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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.10.2000 11.2000.81

23. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,283 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.2000.00081

Lugano 23 ottobre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____.______ (opposizione a precetto esecutivo civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, dipendente da opposizione sollevata il 24 luglio 2000 da

__________ __________, __________  

a un precetto esecutivo civile notificatogli da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ -__________ __________, __________);  

giudicando ora sul diniego dell'assistenza giudiziaria al convenuto;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:    1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 agosto 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________, proprietario della particella n. __________RFD di __________, e __________ __________, usufruttuario della contigua particella n. __________, sono da tempo in lite per questioni di vicinato. Con sentenza del 23 maggio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha ingiunto a __________ __________ di spostare 23 conifere alle distanze legali dal confine con la particella n. __________. __________ __________ ha intimato il 20 luglio 2000 a __________ __________ un precetto esecutivo nelle forme cantonali per ottenere lo spostamento delle piante, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva. __________ __________ ha sollevato opposizione il 24 luglio 2000 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.

                                  B.   Il 26 luglio 2000 __________ __________ ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________ __________ si è opposto all'istanza. Con decreto del 3 agosto 2000 il Pretore ha respinto la domanda. La discussione sull'opposizione al precetto esecutivo civile si è tenuta l'11 agosto 2000 ed è stata sospesa dal Pretore in attesa dell'esito di un procedimento penale promosso da __________ __________ nei confronti del precettato.

                                  C.   Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria __________ __________ è insorto con un appello del 14 agosto 2000 nel quale chiede che la sua domanda di assistenza giudiziaria sia accolta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. __________ __________ non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   L'assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura è governata dal principio inquisitorio, di modo che il giudice collabora alla raccolta delle prove. Egli non può quindi respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Rep. 1994 pag. 306; RDAT 1998-II pag. 19). Presupposti cumulativi per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di indigenza (art. 155 CPC) e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 157 CPC).

                                   2.   Il requisito dell'indigenza è dato quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia. Tale condizione non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, quali la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Il giudizio sull'esistenza di una grave ristrettezza deve fondarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179), oppure al momento della decisione sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 122 I 5, 108 V 265 segg.). Per quel che concerne il secondo requisito, una causa non denota probabilità di esito favorevole quando le possibilità di vittoria sono notevolmente inferiori a quelle di soccombenza, al punto da non poter essere giudicate serie (DTF 121 II 209 consid. 2a e rinvii).

                                   3.   In concreto il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non ravvisando il requisito dell'indigenza, dato il reddito complessivo mensile del richiedente di fr. 1'462.–, sufficiente a far fronte alle spese di causa, se del caso con versamenti rateali. L'appellante obietta di non potere coprire con il suo reddito le spese legali e i costi giudiziari, tra i quali annovera gli esborsi da anticipare per lo spostamento della siepe litigiosa, stante l'inadempienza della controparte. L'argomentazione è in parte provvista di buon diritto. L'istante ha offerto come prove della sua indigenza il certificato municipale rilasciato il 16 marzo 1999 dal Municipio di __________, prodotto in una causa parallela, con i relativi allegati. Dall'esame di questi documenti emerge con chiarezza che l'istante ha un reddito complessivo di fr. 1'462.– mensili, composto di una rendita AVS e di una prestazione complementare, e che il suo stato di indigenza è già stato riconosciuto nell'ambito di un procedimento penale promosso contro il vicino (decisione emanata il 16 marzo 1999 dal GIAR). Già solo tenendo conto della tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (Rep. 1993 pag. 265) non vi sono motivi per negare all'istante il requisito dell'indigenza. Egli ha, infatti, un fabbisogno minimo di almeno fr. 1'475.– (importo base mensile fr. 1'025.–, costi di manutenzione dell'alloggio stimati in fr. 250.–, spese di riscaldamento stimate in fr. 200.–), palesemente insufficiente per provvedere alle spese giudiziarie e di patrocinio. La situazione di indigenza dell'appellante non può quindi essere negata, sicché l'appello a questo proposito è fondato.

                                   4.   Il primo giudice non si è espresso sul requisito – cumulativo – della probabilità di esito favorevole. La posizione processuale dell'appellante non appare d'acchito infondata, visto che egli procede per ottenere l'esecuzione di una sentenza a lui favorevole. L'appellante deve quindi essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Tale beneficio si estende alla dispensa dal pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie, all'ammissione al gratuito patrocinio, salvo il diritto alle ripetibili verso la controparte, e all'anticipazione da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammesso l'assistito (art. 159 cpv. 1 CPC). Non rientrano in questa categoria, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, i costi da anticipare per far spostare le piante litigiose (appello, pag. 2). Spese di questo tipo non riguardano la procedura giudiziaria (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6ª edizione, § 50 n. 17, pag. 296). L'appellante potrà, se del caso, chiedere al vicino inadempiente il risarcimento dei danni con azione separata (art. 502 CPC). Spetterà in ogni modo al Pretore valutare, al momento di tassare la nota d'onorario del patrocinatore, l'entità delle prestazioni strettamente indispensabili alla difesa dell'istante, tenuto conto della relativa semplicità della procedura giudiziaria e del fatto che l'istante ha proceduto personalmente all'intimazione del precetto esecutivo nelle forme cantonali.

                                   5.   Gli oneri processuali seguirebbero, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il precettato, tuttavia, che ha rinunciato a presentare osservazioni all'appello, non può essere considerato soccombente (Rep. 1997 pag. 135). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di ripetibili (DTF del 5 maggio 1997 nella causa C. c. M., consid. 5 con richiamo a Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg. ad art. 159). Non rimane perciò che prescindere da ogni prelievo, senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:

                                         __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ -__________ __________.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ -__________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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