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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.08.2002 11.2000.75

21. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,319 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2000.00075

Lugano 10 dicembre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 21 aprile 1997 da

__________ __________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro  

__________. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________);  

giudicando ora sul decreto cautelare del 21 luglio 2000 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale dei coniugi;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 31 luglio 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il

                                              21 luglio 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1958) e __________ __________ (1971) si sono sposati a __________ il __________ 1992, dopo avere stipulato il 30 dicembre 1991 una convenzione notarile in cui dichiaravano di adottare la separazione dei beni. Dal matrimonio è nata la figlia __________, il __________ 1992. Il marito, __________ __________, è titolare dal 1989 di uno studio in viale __________ __________a __________. La moglie ha aperto nel 1995 il negozio di __________ “__________ ” in viale __________ __________Il 4 dicembre 1995 essa ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona un tentativo di conciliazione, che ha avuto buon esito, i coniugi essendosi riappacificati.

                                  B.   Il 16 settembre 1996 __________ __________ ha instato per un secondo tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso questa volta il

                                         24 settembre 1996, e il 15 gennaio 1997 ha postulato in via prov­visionale l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare per __________ di fr. 1000.– mensili dal 1° settembre 1996, una provvigione ad litem di fr. 3000.–, oltre al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Alla discussione del 30 gennaio 1997 __________ __________ si è opposto all'istanza, chiedendo a sua volta l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita della madre), un contributo per __________ di fr. 600.– mensili dal 1° febbraio 1997 (da ridurre a fr. 300.– durante le vacanze estive, nel caso in cui la figlia fosse rimasta dalla madre almeno tre settimane, anche non consecutive) e la suddivisione a metà del­le eventuali spese straordinarie a lei relative. In subordine, nel caso in cui la figlia fosse stata affidata alla moglie, egli ha offerto un contributo di fr. 600.– mensili, da ridurre a fr. 300.– qualora la figlia fosse rimasta presso di lui almeno tre settimane, anche non consecutive. __________ __________ si è opposta a tali domande. Ultimata l'istruttoria, alla discussione finale dell'8 aprile 1997 essa ha ribadito le sue richieste, mentre il marito ha rinunciato all'affidamento della figlia, riaffermando la sua offerta di fr. 600.– mensili (da ridurre a fr. 300.– nelle circostanze descritte).

                                  C.   Con decreto cautelare dell'11 aprile 1997 il Pretore ha affidato __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre,

                                         ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo per la figlia di fr. 800.– mensili dal 1° febbraio 1997 (da ridurre a fr. 500.– durante le vacanze estive, nel caso in cui la figlia fosse rimasta da lui almeno tre settimane, anche non consecutive), ha suddiviso a metà le eventuali spese straordinarie per la bambina, previo accordo sul preventivo, e ha assegnato alla moglie una provvigione ad litem di fr. 1500.–. Le spese, con una tassa di giustizia di

                                         fr. 200.–, sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per

il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie

                                         fr. 800.– per ripetibili, già comprese nella provvigione di causa. Adita da entrambi i coniugi, questa Camera ha accolto parzialmente un appello di __________ __________, nel senso che con sentenza del 24 luglio 1998 ha respinto la domanda di provvigione ad litem, ma ha accolto parzialmente anche un appello adesivo di __________ __________, nel senso che ha anticipato la decorrenza del contributo per la figlia al 16 settembre 1996. Gli oneri processuali dell'appello principale e di quello adesivo, di fr. 300.– e fr. 200.– complessivi, sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (inc. __________.__________.__________).

                                  D.   Nel frattempo, il 21 aprile 1997, __________ __________ ha introdotto davanti al medesimo Pretore azione di separazione per tempo indeterminato, sollecitando l'affidamento di __________ (riservato al padre il diritto di visita e quello di essere consultato per le decisioni importanti), un contributo mensile indicizzato per la figlia di fr. 900.– fino ai sei anni di età, di fr. 1100.– fino ai dodici anni, di

                                         fr. 1350.– fino ai sedici anni e di fr. 1500.– fino al termine della formazione, oltre una partecipazione alle spese straordinarie, previo accordo sul preventivo. L'attrice ha dato atto che la liquidazione del regime matrimoniale era già avvenuta, ma si riservava di “far valere il suo credito” verso la cassa pensioni del marito. Il 26 aprile 1999 __________ __________ ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La causa è stata sospesa il 13 ottobre 1999, salvo riattivazione a istanza di parte.

                                  E.   Il 26 ottobre 1999 __________ __________ si è rivolto al Pretore facendo valere un grave peggioramento delle sue condizioni finanziarie e chiedendo la soppressione del contributo provvisionale per la figlia dal 1° marzo 1999 o quanto meno, subordinatamente, la riduzione del contributo a fr. 300.– mensili. Alla discussione del

                                         2 dicem­bre 1999 __________ __________ si è opposta all'istanza. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale dell'11 maggio 2000 l'istante, assente giustificato, ha ribadito la propria domanda in un memoriale conclusivo, mentre la convenuta ha riaffermato la propria opposizione. Statuendo il 21 luglio 2000, il Pretore ha accolto l'istanza e ha soppresso il contributo di mantenimento per __________ dal 1° novembre 1999. Non sono state riscosse spese né sono state assegnate ripetibili.

                                  F.   Contro il decreto appena citato è insorta __________ __________ con un appello del 31 luglio 2000 nel quale ha chiesto che – previa ammissione all'assistenza giudiziaria – la domanda intesa alla soppressione del contributo per la figlia sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni dell'8 agosto 2000 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello. Con ordinanza del 21 maggio 2001 il giudice delegato di questa Camera, accertata l'incompletezza dell'istruttoria, ha invitato le parti, in virtù del principio inquisitorio che disciplina il diritto di filiazione, a documentare – tra l'altro – i loro redditi negli anni 1999/2000 e la rispettiva tassazione del biennio 1997/98. Gli atti prodotti sono stati vicendevolmente intimati con ordinanza del

                                         17 agosto 2001. Su ulteriori documenti che l'appellante ha trasmesso a questa Camera di propria iniziativa __________ __________ ha avuto modo di esprimersi al dibattimento finale del 6 novembre 2001. In tale occasione è risultato che nel frattempo, con sentenza passata in giudicato il 20 settembre 2001, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, omologando una convenzione in cui __________ __________ si impegna a versare per la figlia un contributo di mantenimento di fr. 700.– mensili, più l'assegno familiare direttamente riscosso dalla madre affidataria.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC, applicabile in concreto giusta l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC, stabilisce che, pendente causa di divorzio o di separazione, il giudice decreta “le necessarie misure provvisionali”. Il criterio per la definizione dei contributi di man­tenimento si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenber­ger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare

                                         n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). Per il resto, le misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC). Nella fattispecie la questione è di sapere, appunto, se il contributo provvisionale per __________ di fr. 800.– mensili (senza riferimento ad assegni familiari) decretato dal Pretore

                                         l'11 apri­le 1997 vada soppresso o ridotto dal 1° novembre 1999. E ciò fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, emanata nel frattempo, in esito alla quale l'appellante si è impegnato a versare per la figlia un contributo di fr. 700.– mensili, assegno familiare non compreso (act. XI, pag. 2).

                                   2.   I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, “a meno che la loro età o altri motivi gra­vi vi si oppongano” (art. 144 cpv. 2 CC). L'audizione ha luogo già in sede provvisionale, ove appena il giudice debba “pren­dere disposizioni riguardo ai figli” (DTF 126 III 498 consid. 4b). In ma­te­ria di contributi alimentari, nondimeno, la misura si impone soltanto se eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali dei figli siano suscettibili di influire apprezzabilmente sull'ammon­tare della somma (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Giovi rilevare, per di più, che sull'entità del contributo alimentare i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Nel caso in esame __________ aveva appena compiuto gli otto anni allorché il Pretore ha statuito ed è ancora lontana da scelte scolastiche o professionali. Non risulta per altro che particolari inclinazioni o interessi della bambina – come ad esempio attività artistiche o sportive particolarmente onerose – possano incidere sul fabbisogno di lei. Non è quindi il caso di sottoporre __________ ad audizione davanti al Tribunale di appello.

                                   3.   Il Pretore ha ricordato che nel decreto cautelare dell'11 aprile 1997 il contributo provvisionale per __________ (fr. 800.– mensili, senza riferimento ad assegni familiari) era stato fissato in base a un guadagno del padre accertato in fr. 4136.– men­sili netti per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3114.–. Dopo di allora – ha continuato il primo giudice – l'interessato ha visto peggiorare notevolmente la sua situazione economica, al punto da doversi rivolgere all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che gli ha accordato un sussidio di fr. 2565.– mensili a titolo di pubblica assistenza. La retribuzione da lui percepita come docente presso il Centro Studi Universitari Internazionali di __________

                                         (fr. 6761.80) è stata destinata a coprire le spese fisse dello studio __________, per evitarne la chiusura. Ciò posto, il primo giudice ha stabilito in fr. 2549.– mensili il fabbisogno minimo del debitore al momento del giudizio (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, locazione fr. 595.–, premio della cassa malati fr. 205.–, assicurazioni fr. 484.–, imposte fr. 340.–), a fron­te del solo reddito consistente nel sussidio erogato dalla pubblica assistenza. Donde la soppressione del contributo per la figlia dal

                                         1° novembre 1999, ovvero dal mese successivo all'introduzione dell'istanza, non potendosi pronunciare una modifica con valore retroattivo.

                                   4.   L'appellante sostiene anzitutto che il fabbisogno minimo del marito non eccede fr. 2443.20 mensili, giacché il premio della cassa malati è in realtà di fr. 99.20. Per quanto riguarda le entrate, essa fa notare che la tassazione 1999/2000 del coniuge attesta un reddito aziendale di fr. 45 000.– annui e, dedotti i contributi alimentari, un imponibile annuo di fr. 32 507.–, più che sufficienti per consentire il pagamento di fr. 800.– mensili. Secondo l'appellante poi il sussidio assistenziale di fr. 2565.– mensili percepito dall'istante si configura come un debito aziendale, il cui rimborso non può prevalere sull'onere di mantenimento. Per di più, il marito non può evitare di vedersi imputare un reddito ipotetico, poiché rimanendo senza lavoro avrebbe senz'altro potuto trovare – con le sue qualifiche professionali – un'altra occupazione. Infine l'appellante fa valere che la documentazione contabile prodotta dall'istante è “un miscuglio tra situazione personale e situazione professionale”, che nel 2000 le condizioni economiche di lui sono considerevolmente migliorate e che egli è tuttora proprietario di immobili “par­zialmente posti a reddito”, beni che devono poter essere realizzati per il mantenimento della figlia.

                                   5.   L'interessato obietta che l'appellante non ha mai prodotto alcun conteggio sull'andamento del suo negozio di __________ e afferma che il proprio fabbisogno minimo ascende ad almeno fr. 2743.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, locazione fr. 595.–, premio della cassa malati fr. 99.50, assicurazioni fr. 484.–, spese di automobile fr. 300.–, imposte fr. 340.–). Soggiunge che il suo studio __________ ha registrato alla fine dell'esercizio 1998 una perdita di ben fr. 61 089.10, che nel 1999 il disavanzo era ancora di fr. 26 410.60, che egli ha accumulato debiti su debiti, che le sue proprietà sono già pesantemente ipotecate e che per provvedere a sé stesso egli deve far capo alla pubblica assistenza. La sua contabilità poi sarebbe sufficientemente chiara, mentre di nessuna pertinenza sarebbe la tassazione 1999/2000, i cui dati di riferimento risalgono – per via del sistema di imposizione prenumerando – al 1997 e al 1998. L'istante epiloga rammentando che la sua difficile situazione è dovuta alla crisi economica e contesta che possa essergli imputato un reddito ipotetico, la decisione di non chiudere lo studio essendosi dimostrata anzi lungimirante.

                                   6.   Il reddito di un lavoratore indipendente va stabilito in base ai dati desumibili dal bilancio e dal conto perdite e profitti della sua azienda oppure, in mancanza ciò, sulla scorta dei dati fiscalmente accertati (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 42 ad art. 125 CC). Decisivo inoltre non è necessariamente il reddito conseguito al momento del giudizio, ma quello medio, calcolato sull'arco di più anni, soprattutto ove gli introiti denotino sbalzi rilevanti (DTF inedita del 17 ottobre 2000 in re M., consid. 3c; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 52 in fine ad art. 285 CC; Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 34 ad art. 285 CC). Nella sua sentenza del 24 luglio 1998 questa Camera aveva determinato il reddito medio dell'istante, fra il 1993 e il 1997, in fr. 4136.– mensili. La valutazione era invero prudenziale, poiché dalla tassazione 1995/96 (allegata alla richiesta di assistenza giudiziaria dell'appellante) risultava bensì un reddito azien­dale nel 1993/94 di

                                         fr. 48 000.– annui (pari a fr. 4000.– mensili), ma dalla tassazione 1997/98 (acquisita agli atti in appello il 25 maggio 2001) emerge finanche un reddito aziendale negli anni 1995/96 di fr. 60 700.– annui (pari a fr. 5058.– mensili). Quanto alla tassazione 1999/ 2000, essa attesta un reddito aziendale negli anni 1997/98 di

                                         fr. 45 000.– annui e un reddito netto della sostanza di fr. 5423.– annui (reddito lordo fr. 6778.–, meno deduzioni per fr. 1355.–), onde una media di fr. 4201.– mensili, ancora superiore a quanto aveva valutato questa Camera nel 1998.

                                         Per quanto riguarda i successivi redditi dell'istante, agli atti non figura ancora la dichiarazione d'im­posta 2001/02 (doc. “ad c” pro­dotto in appello il 25 maggio 2001). Stando alla contabilità acquisita, nondimeno, nel 1999 lo studio di architettura ha chiuso l'esercizio con una perdita di ulteriori fr. 26 410.60 (doc. “ad d”

                                         n. 1 prodotto in appello e doc. 15, 5° foglio). Non si deve trascurare per vero che in tale somma sono comprese anche spese personali dell'istante (verbale del 13 gennaio 2000, pag. 11,

                                         risposta n. 12 all'interrogatorio formale; doc. 18 e 19 nell'inc. __________.__________.__________), a quanto risulta di circa fr. 31 000.– (doc. “ad d”

                                         n. 1 prodotto in appello; doc. 15, 3° foglio, “costi 1999”: posizioni n. 4 “abbiglia­mento”, n. 5 “affitto abitazione”, n. 8 “alimenti Lucrezia”, n. 10 “assicurazioni” [da cui dedurre la cassa malati],

                                         n. 12 “auto­mez­zi” [da cui dedurre un 20% per uso personale],

                                         n. 13 “diversi”, n. 15 “elettricità abitazione”, n. 19 “onorari”, n. 20 “personali”, n. 27 “tasse”, n. 28 “telefono abitazione”, n. 33 “viag­gi”). Di per sé il risultato dell'esercizio 1999 darebbe quindi un attivo di circa fr. 5410.– annui, pari a fr. 450.– mensili. L'esercizio 2000 ha già chiuso in attivo, secondo la contabilità acquisita, per fr. 691.90. Anche in tal caso però l'istante ha inserito fra i passivi dello studio sue spese personali per circa fr. 34 500.–, sicché il reddito aziendale risulterebbe di fr. 35 000.–, pari a fr. 2916.– mensili (doc. “ad d” n. 2 prodotto in appello, 3° e 5° foglio). Rimane il fatto che, pur con le rettifiche testé apportate, nel biennio 1999/2000 il reddito medio dell'interessato si è aggirato attorno ai fr. 1680.– mensili, importo di gran lunga inferiore a quello degli anni precedenti.

                                         Dal marzo al dicembre del 1999 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha accordato all'istante, come detto, una prestazione di fr. 2565.– mensili a titolo di pubblica assistenza (doc. 1, 2 e 3). Di tale entrata non si è tenuto conto poc'anzi, non perché l'introito raffiguri – come confusamente asserisce l'appellante –un “debito aziendale”, ma perché ai fini dei contributi alimentari le prestazioni della pubblica assistenza non costituiscono un reddito (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 18 ad art. 125 CC con rimandi). O il debitore infatti può conseguire un guadagno (e allora gli si imputa, per principio, tale entrata, eventualmente corretta al rialzo alla stregua di reddito potenziale) o non è in grado di guadagnare alcunché (e allora non può considerarsi come guadagno la prestazione della pubblica assistenza, che per altro va rimborsata). Su questo punto anche l'opinione del Pretore, che qualifica implicitamente alla stregua di reddito la prestazione di pubblica assistenza percepita dall'istante (decreto impugnato, consid. 5), non può essere condivisa.

                                   7.   Premesso che il guadagno dell'istante è nettamente calato (da oltre fr. 4100.– mensili a meno di fr. 1700.– mensili) per rapporto all'11 aprile 1997, allorché il Pretore aveva fissato il contributo prov­visionale di fr. 800.– mensili per __________, occorre ancora esaminare se – come assevera l'appellante – all'istante vada imputato un reddito ipotetico. Per consolidata giurisprudenza invero il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un obbligato alimentare ove quest'ultimo abbia la con­creta e ragionevole possibilità di maggior guadagno (DTF 119 II 314 consid. 4a e rinvii; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 47 ad art. 125 CC), tanto meno se si pensa che la libera scelta di una professione trova i suoi limiti nell'obbligo di provvedere al debito mantenimento della famiglia (DTF 114 IV 124). Il Pretore non si è nemmeno posto la questione di un eventuale reddito ipotetico. Ora, in concreto le difficoltà economiche dell'istante si tra­scinano da anni. Egli stesso ha dichiarato che nel 1998 lo studio d'architettura ha prodotto un utile di appena fr. 10 836.55 (doc. 4: dichiarazione d'imposta 1999/2000; doc. 10: contabilità 1998). Nel 1999 poi il ricavo è stato pressoché nullo e nel 2000 è risultato a dir poco insufficiente per rapporto alla notoria ripresa del settore edilizio in quel biennio. È vero che recentemente la situazione dell'istante sembra essere migliorata, non potendosi comprendere altrimenti come egli possa onorare il contributo ali­mentare per la figlia di fr. 700.– mensili (assegno familiare escluso) assunto nella convenzione sugli effetti del divorzio (sopra, consid. F in fine). Ma ciò non significa che per anni egli potesse indugiare in un'attività stentata o finanche deficitaria, lasciando la figlia al proprio destino, solo per conservare lo studio in proprio.

                                         In effetti, si fosse dato la pena di impiegarsi come dipendente, in qualità di archi­tetto STS con pluriennale esperienza, l'istante avrebbe senz'al­tro potuto far fronte al mantenimento della figlia. Secondo la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) lo stipendio annuo indicativo per un diplomato STS o ETS al primo impiego (da 25 a 29 anni), senza funzioni direttive, è compreso statisticamente tra fr. 62 000.– e fr. 76 000.– annui (ossia tra fr. 5166.– e fr. 6333.– mensili, tredicesima compresa). Quello di un diplomato STS o ETS fra i 40 e i 44 anni con mansioni dirigenziali in un'azienda di media importanza varia da

                                         fr. 103 000.– a fr. 138 000.– annui (da fr. 8583.– a fr. 11 500.– mensili, tredicesima compresa). Non è sicuramente fuori luogo presumere che, avesse rinunciato alla sua attività indipendente, il 26 ottobre 1999 (data in cui ha chiesto la soppressione del contributo) l'istante sarebbe stato in grado di guadagnare almeno fr. 5000.– mensili lordi. Ma tant'è. Si volesse anche prescindere da quest'ultima cifra e comprendere il suo desiderio di conservare lo studio d'architettura, sarebbe bastato – come si vedrà oltre – ch'egli riuscisse a guadagnare fr. 3650.– mensili netti, pari alla media arrotondata dei redditi da egli medesimo conseguiti negli ultimi tre bienni fiscali (fr. 5058.– per il 1995/96, fr. 4201 per il 1997/98 e fr. 1683.– per il 1999/2000: sopra, consid. 6). E tale cifra era, come si è appena visto, alla sua portata.

                                   8.   Per quanto concerne il fabbisogno minimo dell'istante, il Pretore l'ha calcolato in fr. 2549.– mensili (sopra, consid. 3), mentre l'appellante sostiene che la somma non eccede fr. 2443.20 (sopra, consid. 4). La questione va approfondita.

                                         a)   In merito al minimo vitale del diritto esecutivo il Pretore si è attenuto alla vecchia prassi di questa Camera, che fissava in fr. 925.– mensili quello di un coniuge convivente. Secondo l'at­tuale giurisprudenza invece, ispirata all'indirizzo più recente della dottrina, ogni coniuge si vede riconoscere il fabbisogno minimo ch'egli avrebbe se vivesse da solo, giacché da un'eventuale con­vivenza egli non è tenuto a trarre vantaggi né svantaggi (I CCA, sentenze del 16 dicembre 1999 in re L., consid. 8a e del 29 dicembre 1999 in re N., consid. 6; analogamente, per l'alloggio: FamPra.ch 2000 pag. 135). In concreto, vivesse per conto pro­prio, l'istante avrebbe diritto di vedersi riconoscere l'indennità di fr. 1025.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per persone sole in vigore al momento in cui è stato emes­so il giudizio impugnato: Rep. 1993 pag. 265). La metodica per il calcolo del contributo alimentare essendo questione di diritto, nel fabbisogno minimo dell'istante va inserita tale cifra.

                                         b)   Analogo principio vale per il canone di locazione, da commisurare alla spesa cui l'istante dovrebbe far fronte ove vivesse da solo. L'intera pigione di fr. 1070.– mensili, oltre a fr. 140.– di acconto per le spese accessorie (doc. 3 allegato all'istanza di assistenza giudiziaria dell'appellante), appare eccessiva per una persona singola, che non abbisogna di un appartamento di quattro locali. Men che meno se si considera che l'appellante spende per sé sola fr. 750.– mensili (fr. 1085.– incluse le spese accessorie, meno fr. 335.– che rientrano nel fabbisogno della figlia: sotto, consid. 11). Dovendosi garantire un trattamento paritario fra coniugi in costanza di matrimonio, se non altro in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 122 III 404), anche all'istante va riconosciuto un onere locativo di fr. 750.– mensili (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4).

                                         c)   Il premio della cassa malati ammonta a fr. 99.20 e non a

                                               fr. 205.– mensili, come del resto riconosce l'istante. Questi beneficia del sussidio cantonale, che copre interamente il premio per l'assicurazione obbligatoria di fr. 141.– mensili (doc. 5), e versa solo fr. 99.20 mensili di assicurazione complementare per la degenza in camera privata. Se non che, all'istante va imputato – come si è spiegato (consid. 7) – un reddito ipotetico di almeno fr. 3650.– mensili netti. Con tale reddito egli non avrebbe più diritto a sussidi. Gli va pertanto riconosciuto il premio pieno, di fr. 240.20 mensili, inclusa l'assicurazione complementare che con tale reddito egli potrebbe permettersi.

                                         d)   Il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo dell'istante un'indennità di fr. 484.– mensili per “assicurazio­ni”. Dagli atti si evince unicamente, però, che l'istante versa un premio di

                                               fr. 5436.– annui per un'assicurazione vita di previdenza vincolata (“terzo pilastro”: doc. 7 allegato all'istanza di assistenza giudiziaria dell'appellante), oltre a fr. 330.20 annui per l'assicurazione contro la responsabilità civile e l'economia domestica. L'onere assicurativo ammonta pertanto, secondo la documentazione prodotta, a fr. 480.50 mensili e va riconosciuto in tale misura.

                                         e)   Il reddito potenziale di fr. 3650.– mensili dovendosi già reputare al netto degli oneri sociali e delle spese aziendali (art. 26 LT), non possono essere inseriti nel fabbisogno minimo dell'istante i contributi AVS/AI/IPG da egli esposti, né quelli per l'assicurazione infortuni, per l'assicurazione professionale contro la responsabilità civile o per l'assicurazione professionale delle cose (doc. 4, 6, 10 e 11 allegati all'istanza di assistenza giudiziaria dell'appellante). Parimenti non si giustifica di includere nel fabbisogno minimo la spesa di fr. 300.– che l'istante espone per l'autovettura, il cui uso professionale rientra nelle spese dell'azienda. Quanto a eventuali spese per il trasferimento dal domicilio (in via __________) alla sede dello studio (in viale __________), non consta che l'istante ne affronti.

                                         f)    Per quel che è infine dell'onere fiscale, l'importo di fr. 340.– mensili accertato dal Pretore (non controverso) risulta conforme ai dati della tassazione 1999/2000 e va confermato. Ne discende, in ultima analisi, che il fabbisogno minimo dell'istante assomma a fr. 2835.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, costi di alloggio fr. 750.–, premio della cassa malati fr. 240.20, assicurazioni fr. 480.50, imposte fr. 340.–).      

                                   9.   Il Pretore non si è interrogato sul reddito dell'appellante. Nella sua sentenza del 24 luglio 1998 questa Camera l'aveva fissato, per gli anni 1995 e 1996, in fr. 2250.– mensili sulla base della dichiarazione d'imposta 1997/98. Dalla tassazione 1999/2000 allegata all'istanza di assistenza giudiziaria risulta ora un reddito aziendale di fr. 38 000.– annui, da cui dedurre fr. 7842.– per contributi di legge, mentre il “reddito d'altra fonte” di fr. 7216.– annui corrisponde semplicemente all'ammontare degli alimenti versati dal coniuge. Ne segue, per gli anni 1997 e 1998, un introito medio di fr. 2513.– mensili. Nella dichiarazione d'imposta 2001/02 l'appellante ha esposto un reddito di fr. 30 000.– annui, oltre agli alimenti in favore della figlia, e deduzioni (contributi di legge) per complessivi fr. 4078.– (documento prodotto in appello il 22 giugno 2001, posizioni 1a, 17a, 17b, 17c), onde un'entrata mensile media, negli anni 1999 e 2000, di fr. 2160.– netti. Nel gennaio del 2001 essa ha poi costituito una società a garanzia limitata (la __________ __________), che ha ripreso la sua ditta individuale, facendosi assumere con uno stipendio lordo di fr. 2500.– mensili (lettera del 22 giugno 2001 all'Ufficio circondariale di

                                         tassazione e certificato di salario, prodotti in appello lo stesso

                                         22 giugno 2001). La circostanza – nuova – non sarebbe ricevibile neppure in virtù del principio inquisitorio che presiede al diritto della filiazione, essendo intervenuta dopo l'emanazione del decreto impugnato (__________.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2;

                                         I CCA, sentenza del 27 luglio 2000 in re S., consid. 1, notificata anche al patrocinatore dell'istante). Sia come sia, ci si fondasse anche su un reddito mensile di fr. 2350.– netti (circa fr. 2600.– mensili lordi), il risultato non muta, come si vedrà in appresso (consid. 12). Ai fini del giudizio ci si può dunque fondare su tale importo.

                                10.   Il primo giudice non ha stabilito nemmeno il fabbisogno minimo dell'appellante, né quest'ultima ha speso una parola in proposito. I dati indispensabili si possono desumere, ad ogni modo, dalla documentazione allegata alla richiesta di assistenza giudiziaria. Al minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1025.– mensili per persona sola) va aggiunto perciò il costo dell'alloggio (fr. 750.–, come detto: sopra, consid. 8b), il premio della cassa malati (fr. 223.65, di cui fr. 118.70 per l'assicurazione complementare) e l'onere d'imposta (fr. 150.–: tassazione 1999/2000). In totale il fabbisogno minimo dell'appellante assomma così a fr. 2148.65 mensili.

                                11.   Il fabbisogno in denaro della figlia (non considerato dal Pretore né dalle parti) va stabilito – per prassi invalsa – seguendo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattandole alla singola fattispecie, segnatamente alla situazione logistica ed economica dei genitori (I CCA, sentenza del 24 luglio 1998 fra le stesse parti pubblicata in Rep. 1998 pag. 175; Rep. 1994 pag. 298 consid. 5). Nella versione più recente, del gennaio 2000, tali raccomandazioni stimano il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico di 9 anni in fr. 1760.– men­sili, di cui fr. 335.– per l'alloggio e fr. 300.– per cure e educazione, che nel caso specifico la madre non può prestare in natura poiché già lavora a tempo pieno (Rep. 1996 pag. 117). Quanto a un eventuale adattamento del fabbisogno verso il basso, non ne soccorrono le premesse, giacché le cifre figuranti nell'edizione 2000 delle raccomandazioni non sono più commisurate al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento a valori medi nazionali (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10). Il reddito familiare cui esse si rapportano, poi, si situa sotto la media svizzera, al punto che i valori esposti sono consigliati soprattutto per famiglie in situazioni relativamente modeste (loc. cit.). Il fabbisogno in denaro di __________, di conseguenza, va stabilito in fr. 1760.– mensili.

                                12.   Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è visto, come segue:

                                         reddito (potenziale) del marito                    fr. 3650.–         

                                         reddito della moglie                                   fr. 2350.–

                                                                                                       fr. 6000.–  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                    fr. 2836.–

                                         fabbisogno minimo della moglie                 fr. 2149.–

                                         fabbisogno in denaro di __________           fr. 1760.–

                                                                                                       fr. 6745.–  mensili

                                         ammanco                                                fr.   745.–  mensili.

                                         Per consolidata giurisprudenza, l'obbligo del debitore alimentare trova il proprio limite nella disponibilità di lui, una volta dedotto dal suo reddito il fabbisogno personale. L'eventuale ammanco rimane a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno. Tale principio vale anche nel caso di contributi a figli minorenni (DTF 123 III consid. 3b/bb, 121 I 97, 121 III 301; Wullschleger, op. cit., n. 40 ad art. 285 CC). In concreto l'istante può dunque conservare per sé quanto corrisponde al proprio fabbisogno minimo (fr. 2836.– mensili) e destinare il resto, ovvero la differenza di fr. 814.–, al mantenimento della figlia. Ciò significa che non si giustifica di ridurre – né tanto meno di sopprimere, come ha fatto il Pretore – il contributo alimentare per __________ di fr. 800.– mensili stabilito nel decreto cautelare dell'11 aprile 1997. L'appello della moglie merita pertanto accoglimento.

                                13.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 2 CPC), che rifonderà all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. Quest'ultima, di per sé, renderebbe senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria. La relativa indennità appare tuttavia di difficile – se non impossibile – incasso, onde l'opportunità di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio, i requisiti dell'indigenza (art. 155 CPC) e del buon fondamento dell'appello (art. 157 CPC) essendo resi verosimili. L'esito del presente giudizio imporrebbe pure una riforma degli oneri di prima sede (il Pretore non ha prelevato spese né assegnato ripetibili). L'appellante però non ha interesse legittimo a postulare una modifica del dispositivo sulle spese, che non la tocca. Né essa ha cifrato una pretesa per ripetibili, che per la sua indole patrimoniale non può rimanere indeterminata (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige anche sul piano federale: Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Essa si limita a rivendicare “con­grue ripetibili”, ma non ne ha mai indicato l'ammontare, nemmeno al dibattimento finale. Ciò non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC. Al riguardo l'appello sfugge pertanto a un esame di merito.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:

                                         L'istanza intesa alla modifica del contributo provvisionale è respinta.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 350.–   

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 1000.–  per ripetibili.

                                   3.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________, rispet­tivamente dell'avv. __________ __________, __________.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________ (dispositivo n. 2).

                                         Comunicazione:

                                         – Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                         – Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

11.2000.75 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.08.2002 11.2000.75 — Swissrulings