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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.07.2000 11.2000.34

10. Juli 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,186 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.2000.00034

Lugano 10 luglio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ___.____.______ (misure provvisionali in causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 ottobre 1999 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________),

rispettivamente nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali nella causa medesima) promossa con istanza del 22 ottobre 1999 dalla convenuta nei confronti dell'istante;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se devono essere accolte le appellazioni del 23 marzo 2000 presentate da __________ __________ __________ contro i due decreti cautelari emessi il 10 marzo 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1960) e __________ __________ (1968), cittadini __________, si sono sposati a __________ il __________ 1990. Dall'unione è nato __________, il __________ 1990. Il marito, __________, lavora alle dipendenze della _____________ di _____________, la moglie è _______________ in formazione e lavora in una clinica psichiatrica. Il 3 luglio 1998 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 28 settembre 1998, e il 16 ottobre 1998 ha postulato l'adozione di diverse misure cautelari. All'udienza del 3 novembre 1998, indetta per la discussione, i coniugi hanno sottoscritto un accordo, omologato dal Pretore, con il quale hanno definito l'assetto provvisionale pendente causa. Il marito, in particolare, si è impegnato a versare alla moglie dal

                                         5 novembre 1998 un contributo alimentare di fr. 650.– mensili per sé e uno di fr. 1'000.–, oltre all'assegno familiare, per __________, assegnato alla madre. Alla fine di novembre del 1998 i coniugi si sono separati e il 14 aprile 1999 __________ __________ __________ ha promosso causa di divorzio, tuttora in fase istruttoria.

                                  B.   Il 15 ottobre 1999 __________ __________ ha presentato un'istanza di riduzione di fr. 650.– dei contributi provvisionali dovuti alla moglie e al figlio, facendo valere di essere stato trasferito per lavoro in __________ e di essersi visto ridurre il salario. __________ __________ __________ ha instato a sua volta, il 22 ottobre 1999 perché dallo stipendio del marito fosse trattenuto il contributo alimentare per sé e il figlio. Con decreto emanato senza contraddittorio il 25 ottobre 1999 il Pretore ha fatto ordine alla __________ __________, datrice di lavoro del marito, di versare direttamente a __________ __________ __________ l'importo di fr. 1'650.– mensili, trattenendolo dallo stipendio del dipendente. __________ __________ ha postulato il 27 ottobre 1999 la revoca del provvedimento, previo contraddittorio. Alla discussione del 18 novembre 1999 egli ha confermato la richiesta di riduzione del contributo provvisionale, alla quale si è opposta la moglie. Quest'ultima, a sua volta, ha chiesto la conferma della trattenuta di stipendio, contestata dal marito. Le parti non hanno offerto prove all'infuori dei documenti prodotti con l'istanza e all'udienza e hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, confermando le rispettive domande.

                                  C.   Con decreto cautelare del 23 marzo 2000 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza del marito, riducendo il contributo mensile per la moglie a fr. 450.– e quello per il figlio a fr. 800.–, senza assegni familiari. La tassa di giustizia di fr. 150.– è stata posta per un terzo a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito un'indennità di fr. 400.– per ripetibili. Con un decreto cautelare dello stesso giorno il Pretore ha adeguato l'importo della trattenuta di stipendio, ordinando alla datrice di lavoro del marito di versare mensilmente alla moglie fr. 1'250.–. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state poste per un terzo a carico della moglie e per il resto a carico del marito, con obbligo per quest'ultimo di rifondere alla moglie fr. 400.– per ripetibili.

                                  D.   Contro i decreti appena citati __________ __________ __________ è insorta con un appello del 23 marzo 2000 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'istanza di modifica del marito sia respinta, la trattenuta di stipendio per l'importo di fr. 1'650.– mensili sia ripristinata e i giudizi del Pretore siano riformati di conseguenza. Con decreto del 28 marzo 2000 la presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile l'istanza di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni all'appello del 17 aprile 2000 __________ __________ propone di respingere il ricorso e di confermare i decreti impugnati.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appellato chiede, con le osservazioni, che questa Camera proceda d'ufficio all'interrogatorio formale dell'appellante, in virtù degli art. 322 lett. a e 88 lett. c CPC. La richiesta non è priva di temerarietà, ove appena si consideri che lo stesso istante, riferendosi all'analoga prova postulata dalla controparte con l'appello (di cui si dirà al consid. 6 in fine), ritiene le risposte della parte da interrogare insufficienti a rendere verosimili le affermazioni sostenute (osservazioni, pag. 2). Sia come sia, davanti al Pretore l'istante non ha postulato l'interrogatorio formale della moglie (verbale del 18 novembre 1999) e non vi è ragione di supplire a tale omissione in questa sede. Il principio inquisitorio imposto dal diritto federale in materia di filiazione è destinato in primo luogo a tutelare gli interessi del figlio minorenne, non quelli del genitore (Rep. 1995 pag. 143). Nuove prove potrebbero essere assunte – eccezionalmente – ove servissero a ridefinire il fabbisogno del figlio __________, e per di più verso l'alto. Ciò non è il caso nella fattispecie, l'appellato chiedendo l'interrogatorio formale della moglie solo per rimettere in discussione il fabbisogno di lei, non quello del figlio.

                                   2.   L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Fra queste rientrano, come nel vecchio diritto, sia i contributi alimentari per i figli minorenni e il coniuge sia la diffida ai debitori per garantire il versamento dei contributi stessi (Leuenberger in: Scheidungs-recht Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 13, 19, 29 e 50 ad art. 137 CC). Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio possono sempre essere modificate dal giudice (Leuenberger, op. cit., n. 15 ad art. 137 CC), in particolare ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC). Nell'ambito di misure provvisionali ai sensi dell'art. 137 CC, è sufficiente che le affermazioni di fatto dell'una o dell'altra parte siano rese verosimili (Leuenberger, op. cit., n. 55 ad art. 137 CC).

                                         Trattandosi di contributi alimentari destinati al figlio minorenne, poi, sono applicabili il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 20 ad art. 137 CC; Wullschleger in: Scheidungsrecht Praxiskommentar, op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 176-293 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato di conseguenza né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Il principio inquisitorio, in ogni modo, è destinato a salvaguardare gli interessi del minorenne, non quelli del genitore (Rep. 1994 pag. 237 consid. 2b).

                                   3.   In concreto il Pretore ha accertato che dal 1° settembre 1999 il marito lavora a __________, presso una ditta facente parte del gruppo che lo impiega, e percepisce in Svizzera uno stipendio pari a circa la metà di quello conseguito in precedenza, mentre a __________ riceve il rimborso delle spese vive. Considerato che il costo della vita in __________ è inferiore del 35% rispetto a quello svizzero, il primo giudice ha ritenuto che la diminuzione di stipendio è sostanzialmente compensata dal calo del fabbisogno. Egli ha nondimeno ridotto di fr. 400.– mensili complessivi i contributi alimentari a carico del marito, gravato da maggiori oneri di viaggio per l'esercizio del diritto di visita.

                                         L'appellante rimprovera al primo giudice di avere riconosciuto il citato maggior onere mensile di fr. 400.– in mancanza di qualsiasi indicazione concreta sui costi della trasferta da __________ a __________, ammettendo così una circostanza di fatto non provata. Chiede inoltre che questa Camera disponga d'ufficio, giusta l'art. 322 lett. a CPC, l'interrogatorio formale del marito, in modo da accertare l'assenza di costi supplementari per il diritto di visita al figlio.

                                   4.   Nella fattispecie il marito ha postulato la riduzione di fr. 650.– dei contributi mensili pattuiti a suo tempo, motivandola con il notevole taglio di stipendio subìto dopo il temporaneo trasferimento per lavoro in __________, ciò che gli impedirebbe di far fronte ai contributi alimentari e di esercitare il diritto di visita al figlio, salvo cadere nel bisogno (istanza 15 ottobre 1999, pag. 3). Ora, l'istante ha bensì reso verosimile di essere stato trasferito dal datore di lavoro a __________, per una durata di 12-18 mesi, e di ricevere in Svizzera uno stipendio netto di fr. 2'450.– mensili (per dodici mensilità, già dedotta l'imposta alla fonte; cfr. doc. 10 e 11). Tutto si ignora, per contro, sulla sua situazione in __________, tranne che a __________ egli non ha in pratica alcun onere, poiché il datore di lavoro gli rimborsa le spese vive dietro presentazione delle fatture (doc. 11). Rispetto alla situazione esistente al momento in cui i coniugi hanno firmato l'accordo sull'assetto provvisionale appare manifesto, pertanto, che sono radicalmente mutati non solo il guadagno, ma anche il fabbisogno minimo dell'istante.

                                   5.   L'appellante sostiene che il marito non ha dato alcuna informazione sulla frequenza dei suoi rientri in Svizzera e sui costi supplementari che gli causerebbe l'esercizio del diritto di visita. L'argomentazione è fondata. Giustamente il Pretore ha tenuto conto invero delle spese relative all'esercizio del diritto di visita, che per consolidata giurisprudenza di questa Camera rientrano nel fabbisogno del genitore non affidatario (sentenze del 24 novembre 1999 nella causa B. c. B., del 20 marzo 1991 nella causa De L. c. D. L.). Se non che, egli ha stimato il costo in fr. 400.– mensili senza disporre del benché minimo dato concreto sugli esborsi effettivi. Invano si cercherebbero nei vari fascicoli della Pretura ragguagli concreti sui costi di viaggio, sulle spese affrontate dal marito a __________ durante il soggiorno e sulla frequenza delle visite. Per di più – come si è già rilevato – manca qualsiasi elemento sul fabbisogno del marito a Skopje e sui rimborsi delle spese da parte del datore di lavoro.

                                   6.   Ciò posto, si deve concludere che l'istante ha sì reso verosimile un notevole mutamento della sua situazione professionale, ma non un peggioramento della sua capacità contributiva. Lo stipendio netto di fr. 2'450.– mensili (doc. 10) gli lascia infatti

                                         fr. 800.– dopo il versamento del contributo alimentare complessivo di fr. 1'650.–, visto che il datore di lavoro provvede ai costi connessi con la permanenza a __________ (doc. 11). Certo, l'istante pretende che l'importo di fr. 800.– mensili è insufficiente per finanziare le sue necessità e l'esercizio del diritto di visita, ma non ha per nulla reso verosimile tale affermazione, esplicitamente contestata dalla controparte all'udienza del 18 novembre 1999. Nelle circostanze descritte il Pretore non poteva aumentare il fabbisogno dell'interessato a beneplacito. Tutt'al più l'istante potrà inoltrare un'altra domanda di modifica, corredandola dei dati e della documentazione necessaria, ma tale responsabilità incombe a egli soltanto. Ne segue che l'appello dev'essere accolto e i decreti impugnati riformati nel senso che l'istanza di modifica del 15 ottobre 1999 va respinta e il decreto di trattenuta di stipendio emanato senza contraddittorio il 23 ottobre 1999 confermato. Ciò rende senza interesse il complemento di istruttoria chiesto dall'appellante.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il marito rifonderà inoltre all'appellante, assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. La riforma dei decreti impugnati impone anche la corrispondente modifica dei dispositivi pretorili sulle spese e le ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Gli appelli sono accolti e i decreti impugnati sono così riformati:

                                         a)  inc. __________.__________.__________:

1.  L'istanza è respinta.

2.  La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono poste a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

                                         b)  inc. __________.__________.__________:

1.  L'istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine a __________ __________, __________, di trattenere mensilmente dallo stipendio percepito da __________ __________ l'importo di fr. 1'650.– e di versare direttamente tale importo a __________ __________ __________ sul conto n. __________.__________a lei intestato presso la __________ del __________, __________.

2.  La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono poste a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri dell'appello, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia unica    fr. 300.–

                                         b)  spese                                fr.   50.–

                                                                                         fr. 350.–

                                         già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ __________ fr. 600.– per ripetibili.

                                   III.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione:

                                         – __________ __________ (in estratto, per il dispositivo n. Ib/1);

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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