Incarto n.: 11.2001.00116
Lugano 7 ottobre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.______ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza dell'8 febbraio 2001 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (già patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 21 settembre 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa l'11 settembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (____________________1958) e __________ nata __________ (____________________1956), cittadini turchi, si sono sposati l'__________ __________ 1986 a __________ __________ __________ (Turchia). Dal matrimonio è nata __________, il __________ __________ 1989. All'inizio del 1990 i coniugi sono giunti con la figlia in Svizzera. Il marito lavora come autista per la ditta __________ __________; la moglie ha esercitato diverse attività saltuarie. Le parti si sono separate nel gennaio del 1996, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________ __________. Il 21 febbraio 1996 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale. La procedura si è conclusa il 28 marzo 1996 con un accordo giudiziale in cui il marito si impegnava – fra l'altro – a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 700.– mensili e uno per la figlia, compresi gli assegni familiari, di fr. 800.– mensili (inc. __________.__________.__________). I coniugi si sono poi riconciliati e sono tornati a vivere insieme fino al febbraio del 2000, quando il marito ha lasciato definitivamente l'abitazione coniugale per stabilirsi in un appartamento a __________.
B. L'8 febbraio 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con una nuova istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare e previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'attribuzione dell'appartamento coniugale (compreso il mobilio e le suppellettili), un contributo alimentare per sé di fr. 1700.– mensili e uno per la figlia di fr. 800.– mensili, come pure una trattenuta sullo stipendio del marito per complessivi fr. 2500.– mensili. All'udienza del 15 marzo 2001, indetta per discutere le domande cautelari e le misure a protezione dell'unione coniugale, __________ __________ ha aderito all'attribuzione dell'alloggio familiare all'istante, ha offerto un contributo mensile per moglie e figlia di complessivi fr. 136.30 dall'aprile del 2001 e ha prospettato la disciplina del proprio diritto di visita alla figlia. Il Pretore ha sentito __________ il 20 marzo 2001.
C. Con decreto cautelare del 30 marzo 2001, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha obbligato __________ a versare un contributo mensile per moglie e figlia di fr. 1100.– ciascuna dal 1° aprile 2001 (compresi gli assegni familiari), ha ammesso l'istante al beneficio dell'assistenza giudiziaria e ha posto gli oneri processuali a carico del convenuto. Esperita l'istruttoria, __________ __________ ha confermato le sue domande in un memoriale conclusivo del 9 luglio 2001. Nel proprio memoriale dell'11 luglio 2001 il marito si è opposto a qualsiasi contributo per la moglie, ha offerto un contributo per la figlia, compresi gli assegni familiari, di fr. 447.– mensili (o, in subordine, di fr. 635.– mensili) dal passaggio in giudicato della sentenza al 31 gennaio 2002, aumentato a fr. 581.25 mensili (o, in subordine, a fr. 750.– mensili) dal 1° febbraio 2002 fino alla maggiore età, e ha concluso perché gli fosse concesso “il più ampio diritto di visita, da esercitare ogni sabato o ogni domenica, avvertendo la madre entro il giovedì precedente”. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Con sentenza dell'11 settembre 2001 il Pretore ha autorizzato i coniugi a sospendere la comunione domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha imposto al convenuto un contributo alimentare per la moglie di fr. 680.– mensili dal 1° aprile 2001, aumentato a fr. 1380.– mensili dal 1° settembre 2001 (riservato il diritto del marito di compensare “il maggior importo versato fino ad ora … con il contributo futuro”) e uno per la figlia di fr. 1100.– mensili (compresi gli assegni familiari) dal
1° aprile 2001. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 185.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello (“ricorso”) del 21 settembre 2001 per ottenere che, previa assunzione di nuovi documenti, il contributo alimentare per la moglie sia ridotto dal 1° settembre 2001 a fr. 490.– mensili o, in subordine, a fr. 680.– mensili e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il convenuto acclude all'appello nuovi documenti sulla sua situazione finanziaria. Ora, l'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423b cpv. 2 CPC) prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”. Tale facoltà, tuttavia, si riferisce solo alle cause di divorzio o di separazione, non alle misure provvisionali (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P., pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 127 n. 12) o alla protezione dell'unione coniugale (I CCA, sentenza del 10 luglio 2002 in re C., consid. 2, massima pubblicata in: www.ti.ch/icca). Per queste ultime procedure continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sempre che non sussistano contestazioni riguardo a figli minorenni (nel qual caso si applica il principio inquisitorio illimitato: DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). Nella fattispecie è litigioso unicamente, in questa sede, il contributo per la moglie, non disciplinato dal principio inquisitorio, onde l'improponibilità di nuove prove. Tutt'al più, dandosi mutate circostanze, le misure adottate potranno essere modificate in futuro (art. 179 cpv. 1 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 8 ad art. 179 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 8 seg. ad art. 179 CC; Hasenböhler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 323 n. 783; Stettler/Germani, Droit civil III, 2ª edizione, pag. 266 n. 413).
2. I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497), così come nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (DTF inedita del 9 luglio 2002 in re R., 5P.199/2002, consid. 2 con richiamo di giurisprudenza). Nel caso specifico la figlia __________, che ha compiuto i 13 anni il 7 febbraio 2002, è stata ascoltata in prima sede dal Pretore (verbale del 20 marzo 2001, nel fascicolo verde). Il precetto dell'art. 144 cpv. 2 CC è dunque stato ossequiato. Non v'è d'altro canto ragione perché questa Camera disponga una nuova audizione della ragazza, ove appena si consideri che, in appello, è litigioso solo il contributo alimentare per la moglie. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza.
3. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. Il principio del clean break cui allude il marito (appello, pag. 1 in fondo) riguarda il divorzio e non è pertinente. Ora, giusta l'art. 137 cpv. 2 CC l'ammontare dei contributi si calcola in base al riparto dell'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/ Geiser, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, op. cit., n. 4 ad art. 176 CC).
Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). In caso di ammanco, al debitore del contributo va garantito almeno il fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale sono adottate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).
4. Litigioso in appello rimane soltanto, come detto, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 4900.– mensili e quello della moglie in fr. 900.– mensili (aumentato a fr. 1200.– mensili dal 1° luglio 2001). Circa i fabbisogni, egli ha calcolato quello minimo del marito in
fr. 3120.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese d'alloggio fr. 500.–, premio della cassa malati fr. 211.70, ammortamento di debiti verso terzi fr. 1100.–, onere fiscale fr. 200.–), ridotti a fr. 2420.– mensili dal 1° settembre 2001 per decadenza di taluni debiti, quello minimo della moglie in fr. 2270.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, spese d'alloggio fr. 740.–, premio della cassa malati fr. 230.–, onere fiscale fr. 50.–), aumentati a fr. 2670.– mensili dal 1° settembre 2001 per l'insorgere di un debito verso terzi, e quello in denaro della figlia in fr. 1100.–. Sulla base di tali dati il Pretore ha posto a carico del convenuto, dal 1° aprile 2001, un contributo per la moglie di fr. 680.– mensili (aumentato a fr. 1380.– mensili dal 1° settembre 2001) e uno per la figlia, compresi gli assegni familiari, di fr. 1100.– mensili.
5. L'appellante lamenta anzitutto di aver dovuto contrarre ulteriori debiti (non considerati dal Pretore) per onorare i propri obblighi alimentari nel primo semestre del 2000, facendo valere in sostanza che la gratifica di fr. 6225.–, computata dal primo giudice nella media delle sue entrate, gli è stata corrisposta solo nel mese di giugno di quell'anno (appello, pag. 2 a metà). La doglianza esula dall'attuale giudizio, ove si consideri che il Pretore ha obbligato il convenuto a versare contributi alimentari per moglie e figlia solo a partire dal 1° aprile 2001 (decreto cautelare del 30 marzo 2001, dispositivo n. 1; sentenza impugnata, dispositivi n. 3 e 4). Si aggiunga che l'interessato non indica neppure l'ammontare degli asseriti debiti contratti per sovvenire ai propri obblighi alimentari, sicché la censura appare finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
6. L'appellante adduce inoltre di aver dovuto pagare nel marzo del 2001 non meno di fr. 3000.– alla __________ __________ Bank a titolo di “ammenda”, per evitare una procedura di pignoramento nei suoi confronti. Rileva altresì che la moglie, pur essendo stata parimenti escussa dall'istituto bancario, non ha versato nulla fino al settembre del 2001, sicché la __________ __________ Bank esigerà verosimilmente un aumento del rimborso rateale dai fr. 400.– fissati dal Pretore a fr. 600.–/800.– mensili dal 1° ottobre 2001. Il paventato incremento dell'onere nei confronti della __________ __________ Bank non trova tuttavia alcun riscontro nel fascicolo processuale. Lo stesso appellante si limita per altro a definire l'aumento come “presumibile” (appello, pag. 3 in alto). Ne discende che la valutazione del Pretore – a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale – resiste alla critica. Dandosi il caso, l'interessato potrà sempre chiedere un adeguamento del contributo alimentare alle mutate circostanze (sopra, consid. 1).
7. L'appellante si duole dipoi che il primo giudice abbia stralciato dal suo fabbisogno minimo, dopo il 31 agosto 2001, l'ammortamento di debiti personali nei confronti del __________ __________ e della __________ Bank, per complessivi fr. 600.– mensili. A suo avviso il Pretore avrebbe confuso il debito “__________d” nei confronti del __________ __________ con un altro debito inerente all'uso della carta di credito “__________ ” (appello, pag. 3 verso il basso). Se non che, tutto si ignora sulla natura dei debiti evocati dall'interessato. Invano si cercherebbe nel fascicolo processuale una prova qualsiasi o un indizio atto a dimostrare – o a rendere quanto meno verosimile – che tali debiti siano stati contratti per esigenze familiari o con l'accordo della moglie (cfr. DTF 127 III 292 consid. 2a/bb con riferimenti). Il Pretore medesimo ha espresso dubbi al riguardo (sentenza impugnata, pag. 10 verso l'alto). Né giova al marito prevalersi del fatto che l'istante abbia adoperato in talune occasioni le carte di credito di lui durante la comunione domestica (interrogatorio formale della moglie, verbale del 22 giugno 2001, pag. 11, risposta n. 9), dato che i nuovi debiti adombrati in appello sono successivi alla separazione. La moglie non avendo impugnato il giudizio del Pretore, all'appellante può essere riconosciuto in definitiva l'ammortamento dei debiti menzionati nella sentenza di primo grado, ossia fr. 700.– mensili fino al 31 agosto 2001. Per il resto, la pretesa è destinata all'insuccesso.
8. L'appellante richiama per finire l'esistenza di imposte arretrate e di ulteriori debiti verso terzi, in particolare nei confronti delle ditte __________, __________ __________ e __________ __________, come pure delle Aziende municipalizzate di __________. Per sopperire a tali oneri egli rivendica l'inserimento nel proprio fabbisogno minimo di ammortamenti per complessivi fr. 300.– mensili (appello, pag. 3 a metà e pag. 5). Agli atti non v'è traccia però dell'obbligo per l'interessato di far fronte a siffatti rimborsi rateali. A un esame di verosimiglianza (sopra, consid. 3), simili esborsi non possono dunque essere riconosciuti.
9. L'appellante non contesta il fabbisogno della figlia, fissato dal primo giudice in fr. 1100.– mensili. Il problema è che già a prima vista però tale importo riesce inadeguato. La versione più recente delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, edita nel gennaio del 2000, indica per un figlio unico in età compresa fra i 12 e i 18 anni un fabbisogno medio in denaro di fr. 1920.– mensili. La posta per “cura e educazione” (fr. 300.– mensili dal compimento dei 12 anni d'età) va invero ridotta a fr. 150.– mensili per tener conto del fatto che all'affidataria è stata imputata un'attività lucrativa a metà tempo (sentenza impugnata, pag. 5 a metà). A un giudizio sommario anche l'onere di alloggio stimato dal Pretore in fr. 210.– mensili (anziché fr. 310.– mensili) in base al costo effettivo dell'appartamento coniugale (doc. D) può rimanere invariato.
Contrariamente all'opinione del primo giudice, non si giustifica per converso alcuna riduzione percentuale del fabbisogno in denaro. Le cifre indicate nella tabella dell'edizione 2000 non sono infatti più commisurate al costo della vita nell'area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre figuranti nella tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 in basso) e non solo per il fatto che i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà). Ciò posto, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, il fabbisogno in denaro della figlia minorenne dev'essere rivalutato d'ufficio dai fr. 1100.– fissati dal primo giudice a fr. 1670.– mensili (fr. 1920.– secondo le citate raccomandazioni, meno fr. 150.– per la cura e l'educazione prestate dalla madre in natura, meno fr. 100.– per il minor costo dell'alloggio).
10. Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, in ultima analisi, come segue:
Periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2001
reddito del marito fr. 4900.–
reddito della moglie fr. 900.–
fr. 5800.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3120.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 2270.–
fabbisogno in denaro della figlia fr. 1670.–
fr. 7060.– mensili
ammanco fr. 1260.– mensili
Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 3120.– mensili,
dovrebbe corrispondere alla moglie:
fr. 2270.– (fabbisogno) ./. fr. 900.– (reddito proprio) fr. 1370.– mensili
e versare per la figlia (assegni familiari compresi) fr. 1670.– mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione (l'uno non è prioritario rispetto all'altro: I CCA, sentenza del 9 settembre 2002 in re B., consid. 11 con rinvii). Ne risulta quanto segue:
somma a disposizione del marito:
fr. 4900.– (reddito) ./. fr. 3120.– (fabbisogno) fr. 1780.– mensili
somma dovuta: fr. 1370.– + fr. 1670.– fr. 3040.– mensili
contributo per la moglie:
fr. 1370.– x (1780.– : 3040.–) fr. 800.– mensili
contributo per la figlia (assegni familiari compresi):
fr. 1670.– x (1780.– : 3040.–) fr. 980.– mensili.
Dato che i coniugi non contestano il contributo alimentare per __________, fissato dal Pretore in fr. 1100.– mensili, non sussistono ragioni per intervenire d'ufficio a scapito della figlia minorenne. Donde un contributo per la moglie di fr. 680.– (somma a disposizione del convenuto fr. 1780.–, meno il contributo per la figlia di fr. 1100.–). Su questo punto, la sentenza impugnata merita dunque conferma.
Periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2001
reddito del marito fr. 4900.–
reddito della moglie fr. 1200.–
fr. 6100.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3120.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 2270.–
fabbisogno in denaro della figlia fr. 1670.–
fr. 7060.– mensili
ammanco fr. 960.– mensili
Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 3120.– mensili,
dovrebbe corrispondere alla moglie:
fr. 2270.– (fabbisogno) ./. fr. 1200.– (reddito proprio) fr. 1070.– mensili
e versare per la figlia (assegni familiari compresi) fr. 1670.– mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione. Ne risulta quanto segue:
somma a disposizione del marito:
fr. 4900.– (reddito) ./. fr. 3120.– (fabbisogno) fr. 1780.– mensili
somma dovuta: fr. 1070.– + fr. 1670.– fr. 2740.– mensili
contributo per la moglie:
fr. 1070.– x (1780.– : 2740.–) fr. 695.– mensili
contributo per la figlia (assegni familiari compresi):
fr. 1670.– x (1780.– : 2740.–) fr. 1085.– mensili.
Dato che i coniugi non contestano il contributo alimentare per __________, fissato dal Pretore in fr. 1100.– mensili, non sussistono ragioni per intervenire d'ufficio a scapito della figlia minorenne. Donde un contributo per la moglie di fr. 680.– (somma a disposizione del convenuto fr. 1780.–, meno il contributo per la figlia di fr. 1100.–). Anche per tale periodo la sentenza impugnata merita quindi conferma.
Periodo dal 1° settembre 2001 in poi
reddito del marito fr. 4900.–
reddito della moglie fr. 1200.–
fr. 6100.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2420.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 2670.–
fabbisogno in denaro della figlia fr. 1670.–
fr. 6760.– mensili
ammanco fr. 660.– mensili
Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2420.– mensili,
dovrebbe corrispondere alla moglie:
fr. 2670.– (fabbisogno) ./. fr. 1200.– (reddito proprio) fr. 1470.– mensili
e versare per la figlia (assegni familiari compresi) fr. 1670.– mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione. Ne risulta quanto segue:
somma a disposizione del marito:
fr. 4900.– (reddito) ./. fr. 2420.– (fabbisogno) fr. 2480.– mensili
somma dovuta: fr. 1470.– + fr. 1670.– fr. 3140.– mensili
contributo per la moglie:
fr. 1470.– x (2480.– : 3140.–) fr. 1160.– mensili
contributo per la figlia (assegni familiari compresi):
fr. 1670.– x (2480.– : 3140.–) fr. 1320.– mensili.
In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, il contributo alimentare per __________ dev'essere rivalutato d'ufficio dai fr. 1100.– mensili fissati dal Pretore a fr. 1320.– mensili, mentre quello della moglie va ridotto di conseguenza a fr. 1160.– mensili (anziché fr. 1380.– mensili). L'appello va pertanto accolto entro questi limiti.
11. L'appellante afferma da ultimo che il proprio reddito è stato fissato tenendo conto della già citata gratifica di fr. 6225.– e di un rimborso spese di fr. 1000.– mensili, che non gli saranno più versati in futuro. Egli non contesta tuttavia l'ammontare dello stipendio netto stabilito dal primo giudice (fr. 4900.– mensili). Anzi, si diparte da tale importo per calcolare il reddito della famiglia (appello, pag. 4 in fondo e pag. 5 seg.). L'argomentazione è dunque senza oggetto. L'appellante si limita per il resto a contrapporre al quadro delle entrate e delle uscite familiari un proprio conteggio della situazione finanziaria, senza spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe errata. Carente di motivazione, su questo punto l'appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC).
12. Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito esce in parte vittorioso sulla riduzione del contributo alimentare per la moglie dal 1° settembre 2001, ma si vede aumentare d'ufficio – nella stessa misura – quello per la figlia. Appare equo pertanto addebitargli quattro quinti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla moglie un'equa indennità per ripetibili ridotte, commisurate alla stringatezza delle osservazioni all'appello. Nel complesso il giudizio attuale non influisce apprezzabilmente, invece, sugli oneri processuali di prima sede, che possono rimanere invariati.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
3. A titolo di contributo alimentare per la moglie, __________ __________ è tenuto a versare anticipatamente, entro il cinque di ogni mese:
fr. 680.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2001,
fr. 1160.– mensili dal 1° settembre 2001.
Il maggior importo versato potrà, dandosi il caso, essere compensato con i contributi futuri.
4. A titolo di contributo alimentare per la figlia __________, __________ __________ è tenuto a versare anticipatamente alla madre, entro il cinque di ogni mese:
fr. 1100.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2001, e
fr. 1320.– mensili dal 1° settembre 2001, assegni familiari compresi.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per un quinto a carico di __________ __________ e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario