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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.08.2000 11.2000.61

8. August 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,901 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.2000.00061

Lugano 8 agosto 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (soppressione di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 10 aprile 1995 da

__________ e __________ __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) e   __________ __________, ora deceduta, cui è subentrata l'erede __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se deve essere accolto l'appello del 5 giugno 2000 presentato da __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emanata il 15 maggio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ e __________ __________, comproprietari della particella n. __________RFD di __________, sezione __________, hanno venduto il 2 maggio 1957 a __________ __________, proprietario della confinante particella n. __________, uno scorporo di 5 m² al prezzo di fr. 75.–. Contestualmente quest'ultimo ha concesso a favore della particella n. __________ un diritto di passo con ogni veicolo sulla sua particella, lungo la superficie segnata in giallo sul piano di mutazione. I fondi si trovano allo stesso livello della strada di __________. La superficie gravata dall'onere di passo corrisponde al tetto dell'autorimessa edificata da __________ __________ sulla particella n. __________e si raccorda all'area del piazzale esistente sulla n. __________, adibito a posteggio, sul quale sorge il chiosco di una vecchia stazione di servizio in disuso. 

                                  B.   Il 10 aprile 1995 __________ e __________ __________ __________, diventati comproprietari della particella n. __________, hanno convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, __________ e __________ __________, nuovi comproprietari della particella n. __________, chiedendo che fosse cancellata la servitù di passo. Con la petizione essi hanno instato altresì perché fosse fatto ordine ai convenuti di togliere già in via provvisionale la catena che impedisce l'accesso alla loro particella n. __________. In seguito alla morte di __________ __________, l'erede __________ __________ è subentrata in causa. La discussione provvisionale si è tenuta alle udienze del 7 novembre 1995 e del 25 marzo 1996. Con decreto cautelare del 20 febbraio 1997 il Pretore ha poi ingiunto ai convenuti di togliere la catena litigiosa, confermando un precedente decreto emanato senza contraddittorio il 18 dicembre 1995.

                                  C.   __________ __________ si è opposto alla petizione con risposta del 7 novembre 1995. Il 31 ottobre 1997 __________ __________ ha presentato un'istanza cautelare, chiedendo che fosse ingiunto a __________ e __________ __________ __________ di lasciare libero il passaggio sulla superficie gravata dalla servitù e di non posteggiare sulla particella n. __________. La discussione ha avuto luogo alle udienze del 13 gennaio e del 6 febbraio 1998, quando si è tenuto anche il dibattimento finale, il Pretore avendo rifiutato tutte le prove offerte. La domanda cautelare è stata respinta l'11 maggio 1998. Nel merito __________ __________ ha chiesto con risposta del 2 dicembre 1998 il rigetto della petizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto delle loro comparse scritte, con le quali hanno confermato le rispettive domande di giudizio.

                                  D.   Statuendo il 15 maggio 2000, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato la cancellazione della citata servitù. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'100.–, sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a versare agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2'500.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorta il 5 giu-gno 2000 con un appello nel quale chiede che il giudizio impugnato sia annullato e che la petizione sia respinta. __________ e __________ __________ __________ non hanno presentato osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Gli attori hanno indicato il valore litigioso in fr. 25'000.–. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.

                                   2.   Solo la convenuta __________ __________ ha impugnato la sentenza del Pretore. Trattandosi in concreto di un litisconsorzio necessario (Rep. 1994 pag. 370), nondimeno, la litisconsorte diligente rappresenta anche il litisconsorte inattivo (art. 46 CPC). Ciò posto, gli atti processuali compiuti dalla sola appellante sono validi e il gravame può essere esaminato nel merito.

                                   3.   Secondo l'art. 736 cpv. 1 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere la cancellazione di quelle servitù che abbiano perso interesse per il proprietario del fondo dominante. L'interesse del proprietario del fondo dominante dipende dal contenuto e dall'estensione della servitù. Decisivo è il principio dell'identità, che impedisce il mantenimento di una servitù per scopi diversi da quelli per cui essa è stata costituita (DTF 121 III 54 consid. 2a con riferimenti; Liver in: Zürcher Kommentar, n. 63 ad art. 736 CC). Occorre quindi esaminare, in concreto, se per i proprietari del fondo dominante sussista ancora un interesse all'esercizio della servitù e se tale interesse corrisponde allo scopo originario per il quale la servitù è stata costituita (DTF 114 II 428 consid. 2a). L'interesse del proprietario del fondo dominante al man-tenimento della servitù si apprezza, per il resto, sulla base di cri-teri oggettivi (DTF 121 III 54 consid. 3 con richiami; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 322 n. 2267).

                                   4.   Il Pretore ha accertato che nella fattispecie la servitù di passo è stata costituita nel 1957 per migliorare l'accesso alla stazione di rifornimento, all'epoca in costruzione sul fondo dominante, di modo che dopo la chiusura della stazione, avvenuta nel 1977, essa ha ormai perduto l'interesse originario. A mente del Pretore la superficie gravata dall'onere di passo conserva un interesse per l'uso a posteggio, diverso però da quello primitivo e quindi inidoneo a giustificare il mantenimento della servitù. Infine il Pretore ha escluso una ragionevole probabilità che il diritto reale limitato riacquisti interesse per il fondo dominante, gli attuali proprietari non avendo serie intenzioni di riaprire la stazione di servizio. Ha così ordinato la cancellazione del passo.

                                   5.   L'appellante non contesta i fatti accertati dal Pretore, ma rileva che la servitù è stata costituita nel 1957 per consentire agli allora proprietari della particella n. __________di erigere l'autorimessa a confine. In cambio dello scorporo di 5 m², costoro hanno autorizzato l'uso del tetto dell'autorimessa, gravandolo con l'onere di passo.

                                   6.   In concreto l'iscrizione a registro fondiario è chiara: la servitù litigiosa consiste in un diritto di passo con ogni veicolo sulla superficie colorata in giallo sul piano di mutazione n. __________ (richiesta d'iscrizione del 7 maggio 1957, fascicolo richiamato dall'Ufficio del registro fondiario; cfr. doc. B). Dall'istruttoria risulta, effettivamente, che la servitù è stata pattuita nel 1957 per le vicendevoli ______________________________, a quel tempo comproprietaria del fondo n. __________insieme con il marito, ha dichiarato che essi desideravano “allargare il fronte della nostra particella verso la strada, e questo per migliorare l'accessibilità alla pompa di benzina che stavamo costruendo”, mentre al proprietario della particella n. __________occorreva una porzione di terreno per costruire un'autorimessa. __________ e __________ __________ hanno ceduto così il noto scorporo dalla loro particella n. __________, ottenendo in contropartita un diritto di passo sul tetto della costruenda autorimessa (testimonianza del 6 luglio 1999, pag. 2). A carico della particella n. __________è stato poi iscritto il 10 maggio 1957, secondo le incontestate affermazioni degli attori, un onere di impianto di distribuzione di benzina e di limitazione di destinazione a favore della ditta __________ __________ __________ di __________, cancellato il 17 giugno 1977 una volta cessata l'attività. La vendita della particella n. __________, libera da oneri di limitazione di destinazione, è avvenuta poi nel 1978/79 (testimonianza __________ __________, pag. 2).

                                   7.   L'appellante ribadisce che la servitù era stata concessa nell'interesse del proprietario del fondo serviente, in cambio della cessione di terreno, e doveva intendersi come servitù d'uso del tetto (appello, pag. 4). In realtà l'argomentazione non trova conforto agli atti. Il Pretore ha accertato che nel 1957, quando è stata pattuita la servitù, l'interesse dei proprietari del fondo n. __________consisteva nel migliorare l'accesso veicolare alla nuova stazione di servizio. Poco importa quale sia ora l'interesse dei proprietari del fondo serviente, quali motivi abbiano condotto nel 1957 alla costituzione della servitù (scambio di favori tra vicini) e per quali ragioni gli attori non possano sfruttare utilmente la superficie gravata dal diritto di passo. Determinante è, come si è visto, l'interesse che il proprietario del fondo dominante ha ancora per la servitù, secondo il suo scopo originario (consid. 3). Tale interesse è venuto meno in concreto con la chiusura della stazione di benzina, con la cancellazione dell'onere di impianto di distribuzione a carico della particella n. __________e con il successivo cambiamento di destinazione dell'immobile, che ha ora soli scopi abitativi. Né la servitù litigiosa è indispensabile – del resto – per accedere alla strada pubblica, poiché la particella n. __________confina sul lato nord con la strada di __________, che è allo stesso livello del piazzale, accessibile su tutta la larghezza (doc. B, F3, F4, F5, fotografie doc. 1). Venuta a cadere la destinazione commerciale dello spiazzo, non è dato a divedere ormai quale sia l'interesse dei proprietari al diritto di passo litigioso, l'accesso alla strada pubblica essendo possibile senza transitare sul fondo dei vicini. Come ha rilevato il primo giudice, l'uso a posteggio del piazzale, compresa la superficie gravata dal diritto di passo, non giustifica il mantenimento della servitù, trattandosi di uno scopo diverso da quello per il quale la servitù è stata costituita (Petitpierre in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZBG II, Basilea 1998, n. 15 ad art. 736 CC).

                                   8.   L'appellante non contesta che la stazione di servizio sia in disuso dal 1977, ma sostiene che in un futuro essa potrebbe essere rimessa in attività, dato che il chiosco e gli impianti sussistono, a dimostrazione della volontà di riaprire un giorno il distributore. Ora, è vero che il chiosco e le pompe di benzina sono tuttora sul piazzale (fotografie doc. F), ma si tratta di strutture vetuste, risalenti al 1957, ormai inutilizzabili ove appena si considerino le nuove esigenze tecniche imposte dalla legge a tutela dell'ambiente. Già a prima vista la riapertura della stazione richiederebbe lo smantellamento di quanto rimane e la costruzione di nuovi impianti conformi agli attuali requisiti legislativi. Se non che, la particella n. __________ha ormai cambiato destinazione e nulla lascia presagire che i proprietari attuali, o futuri conduttori, abbiano serie intenzioni di riaprire il distributore in tempi prevedibili. In siffatte circostanze la servitù non denota più alcun concreto interesse per i proprietari del fondo dominante (Rodondi, L'extinction des servitudes de par la loi, Losanna 1990, pag. 109-110). La sentenza del Pretore resiste dunque alla critica. Ne segue che l'appello deve essere respinto.

                                   9.   Gli oneri processuali sono posti in solido a carico dell'appellante e di __________ __________, suo litisconsorte necessario (art. 148 cpv. 1 e 4 CPC). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili a __________ e __________ __________ __________, che non hanno presentato osservazioni all'appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 550.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 600.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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