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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.10.2002 11.2001.112

30. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·6,428 Wörter·~32 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2001.00112

Lugano 30 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.______ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 17 aprile 2001 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

giudicando ora sul decreto cautelare del 28 agosto 2001 con cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi,

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 7 settembre 2001 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 28 agosto 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1945) e __________ __________ (1940) si sono sposati a __________ il ____________________ 1969. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora come __________ __________ per l'Ufficio __________ alla __________, la moglie è anch'essa funzionaria dell'__________ __________. In seguito a difficoltà di natura familiare e finanziaria, nel maggio del 2000 __________ __________ si è rivolta a un legale, che ha dato avvio a trattative con il marito. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2000, quando __________ __________ ha lasciato l'abitazione coniugale, di cui è comproprietario con la moglie (particella n. __________RFD di __________), per trasferirsi in un appartamento a __________.

                                  B.   Il 24 agosto 2000 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione per regolare la loro “separazione di fatto per un periodo indeterminato”, concordando di sospendere la vita in comune, di assegnare l'abitazione coniugale alla moglie, di aumentare il mutuo ipotecario su quell'immobile di fr. 100 000.– per saldare svariati debiti, di accantonare fr. 1750.– mensili ciascuno su un conto presso la Banca __________ per la copertura degli interessi e dell'ammortamento (autorizzandosi reciprocamente a chiedere la trattenuta di quell'importo sul rispettivo stipendio in caso di mora), di adottare il regime della separazione dei beni a seguito del quale il marito avrebbe ceduto alla moglie la sua quota di un mezzo di comproprietà sull'abitazione (rimanendo tuttavia debitore solidale per gli oneri ipotecari), di ripartire in ragione di metà ciascuno l'eventuale eccedenza in caso di vendita di quella casa, di attribuire mobilio e suppellettili in proprietà alla moglie (salvo alcuni beni riservati al marito), in favore della quale è stato fissato un contributo alimentare di fr. 325.– mensili. L'accordo contemplava inoltre la clausola seguente:

                                         I coniugi convengono sin d'ora che quanto stabilito con la presente convenzione varrà anche in caso di separazione o di divorzio.

                                  C.   L'indomani, 25 agosto 2000, con atto pubblico rogato dal notaio dott. __________ __________ i coniugi hanno adottato la separazione dei beni, stabilendo – in particolare – che il marito avrebbe trasferito alla moglie con atto separato la sua quota di un mezzo di comproprietà sul fondo n. __________, che la moglie avrebbe assunto tutti i mutui ipotecari (il coniuge continuando tuttavia a risponderne solidalmente nei confronti della banca), che il mobilio, la biancheria e le suppellettili situate nell'abitazione erano riconosciuti di proprietà di lei. Dall'ottobre 2001 __________ __________, che da anni accusava problemi di salute, è totalmente inabile al lavoro. Nel gennaio del 2001 il notaio ha convocato i coniugi per la firma dell'atto di compravendita, mediante la quale il marito avrebbe ceduto alla moglie la sua quota di un mezzo di comproprietà immobiliare al prezzo di fr. 643 940.65, soluto mediante assunzione dei debiti nei confronti della Banca __________. __________ __________ ha rifiutato di sottoscrivere l'atto e ha interrotto il versamento degli importi pattuiti nella convenzione. Il fondo risulta tuttora intestato in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno ai due coniugi.

                                  D.   Il 17 aprile 2001 __________ __________ ha promosso azione di separazione davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo, in ossequio alla convenzione matrimoniale stipulata il 25 agosto 2000, il trapasso a suo nome della quota di comproprietà pari a un mezzo della particella n. __________ detenuta dal marito, l'assunzione nei rapporti interni fra coniugi dei debiti ipotecari (il marito restando solidalmente responsabile nei confronti della banca), l'assegnazione in proprietà di mobilio, biancheria e suppellettili posti nell'abitazione coniugale, il riparto a metà ciascuno di un eventuale utile in caso di vendita dell'immobile, oltre a un contributo alimentare indicizzato di fr. 2075.– mensili con relativa trattenuta sul salario del coniuge. In via cautelare essa ha postulato l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'abitazione coniugale, un contributo di mantenimento di fr. 2075.– mensili e la trattenuta di predetto importo dallo stipendio del coniuge.

                                  E.   All'udienza del 3 maggio 2001, indetta per la discussione delle domande cautelari, il marito ha aderito sia alla richiesta di vita separata sia all'assegnazione in uso alla moglie dell'abitazione coniugale. Si è opposto invece alle altre domande, contestando in particolare la validità delle due convenzioni firmate nell'agosto del 2000 e facendo valere che, in seguito al perdurare della sua inabilità lavorativa, il suo salario sarebbe presto stato ridotto del 20%. Entrambe le parti hanno notificato prove e __________ ha sollecitato, nelle more istruttorie, il contributo di mantenimento in suo favore, domanda avversata del marito. Statuendo il 4 maggio 2001, il Pretore ha fissato un contributo di mantenimento per lei di fr. 1500.– mensili dal 1° maggio 2001, decretando la trattenuta dell'importo dallo stipendio del marito.

                                  F.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto un memoriale conclusivo. Nel suo allegato dell'8 agosto 2001 __________ __________ ha ribadito la richiesta di vita separati e di attribuzione in uso dell'abitazione coniugale, aumentando il contributo di mantenimento rivendicato per sé a fr. 2100.– mensili fino al 31 maggio 2001 e a fr. 2280.– dopo di allora (oltre alla trattenuta di salario per i predetti importi). Con il suo memoriale del 9 agosto 2001 __________ __________ ha postulato a sua volta l'autorizzazione a vivere separati e l'attribuzione dell'abitazione in uso alla moglie (previa restituzione di svariati oggetti), opponendosi alle altre richieste. Statuendo il 28 agosto 2001, il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione domestica, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie (riconoscendo al marito il diritto di prelevare i suoi effetti personali), ha fissato per quest'ultima un contributo di mantenimento di fr. 1614.70 mensili dal 1° maggio 2001 e ha ingiunto al datore di lavoro del marito di trattenere l'importo dal salario, riversandolo alla moglie. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

                                  G.   Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 7 settembre 2001 nel quale chiede che, in riforma del giudizio pretorile, alla moglie sia rifiutato ogni contributo e che la richiesta di trattenuta di stipendio sia respinta. Nelle sue osservazioni del 3 ottobre 2001 __________ propone di rigettare l'ap­pello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha accertato anzitutto che al momento di firmare le due convenzioni il marito non versava in uno stato psicologico tale da non comprenderne la portata, contrariamente a quanto egli pretendeva, tant'è che in quel periodo egli era abile al lavoro e aveva stipulato altri contratti, compreso l'acquisto di un terreno a __________ __________. In realtà egli aveva sottoscritto liberamente le convenzioni, dopo avere partecipato attivamente alla loro confezione, e ne aveva capito la portata, il rispettivo contenuto essendo chiaro e completo. Se non che, per il primo giudice, la convenzione del 24 agosto 2000 risultava manifestamente ina­deguata e non poteva essere omologata, prevedendo essa un onere alimentare sensibilmente superiore a quello calcolato secondo il principio del riparto a metà dell'eccedenza. Per ragioni di equità il Pretore ha considerato nondimeno l'impegno dei coniugi a onorare in ragione di metà ciascuno il debito ipotecario che grava la casa di cui sono comproprietari, stabilendo perciò che il marito corrisponda alla moglie, in aggiunta al contributo alimentare, la metà degli interessi ipotecari che questa riverserà alla banca.

                                         Ciò posto, il Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito in fr. 6823.– netti e quello della moglie in fr. 5046.–. Egli ha quindi determinato il fabbisogno di lui in fr. 4984.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, quota degli interessi ipotecari fr. 1179.10, premio della cassa malati fr. 497.60, locazione fr. 1200.–, assicurazioni fr. 18.15, imposte fr. 990.–) e quello di lei in fr. 4079.05 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, quota degli interessi ipotecari fr. 1179.10, premio della cassa malati fr. 285.70, spese di riscaldamento fr. 250.–, tassa di canalizzazione fr. 21.95, assicurazioni fr. 152.30, imposte fr. 890.–, spese professionali per l'automobile fr. 200.–). Dedotti i fabbisogni della famiglia dall'insieme dei redditi, il primo giudice ha suddiviso a metà l'eccedenza di fr. 2805.10, onde un contributo mensile per la moglie di fr. 435.60. A tale importo egli ha poi aggiunto la quota di interessi ipotecari a carico del marito (fr. 1179.10), per un onere complessivo di fr. 1614.70 mensili dal 1° maggio 2001. Egli ha inoltre confermato la trattenuta di pari importo sullo stipendio del convenuto, che aveva sospeso unilateralmente i versamenti.

                                   2.   L'appellante ricorda che – come ha attestato il proprio medico psichiatra – se la sua capacità di discernimento era intatta al momento della firma, la capacità di agire secondo tale discernimento era scemata già dal febbraio 2000. Per di più, la convenzione del 24 agosto 2000 riguardava unicamente la separazione di fatto e non può essere posta a fondamento di un'istanza provvisionale né tanto meno può valere per il merito. Inoltre, egli sog­giunge, il suo reddito diminuirà presto a fr. 5587.– mensili a causa della persistente inabilità lavorativa. D'altro canto, la moglie non può pretendere di occupare da sé sola l'abitazione coniuga­le, i cui oneri sono eccessivi. Essa dev'essere chiamata ad assumere pertanto gli interessi ipotecari, mentre il costo per l'alloggio nel fabbisogno di lei va ridotto a fr. 1200.– mensili. Il convenuto fa valere altresì che l'attrice ha aumentato inammissibilmente la richiesta di contributo con le conclusioni e che il di lei fabbisogno va ridotto a fr. 3585.70 mensili, importo al quale essa può senz'altro far fronte con il proprio reddito, conservando una disponibilità di fr. 1460.30 mensili. In simili circostanze – egli conclude – non rimane spazio per un contributo di mantenimento, tanto meno ove si consideri che il nuovo diritto consacra “il principio dell'automantenimento di ciascun coniuge”. In ogni modo, a torto il Pretore ha aggiunto agli alimenti gli oneri ipotecari, i quali non fanno parte del contributo.

                                   3.   Litigiosa è in primo luogo la validità della convenzione sottoscrit­ta dai coniugi il 24 agosto 2000. Nel diritto in vigore fino al 31 dicembre 1999 una convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione o del divorzio vincolava le parti già dalla stipulazione, non solo dall'omologazione per opera del giudice. Tutt'al più un coniuge poteva poi chiedere al giudice di non approvare l'accordo invocando vizi della volontà, oppure adducendo un notevole cambiamento di circostanze per rapporto al giorno della firma, o ancora censurando l'intesa come manifestamente iniqua o illegale (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 149 segg. ad art. 158 vCC; Lüchin­ger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 25 ad art. 158 vCC con richiami). Ciò non toglie che, per principio, una convenzione legasse le parti sin dalla sottoscrizione.

                                         Nel diritto odierno occorre distinguere secondo la procedura di divorzio o di separazione adottata (si veda il rinvio generale dell'art. 117 cpv. 2 CC). In caso di divorzio su richiesta comune (art. 111 CC), i coniugi hanno la facoltà di revocare il loro accordo uni­lateralmente fino al giorno dell'ultima audizione (FF 1996 I 155 in alto; Sutter-Somm, Neuerungen im Scheidungsverfahren, in: Hausheer, Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 234 n. 5.34), ovvero fino alla conferma scritta inviata al giudice dopo il periodo bimensile di riflessione (art. 111 cpv. 2 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 110 n. 485; Rhiner, Die Scheidungsvoraussetzungen nach revidiertem schweizerischen Recht, Zurigo 2001, pag. 184 con rimandi di dottrina alla nota 741). Ciò vale per analogia anche in caso di divorzio su richiesta comune con accordo parziale (art. 112 CC; Sutter-Somm, loc. cit.; Sutter/Freiburg­haus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 41 ad art. 140 CC). Trattandosi di un divorzio su azione unilaterale (art. 114 e art. 115 CC), invece, la dottrina maggioritaria ritiene che la convenzione diventi vincolante sin dalla firma e non possa più essere rescissa unilateralmente (FF 1996 I 155 n. 234.7 in fine; Sutter-Somm, loc. cit.; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 39 ad art. 140 CC; Leuen­berger, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 5 ad art. 140 CC; critici: Fankhaser, Die einverständliche Scheidung nach neuem Scheidungsrecht, Basilea 1999, pag. 79 in alto; Liato­witsch in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, Anh. K n. 11; Rumo-Jungo, Scheidung auf gemeinsames Begehren, in: Vortrag an der Tagung Eherecht unter besondere Berücksichtigung des Scheidungsrechtes vom 16. November 2001, pag. 8 e 9 n. III.2 lett. e in fine).

                                         Anche nell'ipotesi testé accennata, comunque sia, rimane alle parti la facoltà di chiedere al giudice di non omologare la conven­zione invocando vizi della volontà o una notevole e imprevista mutazione delle circostanze, oppure facendo valere che l'accordo non adempie i requisiti degli art. 140 cpv. 2 e 141 cpv. 3 CC (FamPra.ch 1/2001 n. 7 pag. 112 consid. 3; Fankhauser, op. cit., n. 43 ad art. 111 CC; Werro, op. cit., pag. 111 n. 486; Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 6 ad art. 140 CC). E l'art. 140 cpv. 2 CC impone al giudice di verificare che i coniugi abbiano stipulato la convenzione di loro libera volontà, dopo matura riflessione, e che l'accordo sia chiaro, completo e non manifestamente inadeguato. Il disposto si applica, per analogia, anche nell'ambito di misure provvisionali e di protezione dell'unione coniugale (Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 7 ad art. 140 CC). La prova delle circostanze che si oppongono all'omologazione incombe, per il resto, a chi se ne prevale (Sutter/Freiburg­haus, op. cit., n. 82 ad art. 140 CC).

                                   4.   L'appellante sostiene che la sua capacità di discernimento era scemata già dal febbraio 2000, motivo per cui non era in grado di capire la portata e gli effetti del documento sottopostogli per la firma. L'interessata obietta che il marito ha sottoscritto liberamen­te e consapevolmente le due convenzioni, ha partecipato attivamente al loro allestimento e ha risposto con cognizione di causa davanti al Pretore, segnatamente in occasione dell'interrogatorio formale. In ogni modo, essa aggiunge, il medico curante del marito ha attestato che la sua capacità di discernimen­to era intatta; inoltre in quel periodo egli era abile al lavoro e ha firmato altri contratti, in particolare per l'accensione di un piccolo credito e per l'acquisto di un terreno a __________ __________.

                                         Il dottor __________, psichiatra del marito, ha attestato di averlo in cura fin dal 1989 e di avere costatato nell'ultimo anno “che la capacità di discernimento del paziente era intatta, mentre era diminuita quella di agire secondo tale discernimen­to”, la diminuzione potendo essere “stabilita da lieve a media”. Egli ha precisato che “in linea di principio il paziente capiva i quesiti che gli venivano sottoposti, poiché il discernimento era intatto. La diminuzione riguardava soltanto la capacità di agire secondo tale discernimento” (verbali, pag. 12). Non risulta tuttavia che nell'ago­sto del 2000 l'appellante fosse inabile al lavoro (incarto personale richiamato della Sezione delle risorse umane; interrogatorio formale della moglie, verbali, pag. 7, risposta n. 13). Anzi, il citato professionista ha confermato che “nei periodi in cui egli lavorava era in grado di prendere decisioni”, fosse pure con grande difficoltà (verba­li, loc. cit.). Dagli atti emerge inoltre che il convenuto ha condotto personalmente le trattative per l'allestimento degli accordi, fornendo il calcolo delle imposte (interroga­torio formale: verbali, pag. 9, risposte n. 4, 5 e 6; doc. R). Per di più, ancora nell'agosto del 2000 l'interessato ha sottoscritto un prestito di fr. 20 000.– (doc. 9), nell'ottobre ha venduto la propria automobile e fra agosto e ottobre ha acquistato unitamente alla propria amica un terreno a __________ __________ (deposizione __________ __________: verbali, pag. 14 verso il basso e nel mezzo). A un giudizio di mera verosimiglianza non si scorgono dunque ragioni sufficienti per ritenere che egli non fosse in grado di comprendere la portata delle convenzioni sottoscritte.

                                   5.   A parere dell'appellante, in ogni modo, la convenzione era stata allestita unicamente nella prospettiva di una separazione di fatto e non può essere posta a fondamento di una procedura giudiziaria. Ora, l'accordo contempla invero una clausola secondo cui quanto stipulato sarebbe stato valido “anche in caso di separazione o di divorzio” (sopra, consid. B; doc. N, pag. 4, n. 9). Se non che, la premessa dell'intesa menziona unicamente la volon­tà dei coniugi di “tentare una separazione di fatto per un periodo indeterminato nella speranza di salvare il matrimonio” (doc. N, pag. 2 in alto). La corrispondenza del legale dell'attrice, inoltre, faceva riferimen­to espresso a una “separazione consensuale di fatto” (doc. O; doc. 3, 4 e 5) e anche l'interessata riconosce che “si è sempre discusso di separazione di fatto” (osservazioni, pag. 7, n. 14.1). In simili circostanze appare dubbio che la pattuizione possa vincolare le parti anche solo in sede provvisionale, non potendo essere omologata una convenzione il cui testo non è chiaro e la cui portata non sia stata oggetto di matura riflessione (art. 140 cpv. 2 CC). Per di più, come si è visto (consid. 3), una convenzione di divorzio o di separazione obbliga le parti sin dalla firma solo ove essa sia allestita ai fini di una procedura unilatera­le, mentre negli altri casi essa può essere liberamente revocata fino alla decorrenza del termine di riflessione. Il valore vincolante della pattuizione in esame, pertanto, dipenderebbe dalla decisione dell'attrice di introdurre, dopo la firma, una petizione unilaterale di separazione. Simile conseguenza appare urtante ove appena si pensi che l'ipotesi non era neppure stata presa in considerazione dalle parti. Né si scorgono motivi per limitare gli effetti dell'accordo alla sola procedura provvisionale, quanto meno in mancanza di qualsiasi accenno in tal senso.

                                         Sia come sia, nel caso specifico la questione circa la validità di una pattuizione volta a regolare una separazione di fatto nell'am­bito di una successiva procedura giudiziaria può restare aperta. Le parti, infatti, non censurano l'opinione del Pretore nella misura in cui questi ha rifiutato di omologare la convenzione del 24 agosto 2000 per manifesta inadeguatezza in applicazione dell'art. 140 cpv. 2 CC (si vedano in particolare le osservazioni dell'appellata, pag. 9, punti 17 e 18), né spetta a questa Camera verificare d'ufficio l'apprezzamento del primo giudice. Ne discende che la convenzione del 24 agosto 2000 non può essere considerata vincolante per regolare l'assetto cautelare nella causa di merito. Per quanto attiene al computo degli oneri ipotecari nel fabbisogno dei coniugi, si dirà oltre (consid. 8). Giovi rilevare, in ogni modo, che la portata della convenzione del 25 agosto 2000 con cui le parti hanno adottato il regime della separazione dei beni non è oggetto del presente giudizio.

                                   6.   Ciò posto, in difetto di una valida convenzione fra i coniugi, l'assetto provvisionale è disciplinato dall'art. 137 cpv. 2 prima frase CC, secondo cui, pendente una causa di divorzio o di separazione, il giudice decreta “le necessarie misure provvisionali”. Il criterio per la definizione dei contributi di man­tenimento si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenber­ger, op. cit., n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (DTF 118 II 377 consid. 3).

                                   7.   Per quanto si riferisce al reddito del marito, il Pretore ha accertato che, nonostante il perdurare dell'assenza dal lavoro per malattia, le sue entrate rimarranno sostanzialmente invariate, visto che egli percepirà in seguito un'indennità assicurativa sostitutiva del salario. L'appellante ribadisce che, proprio per l'inabilità lavorativa, il suo stipendio sarà ridotto a fr. 5587.– mensili. Egli non si confronta tuttavia con l'argomentazione del primo giudice ossia sulla questione dell'indennità per malattia. Comunque sia, dagli atti emerge che, dopo 360 giorni di assenza, il salario dell'interessato sarà ridotto a fr. 6112.– mensili come persona coniugata, rispettivamente a fr. 5587.– in caso di divorzio (lettera della Sezione delle risorse umane del 4 maggio 2001, nel fascicolo “richiami”; v. anche doc. 2). In caso di ulteriore assenza per malattia e fino a un eventuale divorzio, il suo guadagno sarà per­tanto di fr. 6112.– mensili, cui occorre aggiungere “l'indennità giornaliera di fr. 50.– a copertura della differenza” ottenuta dall'assicurazione malattia per la perdita di guadagno (interrogatorio formale del convenuto: verbali, pag. 10, risposta n. 24; doc. 1, 2° foglio). Ne discende che a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di un giudizio provvisionale la valutazione del primo giudice resiste alla critica. Del resto, dovessero le parti rendere verosimili cambiamenti durevoli (in particolare il marito rendere verosimile un reddito inferiore alle previsioni a causa del perdurare dell'inabilità lavorativa), un adattamento alle nuove circostanze sarà sempre possibile (art. 179 cpv. 1 CC).

                                   8.   L'appellante adduce che non si giustifica di conteggiare ai fini del contributo per la moglie l'intero onere ipotecario. Fa valere che l'abitazione coniugale è eccessiva e troppo costosa per la sola attrice, la quale non può pretendere di continuare ad occuparla imponendogli il relativo costo. Del resto, solo una minima parte del mutuo ipotecario concerne i debiti da lui contratti senza il consenso della coniuge. Considerato che la moglie rifiuta di vendere l'abitazione, spetta a lei sola coprire i relativi oneri, anche se l'immobile è di proprietà di entrambi. Egli chiede pertanto che la spesa per l'alloggio nel fabbisogno dell'attrice sia ridotta a fr. 1200.– mensili e che le ulteriori spese per l'abitazione coniugale vadano a carico di lei sola. L'attrice osserva che la soluzione concordata – di comune intesa con il marito – nell'ambito della convenzione aveva per scopo di salvare l'abitazione coniugale dai debiti da lui contratti e di permettere la ripresa della vita in comune dopo un periodo di riflessione. Se non che, nel frattempo il marito si è invaghito di un'altra donna, con la quale ha acquistato “pagando di tasca sua” un terreno a __________ __________, pretendendo oggi di sottrarsi all'impegno di onorare metà dell'onere ipotecario, confermato liberamente anche nell'ambito della convenzione di separazione dei beni. Essa chiede così, nell'ipotesi in cui questa Camera non le riconoscesse l'intero onere ipotecario, di modificare l'assetto stabilito dal Pretore solo dopo un periodo transitorio, per darle il tempo di locare la casa.

                                         a)  Il Pretore ha calcolato l'onere ipotecario per l'abitazione coniugale, limitato ai soli interessi, in fr. 2358.20 mensili, che ha ripartito nel fabbisogno dei due coniugi, salvo poi obbligare il marito a versare all'attrice la sua quota in aggiunta al contributo di mantenimento. Egli ha inoltre inserito nel fabbisogno mensile della moglie fr. 250.– per le spese di riscaldamento, fr. 21.95 per la tassa di canalizzazione e fr. 152.30 per le assicurazioni. In quest'ultima posta figurano in particolare le assicurazioni che riguardano l'immobile nella misura di fr. 81.– mensili (l'assicurazione stabili di fr. 900.30 annui, stabili piscina esterna di fr. 71.60: doc. G2 e G3), mentre le assicurazioni RC private, economia domestica e oggetti di valore per complessivi fr. 71.30 mensili costituiscono una posta distinta che va conteggiata separatamente (doc. G1, G4 e G5; DTF 114 II 395 consid. 4c; v. pure Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.38).

                                         b)                                    L'interessata fa valere che gli oneri ipotecari annui ammontano a fr. 27 805.–, pari a fr. 2317.10 mensili (osservazioni, pag. 9 in alto). Essa non spiega come giunga a tale importo, ma considerato che esso risulta inferiore a quello accertato dal Pretore non sussistono ragioni per scostarvisi. Tanto più che dagli atti emerge unicamente l'onere ipotecario semestrale al 31 dicembre 2000 per complessivi fr. 12 223.50, pari a fr. 2037.25 mensili (doc. S1, 1° e 10° foglio). Per il resto, la banca ha verosimilmente sospeso l'incasso degli ammortamenti (v. doc. T e doc. S1). Tutto considerato, a un esame di semplice verosimiglianza, il costo per l'abitazione coniugale occupata dalla moglie può essere calcolato in complessivi fr. 2670.05 mensili, inclusi gli oneri ipotecari indicati dall'interessata, le spese di riscaldamento, la tassa di canalizzazione e le assicurazioni per l'immobile (sopra, consid. 8a).

                                         c)  Ora, per costante giurisprudenza nessuno dei coniugi può chiedere contributi all'altro per conseguire un tenore di vita più elevato di quello avuto durante la vita in comune e non può pretendere che l'altro gli sovvenzioni per sé solo un'abitazione occupata in precedenza dalla coppia (FamPra.ch 1/2000 pag. 144 consid. 1 con rimandi). Ove un coniuge occupi un alloggio eccessivamente costoso per rapporto a quel­lo dell'altro, la spesa va ricondotta nella norma (da ultimo: I CCA sentenza del 12 agosto 2002 in re T., consid. 6c con richiami; Rep. 1993 pag. 150 consid. 2, 1991 pag. 371 consid. 5; in materia di esecuzione: DTF 114 III 14 consid. 2). Inoltre i coniugi hanno diritto, per principio, a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 79 n. 02.34; Rep. 1994 pag. 300 consid. 4), la colpa nella disunione essendo irrilevante (Leuenberger, op. cit., n. 39 ad art. 137 CC con rimandi; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 275 n. 632).

                                         d)  Nella fattispecie non si deve tuttavia trascurare che inizialmen­te il marito si era adoperato per conservare l'abitazione coniugale, impegnandosi nelle convenzioni del 24 e 25 agosto 2000 a pagare la propria quota di oneri (doc. N, pag. 2 n.3, doc. P, 2° foglio; interrogatorio formale: verbali, pag. 9, risposte n. 2 e 7). Solo nel gennaio del 2001 egli ha sospeso i pagamenti, invocando la mancan­za di mezzi (interrogatorio formale: verbali, pag. 9, risposta n. 8). Né dopo l'avvio della causa egli ha chiesto immediatamente la vendita o la locazione dell'alloggio coniugale. Ancora all'udienza di contraddittorio la sua posizione non era esplicita, giacché si è limitato a rifiutare il pagamento dei relativi oneri, facendo valere di aver ceduto la sua quota alla con­troparte (verbali, pag. 2 in mezzo). Nel giugno del 2001 la moglie, pur immaginando che al marito interessasse vendere la casa, ignorava quale fosse la sua posizione, i coniugi non avendone mai parlato (interrogatorio formale, verbali pag. 7, risposta 6). In sostanza non risulta che il convenuto abbia dichiarato la propria disponibilità alla vendita prima del memoriale conclusivo del 9 agosto 2001 (pag. 11 in fondo).

                                         e)  In simili circostanze l'eccessivo onere d'alloggio per la moglie è dovuto anche all'atteggiamento contraddittorio del marito. Si giustifica pertanto di concedere all'appellata, così come da lei richiesto, un adeguato periodo transitorio per locare o vendere lo stabile (cfr. DTF del 27 agosto 2001, 5P.112/2001, consid. 5d/aa). Detto termine può essere fissato in sei mesi dal momento in cui la moglie ha conosciuto con sufficiente chiarezza la posizione del coniuge (cfr. in materia esecutiva: Guidicelli/Picciril­li, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Bellinzona 2002, pag. 43 n. 133). Ne discende che sino al febbraio del 2002 va conteggiato nel fabbisogno dell'attrice l'intero onere per l'abitazione coniugale. Dopo di allora, la spesa per l'alloggio dev'essere ridotta a complessivi fr. 1200.– mensili, pari a quanto propone il ricorrente. Tale cifra appare, a un esame dei fatti limitato alla verosimiglianza e considerata la situazione del mercato nella regione, adeguata per una persona sola. Quanto agli obblighi assunti dal marito in esito alla separazione dei beni, essi esulano – come detto – dal presente giudizio.

                                   9.   L'appellante sostiene che nel memoriale conclusivo la moglie ha aumentato in modo inam­missibile la propria domanda di contribu­to alimentare da fr. 325.– a fr. 530.– mensili. In realtà nell'istanza cautelare contestuale alla petizione l'attrice aveva postulato il versamento di un contributo di ben fr. 2075.– mensili, compresi gli oneri ipotecari. Il giudizio del Pretore rientra dunque in tale limite, la domanda dovendo essere considerata nel suo complesso. Per il resto il ricorrente assevera che il fabbisogno mensile dell'interessata va ridotto a fr. 3585.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati

                                         fr. 285.70, spese per l'alloggio fr. 1200.–, spese professionali per l'automobile fr. 300.–, imposte fr. 700.–). L'attrice, da parte sua, fa valere che il computo del primo giudice dev'essere corretto in fr. 4854.05, dato che le spese per l'automobile assommano ad almeno fr. 400.– mensili, calcolati su una distanza di 8 km dal posto di lavoro con una spesa di fr. 0.60 il chilometro.

                                         a)  Il Pretore ha ammesso spese per l'automobile fino a concorrenza di fr. 200.– mensili. Si tratta di un importo più che adeguato per le necessità professionali dell'interessata, la quale non ha reso verosimile di dover far uso di un veicolo privato, mentre l'abbonamento dei trasporti pubblici dal domicilio al posto di lavoro ha un costo di fr. 58.– mensili (abbonamento “arcobaleno” per due zone, da __________ a __________). Il fatto è che l'appellante medesimo riconosce all'attrice, in questa sede, una spesa di fr. 300.– mensili a tale titolo. Non vi sono ragioni quindi per scostarsi da tale cifra, in materia di pretese patrimoniali tra coniugi vigendo la massima dispositiva e il principio attitatorio (FamPra.ch 2001 n. 12 pag. 127; Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b CPC).

                                         b)  Quanto agli oneri d'imposta, l'appellante non motiva la censura diretta contro la valutazione del primo giudice, che ha stimato un esborso di fr. 890.– mensili in base a un conteggio allestito dal marito stesso (doc. R). Né l'appellante spen­de una parola per spiegare come mai egli abbia tralasciato tutte le spese di assicurazione, che – come si è visto (consid. 8a) – sono ammissibili come posta separata nella misura in cui non riguardano l'abitazione coniugale, ossia per fr. 71.30 mensili. Circa i costi dell'alloggio, si è già detto (consid. 8e).

                                         c)  In sintesi, il fabbisogno mensile dell'attrice ascen­de pertanto a fr. 5317.05 sino al febbraio del 2002 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 285.70, spese per l'alloggio e il riscaldamento fr. 2670.05,

                                              assicurazioni domestiche fr. 71.30, imposte fr. 890.–, spese professionali per l'automobile fr. 300.–) e a fr. 3847.– dopo di allora (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 285.70, spese per l'alloggio e il riscaldamento fr. 1200.–, assicurazioni domestiche fr. 71.30, imposte fr. 890.–, spese professionali per l'automobile fr. 300.–). Giovi rammentare che il reddito dell'attrice, valutato dal Pretore in fr. 5046.– mensili, non è invece contestato.

                                10.   L'attrice chiede, da parte sua, di ridurre l'onere di cassa malati nel fabbisogno dell'appellante da fr. 497.60 a fr. 456.50 mensili, sostenendo che la spesa è eccessiva. Dagli atti risulta che nel 2001 il marito pagava – appunto – un premio di fr. 497.50 mensili, di cui fr. 238.50 per l'assicurazione di base e il rimanente per le coperture complementari, fra le quali l'indennità giornaliera per perdita di guadagno (doc. 1). L'anno precedente il costo era di fr. 456.60 mensili per la medesima copertura (doc. B1). Non è il caso dunque di imporre all'interessato una riduzione della copertura, tanto meno ove si pensi che egli versa in precarie condizioni di salute e che l'indennità giornaliera garantita dalle assicurazioni complementari gli consente di far fronte alla diminuzione del red­dito (sopra, consid. 7; interrogatorio formale del convenuto: verbali pag. 10, risposta n. 24). Né i coniugi si trovano in ristrettezze finanziarie tali da imporre lo stralcio di assicurazioni non obbliga­torie (RDAT I-1999 n. 59). Dal fabbisogno del marito va tolta invece, come egli medesimo ammette, la quota di interessi ipotecari di fr. 1179.10, poiché i costi dell'abitazione coniugale vanno conteggiati unicamente nel fabbisogno della moglie, che ne usufruisce (sopra, consid. 8c). Il fabbisogno dell'appellante ammonta di conseguenza a fr. 3805.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 497.60, locazione fr. 1200.–, assicurazioni domestiche fr. 18.15, imposte fr. 990.–).

                                11.   Il convenuto ricorda che, in ogni caso, il nuovo diritto del divorzio ha introdotto il principio del clean break, secondo cui ogni coniuge deve sopperire a sé stesso. A parer suo, pertanto, egli non può essere tenuto a versare nulla alla moglie, che ha sempre lavorato ed è in grado di sovvenire al proprio fabbisogno con il suo reddito, conservando una buona disponibilità. In sostanza l'appellante rivendica, già durante causa di separazione, l'applicazione per analogia dell'art. 125 cpv. 1 CC, secondo cui dopo il divorzio ogni coniuge deve, nella misura del possibile, provvedere autonomamente ai suoi bisogni (DTF 127 III 136). Se non che, l'obbligo reciproco di mantenimento previsto dall'art. 163 CC persiste per tutta la durata del matrimonio, fino al passaggio in giudicato di un eventuale divorzio, e non cessa né durante la sospensione della comunione domestica, né durante la pendenza di una causa di stato, né in caso di separazione giudiziaria (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 230, n. 502; Werro, op. cit., pag. 200, n. 936). In concreto, poi, l'attrice adem­pie nella misura delle proprie forze l'obbligo di mantenimento della famiglia che le compete (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a), dato che già lavora a tempo pieno. Né è lontanamente ravvisabile nel suo comportamento un abuso di diritto, il marito non avendo neppure chiesto il divorzio. Il contributo di mantenimento deve pertanto essere calcolato secondo la metodica – di diritto federale – indicata poc'anzi (sopra, consid. 6).

                                12.   Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è visto, come segue:

                                         Periodo fino al 28 febbraio 2002

                                         reddito del marito                                          fr.   6 823.—

                                         reddito della moglie                                       fr.   5 046.—

                                                                                                            fr. 11 869.—  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                         fr.   3 805.75

                                         fabbisogno minimo della moglie                      fr.   5 317.05

                                                                                                            fr.   9 122.80  mensili

                                         eccedenza                                                    fr.   2 746.20  mensili

                                         metà eccedenza                                           fr.   1 373.10  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3805.75 + fr. 1373.10 =                              fr.   5 178.85  mensili

                                         e dovrebbe versare alla moglie:

                                         fr. 6823.– ./. fr. 5178.85 =                               fr.   1 644.15  mensili.

                                         Periodo dal 1° marzo 2002 in poi

                                         reddito del marito                                          fr.   6 823.—

                                         reddito della moglie                                       fr.   5 046.—

                                                                                                            fr. 11 869.—  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                         fr.   3 805.75

                                         fabbisogno minimo della moglie                      fr.   3 847.—

                                                                                                            fr.   7 652.75  mensili

                                         eccedenza                                                    fr.   4 216.25  mensili

                                         metà eccedenza                                           fr.   2 108.15  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3805.75 + fr. 2108.15 =                              fr.   5 913.90  mensili

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 6823.– ./. fr. 5913.90 =                               fr.      909.10  mensili.

                                         Ne discende che per il periodo fino al 28 febbraio 2002 il contributo stabilito dal Pretore di fr. 1614.70 mensili, finanche favorevole all'appellante, dev'essere confermato. Dopo di allora esso è da ridurre a fr. 909.10 mensili e l'appello va dunque accolto entro tale limite.

                                13.   L'appellante, per finire, contesta la trattenuta di salario per la somma di fr. 1179.10 destinata alla copertura degli oneri ipotecari. Come si è visto, tuttavia, i costi dell'abitazione occupata dalla moglie rientrano nel fabbisogno di lei (consid. 8c), né vi sono ragioni per distinguere le singole posizioni sulle quali è stato calco­lato il contributo di mantenimento. La diffida ai creditori prevista dall'art. 177 CC è destinata infatti a garantire ogni importo dovuto dal coniuge debitore in ragione dell'obbligo reciproco di mantenimento, compreso quello destinato al sostentamento della famiglia giusta l'art. 163 cpv. 2 CC (Hausheer/Geiser/Kobel, Das

                                         Eherecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2a edizione, pag. 100 n. 09.41). Inoltre, contrariamente a quanto reputa il convenuto, il Pretore non ha giudicato oltre i limiti della domanda dell'attrice, che aveva postulato la misura dell'art. 177 CC a garanzia dell'intero importo del contributo (petizione, pag. 8, n. 5.1; memoriale conclusivo, pag. 10, n. 2.1). Giovi rilevare che, in ogni caso, il ricorrente non contesta il mancato adempimento dei propri obblighi, né di avere sospeso unilateralmente i versamenti. Sotto quest'aspetto l'appello è pertanto destinato all'insuccesso, fermo restando che l'ordine di trattenuta dev'essere adeguato agli importi calcolati poc'anzi (sopra, consid. 12).

                                14.   Gli oneri del giudizio odierno, adeguati all'impegno richiesto a questa Camera, seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del con­tributo di mantenimento in favore della moglie e il conseguente adeguamento della trattenuta di salario, ma non nella misura richiesta e soltanto a decorrere dal 1° marzo 2002. Appare equo pertanto porre a suo carico due terzi degli oneri processuali. Egli verserà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del presente giudizio impone anche una riforma del dispositivo sugli oneri di prima sede, che il Pretore ha ad­debitato per un quinto all'attrice e per il resto al convenuto, con obbligo per quest'ultimo di rifondere fr. 1500.– per ripetibili ridotte. Considerata la reciproca soccombenza, tutto sommato si giustifica di suddividere anche in primo grado la tassa di giustizia e le spese in ragione di un terzo alla moglie e di due terzi al marito, tenuto a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 1250.– per ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 4, 4.1, 5 e 6 del decreto impugnato sono così riformati:

                                   4.   __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________ un contributo di mantenimento anticipato di fr. 1614.70 mensili dal 1° maggio 2001 al 28 febbraio 2002 e di fr. 909.10 mensili dal 1° marzo 2002.

                                   5.   È ordinato all'Ufficio cantonale stipendi e assicurazioni, __________, di trattenere dallo stipendio di __________ __________ l'importo mensile di fr. 1614.70 fino al 28 febbraio 2002 e di fr. 909.10 dal 1° marzo 2002 in poi, riversandolo a __________ __________, __________o, sul conto bancario sul quale essa già riceve il proprio stipendio.

                                         6.   La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 120.–, da anticipare dall'attrice, sono poste per un terzo a carico di lei e per due terzi a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice fr. 1250.– per ripetibili ridotte.

                                         Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.      

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 300.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti per un terzo a carico di __________ __________ e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         –  Ufficio stipendi e assicurazioni, Dipartimento delle finanze e dell'economia (limitatamente al dispositivo n. I/5).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

11.2001.112 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.10.2002 11.2001.112 — Swissrulings