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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.01.2001 11.2000.44

19. Januar 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,665 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2000.00044

Lugano 19 gennaio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.______(azione possessoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 22 ottobre 1999 da

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:    1.    Se dev'essere accolta l'appellazione del 28 aprile 2000 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 aprile 2000 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

                                       2.    Se dev'essere accolto l'appello del 28 aprile 2000 presentato da __________ __________ contro il diniego dell’assistenza giudiziaria deciso il 21 aprile 2000 dal Segretario assessore;

                                       3.    Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                  A.     __________ __________ è proprietario di una casa a __________, locata nel 1998 a __________ __________ come abitazione e ufficio-magazzino per attività di piastrellista. L'8 settembre 1999, dopo un periodo di assenza, __________ __________ ha trovato l'abitazione occupata da un nuovo inquilino, __________ __________, che il 4 settembre precedente aveva preso a pigione lo stabile, parzialmente arredato. Di fronte alle rimostranze di __________ __________, __________ __________ si è giustificato dicendo di avere ricevuto lo scritto __________ (riproduzione testuale):

                                                                                                                         Signor

                                                                                                                         __________ __________

                                                                                                                         __________

18 agosto 1999                 

                                         Caro __________,

                                         Ti scrivo questa lettera perche ho deciso di andare lontano. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me. Comunque sei stato come un fratello e voglio lasciarti queste cose per te. Sono in garages./ Le macchine auto collezione x __________ __________./ N.B. Dalle qualcuna alla __________ __________. tipo vecchie a lei piacciono. Macchina fotografica __________ valore fr. 4'000. x __________ __________. le mie foto dalle alla __________ con macchina per Diapositive.

                                         Per il resto guarda tu __________ __________. ti auguro tanta felicità con la __________ “__________ ”. Lo so che ti metto nei pasticci ma non dire a nessuno del Garages di quello che ce dentro a parte i piu Ristretti amici. che ce ne sono pochi.

                                       (…)

                                         __________ __________ / Lo so che per te è difficile accettare quello che ho fatto perche non tornerò più indietro. Se puoi perdonami, non ce la faccio più a vivere così. Te lo ripeto sei stato per me più di un fratello. Ciao Salutoni. __________.

                                         (…)

                                B.     Il 24 settembre 1999 __________ __________ ha introdotto un'istanza di provvedimenti cautelari davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere che __________ __________ gli restituisse, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, l'ente locato e gli oggetti di sua proprietà, oltre a rimborsargli fr. 6'000.– che il convenuto avrebbe prelevato dall'abitazione. Il 29 settembre 1999 __________ __________ ha postulato inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Alla discussione del 20 ottobre 1999 __________ __________ si è opposto all'istanza, consentendo nondimeno alla restituzione degli oggetti di proprietà dell'istante che si trovavano in suo possesso. Con decreto cautelare del 28 ottobre 1999 il Segretario assessore ha ordinato così al convenuto, in luogo e vece del Pretore, tale restituzione.

                                C.     Nel frattempo, il 22 ottobre 1999, __________ __________ ha promosso davanti al medesimo Pretore un'azione possessoria chiedendo –  sotto la comminatoria dell'art. 292 CP – la restituzione dell'ente locato e di tutti gli oggetti di sua proprietà, il rimborso di fr. 6'000.– prelevati dal suo domicilio e il versamento di fr. 12'200.– in risarcimento del danno. All'udienza dell'8 novembre 1999 __________ __________ si è opposto all'azione. Il 14 dicembre 1999 il Segretario assessore ha ordinato il rinvio della domanda di risarcimento a separato giudizio, secondo la procedura ordinaria. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 14 gennaio 2000 l'istante ha ribadito sostanzialmente le sue domande, postulando inoltre la restituzione dei mobili in possesso del nuovo inquilino, ma rinunciando al versamento dei fr. 12'200.–. __________ __________ ha riaffermato il suo punto di vista.

                                D.     Con sentenza del 21 aprile 2000 il Segretario assessore ha parzialmente accolto l'istanza e ha ordinato a __________ __________ di restituire tutti gli oggetti di proprietà dell'istante. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per quattro quinti a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, al quale sono stati attribuiti fr. 700.– per ripetibili ridotte. Con decreto di quello stesso giorno il Segretario assessore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________.

                                E.     Contro i predetti giudizi è insorto __________ __________ con due appelli del 28 aprile 2000, nei quali chiede l'integrale accoglimento dell'azione possessoria e la concessione dell'assistenza giudiziaria per la procedura davanti al Pretore. Nelle sue osservazioni del 17 maggio 2000 __________ __________ conclude per il rigetto di entrambi gli appelli.

Considerando

in diritto:               I.       Sull'appello in materia possessoria

                                1.    L'elenco degli oggetti rivendicati, prodotto per la prima volta in appello non è ricevibile. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove o eccezioni in seconda sede e il diritto federale non impone diversa disciplina, salvo per quanto riguarda le cause rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c) e quelle di stato (art. 138 cpv. 1 CC), ciò che non è manifestamente il caso in concreto.

                                2.      L'appellante ripropone in questa sede la pretesa di fr. 12'200.– a titolo di risarcimento danni. A prescindere dal fatto però che con ordinanza del 14 dicembre 1999 il primo giudice ha rinviato tale richiesta a separato giudizio, al dibattimento finale l'istante ha rinunciato alla pretesa. E siccome non è lecito sottoporre a questa Camera domande sulle quali il primo giudice non ha dovuto statuire (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, già citato), la richiesta è irricevibile. Del resto, non trattandosi di una richiesta di risarcimento surrogatoria dell'oggetto alienato, la nuova richiesta non è prospettabile nemmeno a norma dell'art. 75 lett. c CPC (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC).

                                3.      L'art. 927 cpv. 1 CC stabilisce che chiunque ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda di avere sulla medesima un diritto prevalente. L'azione di reintegra può essere intentata anche contro chi vanti un diritto prevalente, come la proprietà (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 95 n. 344; Stark in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 18 ad art. 927 CC). L'art. 927 cpv. 2 CC consente però al convenuto di opporre il suo diritto prevalente, purché ciò sia fatto subito. Inoltre deve trattarsi di un diritto “liquido”, reso verosimile prontamente, senza ritardare la procedura (DTF 113 II 245 in basso; Steinauer, op. cit., pag. 96, n. 347; Homberger in: Zürcher Kommentar, n. 15 ad art. 927 CC).

                                4.      Il primo giudice ha escluso che in concreto la lettera del 18 agosto 1999 configuri un testamento e ha ritenuto che con tale scritto l'inquilino si è limitato a disdire anticipatamente il contratto di locazione, ciò che il proprietario ha accettato per atti concludenti. Le parti non avendo pattuito una nuova locazione, il Segretario assessore ha respinto la domanda intesa alla restituzione dell'ente locato. Per quanto riguarda la restituzione degli oggetti, egli ha accolto la domanda nei confronti del proprietario, per altro mai contestata, ma ha respinto quella intesa alla restituzione dei mobili in possesso del nuovo inquilino, poiché al momento della presentazione dell'istanza il convenuto non era più possessore degli oggetti litigiosi. La pretesa di fr. 6'000.–, infine, è stata respinta per non essere stata dimostrata l'esistenza di tale somma nell'abitazione.

                                5.     L'appellante contesta l'avvenuta rescissione del contratto di locazione e sostiene di non avere mai spedito al convenuto la lettera 18 agosto 1999. La censura non ha fondamento. Intanto l'interessato non spiega per quali motivi la conclusione del Segretario assessore sarebbe errata, ciò che basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC). Inoltre egli non nega che dalla lettera in questione (doc. 1) risulti chiara la sua intenzione di “andare lontano”, di “non tornare più indietro” e di lasciare gran parte dei beni mobili al convenuto. Dato che a un contratto di locazione si può por fine, per mutuo consenso, senza rispettare forme né termini particolari (Lachat, Le bail à loyer, Losanna 1997, pag. 395 seg.; SVIT, Schweizerisches Mietrecht, Zurigo 1998, n. 16 dell'introduzione agli art. 266–266o CO; Higi in: Zürcher Kommentar, 4ª edizione, n. 12 segg. all'introduzione degli art. 266–266o CO), in concreto il proprietario poteva ragionevolmente ritenere che l'inquilino intendesse liberarsi dell'onere locativo.

                                         Certo, lo scritto in questione non è un esempio di comprensibilità, ma non può seriamente essere considerato alla stregua di un testamento (verbale dell'8 novembre 1999, pag. 2). Né risulta verosimile che il convenuto abbia rinvenuto tale lettera penetrando illecitamente nell'appartamento dell'istante, non bastando al riguardo che una terza persona (____________________) abbia trovato chiusa la porta d'entrata dell'abitazione. Quanto alla spiegazione fornita dal convenuto, secondo cui egli ha ricevuto la lettera per posta, tenuto conto delle circostanze essa appare plausibile e non è contraddetta da altre risultanze. Inconcludente infine è il fatto che il padre del convenuto, presentatosi in vece del figlio all'udienza del 13 ottobre 1999, fosse disposto a rimettere a disposizione dell'istante l'abitazione, la proposta consistendo se mai nella stipulazione di un nuovo contratto previo pagamento dei canoni arretrati e versamento di garanzie per quelli futuri. Ciò posto, l'appello si rivela, su questo punto, privo di consistenza.

                                6.     L'appellante postula la restituzione di tutta una serie di oggetti che si troverebbe ancora presso il convenuto. La richiesta è destinata all'insuccesso, ove appena si pensi che la lista degli oggetti è stata presentata per la prima volta in questa sede e quindi in modo irrito (sopra, consid. 1). Inoltre la domanda è già stata accolta dal Segretario assessore, di modo che l'istante non ha alcun interesse legittimo ad appellare la sentenza (DTF 120 II 7 consid. 2a; Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, m. 6 ad art. 307). L'interessato sostiene, per la prima volta in questa sede, che diversi oggetti non gli sono ancora stati restituiti, mentre altri gli sarebbero stati resi rovinati. Per tacere che simili circostanze andrebbero fatte valere tutt'al più in sede di risarcimento del danno o di esecuzione effettiva, fatti nuovi in appello sono espressamente vietati dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. La censura è perciò irricevibile.

                                7.      L'appellante chiede infine la restituzione di fr. 6'000.– che il convenuto avrebbe prelevato dall'abitazione. A tale proposito però il ricorso è del tutto privo di motivazione e quindi irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC). Per di più, l'interessato non ha reso verosimile, come gli incombeva (Steinauer, op. cit., pag. 98 n. 356), la fondatezza della pretesa. Dall'istruttoria è emerso invero che nel mese di giugno 1999 egli aveva ricevuto fr. 9'000.– da un suo cliente (deposizione __________, verbale del 10 dicembre 1999 pag. 9), ma ciò non basta a rendere verosimile che al momento in cui il proprietario ha ripreso possesso dell'ente locato (fine di agosto 1999) tale importo si trovasse ancora nell'abitazione. L'appello, infondato, deve pertanto essere respinto anche su questo punto. 

                                II.      Sull'appello contro il diniego dell'assistenza giudiziaria

                                8.      L'assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura è governata dal principio inquisitorio, di modo che il giudice collabora alla raccolta delle prove. Egli non può quindi respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Rep. 1994 pag. 306; RDAT 1998-II pag. 19). Presupposti cumulativi per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di indigenza (art. 155 CPC) e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 157 CPC).

                                        a)    Il requisito dell'indigenza è dato quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia. Tale condizione non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, quali la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Il giudizio sull'esistenza di una grave ristrettezza deve fondarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179), oppure al momento della decisione sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 122 I 5, 108 V 265 segg.).

                                        b)   Una causa non denota probabilità di esito favorevole quando le possibilità di vittoria sono notevolmente inferiori a quelle di soccombenza, al punto da non poter essere giudicate serie (DTF 10 Ia 180 consid. 3; 121 II 209 consid. 2a e rinvii).

                                9.     Il Segretario assessore ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria rilevando che l'interessato dispone di tutta una serie di oggetti voluttuari (videocamera valutata fr. 4'500.–, apparecchio fotografico di fr. 4'000.–, collezione di automobili in miniatura di fr. 5'000.–, computer di fr. 2'500.–, giacca in pelle, surf di fr. 6'500.–, bicicletta di fr. 1'100.–) e che, salvo per quanto attiene alla restituzione degli oggetti, la lite era praticamente priva di possibilità di esito favorevole. L'appellante obietta che la sua situazione finanziaria è precaria e che mai il convenuto, pur promettendolo, ha restituito gli oggetti in suo possesso.

                                       a)    Dal certificato municipale rilasciato il 23 novembre 1999 dal Municipio di __________ si evince che l'istante ha indicato un reddito dalla sua attività indipendente di posatore di pavimenti di fr. 2'000.–, dato ritenuto attendibile dall'amministrazione comunale. Già solo tenendo conto della tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (Rep. 1993 pag. 265) non vi sono motivi per negare all'istante il requisito dell'indigenza. Egli ha, infatti, un fabbisogno minimo di almeno fr. 1'759.– (importo base mensile fr. 1'025.–, costi di alloggio stimati in fr. 500.–, cassa malati fr. 234.–), insufficiente per provvedere alle spese giudiziarie e di patrocinio. Quanto alla sua sostanza, l'istante dispone invero di tutta una serie di beni di un certo pregio, ma quand'anche li vendesse, il loro valore commerciale non sarebbe verosimilmente sufficiente per coprire gli oneri del processo. La situazione di indigenza dell'appellante non può quindi essere negata, sicché l'appello a questo proposito sarebbe fondato.

                                       b)   Per quel che concerne il requisito – cumulativo – della probabilità di esito favorevole, la posizione processuale dell'istante appariva invece infondata sin dall'inizio. Per quanto riguarda la riconsegna dell'ente locato, tenuto conto del tenore dello scritto da lui inviato al proprietario (doc. 1), l'azione possessoria si presentava sprovvista di probabilità di successo. Inoltre, per quel che concerne la restituzione dei mobili, il convenuto si era dichiarato disposto a restituirli ancor prima dell'introduzione della causa (lettere dell'8 e 16 settembre 1999; doc. 2 e 3), posizione per altro ribadita sia nella procedura cautelare (verbali del 13 ottobre 1999 pag. 2 e riassunto scritto del 20 ottobre 1999 pag. 2 nell'inc. __________. __________.__________), sia in quella possessoria (riassunto scritto pag. 3), di modo che al momento dell'introduzione dell'azione non vi era contenzioso al riguardo. Ne segue, ciò posto, che l'appello deve essere respinto e la decisione del primo giudice confermata.

                                III.     Sulle spese e le ripetibili

                                10.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte inoltre un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:           1.     Nella misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono respinti e i giudizi impugnati sono confermati.

                                2.    Gli oneri processuali, consistenti in:

                                       a) tassa di giustizia unica      fr.  200.–

                                       b) spese                                  fr.    50.–

                                                                                         fr.  250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. dott. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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