Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.10.2000 11.2000.64

19. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,119 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2000.00064

Lugano 19 ottobre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 24 giugno 1998 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)  

Contro  

Comunione dei comproprietari del “__________ __________ __________ ”, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 16 giugno 2000 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 giugno 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 29 luglio 1982 __________ __________, allora proprietario delle particelle n. __________, __________e __________RFD di __________, ha costituito la seguente servitù:

                                         A carico delle particelle n. __________ e n. __________e a favore della part. n. __________viene costituita una servitù d'uso nel senso che il proprietario attuale della part. n. __________ è autorizzato ad utilizzare quale giardino una fascia di terreno di una larghezza di ml 4 dei mappali __________e __________, lungo tutta la lunghezza dei confini dei fondi servienti con il fondo dominante.

                                         Il 15 settembre 1983 __________ __________ ha venduto a __________ __________, tra l'altro, i fondi n. __________e __________. Il compratore si è impegnato a costituire a favore della proprietà del venditore una servitù “per utilizzazione giardino della larghezza di 4 m che corre dall'attuale confine della particella n. __________a confine con le particelle n. __________e n. __________”. Il diritto reale è stato iscritto a registro fondiario il 29 luglio 1985. I fondi n. __________e __________sono poi stati riuniti con la particella n. __________7, sulla quale è stato costruito un edificio in proprietà per piani (Condominio “__________ __________ ”). Il 23 giugno 1998 alcuni operai, incaricati dall'amministratore del Condominio, hanno proceduto al taglio di due alberi nella fascia di terreno a confine, oggetto della servitù.

                                  B.   Il 24 giugno 1998 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna che alla Comunione dei comproprietari del Condominio “__________ __________ ” fosse vietato di tagliare gli alberi posti sulla striscia di terreno gravata dalla servitù e che la convenuta fosse condannata al pagamento di fr. 8'001.– per il risarcimento del danno. In via cautelare egli ha postulato la cessazione immediata dei lavori di taglio, ciò che il Pretore ha decretato il 22 luglio 1998. Nella sua risposta del 27 agosto 1998 la Comunione dei comproprietari del Condominio “__________ __________ ” ha proposto di respingere l'azione. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito le proprie domande. Esperita l'istruttoria, nel memoriale conclusivo l'attore ha riaffermato il suo punto di vista, postulando inoltre la condanna della controparte a ripiantare gli alberi abbattuti. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 7 giugno 2000, il Pretore ha respinto l'azione e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 750.– per ripetibili.

                                  C.   Contro la citata sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 16 giugno 2000 nel quale chiede che sia dato ordine alla convenuta di non abbattere altre piante situate nell'area gravata di servitù e che il giudizio del Pretore sia modificato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 4 agosto 2000 la Comunione dei comproprietari del Condominio “__________ __________ ” propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   La convenuta chiede preliminarmente di dichiarare nullo l'appello poiché sprovvisto della formale dichiarazione di ricorso (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC). In concreto è vero che il memoriale non contiene una dichiarazione esplicita di appello, ma è anche vero che tale mancanza non è motivo di nullità se la volontà di ricorrere appare chiara e il difetto non reca pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile commentato e massimato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 309). Dal memoriale dell'attore si evince chiaramente la volontà dell'interessato di far riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione. L'appello è pertanto ricevibile.

                                   2.   Il Pretore ha accertato anzitutto che gli alberi posti sulla striscia di terreno oggetto della servitù hanno un'età compresa tra i 12 e 18 anni e non sono cresciuti spontaneamente. Ricordato che già nel 1990 erano sorte discussioni sulle piante, egli ha ritenuto che al momento in cui è stata costituita la servitù la superficie gravata non era stata prevista per la coltivazione di alberi ad alto fusto. Inoltre – ha continuato il Pretore – una servitù dev'essere interpretata restrittivamente e un giardino, nell'accezione comune, va inteso come zona di svago con tappeto erboso, fiori e piante, mentre la zona gravata dalla servitù litigiosa, quasi tutta coperta da vegetazione arborea, somiglia più a un bosco. Ciò posto, il primo giudice ha concluso che il contenuto della servitù così com'è inteso dall'attore non è conforme all'iscrizione nel registro fondiario. Donde il rigetto della petizione.

                                   3.   L'appellante ribadisce che il taglio delle piante, esistenti già al momento della costituzione dell'onere, viola la servitù. A mente sua la nozione di giardino comprende anche gli alberi attuali e soggiunge che il diritto è stato costituito nel 1982 proprio per tutelare la vegetazione da egli piantata o che egli avrebbe piantato. Inoltre rileva che l'estensione della servitù è dimostrata dal modo in cui essa è stata rispettata per quindici anni, in maniera pacifica e in buona fede.

                                   4.   L'art. 738 cpv. 1 CC stabilisce che l'estensione di una servitù è determinata dall'iscrizione a registro fondiario, sempre ch'essa definisca chiaramente i diritti e gli obblighi che ne derivano. Se è chiara, l'iscrizione esclude qualsiasi interpretazione (DTF 115 II 434 consid. 2b, 88 II 271, 86 II 243 consid. 4; Liver in: Zürcher Kommentar, n. 36, 103 e 109 ad art. 738; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 330 n. 2291). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui essa è stata esercitata per molto tempo pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Decisivi sono il senso e lo scopo per le quali la servitù è stata costituita, come pure l'interesse e le necessità del fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2, 117 II 534 consid. 4; I CCA, sentenza del 5 aprile 2000 in re A. contro S.), ritenuto che ogni servitù va interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti del fondo serviente più di quanto occorre al suo normale esercizio (Steinauer, op. cit., pag. 331 n. 2292; Liver, op. cit., n. 94 ad art. 738 CC).

                                   5.   In concreto a registro fondiario sono iscritte a favore della particella n. __________ due servitù: l'una, denominata “uso giardino”, risalente al 6 ottobre 1982 e l'altra, pressoché omonima (“uso del giardino”), iscritta il 29 luglio 1985 (estratto nel fascicolo “richia-mo VII”). I documenti giustificativi non precisano tuttavia come debba essere il giardino. Le iscrizioni, ancorché chiare, sono puramente telegrafiche e non permettono – da sé sole – di determinare la portata dei diritti e degli obblighi che ne discendono. Secondo la comune accezione, invero, un giardino è una superficie di terreno per lo più cintata, destinata alla ricreazione e al passeggio, coltivata con piante ornamentali e fiori, con prati erbosi, fontane ecc. (Battaglia, Il Grande Dizionario della Lingua Italiana, vol. VI, pag. 769). L'indicazione “uso giardino” o “uso del giardino” è quindi meramente generica (cfr. Steinauer, op. cit., pag. 229, n. 2291a). Essa non consente di sapere quali e quante piante debbano essere lasciate, rispettivamente possano essere messe a dimora sulla striscia di terreno. Nelle condizioni descritte occorre pertanto far capo al titolo di acquisto delle servitù.

                                   6.   Dagli atti risulta che il primo onere, costituito nel 1982 dall'appellante su un suo fondo proprio e a carico di altri suoi fondi, mirava alla “costituzione di una servitù d'uso, nel senso che il proprietario attuale della part. __________ è autorizzato ad utilizzare quale giardino una fascia di terreno di una larghezza di 4 m lungo tutta la lunghezza dei confini con i fondi servienti” (doc. G). La seconda è stata pattuita nel 1983 con l'acquirente delle particelle n. __________e n. __________, il quale si è impegnato a costituire una servitù “per utilizzazione giardino della larghezza di 4 m che corre dall'attuale confine della n. __________a confine con le n__________e __________”, come indicato in rosso sul piano di situazione (doc. A, foglio 4). Per ammissione dell'attore medesimo, la seconda servitù è un doppione della prima (doc. H). Sia come sia, né il titolo di acquisto dell'una né quello dell'altra permette di arguire con un minimo di precisione quale debba essere concretamente la portata della servitù, di modo che bisogna riferirsi allo scopo per il quale esse sono state costituite.

                                   7.   In realtà, nemmeno il fascicolo processuale offre la possibilità di determinare con un minimo di esattezza quali fossero i propositi delle parti. L'attore ha bensì affermato di aver voluto salvaguardare per mezzo di servitù “non solo l'erba, ma anche gli alberi già presenti nel 1974 e nel 1983” (replica, pag. 2 in fondo). Ora, è senz'altro possibile che l'attore mirasse a preservare una fascia di vegetazione tra i due terreni, tanto più che essa contornava l'intero fondo dominante (piano allegato al doc. G). Ciò non basta tuttavia per concludere che la servitù dovesse essere intesa come divieto assoluto di recidere alberi, né essa poteva ragionevolmente impedire di sfrondare o di ridurre l'altezza delle piante, tanto più che la documentazione fotografica scattata durante il sopralluogo (doc. I a VI) denuncia evidenti segni d'incuria nella vegetazione. Né può dirsi che l'attore volesse salvaguardare un parco esotico, già per il fatto che le piante messe a dimora sono conifere, “di bella formazione, ma non particolari” (deposizione testimoniale __________ __________, verbale del 15 settembre 1999). Ciò non significa che il proprietario del fondo serviente possa abbattere tutti gli alberi posti sull'area gravata, facendo tabula rasa. L'accezione di “giardino” comprende infatti anche alberi e arbusti. Ma – si ripete – la servitù in questione non può intendersi come obbligo di conservazione assoluta, né come obbligo di conservazione più esteso rispetto a quello che le servitù comportavano al momento in cui sono state costituite.

                                   8.   La questione è di sapere, per altro, quali alberi esistessero e di che misura al momento in cui le due servitù sono state iscritte. Invano si cercherebbe qualche indicazione agli atti. Non risulta, né l'appellante pretende, che nel 1982 o 1983 la striscia di terreno gravata fosse pressoché bosco, come oggi. Certo, il forestale ha riferito che le piante non sono cresciute spontaneamente, che i due alberi tagliati (un abete rosso e uno bianco) avevano 13 o 14 anni e che l'età delle piante sul fondo n. __________varia dai 12 ai 18 anni (deposizione __________ __________ del 15 settembre 1999). Ma ciò significa anche, e per converso, che talune piante sono state messe a dimora dopo la costituzione delle servitù. Inoltre è verosimile che nella stessa area sia cresciuta pure vegetazione spontanea, come l'attore riconosce (replica, pag. 4). Per di più, nel 1982 o 1983 anche le piante già esistenti non avevano le dimensioni attuali, né la striscia di terreno era pressoché boschiva. Infine non si può dire nemmeno che la situazione creatasi nel tempo sia stata supinamente accettata dai vicini, tant'è che già nel 1990 essi lamentavano l'esistenza di piante a distanza inferiore da quella legale (doc. 5). Anche l'amministratore del condominio ha affermato, da parte sua, che già prima del 1994 erano sorti problemi sull'esercizio della servitù (deposizione __________ __________ del 15 settembre 1999). In circostanze simili l'attore avrebbe quanto meno dovuto dimostrare qual era la situazione al momento in cui le servitù sono state costituite e quali alberi esistessero allora. Agli atti non figura una sola testimonianza in proposito, né un inventario delle piante oggi esistenti sulla fascia di terreno e della loro età. In mancanza di qualsiasi accertamento affidabile, a ragione il Pretore ha respinto l'azione. Ne segue che l'appello, infondato, è destinato all'insuccesso. 

                                   9.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in :

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________ C__________mpagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

11.2000.64 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.10.2000 11.2000.64 — Swissrulings