Incarto n. 11.2000.00033
Lugano, 5 aprile 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __________.__________/__________.__________.__________ (esecuzione amministrativa) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la
Delegazione tutoria di __________ a
__________ ed __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________ -__________, __________)
in merito alla riconsegna del bambino
__________ __________ (1997), __________
(rappresentato dal curatore avv. __________ __________, tutore ufficiale,
__________)
alla madre
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 marzo 2000 presentato da __________ ed __________ __________ contro la decisione emessa il 24 febbraio 2000 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 18 maggio 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha reintegrato __________ __________ __________ nella custodia parentale del figlio __________ (1997), provvisoriamente affidato il 10 marzo 1998 alle cure dei nonni paterni __________ ed __________ __________;
che contro tale decisione __________ ed __________ __________ sono insorti l'8 giugno 1999 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, la quale statuendo il 23 settembre 1999 ha respinto il ricorso e ha ingiunto ai coniugi di riconsegnare il bambino alla madre;
che un appello introdotto il 2 ottobre 1999 da __________ ed __________ __________ avverso la decisione predetta è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera, la quale ha confermato la decisione impugnata con sentenza del 26 ottobre 1999 (inc. __________.__________.__________);
che un ricorso per riforma presentato il 3 dicembre 1999 da __________ ed __________ __________ al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile il 27 gennaio 2000;
che un parallelo ricorso di diritto pubblico introdotto da __________ ed __________ __________ è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza dello stesso 27 gennaio 2000;
che, ciò premesso, la Delegazione tutoria di __________ ha intimato il 9 febbraio 2000 a __________ ed __________ __________ un “decreto esecutivo” in cui ordina la riconsegna immediata di __________ __________ alla madre, “e per essa al personale designato dalla Casa __________. __________ __________ __________ ”, sotto comminatoria dell'art. 292 CP;
che il 23 febbraio 2000 __________ ed __________ __________ hanno impugnato il “decreto esecutivo” davanti alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, la quale con decisione del 24 febbraio 2000 ha respinto il ricorso e ha posto una tassa di giustizia di fr. 400.– a carico dei ricorrenti in solido;
che contro il giudizio appena citato __________ ed __________ __________ si sono appellati il 20 marzo 2000 a questa Camera, chiedendo l'annullamento dell'atto e il rinvio della causa alla Delegazione tutoria per una nuova decisione “che tenga conto del bene e dell'interesse del minore”;
che in via cautelare i ricorrenti postulano l'immediato riaffidamento del bambino alle loro cure o – quanto meno – la fissazione di un loro diritto di visita sull'arco di più giorni settimanali;
che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la sentenza del 26 ottobre 1999 con cui questa Camera ha confermato la decisione presa il 23 settembre 1999 dall'autorità di vigilanza è passata in giudicato, il ricorso per riforma esperito da __________ ed __________ __________ essendo stato dichiarato inammissibile e quello di diritto pubblico respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale;
che il “decreto esecutivo” emesso il 9 febbraio 2000 dalla Delegazione tutoria si configura dunque come l'attuazione di quanto ha disposto questa Camera, la cui sentenza ha giuridicamente sostituito – dato il pieno effetto devolutivo dell'appello – la decisione dell'autorità di vigilanza (sul principio v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 332 in alto);
che, invero, le sentenze dei tribunali civili andrebbero attuate seguendo il procedimento esecutivo degli art. 488 segg. CPC;
che nondimeno, ove l'esecuzione di una sentenza civile competa – come in concreto – all'autorità amministrativa da cui emana il provvedimento impugnato, tale esecuzione avviene nei modi e nelle forme previste dall'art. 34 cpv. 3 LPAmm e incombe sempre all'autorità di primo grado, quand'anche la sua decisione sia stata riformata dall'autorità di ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 178, n. 3a);
che in tali circostanze l'autorità di primo grado emette – salvo casi urgenti – “una diffida inappellabile ad adempiere entro breve tempo” (art. 34 cpv. 5 LPAmm), dopo di che attua la decisione a spese dell'obbligato o fa uso di coercizione diretta nei confronti di lui, eventualmente con l'ausilio della forza pubblica;
che il “decreto esecutivo” emanato il 9 febbraio 2000 dalla Delegazione tutoria costituisce pertanto una diffida inappellabile nel senso dell'art. 34 cpv. 5 LPAmm;
che simile diffida non può essere oggetto – come esplicitamente prescrive la norma medesima – di alcun rimedio giuridico;
che nella sua motivazione principale, del resto, l'autorità di vigilanza giunge sostanzialmente alla medesima conclusione (con riferimento a RDAT I-1998, pag. 152, n. 40);
che l'opinione dei ricorrenti, secondo cui il menzionato “decreto esecutivo” costituirebbe in realtà una nuova decisione (“un nuovo ordine”: appello, pag. 7 in alto), non può lontanamente essere condivisa;
che contrariamente all'asserto degli appellanti, per vero, la Delegazione tutoria si è limitata a ingiungere l'adempimento di quanto l'autorità di vigilanza ha stabilito il 23 settembre 1999 (e questa Camera ha confermato il 26 ottobre 1999);
che, ciò posto, tale diffida era insindacabile e il gravame all'autorità di vigilanza avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile;
che, di riflesso, improponibile si rivela l'appello a questa Camera, non essendo data al proposito alcuna via di ricorso;
che l'inammissibilità dell'appello rende superfluo esaminare le argomentazioni di merito addotte dall'autorità di vigilanza a titolo abbondanziale;
che fatti nuovi, sopravvenuti dopo l'emanazione del giudizio da parte di questa Camera, potranno essere considerati – se mai – nel quadro di una nuova procedura a tutela del minorenne (art. 307 segg. CC), non nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato;
che la situazione non potrebbe essere diversa nemmeno secondo il comune buon senso, giacché in caso contrario, dati i mutamenti suscettibili di intervenire in pendenza di ricorso al Tribunale federale, una sentenza cantonale non potrebbe mai essere eseguita;
che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di misure cautelari contestuale all'appello;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia è adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che l'appello non si conclude con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili né alla madre né al curatore del bambino, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, Ufficio del tutore ufficiale, __________.
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Delegazione tutoria di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il segretario