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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.01.2003 11.2000.139

22. Januar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·530 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2000.139  

Lugano 28 febbraio 2003    

Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

vista la nota professionale emessa il 25 febbraio 2003 dall’

                                         avv. __________ __________, __________

come patrocinatrice d’ufficio di ____ _____ ______ _________, nella procedura di appello indicata a rubrica (privazione della custodia parentale);

                                         premesso che l'onorario di un avvocato per il patrocinio in cause come quella in esame è fissato giusta l'art. 10 TOA, ovvero secondo il dispendio orario (v. BOA n. 22 pag. 38 consid. 2);

                                         ritenuto che il compenso spettante a un avvocato deve rimunerare adeguatamente – qualunque metodo di calcolo si applichi – il lavoro svolto e retribuire equamente il tempo profuso dal legale nella trattazione della pratica (DTF 118 Ia 134 consid. 2b, 117 Ia 23 consid. 3a con rinvii), coprendo almeno le spese generali dell'ufficio (SJ 1996 pag. 379 consid. 3);

                                         rilevato che nel caso in esame l'avvocata ha indicato un onorario complessivo di fr. 4000.– ;

                                         considerato, tuttavia, che il beneficio dell'assistenza giudiziaria copre unicamente le prestazioni riconducibili al patrocinio davanti a questa Camera;

                                         ritenuto per altro che il beneficio dell'assistenza giudiziaria dà diritto unicamente alle prestazioni strettamente indispensabili a scopo forense, escluse eventuali prestazioni di sostegno morale o di ausilio socia­le (DTF del 10 maggio 1994 in re avv. D., consid. 5a, DTF 109 Ia 111 consid. 3b; cfr. anche BJP 1999 pag. 84 n. 606);

                                         accertato che nelle circostanze descritte sono riconosciute unicamente le prestazioni svolte tra il 31 ottobre 2000 (presentazione dell'appello) e il 31 gennaio 2001 (presentazione delle osservazioni), come pure quelle riferite alla ricezione della sentenza, tutte le altre prestazioni non essendo riconducibili al patrocinio in appello;

                                         appurato che nella fattispecie un avvocato solerte, commissionato d'ufficio, non avrebbe impiegato più di 10 ore per assicurare alla patrocinata le prestazioni di base indispensabili a una corretta difesa davanti a questa Camera;

                                         constatato che la retribuzione di fr. 215.– orari (usuale per patrocinatori d'ufficio fino al 31 dicembre 2002: v. BOA n. 23 pag. 35 consid. 10) appare consona da un lato alla relativa difficoltà del caso, ma dall'altro anche ai seri problemi finanziari della cliente (ammesso, per l'appunto, al beneficio dell'assistenza giudiziaria), ferma restando in ogni modo la riduzione del 30% prevista dall'art. 36 cpv. 1 LTG (in vigore fino al 30 luglio 2002);

                                         accertato che l'ammontare delle spese appare conforme al prescritto dell'art. 3 TOA, e sono riconosciute limitatamente al periodo coperto dall'assistenza giudiziaria;

                                         posto da ultimo, quantunque ciò non rientri per sé nella tassazione dell'onorario e delle spese, che alle prestazioni svolte dalla legale prima del 1° gennaio 2001 era applicabile il saggio IVA del 7.5%;

                                         appurato che fino al 31 dicembre 2000 la patrocinatrice ha conferito 9 volte per telefono e scritto una lettera (circa un'ora di tempo), nonché avuto spese per fr. 21.90;

richiamato l'art. 36 cpv. 3 vLTG,

decreta:                    1.   La nota professionale è così tassata:

                                         a) onorario (70%)                         fr. 1505.—

                                         b) spese                                       fr.   304.90

                                                                                              fr. 1809.90

                                         IVA al 7.5% su fr.   172.40            fr.     12.95

                                         IVA al 7.6% su fr. 1637.50          fr.   124.45

                                                                                              fr. 1947.30         

                                   2.   Intimazione all'avv. __________ __________, __________.

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                (____________________)

voce contabile 318.034 CRB 161

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