Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.2002 11.2001.129

29. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,947 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2001.00129

Lugano, 29 agosto 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause OA.96.______ (azione di reintegra), __________.__________.__________ (prov­vedimenti cautelari), __________.__________.__________ e __________.__________.__________ (azioni di riven­dicazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promosse con istanze del 21 marzo e del 4 giugno 1996, rispettivamen­te con petizioni del 20 febbraio e del 4 novembre 1997 da

__________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ (patrocinati dagli avvocati __________ __________, __________, e __________ __________, __________)  

contro

__________ __________ __________ __________, __________ (__________, __________)  (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dalla convenuta il

21 maggio 2001 nelle quattro cause citate;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello 31 ottobre 2001 presentato da __________ __________ __________ __________ contro il decreto 17 ottobre 2001 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, le ha negato l'assistenza giudiziaria;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il conte __________ __________ di __________ (1919), cittadino italiano domiciliato a __________. __________, è deceduto a __________ (__________) il 26 dicembre 1995 senza lasciare testamento. Suoi eredi legittimi sono i figli __________ (1947), __________ __________ (1953) e __________ (1958). __________ __________ __________ __________ (1946), cittadina brasiliana e svizzera, è stata la convivente di lui durante gli ultimi vent'anni. Fra lei e gli eredi sono sorti litigi successori correlati alle particel­le n. __________e __________ RFD di __________, come pure a un'im­por­tante collezione d'arte, che hanno dato luogo a nume­rosi procedimenti civili e penali in Svizzera e in Italia, di cui quattro tuttora pendenti dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.

                                  B.   Il 21 marzo 1996, in particolare, __________, __________ __________ e __________ __________ si sono rivolti al Pretore con un'azione di reintegra perché fosse ordinato a __________ __________ __________ __________, già in via cautelare e sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di liberare la villa posta sulle particelle n. __________e __________RFD di __________a, proprietà della comunione ereditaria da loro formata. Con decreto del

                                         29 marzo 1996 il Pretore ha ingiunto alla convenuta di consegnare agli istanti una chiave dell'abitazione, di permettere l'accesso allo stabile per la confezione dell'inventario e di nulla asportare. L'8 luglio 1996 egli ha decretato inoltre l'apposizione dei sigilli su tutti gli ingressi. All'udienza del 27 novembre 1996, indetta per la discussione cautelare, la convenuta si è opposta a ogni richiesta, postulando la levata dei sigilli. La causa è attualmente in fase istruttoria (inc. __________.__________.__________).

                                  C.   Frattanto, il 4 giugno 1996, __________, __________ __________ e __________ __________ hanno adito il Pretore con un'istanza di provvedimenti cautelari, chiedendo che __________ __________ __________ __________ fosse tenuta a posare sigilli all'accesso di un deposito a __________ contenente oggetti d'arte e di valore ritenuti provenire dalla successione. Essi hanno sollecitato inoltre la consegna delle chiavi del deposito e la produzione di un attestato di congrua assicurazione per i beni ivi custoditi. Statuendo il 7 giugno 1996 prima del contraddittorio, il Pretore ha diffidato la convenuta a sigillare il deposito, a conse­gnarne in Pretura le chiavi e a stipulare un'adeguata assicurazio­ne. Il 3 luglio 1996 egli ha precisato che la polizza doveva coprire il valore di almeno fr. 1 000 000.–. Sempre su richiesta degli eredi, con decreto del 13 agosto 1996 il Pretore ha ordinato l'ere­zione di un inventario a cura della notaia __________ __________ __________ e il 27 settembre 1996 ha autorizzato il trasferimento dei beni nell'ex atelier del defunto, a __________, disponendo l'apposizione di sigilli agli accessi. All'udienza del 4 febbraio 1997, indetta per la discussione delle domande, la convenuta ha proposto di respingere le richieste. Entrambe le parti hanno notificato prove, la cui assunzione è in corso (inc. __________.__________.__________).

                                  D.   Con petizione del 20 febbraio 1997 __________, __________ __________ e __________ __________ hanno poi convenuto nuovamente __________ __________ __________ __________ per ottenere la consegna di tutti gli oggetti depositati nell'atelier di __________ e inventariati dalla notaia __________ __________ __________, come pure l'accertamento della loro proprietà sui beni in questione e il permesso di disporne liberamente. Nella sua rispo­sta del 24 aprile 1997 la convenuta ha postulato il rigetto della petizione. Nel successivo scambio di atti scritti le parti hanno mantenuto i loro punti di vista. Anche tale causa è in fase istruttoria (__________.__________.__________).

                                  E.   Infine il 4 novembre 1997 __________, __________ __________ e __________ __________ hanno sollecitato davanti al medesimo Pretore la consegna – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – delle particelle n. __________ e __________, di tutte le chiavi della villa (previa levata dei sigilli), di tutti i beni posti nello stabile (salvo gli effetti personali della convenu­ta) e degli oggetti ricuperati dalla polizia, oltre all'accertamento della loro proprietà sugli averi mobili e immobili. Con decreto cautelare del 14 novembre 1997, ema­nato senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato gli attori a entrare in possesso della villa, previo deposito di tutti i beni mobili ivi contenuti, e ha disposto la levata dei sigilli, ordinando a __________ __________ __________ __________ la consegna di tutte le chiavi in suo possesso. Nella sua risposta del 16 febbraio 1998 la convenuta ha concluso per il rigetto della petizione. La causa è a sua volta in fase istruttoria (inc. __________.__________.__________).

                                  F.   Il 6 e il 26 maggio 1998 i legali di __________ __________ __________ __________ hanno comunicato al Pretore di rinunciare al patrocinio. All'udienza del 7 dicembre 1999, indetta per sentire un testimone e discutere svariate domande cautelari inerenti alle diverse procedure, il Pretore ha accertato che la convenuta non era in grado di condurre le cause autonomamente né di incaricare un difensore di fiducia, sicché con decreto del 6 aprile 2001 le ha designato in tale veste l'avv. __________ __________. Il 21 maggio 2001 __________ __________ __________ __________ ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria in tutt'e quattro le procedure. Nelle loro osservazioni del 1° giugno 2001 __________, __________ __________ e __________ __________ si sono opposti alla richiesta. All'udienza del 10 ottobre 2001, indetta per la discussione dell'istanza, le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista, la convenuta producendo una dichiarazione (in portoghese) da lei stessa firmata attestante il suo stato di necessità. Con decreto del 17 ottobre 2001 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, senza riscuotere tasse o spese né attribuire ripetibili.

                                  G.   Contro il decreto predetto __________ __________ __________ __________ è insorta il

                                         31 ottobre 2001 per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio anche in appello, che le sia accordato il beneficio dell'assistenza giudiziaria nelle quattro procedure citate e che l'atto impugnato sia riformato di conseguenza. Con osservazioni del 15 novembre 2001 __________, __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   La nuova legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2002 (BU 2002 pag. 213), riguarda le domande di assistenza e le procedure per la designazione di un patrocinatore d'ufficio introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 cpv. 1), avvenuta il 30 luglio 2002. Solo in caso di revoca e di decadenza del beneficio – ipotesi estranee alla fattispecie – si applicano le disposizioni della legge nuova (art. 37 cpv. 2). In concreto occorre far capo pertanto all'ordinamento anteriore, secondo cui il Pretore che rifiutava il beneficio dell'assistenza giudiziaria statuiva con decreto (art. 158 cpv. 2 vCPC), appellabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC). E il termine ordinario era di venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC) nelle procedure appellabili (in concreto le cause __________.__________.__________ e inc. __________.__________.__________), rispettivamente di dieci (art. 370 cpv. 2 CPC) nelle procedure sommarie (le cause __________.__________.__________e __________.__________.__________). Il decreto

                                         impugnato essendo stato ritirato dal legale della convenuta il

                                         22 settembre 2001 (timbro postale sul retro della busta di intimazione allegata al ricorso), l'appello in esame è in ogni modo tempestivo.

                                   2.   Il diritto all'assistenza giudiziaria non può essere fatto dipendere da un trattato internazionale con lo Stato di domicilio o da una garanzia di reciprocità (DTF 120 Ia 217). Poco importa dunque che tra la Svizzera e il Brasile non sussista alcuna convenzione in materia di assistenza giudiziaria e che il Brasile non abbia firma­to la Convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia (RS 0.274.133) né le Convenzioni relative alla procedura civile (RS 0.274.11 e 0.274.12). Ora, secondo l'art. 156 cpv. 1 vCPC l'assistenza giudiziaria poteva essere postulata in ogni stadio di causa con istanza motivata al giudice, il quale decideva una vol­ta esperite le necessarie indagini. Presupposti per ottenere tale beneficio erano – da un lato – la condizione di indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 155 e 157 vCPC). Il requisito dell'indigenza era da­to – ed è dato tuttora – quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 124 I 98 consid. 3b con richiami). Allegare tale stato di cose incombeva al richiedente, tenuto a descrivere le proprie condizioni finanziarie e a produrre, nella misura del possibile, ogni documen­to utile (DTF 125 IV 164 consid. 4a).

                                   3.   Nel caso specifico il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con l'argomento che la dichiarazione del 4 settembre 2001 prodotta all'udienza del 10 ottobre 2001, in cui la convenu­ta afferma di non avere mezzi sufficienti per sostenere le spese legali e rimunerare il patrocinatore d'ufficio, non basta a dimostra­re uno stato di bisogno. Anzi, tale dichiarazione contrasta con una lettera del 30 aprile 2001 in cui la stessa istante ammetteva, scrivendo al patrocinatore d'ufficio (doc. A), l'esistenza di averi bancari, ancorché colpiti da blocco. Inoltre – ha soggiunto il Pretore – il recapito della convenuta a __________ risulta essere “un appartamen­to triplex di ampia superficie”, per tacere del fatto che in un passato recente la convenuta ha venduto opere d'arte di valore, “ricavandone sicuramente un guadagno non indifferente”. Donde, in sintesi, il rigetto dell'istanza.

                                   4.   L'appellante ricorda che nei vent'anni trascorsi con il padre degli attori essa non ha mai esercitato alcuna attività lucrativa e che dopo la morte del compagno è stata spogliata di tutti i beni, anche quelli di sua proprietà, vedendosi allontanare dalle abitazioni di __________ e di __________ in cui aveva vissuto. Ciò l'ha costretta a trasferirsi in Brasile, dove versa in grave ristrettezza. La convenuta fa valere dipoi che l'autocertificazione prodotta (con la sua firma autenticata) è l'unico mezzo possibile per comprovare la propria indigenza, in Brasile non esistendo formulari ufficiali per postulare il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Quanto ad averi bancari, essa ne con­testa l'esistenza, asserendo di non poter disporre nemmeno dell'appartamento in cui vive a __________, che non è suo. E il ricavato della vendita di opere d'arte cui allude il Pretore è ormai stato consumato, anche per finanziare le consistenti spese di giustizia e di patrocinio dovute ai vari processi in Svizzera e in Italia. Per il resto – soggiunge l'interessata – la sua resistenza nelle quattro cause pendenti dinanzi al Pretore ha senz'altro probabilità di buon esito, in difetto di che il giudice non avrebbe mantenuto i provvedimenti conservativi sui beni contesi.

                                   5.   All'udienza del 10 ottobre 2001 indetta dal Pretore per il contraddittorio sulla domanda di assistenza giudiziaria la convenuta ha prodotto, come si è accennato (lett. F), una dichiarazione da lei stessa sottoscritta il 4 settembre 2001 (declaração de necessitado) nella quale attesta, sotto comminatoria delle pene previste dalla legge brasiliana n. 1.060 del 5 febbraio 1950 in materia di assistenza giudiziaria, che non è in grado di pagare le spese del processo né gli onorari dell'avvocato senza pregiudizio proprio o della sua famiglia (não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua famí­lia). La firma è autenticata da un notaio e al docu­mento è acclusa una fotocopia della legge in questione. Ora, che in Brasile non esistano formulari ufficiali destinati all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è possibile (anche nel Cantone Ticino, del resto, il modulo ha valore puramente indicativo e non vincola il giudice: Rep. 1990 pag. 275 in basso). Ciò non toglie che la dichiarazione dell'istante si esaurisca in una mera affermazione di parte, priva di qualsiasi riferimento concreto. Da sé sola non bastava dunque per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria nel Cantone Ticino, ove al richiedente incombe – come detto (sopra, consid. 2 in fine) – di illustrare le proprie ristret­tezze finanziarie e di produrre, nella misura del possibile, ogni documen­to utile. Ancor meno la dichiarazione risultava sufficiente se si pensa che nelle loro osservazioni del 1° giugno 2001 gli attori confutavano proprio l'indigenza della convenuta e che a tali con­testazioni l'interessata nemmeno aveva tentato di replicare (verbale del 10 ottobre 2001), limitandosi a invocare la sua autocertificazione. Essa non poteva seriamente pretendere, tuttavia, di essere creduta sulla parola. A giusta ragione dunque il Pretore ha respinto l'istanza, il che basterebbe per confermare il decreto appellato.

                                   6.   Giovi aggiungere che, comunque sia, il decreto del Pretore sfugge alla critica anche per un altro motivo. Non tanto in relazione agli averi bancari menzionati dall'istante nella nota lettera del

                                         30 aprile 2001 al patrocinatore d'ufficio (doc. A). Col­piti da blocco, ciò che il Pretore non mette in dubbio, tali depositi non potevano verosimilmente servire alla retribuzione del legale (per entrare in linea di conto un patrimonio dev'essere disponibi­le: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 478 nota 569 con rimandi). Tutt'al più, una volta liberati, quegli attivi potranno dare adito a una richiesta di rimborso da parte del Cantone (art. 162a vCPC), ma non giustificavano un diniego dell'assistenza giudiziaria.

                                         Neppure l'argomentazione secondo cui l'istante dispone ancora di guadagni ricavati dalla vendita di opere d'arte appare convincente. Certo, da una sentenza emessa il 4 febbraio 1999 della Pretura circondariale di Milano risulta che l'appellante ha vendu­to “un quadro di __________ e un quadro di __________i” (doc. 3, prodotto con le osservazioni del 1° giugno 2001, pag. 4 verso il basso e pag. 5 a metà, nell'inc. __________.__________.__________), ma sul provento di quelle vendite nulla è dato di sapere. In un verbale reso davanti al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, il 9 agosto 1997, la convenuta ha ammesso bensì un ricavo di 300 milioni di lire “al massimo” dalla vendita di oggetti sottratti dalla villa di __________ (doc. A, pag. 2 verso il basso, nell'inc. __________.__________.__________6). Dinanzi al Procuratore pubblico essa ha poi confermato incassi per DM 60 000.00 e Lit. 175 000 000, compresi i quadri menzionati nella sentenza italiana, e la disponibilità in contanti per

                                         Lit. 45 000 000 (verbale del 22 agosto 1997, doc. E13, pag. 2 e 3, nell'inc. __________.__________.__________). Essa ha precisato nondimeno di avere corrisposto onorari ad avvocati per fr. 69 500.– e Lit. 40 000 000, di avere saldato fatture per fr. 20 000.– e pagato spese funerarie per Lit 13 000 000, sicché tutto quanto le rimaneva erano Lit. 7 000 000 (doc. E13, pag. 4). Non si può quindi escludere che nel 2001, a distanza di quattro anni, l'appellante avesse ormai consumato il provento delle vendite, tant'è che essa era dovuta ricorrere a prestiti da parte del nipote e di un conoscente (verbali d'interrogatorio di __________ __________ __________ __________, dell'11 agosto 1997, doc. E9, pag. 2 in alto, e di __________ __________, dell'11 agosto 1997, doc. E7, pag. 5 in alto, nell'inc. __________.__________.__________).

                                   7.   A giusto titolo il Pretore evoca invece l'appartamento triplex della convenuta a __________. L'interessata obietta di averne l'uso, ma non la proprietà. Se non che, davanti al Procuratore pubblico essa aveva riconosciu­to di possedere finanche due appartamenti in Brasile: un attico di tre piani a __________ un “attico di due piani con piscina sul tetto” a __________ (verbale d'interrogatorio del 22 agosto 1997, doc. E13, pag. 4 a metà, nell'inc. __________.__________.__________), entrambe località turistiche nello Stato di __________. È vero che, essendo “solo state firmate le scritture private per l'acquisto e (...) pagato il prezzo”, mancava ancora “il trapasso formale con atto notarile”, il quale richiedeva US$ 150 000.00 per la tassa di iscrizione immobiliare (verbale di interrogatorio del 26 agosto 1997 doc. E12, pag. 4). Rimane in ogni modo il fatto che, secondo gli attori, l'appartamento di __________ ha una superficie di ben 600 m² ed è stato acquistato nei primi anni ottanta per non meno di

                                         US$ 2 600 000.00 (osservazioni del 1° giugno 2001, pag. 2). Come detto, nulla la convenuta replica al proposito, né indica per quale ragione non le sarebbe possibile ottenere un prestito con siffatte garanzie o mettere a frutto almeno uno degli appartamen­ti locan­dolo a terzi (DTF 119 Ia 12 consid. 5). In simili condizioni manca la verosimiglianza della pretesa ristrettezza. E, in difetto di tale presupposto (art. 155 vCPC), a nulla sussidia interrogarsi sulla probabilità di esito favorevole insita nella resistenza di lei alle quattro cause promosse dagli attori (art. 157 vCPC).

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alle controparti un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Mancando, come si è appena rilevato, il requisito cumulativo dell'indigenza, non può essere accolta neppure la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 200.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

11.2001.129 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.2002 11.2001.129 — Swissrulings