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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.01.2000 11.2000.3

22. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,160 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2000.00003

Lugano 22 gennaio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __. __._____ (rinuncia alla successione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanze del 3 e 4 dicembre 1999 presentate da

__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________) __________, __________ __________, __________o __________, __________e __________, __________, e __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

nell'ambito della successione relitta da __________ (1936), già domiciliato a __________, deceduto a __________ il __________ 1999;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:    1.   Se deve essere accolta l'appellazione del 3 gennaio 2000 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 22 dicembre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________, domiciliato a __________, è deceduto il __________ 1999, lasciando come eredi legittimi la moglie __________ nata __________ con i figli __________, __________, __________ in __________, __________ e __________. Su istanza dell'8 novembre 1999 di __________, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha rilasciato il 15 novembre 1999 il certificato ereditario dal quale risultava che unici eredi di __________ erano la moglie e i figli.

                                  B.   In data 3 e 4 dicembre 1999 __________, __________ r, __________, __________, __________ e __________ hanno inoltrato allo stesso Pretore una dichiarazione di rinuncia alla successione. Il 22 dicembre 1999 il Pretore ha accolto l'istanza di __________, __________, __________, __________ e __________, ma ha respinto quella di __________ per il motivo che il rilascio del certificato ereditario costituiva ingerenza negli affari della successione ai sensi dell'art. 571 cpv. 2 CC ed equivaleva ad accettazione dell'eredità.

                                  C.   Contro il giudizio predetto __________ ha interposto il 3 gennaio 2000 un appello con cui chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la sua rinuncia alla successione.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha ritenuto che in concreto l'appellante ha perso il diritto di rinunciare all'eredità, poiché chiedendo il rilascio del certificato ereditario egli si è intromesso negli affari della successione a norma dell'art. 571 cpv. 2 CC. L'appellante sostiene invece che il rilascio del certificato ereditario, da lui richiesto in nome di tutti gli eredi, era necessario per ottenere informazioni dal __________ di __________, presso cui il defunto risultava avere una relazione bancaria, e che egli non ha compiuto alcun atto di disposizione sui beni della successione, conservando così il diritto di rinunciarvi, dopo aver costatato che essa era oberata.

                                   2.   Secondo l'art. 571 cpv. 2 CC perde il diritto di rinunciare alla successione l'erede che si è ingerito negli affari della successione o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità. Il Pretore ha ravvisato in concreto un'ingerenza dell'erede provvisorio nel fatto di aver chiesto il rilascio del certificato ereditario. Ora, questa Camera ha già avuto modo di decidere che non costituisce ingerenza negli affari della successione la richiesta del certificato ereditario al fine di ottenere informazioni da parte della banca ove il defunto deteneva una cassetta di sicurezza, essendo notorio che le banche rilasciano informazioni agli eredi solo su presentazione del certificato ereditario (Rep. 1996 pag. 160 con riferimenti).

                                   3.   Nell'ambito di una procedura non contenziosa, come quella relativa alla rinuncia di una successione (cfr. art. 2 n. 11 LAC), il giudice può inquisire d'ufficio, ma non è tenuto – ove non lo ritenga opportuno – né a indire udienze né a interrogare terzi. Tale facoltà rientra nel suo libero potere di apprezzamento. Dinanzi a questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto, l'appellante ha potuto far valere tutte le sue argomentazioni, di modo che il suo diritto di essere sentito è stato sanato (Rep. 1996 pag. 161 consid. 3). La documentazione prodotta in appello a sostegno della tesi dell'appellante è pertanto ammissibile, nonostante l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, trattandosi di prove che avrebbero potuto essere acquisite agli atti già dal primo giudice, se questi avesse interpellato gli istanti per chiedere informazioni sui motivi che li avevano indotti a instare per il rilascio del certificato ereditario.

                                   4.   Nella fattispecie l'appellante sostiene di aver dovuto chiedere il certificato ereditario per avere informazioni sull'esistenza di relazioni bancarie del defunto presso il __________ di __________. Dalla lettera 11 novembre 1999 dell'istituto bancario a un erede si evince chiaramente che l'ottenimento di informazioni era subordinato alla presentazione del certificato ereditario. È pertanto plausibile che la richiesta di emissione di tale certificato è stata presentata nell'intento di verificare l'esistenza di relazioni bancarie, ovvero di conoscere la consistenza della massa successoria per determinarsi in vista della prevista rinuncia, il cui termine scadeva il 5 dicembre 1999. La richiesta di informazioni in tal senso non configura dunque un'ingerenza negli affari della successione, tali ragguagli essendo indispensabili anche ai fini di un'eventuale decisione di rinuncia (Druey, Grundriss des Erbrechts, 4a edizione, Berna 1997, § 15 n. 34 pag. 206). Si aggiunga che dall'estratto del conto intestato al defunto risulta un saldo attivo di fr. 4'935.15, mentre a carico dello stesso sono stati emessi almeno sei attestati di carenza di beni per circa fr. 15'000.– e avviate altrettante procedure esecutive. Ne discende che nella fattispecie l'istante ha reso verosimile di avere avuto un interesse legittimo a verificare lo stato patrimoniale dell'eredità.

                                   5.   Il certificato ereditario costituisce solo un attestato provvisorio di legittimazione (Rep. 1996 pag. 162 consid. 5 con riferimenti). Nel caso concreto la validità del certificato ereditario decade con la rinuncia degli eredi alla successione. A tutela dei terzi di buona fede l'atto rilasciato il 22 dicembre 1999 deve pertanto essere annullato d'ufficio.

                                   6.   Gli oneri processuali seguirebbero la regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Viste le particolarità del caso, si può prescindere tuttavia dal prelievo di tasse e spese. D'altro lato l'appellante avrebbe potuto evitare la procedura di ricorso motivando l'istanza intesa al rilascio del certificato ereditario, così da ottenere un certificato provvisorio che lo abilitasse a ottenere informazioni dalla banca (Piotet in: Traité de droit privé suisse, § 91, pag. 644). Si giustifica pertanto di non attribuire ripetibili.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  L'eredità di __________ fu __________ (1936), già domiciliato a __________ e ivi deceduto il __________ 1999, è rifiutata da tutti gli eredi ed è ordinata l'iscrizione delle rinunce nel registro della Pretura al numero 236.

                                         2.  (invariato)

                                         3.  Il certificato ereditario emesso il 22 dicembre 1999 è revocato.

                                         4.  Intimazione agli istanti e all'Ufficio fallimenti di Mendrisio affinché proceda alla liquidazione d'ufficio dell'eredità.

                                   II.   Non si prelevano tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________;

                                         – __________, __________;

                                         – __________, __________;

                                         – __________, __________;

                                         – __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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