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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.10.2002 11.2001.125

16. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,909 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2001.00125

Lugano 16 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.______ (nullità di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 26 gennaio 1995 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 ottobre 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 27 settembre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1902), divorziata da __________ __________, è deceduta a __________ il __________ __________ 1993, lasciando quali eredi la figlia __________ in __________ e il figlio __________ __________. Con testamento pubblico del 28 maggio 1974, rogato dal notaio __________ __________, essa aveva istituito i due figli eredi universali, aveva destinato i suoi immobili all'una o all'altro (con dispensa di conguaglio) e aveva attribuito a ciascuno dei due “la metà del fondo di __________ occupato dalla __________, come pure la metà dei proventi annui dello stesso terreno per la menzionata occupazione”.

                                  B.   Con testamento pubblico del 26 luglio 1983, rogato anch'esso dal notaio __________ __________, __________ __________ ha revocato ogni precedente disposizione, “in particolare quella di data 28 maggio 1974”, ha nuovamente istituito i due figli eredi universali, attribuendo loro vari fondi (sempre con dispensa da congua­glio), ma ha destinato alla figlia “tutto il terreno occu­pa­to dalla __________ e tutti i proventi dello stesso terreno derivanti da tale occupazione”. Essa ha precisato inoltre che “per le presenti disposizioni ho tenuto conto delle donazioni fatte in precedenza ai figli, in particolare del maggior valore del terreno __________ di __________ donato a __________ rispetto al terreno __________ donato a __________, nonché della precedente donazione fatta a __________ della casa e terreno a __________ ”. Il notaio __________ __________ ha pubblicato il 18 gennaio 1994 il secondo testamento e il 4 marzo 1994 il primo.

                                  C.   Il 12 ottobre 1994 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, la divisione dell'eredità e la nomina di un notaio divisore. Alla discussione del 18 novembre 1994 l'istante e __________ __________ si sono dati atto che nulla ostava alla divisione, ma che sussisteva disaccordo sul riparto del compendio successorio. Statuendo il 22 novembre 1994, il Pretore ha ordinato la divisione dell'eredità e ha designato l'avv. __________ __________ in qualità di notaio divisore (inc. __________/__________).

                                  D.   Il 26 gennaio 1995 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al medesimo Pretore con un'azione intesa a far annullare il secondo testamento. Nella sua risposta del 3 mar­zo 1995 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, facendo valere preliminarmente che l'azione era perenta. __________ __________ ha replicato il 5 aprile 1995, confermando la sua domanda e chiedendo la congiunzione della causa con altre già pendenti davanti alla stessa Pretura (rispettivamente la sospensione di queste ultime); in subordine egli ha postulato la collazione di tutti i beni dati loro dalla disponente per atto tra vivi o, in via ancor più subordinata, la riduzione mediante riunione o collazione delle liberalità in favore della sorella. Con duplica del 2 maggio 1995 __________ __________ ha ribadito la sua posizione, opponendosi alle richieste formulate nella replica.

                                  E.   Nel frattempo, il 1° marzo 1995, __________ __________ ha instato, sempre dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria. Alla discussione del 31 marzo 1995 __________ __________ si è opposto alla richiesta. Statuendo l'11 aprile 1995, il Pretore ha accolto l'istanza e ha nominato l'avv. __________ __________ quale rappresentante della comunione ereditaria, incaricandolo – tra l'altro – di incassare i proventi versati dalla __________ e di riversarne la metà a __________ __________ (inc. __________.__________.__________). Il notaio ha allestito il 13 novembre 1996 l'inventario della successione. Su tale base gli eredi hanno sottoscritto, il 15 novembre 1996, un contratto di divisione parziale, dal quale è stata esclusa però la particella n. __________RFD di __________, sulla quale sorge l'area di servizio __________. Su richiesta dell'avv. __________ __________, il 17 gennaio 1997 il Pretore ha rilasciato il certificato ereditario nella successione fu __________ __________, indicando quali unici eredi __________ __________ e __________ __________ (inc. __________.__________.__________).

                                  F.   Chiusa l'istruttoria nella causa di merito, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno sostanzialmente riaffermato i loro punti di vista. L'attore ha offerto nondimeno, in via subordinata, il versamento di un conguaglio indeterminato, ma di massimo fr. 62 000.–. Al dibattimento finale, tenuto una prima volta il 12 aprile 2000 davanti al Segretario assessore e ripetuto davanti al Pretore il successivo 12 luglio, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Statuendo il 27 settembre 2001, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 13 000.– e le spese di fr. 23 578.45 (comprese quelle peritali) sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 35 000.– per ripetibili.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 18 ottobre 2001 nel quale chiede di accogliere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato, offrendo in via subordinata il versamento di un conguaglio di fr. 62 000.–. Nelle sue osservazioni del 27 novembre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appellante si duole anzitutto che il Pretore abbia rifiutato talune prove e chiede che siano sentiti come testimoni due funzionari di banca, che sia esperita una perizia calligrafica sulla firma apposta su un ordine di prelievo bancario del 7 giugno 1991 e che sia integrato l'interrogatorio formale della convenuta con le domande non ammesse dal primo giudice sulla sostanza di lei. Ora, per la formazione del proprio convincimento la Camera civile di appello può ordinare l'assunzione di prove respinte dal Pretore (art. 322 lett. b CPC). La domanda dell'appellante è perciò ricevibile. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprez­zamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). L'autorità non è tenuta perciò a esperire tutte le prove notificate dalle parti, a condizione che indichi perché queste risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii).

                                         In concreto il Pretore ha spiegato che ai fini del giudizio si tratta unicamente di accertare la reale volontà della defunta al momento di redigere il testamento contestato, sicché altri eventuali atti di disposizione appaiono irrilevanti (act. XI: ordinanza del 22 agosto 1996, pag. 2 a metà). Egli ha respinto inoltre due quesiti peritali circa la firma che figura sul citato ordine di prelievo sia perché esulavano dallo scopo di una perizia contabile sia perché una tale prova non era mai stata chiesta (act. IV: ordinanza del 15 gennaio 1996, pag. 2, lett. d). L'attore lamenta che talune circostanze non sono state chiarite, ma non spende una parola per motivare in che modo l'assunzione di tali prove sarebbe suscettibile di influire sull'esito del giudizio. Che la convenuta possa aver beneficiato di elargizioni in contanti da parte della madre o possa finanche avere approfittato – come dubita l'attore – della debole vista di costei non è di rilievo per valutare la libera volontà della disponente (v. anche sotto, consid. 6), tanto più che il prelievo in questione è avvenuto ben otto anni dopo la confezione del testa­mento impugnato, motivo per cui mal si comprende come possa averne influenzato il contenuto o la finalità. Non rivelandosi di presumibile utilità ai fini del giudizio, le richieste di prova avanzate dall'appellante non possono quindi essere accolte. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello nel merito.

                                   2.   Il Pretore ha lasciato indeciso il problema legato alla perenzione dell'azione, rilevando che – comunque sia – il testamento pubblico è stato rogato in modo formalmente corretto: in particolare è stato letto e confermato dalla testatrice, affetta da problemi di vista, alla presenza di due testimoni. Quanto al suo contenuto, il primo giudice ne ha rievocato i preparativi con il notaio rogante, curati dalla disponente medesima, e ha sottolineato come le motivazioni da lei addotte per spiegare la modifica del precedente testamento trovino riscontro agli atti. Per il resto – egli ha soggiunto – se la madre avesse voluto riservare ai figli un trattamento assolutamente paritario avrebbe semplicemente assegnato a ciascuno la metà dell'intera sostanza. La testatrice poi, persona precisa e determinata, non poteva ignorare il valore dei vari immobili, giacché teneva contatti diretti con il proprio consulente fiscale e curava personalmente l'amministrazione della sostanza. Secondo il Pretore il testamento è dunque espressione della sua libera volontà. Né vi sono indizi che facciano dubitare della capacità di discernimento, i medici che hanno avuto in cura la disponente avendone attestato la buona salute psichica. Per quanto riguarda la domanda – subordinata – di collazione, essa  è stata respinta poiché la collazione può essere chiesta solo nell'ambito dell'azione di divisione, mentre quella di riduzione è sta­ta rigettata poiché l'attore non ha dimostrato una lesione della propria porzione legittima.

                                   3.   L'appellante ribadisce anzitutto la tempestività dell'azione e nel merito sottolinea che la sorella ha beneficiato di cospicue elargizioni in contanti da parte della madre. A suo avviso quest'ultima mirava in realtà a un trattamento paritario dei figli, come del resto riconosce anche la controparte. Ciò risulterebbe dai due testamenti, dalle donazioni eseguite in vita, dalle deposizioni del notaio e di altri testimoni. Per l'attore poco importa che la madre non abbia assegnato l'intera sua sostanza ai figli in ragione di metà ciascuno, l'intenzione di lei essendo quella di riservare loro il medesimo trattamento economico, pur distribuendo beni diversi. In caso contrario essa ne avrebbe riferito almeno alle due conoscenti con cui intratteneva stretti rapporti. In realtà – a parere dell'appellante – la madre è incorsa in un errore, non accorgendosi che il secondo testamento avrebbe pesantemente svantaggiato un erede, a differenza del primo che garantiva perfetta uguaglianza. Egli calcola infatti in fr. 2 675 765.– il maggior valore dei fondi lasciati alla sorella rispetto a quelli a lui attribuiti, mentre nelle donazioni effettuate in precedenza egli è stato avvantaggiato per soli fr. 62 000.–. Nelle condizioni descritte l'attore chiede l'annullamento del testamento perché viziato da errore o – in subordine – il relativo annullamento dietro versamento di fr. 62 000.–, in modo da compensare le precedenti donazioni.

                                   4.   Litigioso in questa sede è solo l'annullamento del noto testamen­to per errore, l'attore avendo rinunciato a contestare la capacità di disporre della madre, i pretesi vizi di forma dell'atto pubblico o le domande di collazione e di riduzione. Ora, per l'art. 469 cpv. 1 CC sono nulle le disposizioni per causa di morte fatte sotto l'influenza di un errore, di un inganno doloso, di una violenza o di una minaccia. Tali disposizioni sono annullabili a norma dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC (DTF 119 II 210 consid. 3 bb; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 18 ad art. 469; Weimar in: Berner Kommentar, Berna 2000, n. 31 ad art. 469 CC). L'errore, riconducibile a una fallace rappresentazione della realtà, non deve necessariamente essere essenziale e può riguardare tanto la formazione della volontà (errore sui motivi) quanto la sua espressione (errore di dichiarazione: Weimar, op. cit., n. 14 e 15 ad art. 469 CC). Trattandosi di un errore sui motivi, chi impugna il testamento deve rendere verosimile che qualora il disponente avesse conosciuto la situazione reale, avrebbe preferito eliminare la disposizione piuttosto che mantenerla (DTF 119 II 211 consid. 3bb, con rimandi). Semplici speranze, desideri o timori sono invece insufficienti (DTF 75 II 285, consid. 4). L'azione si prescrive nel termine perentorio di un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità (art. 521 cpv. 1 CC).

                                   5.   La convenuta ribadisce che l'azione, introdotta il 26 gennaio 1995, è perenta, l'attore avendo avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità già il 18 gennaio 1994, all'udienza di pubblicazione relativa al secondo testamento, o al più tardi il 20 gennaio seguente, quando ha ricevuto copia autentica della pubblicazione. L'appellante obietta di avere avuto conoscenza completa dei motivi di nullità solo con la pubblicazione del primo testamento, avvenuta il 4 marzo 1994, motivo per cui la petizione è tempestiva. La questione, lasciata indecisa dal Pretore, può continuare a rimanere irrisolta. Come si vedrà oltre, in effetti, l'appello risulta destinato all'insuccesso quand'anche la petizione fosse – come pretende l'attore – tempestiva.

                                   6.   L'appellante sostiene in primo luogo che la sorella deve aver ricevuto dalla madre consistenti somme di denaro, non essendo dato di sapere dove siano finiti i redditi immobiliari incassati dalla genitrice. Aggiunge che, oltre alla donazione di fr. 30 000.– utilizzati per la costruzione di un rustico, la madre ha pagato direttamente lavori di falegnameria per quell'immobile. A tale riguardo è vero che la convenuta ha riconosciuto, in occasione del proprio interrogatorio formale, di avere ricevuto dalla madre nel 1964/65 circa fr. 30 000.– per la costruzione del rustico, altri ampliamenti eseguiti nel 1979 essendo stati finanziati invece da un mutuo ipotecario (act. XIII: verbale del 3 marzo 1997, pag. 2 risposta n. 20; v. anche doc. 5). Tuttavia, come detto (sopra, consid. 1), la circostanza che l'interessata abbia beneficiato di elargizioni dalla madre o abbia addirittura profittato – come ipotizza il ricorrente – della scarsa vista di lei, non è di rilievo per determinare l'esistenza di un vizio della volontà al momento del secondo testamento. Da un lato non si ravvisano indizi idonei a supporre che la madre abbia erroneamente valutato le donazioni in contanti accordate ai figli prima del secondo testamento. Dall'altro, gli avvenimenti prospettati dall'attore sono avvenuti in ogni modo dopo il 1985, quando la sorella è andata a vivere presso la madre (act. XIII: loc. cit., pag. 1, risposta n. 5), sicché non è dato a divedere come tali eventi avrebbero potuto influenzare il contenuto della disposizione di ultima volontà allestita nel 1983. Del resto, nemmeno l'attore spiega in che modo siffatte liberalità (o appropriazioni) avrebbero potuto indurre in errore la testatrice.

                                   7.   Per l'appellante, contrariamente a quanto reputa il Pretore, la madre voleva garantire ai figli un'assoluta parità di trattamento, pur distribuendo fra loro beni diversi, come ammette la sorella nei propri allegati. In realtà la convenuta non ha riconosciuto un tale assunto. Si è limitata ad allegare che la madre, avendo avvantaggiato il figlio nelle precedenti donazioni, aveva cambiato il suo testamento “per compensar[e]” lei medesima (act. IV: duplica, pag. 9; act. II: risposta, pag. 5 e pag. 7 in fine), “per ragioni di equità” e per favorire i figli “in egual misura” (act. IV: duplica, pag. 11). Essa non ha mai dato atto, invece, che la testatrice intendesse creare due quote ereditarie perfettamente uguali dal profilo economico. Rimane da verificare se l'attore, che si prevale di siffatta tesi, ne abbia recato la prova (Tuor in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 13 ad art. 519 CC).

                                         a)  Nel testamento impugnato i due figli sono stati istituiti eredi universali, ma non risulta che la disponente volesse attribuire loro un mezzo esatto dell'intera successione (doc. A, 4° foglio, punto n. 1). Certo, i due eredi sono stati dispensati da ogni conguaglio (doc. A, 4° e 5° foglio, punti n. 3 e 4) e la testatrice ha indicato altresì di avere “tenuto conto delle donazioni fatte in precedenza ai figli”. Essa non ha indicato tuttavia se intendesse equiparere perfettamente la loro situazione (doc. A, 5° foglio, punto n. 6). Del resto, anche nel testamento anteriore i beni venivano devoluti con dispensa da ogni conguaglio (doc. B, 4° foglio, punti n. 3 e 4). Contrariamente a quanto assume l'appellante, le disposizioni testamentarie non bastano quindi a confortare l'ipotesi che la madre mirasse a garantire una parità di trattamento assoluta. È vero che l'uguaglianza economica fra eredi può essere ottenuta anche attribuendo loro immobili diversi, senza assegnar loro una quota della successione. Tuttavia, proprio perché la testatrice ha escluso espressamente ogni conguaglio, ciò potrebbe anche suffragare la consapevolezza di lei nel senso che le due spettanze fossero disuguali e che, di conseguenza, uno degli eredi potesse essere favorito.

                                         b)  Neppure dalle precedenti donazioni è possibile desumere con ragionevole certezza quali fossero le intenzioni della madre. Dagli atti risulta soltanto che, prendendo in considerazione il valore commerciale dei fondi nel 1983, l'attore risultava larga­mente avvantaggiato, avendo avendo ricevuto beni per un maggior valore di fr. 539 700.– rispetto alla convenuta. Egli si era visto infatti conferire in donazione il 20 aprile 1964 la particella n. __________ RFD di __________, stimata fr. 403 000.–, e il 1° giugno 1983 la particella n. __________RFD di __________, stimata fr. 411 000.– (act. VII: perizia, pag. 4 risposta n. 1b), per complessivi fr. 814 000.–. Alla figlia invece erano stati donati il

                                              16 marzo 1953 la particella n. __________RFD di __________, del valore di fr. 42 300.– (act. VII: complemento peritale, pag. 3, risposta b), e il 1° giugno 1983 la particella n. __________RFD di __________, del valore di fr. 232 000.–, per un totale di fr. 274 300.–. La testatrice medesima ha indicato nel secondo testamento, del resto, di avere tenuto conto del maggior valore della sostanza donata al figlio rispetto a quella pervenuta alla figlia (doc. A, 5° foglio, punto n. 6). Non si può escludere dunque che con quest'ultima disposizione essa tendesse a compensare la differenza, tanto meno ove si pensi che ha esonerato i figli da ogni conguaglio.

                                         c)  Il notaio __________ __________ ha dedotto invero “sia dagli antefatti che dal tenore dell'ultimo testamento che nelle sue disposizioni [la defunta] volesse mantenere la parità di trattamento fra i figli e che ella si preoccupò di non svantaggiarne alcuno”. Egli ha confermato inoltre che “sempre con riferimen­to alle situazioni e agli antefatti, le disposizioni contenute nel testamento del 1983 corrispondono alla volontà della de cuius e alla sua preoccupazione tesa a mantenere il più possibile l'uguaglianza tra i due eredi” (act. VI: verbale del 15 novembre 1995, pag. 3 nel mezzo e in fondo). Tali considerazioni non bastano tuttavia per dimostrare che la madre intendesse, oltre che trattare i figli con equità, attribuire loro beni d'identico valore economico. Il notaio ha ricordato per altro che la testatrice si era recata da lui il 1° aprile 1983, spiegandogli che “siccome aveva già donato al figlio al momento del matrimonio di questi una villa, voleva lasciare il reddito della __________ alla figlia __________ ” (act. VI: verbale citato pag. 2 a metà; doc. F, nota di colloquio del 1° aprile 1983), ciò che essa gli ha ripetuto durante un colloquio del 24 giugno 1983 (loc. cit.). Egli ha quindi riportato le giustificazioni della modifica rilasciategli dalla cliente al punto n. 6 del testamento (act. VI: verbale citato pag. 2 verso il basso). E dalla clausola, redatta su indicazioni della testatrice (doc. F, nota di colloquio del 24 giugno 1983), non risulta che essa volesse garantire ai figli assoluta parità da un punto di vista economico.

                                         d)  __________ __________, che ha lavorato 41 anni per la testatrice, ha dichiarato che questa le aveva riferito “di non aveva preferenze fra i figli e che quando per esempio aveva venduto degli oggetti, aveva fatto metà ciascuno”. Essa non è stata in grado di precisare però se in seguito al trasferimento della figlia presso di lei la madre avesse cambiato opinione e quali fossero i suoi propositi testamentari, non avendo mai ricevuto confidenze in merito “al destino che intendeva dare ai suoi averi dopo la sua morte” (act. XII: verbale del 23 ottobre 1996, pag. 3 verso l'alto). __________ __________, che aveva “ottimi rapporti” con la defunta, ha riferito che questa le “disse più volte che alla sua morte avrebbe voluto lasciare la casa dove abitava lei con il terreno alla figlia, una casa vicina anch'essa con un terreno annesso al figlio, così come voleva fare metà ciascuno fra i figli del distributore della Shell”. Non aveva mai saputo però se la defunta avesse fatto testamento né, tanto meno, se lo avesse poi sostituito (act. XII: verbale del 23 ottobre 1996, pag. 1). Neppure dalle predette deposizioni è pertanto possibile arguire se il 26 luglio 1983 la testatrice intendesse garantire ai figli un trattamento economico del tutto identico.

                                   8.   L'appellante sostiene che con il secondo testamento la madre

                                         ha assegnato alla convenuta immobili per un maggior valore di fr. 2 675 765.– rispetto a quelli a lui devoluti, mentre il valore delle donazioni da lui ricevute nel 1983 era superiore di appena fr. 62 000.–. Invece di correggere la differenza, con il secondo testamento essa ha creato “un'enorme distorsione in favore della figlia”, certamen­te involontaria, mentre con la regolamentazione prevista dal primo testamento (del 1974) venivano compensate esattamente le donazioni antecedenti. La convenuta, da parte sua, contesta il valore peritale della particella n. __________e i calcoli della controparte. Evidenzia che il maggior valore degli immobili ricevuti dall'attore per donazione nel 1983 ammontava in realtà a fr. 539 700.–, sicché nemmeno il primo testamento garantiva un trattamento perfettamente paritario, ma avvantaggiava il fratello per fr. 169 252.–. Essa rileva dipoi che la disposizione impugna­ta favorisce lei stessa per fr. 636 065.– al massimo e che, fosse assegnata la particella n. __________in ragione di metà ciascuno, come pretende l'attore, quest'ultimo risulterebbe favorito per fr. 228 935.– e non solo per fr. 62 000.–. Osserva infine che la perizia ha stabilito i valori venali degli immobili nel 1974 e nel 1983, mentre manca ogni dato sul loro valore al momento – determinante – dell'apertura della successione, il 9 dicembre 1993.

                                         a)  l calcoli dell'attore cui si è accennato poc'anzi non possono essere condivisi. Intanto non si giustifica di conteggiare nella quota attribuita alla convenuta un importo di fr. 1 500 000.– (capitalizzato) per canoni di locazione pagati dalla compagnia petrolifera, il valore venale dell'immobile essendo già stato calcolato anche in base al reddito (act. VII: perizia 18 febbraio 1999 dell'arch. __________, pag. 58). Oltre a ciò, mal si comprende – né l'interessato spiega – perché il valore delle donazioni compiute in vita dalla disponente siano computate in base al loro valore del momento (appello, pag. 10) o sull'aumento di valore dal 1974 al 1983 (appello, pag. 11). Per giudicare se la testatrice sia incorsa in errore all'atto del testamento impugnato appaiono ben più rilevanti i valori degli immobili a quell'epoca, fermo restando che, in caso di riduzione o collazione, il valore degli oggetti della successione va ricondotto al momento dell'apertura della medesima (art. 537 cpv. 2 e 630 cpv. 1 CC).

                                         b)  In realtà i valori dei fondi stimati al 1983 ammontano (comprese le donazioni immobiliari precedenti: sopra, consid. 7b), per la quota della convenuta, a fr. 1 964 864.50: fr. 42 300.– per la particella n. __________RFD di __________, fr. 232 000.– per la particella n. __________ RFD di __________, fr. 810 000 per la particella n. __________RFD di __________, fr. 865 000.– per la particella

                                              n. __________, fr. 13 815.– per la particella n. __________RFD di __________,

                                              fr. 1004.– per la metà della particella n. __________e fr. 745.50 per la metà della particella n. __________ (perizia arch. __________, pag. 5, risposta n. 2b e complemento peritale, pag. 8, risposta b). Per quanto riguarda l'attore, essi ammontano a fr. 1 328 799.50: fr. 411 000.– per la particella n. __________RFD di __________, fr. 403 000.– per la particella n. __________, fr. 240 000.– par la particella n. __________, fr. 269 000.– per la particella n. __________, fr. 4050.– per la particella n. __________RFD di __________, fr. 1004.– per metà della particella n. __________e fr. 745.50 per metà della particella

                                              n. __________ (perizia arch. __________, pag. 5, risposta n. 2b).

                                         c)  Ne discende che, stando al valore venale degli immobili stimati dal perito con riferimento al 1983 (secondo testamento pubblico), dal punto di vista economico la madre ha effettivamente favorito la figlia rispetto al figlio, con il secondo testamento, per circa fr. 636 000.–. Resta da valutare se la testatrice ignorasse siffatta differenza e se, conoscendola, avrebbe verosimilmente deciso di revocare l'atto impugnato.

                                   9.   Il ricorrente assevera che la madre non era consapevole della distorsione a favore della sorella creata dalla disciplina contenu­ta nel secondo testamento. Ripete che la volontà di lei era quella di trattare i discendenti nello stesso modo e che quindi il testamento è frutto di errore. La convenuta eccepisce che la madre, oltre al valore economico degli immobili, può aver tenuto conto anche di altri fattori, come i bisogni o i meriti del rispettivo figlio. Osserva inoltre che la testatrice era perfettamente capace di disporre, che si è rivolta al notaio indicando le proprie volontà in modo preciso e determinato, che il secondo testamento è senz'altro l'espressione della sua libera volontà e che, avesse voluto, essa avrebbe potuto modificarlo in ogni momento nei dieci anni successivi.

                                         a)  La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'annul­lamento di una disposizione di ultima volontà per errore può dipendere anche da una fallace valutazione dell'oggetto o del­l'estensione di una liberalità, in particolare dal valore della medesima (DTF 119 II 211 consid. 3bb in fine; Geiser, Anfechtung eines Terstamentes wegen Irrtum, in: ZBJV 129/ 1993 pag. 707; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 469 CC). Una volta dimostrato l'errore, per ottenere l'annullamento del­la disposizione occorre ancora – come detto (sopra, consid. 4) – rendere verosimile che qualora il testatore avesse conosciuto la situazione reale, non avrebbe agito in tal modo; l'errore deve, in sostanza, raffigurare una condizione indispen­sabile per l'esistenza della disposizione di ultima volontà (Weimar, op. cit., n. 23 ad art. 469 CC).

                                         b)  Nella fattispecie l'attore fonda la propria domanda di annullamento su una duplice premessa. Da un lato sostiene che la madre voleva ripartire i propri beni fra i due figli in due quote di identico valore, dall'altro che essa ignorava il maggior valore del lotto assegnato alla figlia. Se non che, come si è visto (sopra, consid. 7), dagli atti non è possibile stabilire se la testatrice, pur tenendo conto delle precedenti donazioni, volesse proprio assegnare ai figli due quote identiche. Che essa fosse consapevole di una certa disuguaglianza è anzi verosimile, avendo esonerato gli eredi dal conguagliare la differenza. Per di più, come rileva la convenuta (sopra, consid. 8), anche il primo testamento non garantiva perfetta parità, ma avvantaggiava il figlio per circa fr. 169 000.–. La fattispecie si scosta pertanto da quella giudicata in DTF 119 II 209, ove gli eredi erano stati istituiti in parità fra loro e le precedenti donazioni sottoposte a collazione.

                                         c)  D'altro canto non si deve dimenticare che la defunta curava direttamente l'amministrazione della propria sostanza, incassava i canoni di locazione e trattava personalmente con il proprio fiscalista (act. XII: deposizione di __________ __________, verbale del 23 ottobre 1996, pag. 3 in basso; act. X: deposizione di __________ __________, verbale del 7 febbraio 1996, pag. 3). Non poteva ignorare pertanto la consistenza dei propri averi. Certo, è possibile che la testatrice abbia sottovalutato il divario fra le quote assegnate ai figli. Se non che, l'onere di dimostrare l'esistenza di una causa di annullamento di una disposizione di ultima volontà incombe a chi se ne prevale (Tuor, op. cit., n. 13 ad art. 519 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 6 ad art. 469 CC). E l'appellante non ha reso verosimile quale fossero i valori considerati dalla madre nel 1983. Giovi rilevare, infine, che la perizia del 14 febbraio 1977 contenuta nell'incarto prodotto dal notaio __________ tralasciava espressamente la stima della nota particella n. __________ (doc. F), né l'attore pretende che la madre si sia attenuta ai valori indicati in quel referto. Ne discende, in ultima analisi, che in concreto non si ravvisa una causa di nullità del testamento impugnato.

                                10.   In subordine l'appellante chiede di annullare il testamento impugnato dietro versamento alla convenuta di un importo massimo di fr. 62 000.–, pari al maggior valore delle donazioni da lui ricevute prima dell'apertura della successione. Come ha rammentato il Pretore, tuttavia, eventuali obblighi di collazione vanno fatti va­lere nell'ambito della procedura di divisione (Stettler, De quelques actions visant la protection des droits successoraux, in: CFPG, Temi scelti di diritto ereditario, Lugano 2002, pag. 79 n. 20). La nullità per errore in una disposizione testamentaria può comportare unicamente l'annullamento della disposizione stessa, con l'effetto che la successione segue la regolamentazione lega­le o quella prevista in un precedente testamento (Forni/Piat­ti in: Kommentar zum Schweizerisches Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 29 ad art. 519/520). Non è possibile quindi correggere la disposizione per causa di morte secondo la volontà ipotetica del testatore né stabilire come l'ereditando avrebbe disposto se non fosse caduto in errore (DTF 94 140 consid. 4 verso il basso). Anche su questo punto l'appello deve pertanto essere respinto.

                                11.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr.   6500.–                             

                                         b)  spese                       fr.       50.–

                                                                                fr.   6550.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 10 000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

11.2001.125 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.10.2002 11.2001.125 — Swissrulings