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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.08.2002 11.2001.124

9. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,655 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2001.00124

Lugano 09 agosto 2002/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 16 dicembre 1998 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)   contro   __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 ottobre 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 settembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 16 novembre 2001;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1950) e __________ __________ (1950) si sono sposati ad __________ il ____________________ 1972. Dal matrimonio sono nati __________ (1973) e __________ (1976). Il marito è proprietario e gerente dell'“Al­bergo-ristorante __________ __________ __________ __________ ” ad __________. La moglie durante la vita in comune si è occupata della casa e dei figli, aiu­tando il marito nella conduzione dell'esercizio pubblico. I coniugi vivono separati dall'agosto 1995, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale. Dal quel momento essa ha cessato la collaborazione con il marito e ha aperto un negozio di abbigliamento ad __________.

                                  B.   Il 7 agosto 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 14 settembre 1998. Il 16 dicembre 1998 __________ __________ ha intentato azione di divorzio, chiedendo un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili, il mantenimento della comproprietà sulla proprietà per piani n. __________, pari a 157/1000 della particella n. __________RFD di __________, il versamento di

                                         fr. 300 000.– in liquidazione del regime dei beni e l'accredito del­la metà degli averi del secondo e del terzo pilastro del marito. In esito a un'istanza presentata il medesimo 16 dicembre 1998 da __________ __________, con decreto cautelare del 23 febbraio 1999 il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare provvisionale di fr. 2'900.– mensili. Su richiesta delle parti, il 20 settembre 1999 il Pretore ha sospeso la causa.

                                  C.   Il 13 gennaio 2000 il Pretore ha riattivato il processo e ha invitato le parti a esprimersi sulle questioni toccate dal nuovo diritto del divorzio. Nelle sue osservazioni dell'11 febbraio 2000 __________ __________ ha postulato anch'egli il divorzio, opponendosi alle altre pretese della moglie. Il 13 marzo 2000 __________ __________ ha comunicato di mantenere la sua domanda di divorzio. Preso atto dell'accordo sul principio dello scioglimento del matrimonio, il Pretore ha deciso di trattare la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 6 aprile 2000 i coniugi hanno confermato la loro volontà di divorziare e quella di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze accessorie sulle quali sussisteva disaccordo. Esperita l'istruttoria, nelle rispettive conclusioni le parti hanno riaffermato le loro domande, rinunciando al dibattimento finale.

                                  D.   Statuendo il 26 settembre 2001, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha confermato la comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno sulla citata proprietà per piani e ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare (non indicizzato) di fr. 1000.– mensili vita natural durante, oltre alla somma di fr. 166 903.90 in liquidazione del regime dei beni. La tassa di giustizia di fr. 3000.–, con le spese di fr. 10 793.80, sono state poste per cinque ottavi a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, con obbligo per la prima di rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte. __________ __________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro la citata sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 16 ottobre 2001 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, le pretese pecuniarie avanzate dalla moglie siano respinte. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2001 __________ __________ propone di rigettare l'appello, postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto:                  1.   Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Le parti e il Pretore si fondano, a ragione, sul medesimo principio. In questa sede sono ancora litigiosi, come detto, il contributo alimentare per la moglie e la liquidazione del regime dei beni. Lo scioglimento del vincolo coniugale e le altre conseguenze del divorzio, in particolare il mantenimento della comproprietà sulla proprietà per piani, non sono oggetto di appello e sono quindi passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; Frankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC).

                                   2.   Per quanto riguarda il contributo alimentare, il Pretore, dopo avere accertato che dalla sua nuova attività la moglie ricava un reddito di fr. 1000.– mensili, ha ritenuto che essa, facendo uso della necessaria diligenza, potesse guadagnarne almeno fr. 1600.–. Egli ha poi stabilito il fabbisogno minimo di lei in fr. 2610.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 310.–). Appurato un reddito del marito di fr. 4137.50 mensili, il Pretore ha quindi fissato in fr. 1000.– mensili il contributo alimentare per la moglie.

                                   3.   L'obbligo di assistenza derivante dal matrimonio cessa di regola con il divorzio. Solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimen­to, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, nella misura del possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sovvenire a se stesso, e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la sua propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sussidiare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per coprire il proprio “debi­to mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dando prova di buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 127 III 138 consid. 2a, riprodotta anche in SJ 123/2001 I 324).

                                         Per “decidere dell'erogazione di un contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata” si deve tenere conto – in particolare – del riparto dei ruoli avuto durante il matrimonio, della durata dell'unione, del tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica, dell'età e della salute di loro, del reddito e del patrimonio di entrambi, della portata e della durata delle cure ancora dovute ai figli, della formazione professionale e delle prospettive di reddito dei due, del presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, delle aspettative di vecchiaia e previdenziali, come pure del risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa dell'uno o dell'altro coniuge è di contro irrilevante (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 39 ad art. 125 CC).

                                   4.   L'appellante sostiene che l'attrice è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e che incombeva a lei dimostrare di non poter acquisire un reddito proprio per fondare le sue pretese. Così argomentando, tuttavia, egli si limita a ribadire le sue tesi di prima sede, ma non spiega perché le motivazioni del Pretore, secondo cui l'interessata può guadagnare solo fr. 1600.– mensili, sarebbero criticabili. Su questo punto la censura risulta finanche irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Il primo giudice non si è fondato invero sul reddito di fr. 1000.– mensili effettivamente consegui­to dall'attrice (deposizione Ris del 26 marzo 1999, verbali, pag. 5 in fine), tant'è che le ha computato un reddito ipotetico superiore. Incombeva pertanto al marito, che prospetta un aumento delle entrate, addurre e sostanziare con elementi concreti le possibilità di maggior guadagno, non bastando manifestamente il fatto che la moglie è titolare di una “rinomata boutique ad __________ ”. Né compete al giudice indagare ulteriormente, in materia di pretese patrimoniali tra coniugi vigendo la massima dispositiva e il principio attitatorio, sicché spetta alle parti rendere verosimili i fatti su cui fondano le loro pretese (FamPra.ch 2001 n. 12 pag. 127; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b CPC).

                                         Si aggiunga che l'interessata non presenta particolari problemi di salute, ma non ha alcuna specifica formazione professionale e a cinquantadue anni si trova a un'età in cui difficilmente potrà ricol­locarsi con profitto nel mondo del lavoro (DTF 127 III 140 consid. 2c; Schwenzer, op. cit., n. 53 ad art. 125 CC) e ancor più difficil­mente potrà ricostruirsi un'adeguata previdenza professionale. Il matrimonio, poi, è stato senz'altro di lunga durata, poiché quando si sono separati nel 1995 i coniugi erano sposati da 23 anni (v. DTF del 29 giugno 2001 in re X, 5C.111/2001, pubblicata in FamPra.ch 2002 144, consid. 2c con rimando a Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC e riferimenti).

                                   5.   L'appellante rileva che con un reddito di fr. 38 289.– annui accer­tato dall'autorità fiscale per il biennio 1999/2000 egli non riesce nemmeno a coprire il proprio fabbisogno. Il Pretore ha, come si è detto, calcolato un reddito di fr. 4137.50 mensili netti calcolato sulla media degli ultimi quattro anni. Ora, per il reddito da lavoro indipendente non fa stato il guadagno effettivamente conseguito al momento del giudizio, ma quello medio, ritratto sull'arco di più anni (Rep. 1995 pag. 141), di regola almeno tre (DTF del 20 dicembre 2001 in re X, 5P.342/2001, consid. 3a con rinvii). L'importo deve ancorarsi inoltre al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 42 ad art. 125). In concreto la perita contabile __________ __________ ha valutato una capacità economica media dell'azienda, calcolata sull'arco di quattro anni, in fr. 49 653.91 (referto del 30 marzo 2001, risposta 3.13 in fine e allegato 51). Ne discende che su questo punto il giudizio del Pretore resiste alla critica.

                                   6.   Il primo giudice non ha stabilito per contro, come gli incombeva (art. 143 n. 1 CC), il fabbisogno minimo del marito. Questi né davanti al Pretore né in questa sede ha allegato una qualsiasi cifra, ma dal fascicolo processuale si possono nondimeno valutare le sue necessità in fr. 2933.– mensili, così composte: fr. 1100.– di minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 940.– di oneri ipotecari (perizia contabile, punto 3.5, pag. 14, secondo paragrafo), fr. 283.– di spese condominiali (interrogatorio formale del marito del 26 marzo 1999, pag. 7, risposta n. 5), fr. 310.– di premio per la cassa malati (come per la moglie), fr. 300.– di imposte (doc. 5, senza la quota a carico della moglie). Ciò posto, con una disponibilità di oltre fr. 1200.– egli può far fronte al pagamento del contributo per la moglie senza intaccare il proprio fabbisogno minimo (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb confermato in DTF 126 III 356 consid. bb). Destituito di buon diritto, l'appello su questo punto deve essere nuovamente respinto.

                                   7.   Quanto alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha accertato che gli acquisti del marito si riducono alla sola particella n. __________RFD di __________ e ha calcolato in fr. 2 865 240.– il valore venale del fondo, rispettivamente in fr. 2 449 089.05 l'onere ipotecario gravante la proprietà. Ammesso un aumento della sostanza di fr. 416 150.–, il primo giudice ha riconosciuto alla moglie fr. 166 903.90, corrispondente a quanto da lei preteso. L'appellante obietta che dal valore venale del citato fondo occorre dedurre, oltre al carico ipotecario, l'onere latente nell'ipotesi di una vendita dell'immobile. Tale costo (compresa l'imposta sul maggiore valore immobiliare, le imposte cantonali e comunali sulla parte ammortata, l'imposta federale diretta e l'AVS) ammonta, secondo la valutazione del fiduciario __________ __________, a complessivi fr. 340 200.–. E siccome in tal caso l'aumento della sostanza corrisponde a soli fr. 75 000.–, per l'appellante “non può essere riconosciuta alcuna liquidazione in favore della signora __________ ”.

                                   8.   A norma dell'art. 214 cpv. 1 CC il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni si determina al momento della liquidazione, cioè il giorno in cui è emanata la sentenza di divorzio (DTF 121 III 154 consid. 3a; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1992, n. 10 ad art. 214 CC). Il Tribunale federale, dopo avere precisato che le future imposte sull'utile immobiliare potevano essere considerate nella liquidazione del regime dei beni unicamente se, con certezza o grande verosimiglianza, il fondo appartenente al patrimonio coniugale sarebbe stato alienato dopo la liquidazione del regime (DTF 121 III 305 consid. 3b), ha recentemente modificato la sua giurisprudenza, soggiungendo che gli oneri gravanti un bene e che potrebbero realizzarsi in futuro (oneri latenti) devono di principio essere presi in considerazione (DTF 125 III 54 consid. 2a). Decisivo per la loro valutazione è sapere se – ed eventualmente quando – tali oneri potrebbero realizzarsi. In quest'ambito il giudice decide secondo equità, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso (DTF 125 III 55 consid. 2b).

                                   9.   In concreto, per tacere del fatto che l'appellante non prospetta di dovere o di volere alienare la proprietà, nel Ticino l'imposta sul maggiore valore immobiliare è stata abrogata il 1° gennaio 1995 (art. 324 cpv. 1 LT) e sostituita dall'imposta sugli utili immobiliari, sicché il calcolo presentato dall'interessato non è attendibile. Quanto ai restanti oneri che egli fa valere (imposte cantonali e comunali sulla parte ammortata, imposta federale diretta e AVS), egli non spende una parola per spiegare le basi di computo di tali oneri, limitandosi a fare riferimento al calcolo del fiduciario __________ __________ (doc. 2, pag. 12), che è altrettanto oscuro. Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni non è retto dal principio inquisitorio (cfr. per gli altri Cantoni: Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 CC), né l'applicazione di tale principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier, L'unité du jugement en divorce et l'office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 323 a metà), neppure dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (DTF del 4 aprile 2001 5C.278/2000, pubblicata in ZBJV 138/2002 pag. 30). Nella fattispecie incombeva quindi al convenuto documentare chiaramente le sue affermazioni. Invano si cercherebbe negli atti una prova che permetta di accertare con un minimo di attendibilità tali oneri. Del resto, nella misura in cui all'attrice sono stati riconosciuti soli fr. 166 903.– in luogo di metà dell'aumento di fr. 213 075.–, incombeva all'interessato dimostrare che a un giudizio equitativo la decisione del Pretore non resiste alla critica. Nulla al proposito si evince dal ricorso.

                                11.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. L'attribuzione di congrue ripetibili rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria introdotta dell'appellata.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

   sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili.

                                    3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata senza oggetto.

                                    4.   Intimazione a:

                                          – avv. __________ __________, __________;

                                          – avv. __________ __________, __________.

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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