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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.09.2000 11.2000.80

27. September 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,612 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.2000.00080

Lugano 27 settembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ___.____._____ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 20 giugno 2000 da

__________ __________, __________ (__________), e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro  

__________. __________ __________, __________ (patrocinato dagli avvocati dott. __________ __________ e __________ __________ __________, __________);  

giudicando ora sul decreto cautelare emesso il 28 luglio 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 10 agosto 2000 presentata da __________ __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 28 luglio 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Agli inizi di novembre del 1999 __________ __________ ha inviato a un imprecisato numero di persone uno scritto del 22 ottobre 1999 nel quale esponeva la sua versione dei fatti che avevano portato al suo allontanamento dalla loggia massonica “__________ ” di __________. In tale scritto egli sosteneva, segnatamente, che ciò era avvenuto a seguito di “malversazioni operate principalmente da __________ __________ ed __________ __________ ”. __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno instato il 6 novembre 1999 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona affinché fosse ordinato a __________ __________, in via cautelare e sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, di astenersi da qualsiasi divulgazione di informazioni, comunicazioni, affermazioni, apprezzamenti in forma verbale, scritta, telefonica, elettronica o di altro genere riguardanti la loro persona. Tenuta la discussione sulla domanda cautelare e preso atto che le parti rinunciavano al dibattimento finale, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, agendo in luogo e vece del Pretore, ha respinto l'istanza con decreto del 20 dicembre 1999. Un appello presentato dagli istanti contro tale decreto è stato respinto da questa Camera il 3 marzo 2000 (inc. __________.__________.__________).

                                  B.   Il 10 maggio 2000 __________ __________ ha spedito ai destinatari dello scritto 22 ottobre 1999 un'altra comunicazione, nella quale informava della procedura giudiziaria avviata da __________ __________i, __________ __________ e __________ __________ e del relativo esito nei seguenti termini:

                                         Il 22 ottobre 1999 vi avevo inviato una lettera avente quale scopo la tutela della mia onorabilità, che era stata messa in dubbio dai __________ __________ __________ e __________ __________.

                                         Con la presente vi voglio illustrare quanto è successo dopo l'invio di tale lettera, nella non remota evenienza che vi siano pervenute altre versioni dell'accaduto.

                                         Dopo l'invio della lettera in questione, i __________ __________ e __________ hanno avviato davanti alla Pretura una causa civile, chiedendo che mi fosse impedito di divolgare informazioni di qualsiasi genere che li riguardassero.

                                         Ebbene queste richieste sono state respinte integralmente dal Giudice di Bellinzona con sentenza del 20 dicembre 1999.

                                         Contrariati per la sconfitta, i __________ __________ e __________ hanno inoltrato davanti al Tribunale d'appello un ricorso contro la decisione della Pretura di Bellinzona.

                                         Con sentenza del 3 marzo 2000 anche il Tribunale d'appello ha respinto integralmente le loro richieste.

                                         I __________ __________ e __________ hanno rinunciato a ricorrere davanti al Tribunale federale, forse consci che anche la Corte federale avrebbe respinto le loro richieste.

                                         Mi sembrava doveroso fornirvi di persona la corretta versione dell'accaduto.

                                  C.   Con petizione del 20 giugno 2000 __________ __________ e __________ __________ si sono rivolti al Pretore del Distretto di Bellinzona perché fosse accertato che __________ __________ aveva leso illecitamente la loro personalità mediante divulgazione di scritti destinati a un numero imprecisato di persone, perché fosse ingiunto al convenuto di astenersi da qualsiasi divulgazione di informazioni, comunicazioni, affermazioni e apprezzamenti in forma verbale, scritta, elettronica o di altro genere riguardante direttamente o indirettamente gli attori e perché il convenuto producesse entro dieci giorni un elenco dei nomi delle persone cui erano state inviate le lettere del 22 ottobre 1999 e 10 maggio 2000, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Gli attori hanno chiesto inoltre che l'ordine di astenersi da qualsiasi divulgazione di informazioni, comunicazioni, affermazioni e apprezzamenti in forma verbale, scritta, elettronica o di altro genere fosse emanato già in via cautelare.

                                  D.   All'udienza dell'11 luglio 2000, indetta per la discussione, gli istanti hanno confermato le loro domande cautelari, alle quali si è opposto il convenuto, che ha notificato numerosi mezzi di prova, in particolare l'interrogatorio formale degli attori e l'audizione di dieci testi. Il Pretore ha acquisito agli atti i documenti prodotti dalle parti, ha richiamato l'incarto __________.__________.__________e ha respinto le altre offerte di prova. Al dibattimento finale tenutosi lo stesso giorno le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 28 luglio 2000, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare e ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.– con le spese a carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere al convenuto fr. 500.– per ripetibili.

                                  E.   __________ __________ e __________ __________ sono insorti contro il citato decreto con un appello del 10 agosto 2000 nel quale postulano, in riforma del decreto impugnato, l'accoglimento dell'istanza cautelare. Nelle sue osservazioni del 14 settembre 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha respinto la domanda cautelare poiché la lettera del 20 maggio 2000 si limitava a descrivere l'evoluzione della procedura avviata dagli istanti, senza aggiungere elementi lesivi dell'onorabilità degli attori, così che non si ravvisavano le condizioni poste dall'art. 28c CC né si giustificava un giudizio diverso da quello emanato il 20 dicembre 1999. A detta degli appellanti, invece, il Pretore sarebbe caduto in errore negando il provvedimento cautelare. Sostengono che il convenuto avrebbe fornito una versione astutamente distorta degli avvenimenti giudiziari, dando l'impressione che il Pretore e i giudici della prima Camera civile fossero entrati nel merito della lettera datata 22 ottobre 1999, ritenendone legittimi i contenuti. Adducono inoltre che lo scritto del 10 maggio 2000 non deve essere valutato isolatamente, ma alla luce di quello inviato il 22 ottobre 1999, entrambi costituendo una “manovra diffamatoria a largo raggio” nei loro confronti.

                                   2.   L'art. 28c cpv. 1 CC prevede che chi rende verosimile l'esistenza di una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo è quello di proibire all'autore un determinato comportamento allo scopo di evitare lesioni future. All'istante incombe di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze troppo severe – che il convenuto lede in quel momento o sta per ledere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto ad addurre – ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Basilea 1995, nota 623 pag. 165; Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, note 75 segg. pag. 219; Tercier in: Medialex 1/95 pag. 29 seg.).

                                   3.   In concreto, come si è visto, nello scritto del 10 maggio 2000 (doc. A) il convenuto ha comunicato ai destinatari della precedente lettera del 22 ottobre 1999 il seguito della procedura giudiziaria intentata contro di lui. Riferiva, in sostanza, che gli attori avevano avviato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona una causa civile nei suoi confronti, che il giudice aveva respinto integralmente le domande, che un ricorso inoltrato dagli istanti al Tribunale d'appello era stato respinto il 3 marzo 2000 e che gli istanti avevano rinunciato a ricorrere al Tribunale federale. Come rileva il primo giudice, l'interessato ha sostanzialmente esposto fatti veri, senza offendere la personalità degli attori. Questi ultimi affermano che la versione data dal convenuto, limitata all'esito della causa, è distorta perché incompleta. L'opinione non può essere condivisa. La lettera del 10 maggio 2000 informava in termini succinti e non lesivi persone estranee alla controversia circa l'esito del processo. La procedura cautelare promossa dagli istanti è stata effettivamente respinta in prima e in seconda sede. Nella citata lettera poi il convenuto si è astenuto da giudizi di valore sulla persona degli attori e non ha più fatto cenno alle accuse proferite il 22 ottobre 1999. Certo, egli ha accennato all'ipotesi che gli istanti avessero rinunciato a ricorrere davanti al Tribunale federale “forse consci che anche la Corte (…) avrebbe respinto le loro richieste”, ma ciò non basta per recare pregiudizio alla personalità degli attori. Né costoro hanno reso attendibile, del resto, il rischio di un'eventuale reiterazione di attacchi. Anzi, come detto il convenuto ha evitato di tornare sui comportamenti rimproverati agli avversari. In conclusione, gli appellanti non hanno reso verosimile che il convenuto abbia leso la loro personalità con la lettera 10 maggio 2000 né che siano imminenti nuove aggressioni. Quanto alle polemiche innescatesi tra le parti, esse non bastano lontanamente, da sé sole, a giustificare misure cautelari in virtù dell'art. 28c cpv. 1 CC. Ne segue che l'appello, privo di consistenza, è destinato all'insuccesso.

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre al convenuto, che ha formulato osservazioni, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 900.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avvocati dott. __________ __________ e __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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