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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.01.2000 11.2000.4

17. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·880 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2000.00004

Lugano 17 gennaio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione possessoria: diniego di assistenza giudiziaria) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 19 novembre 1999 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

contro  

__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 23 dicembre 1999 presentata da __________ contro il decreto emesso il

                                              20 dicembre 1999 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                         3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ ha promosso il 19 novembre 1999 un'azione possessoria davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia, chiedendo che fosse ingiunto a __________ di mettere a sua disposizione svariati oggetti custoditi nell'abitazione situata sulla particella n. __________RFD di __________. Contestualmente egli ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________ ha concluso per il rigetto dell'istanza.

                                  B.   Con decreto del 20 dicembre 1999 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria. Contro il diniego __________ è insorto con un appello del 23 dicembre 1999 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato tale beneficio gli sia concesso. L'appello non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in diritto:                  1.   L'assistenza giudiziaria può essere postulata in ogni stadio di causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). Presupposti per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC). La domanda va respinta quando le prospettive di buon esito siano considerevolmente inferiori a quelle di insuccesso, così che una persona ragionevole e di condizioni economiche normali rinuncerebbe al processo per le spese che esso comporta (DTF 119 Ia 251 consid. 3b).

                                   2.   In concreto il Pretore, accertata l'indigenza del richiedente, ha rifiutato nondimeno il beneficio dell'assistenza giudiziaria poiché la causa appariva sin dall'inizio sprovvista di esito favorevole. Egli ha ritenuto, in particolare, che l'azione possessoria appariva tardiva, il termine di perenzione annuale previsto dall'art. 929 cpv. 2 CC essendo trascorso. L'appellante contesta ciò, facendo valere che la spoliazione è avvenuta solo dopo che la convenuta si è rifiutata di riconsegnargli i mobili custoditi nell'abitazione di Gordevio. L'azione sarebbe pertanto tempestiva.

                                   3.   Per l'art. 927 cpv. 1 CC chi ha tolto ad altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente. L'azione di reintegra è ammissibile solo quando il possessore ha reclamato immediatamente, appena conosciuto l'atto di violenza e l'autore di esso (art. 929 cpv. 1 CC). Inoltre l'azione dev'essere intentata entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla spoliazione, anche se il possessore ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC).

                                         a)   In concreto appare finanche superfluo esaminare se l'azione proposta dall'istante il 6 novembre 1999 sia tempestiva, poiché essa risulta destinata al rigetto già per un altro motivo. In effetti, per sua stessa natura l'azione di reintegra può essere diretta solo contro l'autore della spoliazione che detiene ancora la cosa in suo possesso, ancorché indiretto (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a edizione, n. 342, pag. 95; Stark in: Berner Kommentar, n. 3 ad art. 927 CC; Portmann, Der Besitzesschutz des schweizerischen Zivilgesetzbuchs, tesi, Entlebuch 1997, pag. 117). Nel caso in cui il convenuto non detenga più la cosa, l'azione di reintegra va respinta (Stark, op. cit., n. 11 ad art. 927 CC; Portmann, op. cit., pag. 118).

                                         b)   Dagli atti risulta che proprietaria della particella n. __________RFD di __________ era, il 25 maggio 1999, __________ (doc. B in fine), circostanza confermata sia dall'istante (doc. H: denuncia penale del 18 agosto 1999) sia dalla convenuta (risposta, pag. 3 e 4). Ora, a parte il fatto che quest'ultima è pacificamente domiciliata a __________ (doc. H), la richiesta di restituzione dei mobili è del settembre 1999, posteriore al trasferimento della proprietà fondiaria, di modo che a quel momento la convenuta non poteva più detenere il possesso diretto né indiretto dei mobili. Ciò posto, l'azione possessoria introdotta nei suoi confronti appare d'acchito sprovvista di esito favorevole. Nelle circostanze descritte, ancorché per altri motivi, il diniego dell'assistenza giudiziaria merita conferma e l'appello, manifestamente infondato, può essere deciso con la procedura dell'art. 313bis CPC.

                                   4.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma date le circostanze del caso si può eccezionalmente soprassedere al prelievo di spese. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può, per i motivi già esposti, essere accolta. Non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello neppure è stato intimato.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.   

                                   3.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

                                   4.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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