (onde un fabbisogno in denaro di fr. 1520.– mensili). La cifra prevista dalle raccomandazioni, tuttavia, è solo presunta e va sostituita – dandosi il caso – da quella effettiva. Nella fattispecie la retta dell'asilo nido è di fr. 340.– mensili (doc. E), di fr. 10.– superiore alla metà del contributo per cura e educazione stimato dalle raccomandazioni. Il fabbisogno in denaro di __________ fino al 6° compleanno ammon­ta perciò a fr. 1530.– mensili. Dal 7°al 12° anno tale fabbisogno passa a fr. 1760.– mensili (di cui fr. 420.– per cura e educazione), per poi raggiungere fr. 1920.– mensili (di cui fr. 300.– per cura e educazione) dal 13° al 18° anno d'età. La madre affidataria lavorando al 50%, il fabbisogno in denaro del figlio è pertanto di fr. 1550.– mensili dal 7° al 12° anno (fr. 1760.– meno fr. 210.–) e di fr. 1770.– dai 13 anni in poi (fr. 1920.– meno fr. 150.–). Sul fatto che dal 16° anno del figlio la madre può essere tenuta ad aumentare il suo grado d'occupazione si tornerà oltre (consid. 7b). Nel 2003 sono apparse nuove raccomandazioni (tabella in: www.ajb.zh.ch), ma queste non erano ancora applicabili al momento in cui il Pretore ha statuito, il 29 ottobre 2001. Del resto, ancorando i valori della tabella 2000 all'indice nazionale dei prezzi al consumo, il risultato non diverge apprezzabilmente dai valori indicati nella tabella dell'edizione 2003.

                                   7.   Per quanto riguarda la situazione finanziaria della madre, dopo la firma del contratto di mantenimento essa ha iniziato, il 1° gennaio 2001, un'attività lucrativa a metà tempo per la __________ __________ __________ (doc. B), con uno stipendio mensile di fr. 1900.– lordi per 13 mensilità. Riportato su 12 mesi, ciò corrisponde a un mensile di fr. 2058.–. Dedotti gli oneri sociali, pari a circa il 7.8% (metà dei contributi paritetici 6.55% e LAINF approssimata al­l'1.27%: foglio informativo 1.2001 sulle modifiche al 1° gennaio 2001 concernenti i contributi e le prestazioni AVS, AI, IPG e foglio informativo 6.05 sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF, editi dal Centro d'informazione AVS/AI), il reddito netto risulta di fr. 1897.75 mensili.

                                         a)   Entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli in base alle loro possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). In concreto si tratta pertanto di sapere se la madre, la quale lavora attualmente a metà tempo, possa essere tenuta ad aumentare il proprio grado d'occupazione. Al riguardo si applicano per analogia i principi che fanno stato nel caso di genitori divorziati (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 56 ad art. 285 CC). Ora, una donna divorziata può essere tenuta a ricupe­rare un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio minore a lei affidato compia i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno le può essere imposta dal momento in cui tale figlio raggiunga i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 59 ad art. 125 CC). La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si fondava sul principio che, dopo i 45 anni d'età, non potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un lavoro (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rimandi). Dopo l'entra­ta in vigore del nuovo diritto tale limite è stato relativizzato dal Tribunale federale, che ha sottolineato come per de­terminati posti di lavoro l'offerta fissi il limi­te d'as­sun­zione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Già secondo la vecchia prassi poi, laddove al momento del divorzio una moglie di 45 anni già lavorasse a tempo parziale, bisognava veri­ficare se si potesse ragionevolmente esigere da lei un'estensione dell'attività lucrativa (Schwenzer, op. cit., n. 53 ad art. 125 CC).

                                         b)   __________ __________ oggi ha 36 anni, il figlio 6. Dal 1° gennaio 2001 essa è impiegata a metà tempo – come detto – quale “spe­cia­lista gruppo infortuni” presso la __________ __________ __________ __________. Finché il figlio non avrà compiuto 16 anni, non si può esigere di conseguenza che, con un grado d'occupazione pari al 50%, essa estenda la sua attività lucrativa. Al momento in cui il figlio avrà raggiunto il 16° compleanno (25 dicembre 2013), l'interessata avrà 46 anni. Poiché essa già lavora a tempo parziale, non si intravedono particolari problemi di inserimento nel mondo del lavoro. Anzi, tra dieci anni essa avrà verosimilmente acquisito una solida esperienza nel settore che, in una situazione normale del mercato del lavoro, dovrebbe permetterle senza grandi difficoltà un'occupazione a tempo pieno. Né vi sono indizi contrari: per quanto dato di sapere, essa è in buona salute, e neppure sostiene che l'estensione dell'attività non sia in futuro possibile. È quindi da presumere che essa sarà in grado, dal 2014, di conseguire un reddito almeno doppio rispetto all'attuale, vale a dire circa fr. 3800.– netti.

                                         c)   Circa il fabbisogno minimo di lei, il giudizio del Pretore non contiene – una volta ancora – alcun accertamento. Ora, dal fascicolo processuale si desume che essa versa dal 1° ot­tobre 1999 una pigione di fr. 1045.– mensili (doc. L: 9° foglio allegato al certificato municipale per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria), da cui occorre dedurre la quota di fr. 335.– già compresa nel fabbisogno del figlio (sopra, consid 7), onde un onere d'alloggio di fr. 710.– mensili. Essa deve poi far fronte a un premio della cassa malati di fr. 232.90 (copertura di base: doc. L, 10° foglio allegato al certificato municipale) e a un premio dell'assicurazione RC privata e per la casa di fr. 25.90 (doc. L, 2° foglio allegato al certificato municipale). Inoltre essa ha bisogno dell'automobile, giacché lavora a __________ (doc. B) mentre il bambino frequen­ta l'asilo nido a __________ (doc. E), dove presumibilmente seguirà anche le scuole dell'obbligo. Le si può riconoscere dunque un'indennità di complessivi fr. 60.70 (doc. L, 1° e 2° foglio allegato al certificato municipale: RC auto fr. 11.70 mensili, casco totale fr. 26.70 e imposta di circolazione fr. 22.30), la quota relativa al posteggio essendo già compresa invece nel costo dell'alloggio (doc. L, 9° foglio allegato al certificato municipale). In definitiva, nel 2001 il fabbisogno minimo della madre ammontava a fr. 2279.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, pigione e spese accessorie fr. 710.–, premio cassa malati fr. 232.90, RC privata e mobilia domestica fr. 25.90, onere di trasferta fr. 60.70). Con le sue entrate al netto di fr. 1897.75 mensili, essa non è neppure in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo (intangibile: DTF 127 III 70 consid. 2c). Non può quindi essere chiamata attualmente a contribuire finanziariamente al sostentamento del figlio __________. Dal 2014, quando si potrà esigere un'attività lucrativa a tempo pieno, il suo fabbisogno minimo aumenterà a circa fr. 2680.–, dovendosi ancora considerare l'onere fiscale, stimabile in circa fr. 400.– mensili. A quel momento, con un reddito stimato in fr. 3800.–, essa avrà una disponibilità di fr. 1120.– mensili.

                                   8.   Il convenuto aveva, al momento in cui è stato citato davanti al Pretore, un reddito di fr. 6680.– mensili netti, con una dispo­ni­bi­lità di fr. 3220.– mensili (fr. 6680.–, meno il fabbisogno minimo di fr. 3460.–), la quale deve servire anche al mantenimento di __________ e __________. Per ognuna di esse l'interessato afferma di versare mensilmente fr. 700.–, a fronte di un contributo alimentare stipulato a poco meno di fr. 900.– (osservazioni, punto 6.3; verbale del 23 ottobre 2001, pag. 13 in fine). L'ex moglie avrebbe infatti rinunciato a pretenderne l'integrale pagamento per un certo periodo, in considerazione della difficile situazione finanziaria di lui, salvo poi pretendere il versamento del dovuto. Ora, i figli che hanno un padre in comune vantano nei confronti del medesimo un identico diritto alla copertura del fabbisogno in denaro (FamPra.ch 2001, pag. 648 con rinvii). Di conseguenza le loro necessità finanziarie vanno considerate separatamente dal fabbisogno del genitore (cfr. DTF 126 III 358 consid. 2) e la som­ma a disposizione va ripartita proporzionalmente fra loro (FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvii).

                                         a)   A proposito di __________ e __________, è pacifico che esse percepiscono un contributo di mantenimento, ancorché agli atti non figuri alcun documento utile. Solo dalla tassazione relativa al biennio 1997/1998 (nell'incarto fiscale richiamato) si evince che il contributo poteva ammontare a fr. 800.– mensili per ciascuna di esse (fr. 19 200.– diviso 12 mensilità). Il convenuto afferma di versare mensilmente fr. 700.– per ogni figlia, ma nulla comprova gli effettivi versamenti, non recandone traccia neppure gli estratti bancari (doc. 9), né è dato di sapere se tale importo sia adegua­to. Di per sé la causa andreb­be quindi rinviata al Pretore perché assuma i necessari accertamenti. Dall'incarto fiscale richiamato (documentazione allegata alla tassazione del biennio 1999/2000) risulta in ogni modo che la ex moglie del convenuto partecipa per metà a una comunione ereditaria proprie­taria di una cospicua sostanza, il cui reddito ammontava negli anni 1999/2000 a

                                               fr. 209 012.– annui. V'è ragionevole motivo di presumere pertanto che il fabbisogno in denaro di __________ e __________ sia integrato dalle ottime condizioni finanziarie in cui si trova la madre. Tenuto conto del contributo alimentare di fr. 1400.– mensili complessivi per __________ e __________, il convenuto fruisce ancora di un agio di fr. 1820.– mensili che gli permette di coprire il fabbisogno in denaro di __________. Il contributo di mantenimento va fissato perciò in fr. 1530.– mensili fino al 31 dicembre 2003, in fr. 1550.– dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2009 e in fr. 1770.– dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013.

                                         b)   Già si è detto che, dal 1° gennaio 2014, in conseguenza dell'aumento dell'attività lucrativa, anche la madre potrà ragionevolmente essere chiamata a contribuire al fabbisogno in denaro del figlio. L'attività a tempo pieno fa sì in ogni modo che il contributo per cura e educazione non sarà più fornito in natura e dovrà essere trasformato per intero in fabbisogno pecuniario (fr. 300.–), che a quel momento salirà a fr. 1920.– mensili. Nel 2014 però le figlie del convenuto, __________ (1988) e __________ (1991), saranno maggiorenni, sicché l'obbligo alimen­tare del padre nei loro confronti cesserà (art. 277 cpv. 1 CC). Ciò aumenterà la disponibilità del convenuto, che salirà a fr. 3220.– mensili, tre volte superiore a quella di __________ __________. Ciò giustifica una proporzionale ripartizione del contributo per il figlio, che sarà per fr. 1440.– a carico del padre e per il resto della madre. Gli importi così stabiliti sono evidentemente frutto di un pronostico formulato per apprezzamento. Qualora la situazione dovesse risultare diversa, sarà sempre possibile alla parte interessata postulare una modifica dell'attuale giudizio.

                                   9.   Gli appellanti rimproverano al Pretore di non avere deciso la loro domanda intesa alla ripartizione a metà delle spese straordinarie per il figlio. In realtà con l'istanza essi avevano chiesto al primo giudice la modifica della convenzione 1° aprile 1998, sollecitando una nuova disciplina del contributo di mantenimento e la suddivisione delle spese straordinarie a metà, spese straor­dinarie che, secondo l'accordo, sarebbero state sopportate invece da entram­bi i genitori “in rapporto alle loro effettive possibilità finanziarie” (doc. A, punto 1). Respingendo l'istanza per difetto delle premesse che giustificavano una modifica del contributo alimentare, il Pretore non ha esaminato la congruità del contributo medesimo, né si è soffermato sulle varie componenti del medesimo. La questione va dunque vagliata in questa sede.

                                         In virtù dell'art. 286 CC il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale per il mantenimento allorché lo richiedano i bisogni straordinari e imprevisti del figlio. I contributi speciali a norma dell'art. 286 cpv. 3 CC presuppongono bisogni imprevedibili e particolari, di natura transitoria, che non sono conosciuti o pronosticabili al momento in cui è fissata l'entità del contributo ali­mentare (sentenza del Tribunale federale 5C.240/2002 del 31 marzo 2003, consid. 5.1 con rinvii). In ogni caso essi devono essere documentati. Tale diritto sussiste nei confronti di entrambi i genitori, ma solo nella misura in cui non intacchi il loro fabbisogno minimo (Wullschleger in: op. cit., n. 21 e 22 ad art. 286). L'appellante neppure adduce l'esistenza di spese straordinarie nell'accezione citata, né allega elementi atti a sostanziarne la consistenza. Nella misura in cui postula il pagamento della retta dell'asilo nido, poi, non si tratta di una spesa straordinaria, bensì di un costo che rientra nel fabbisogno ordinario del figlio stesso (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 15 ad art. 285 CC). Di ciò si è già tenuto conto nel relativo calcolo (sopra, consid. 3b e 6).

                                10.   Con l'appello gli istanti chiedono una provvigione ad litem di

                                         fr. 1000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Se non che, una provvigione è destinata per sua natura – e così era già nel vecchio diritto del divorzio (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 287 ad art. 145 vCC) – a coprire spese future, non a rimunerare prestazioni già eseguite (co­me la stesura del ricorso) o a rimediare esborsi già affrontati. Gli appellanti non pretendono che nel caso specifico soccorrano eccezioni a tale principio. Dopo l'introduzione dell'appello, del resto, nessun atto processuale si è più reso necessario da parte del loro patrocinatore. Quanto all'assistenza giudiziaria, essa presuppone – oltre all'indigenza della parte richiedente (art. 155 vCPC, corrispondente all'odierno art. 3 cpv. 1 Lag) – che l'appel­lo deno­ti probabilità di esito favorevole (art. 157 vCPC a contrario, art. 14 lett. a dell'odierna Lag). In concreto l'indigenza degli istanti appare evidente e l'appello non era sprovvisto di esito favorevole, tant'è che merita parziale accoglimento. Certo, l'assegnazione di ripetibili renderebbe senza oggetto – almeno in parte – la richiesta di assistenza. Data la difficoltà, se non l'impossibilità dell'incasso, giova tuttavia ammettere sin d'ora gli appellanti a tale beneficio. Per quanto riguarda invece l'analoga richiesta formulata in prima sede, il Pretore non si è ancora pronunciato. Su questo punto l'appello, peraltro privo di motivazione, si rivela quindi irricevibile (art. 35 Lag).

                                11.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta sull'aumento del contributo alimentare fino a 16 anni e, nella proporzione di circa due terzi, per i due anni successivi, seppure per motivi parzialmente diversi da quelli invocati e in applicazione del principio inquisitorio illimitato che regge il diritto di filiazione. Essi risultano del tutto soccombenti invece sulla questione delle spese straordinarie. Ciò posto, si giustifica di addebitare gli oneri processuali in ragione di un sesto agli appellanti e per il resto al convenuto, tenuto a rifondere un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. Il giudicato attuale impone una modifica anche del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che seguono la medesima sorte.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che in modifica del contributo di mantenimento stabilito nella convenzione del 1° aprile 1998 __________ -__________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per il figlio __________:

                                            fr. 1530.– mensili dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2003;

                                            fr. 1550.– mensili dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2009;

                                            fr. 1770.– mensili dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013;

                                            fr. 1440.– mensili dal 1° gennaio 2014 alla maggiore età;

                                         2. Il contributo alimentare sarà adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2003 in base all'indice del mese precedente, con riferimento all'indice del mese di novembre 2001.

                                         3. Non si prelevano tasse né spese. Il convenuto rifonderà agli istanti un'indennità di fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 490.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 540.–

                                         sono posti per un sesto a carico degli appellanti in solido e per il resto a carico di __________ -__________ __________, che rifonderà agli appellanti fr. 1000.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                   III.   __________ e __________ __________ sono ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.

                                 IV.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________; – __________ -__________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

11.2001.132 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.11.2003 11.2001.132 — Swissrulings