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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.06.2001 11.2000.136

18. Juni 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·599 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2000.00136

Lugano, 18 giugno 2001/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 21 settembre 2000 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ -__________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________),  

premesso che con sentenza del 23 ottobre 2000 il Pretore del Distretto di Riviera ha disciplinato la vita separata dei coniugi __________ e __________ __________, in parziale accoglimento di un' istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata dalla moglie il 21 settembre 2000;

accertato che il 3 novembre 2000 __________ __________ ha appellato tale sentenza, postulando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'assegnazione di contributi alimentari, l'integrale addebito degli oneri processuali al marito e l'esonero dal pagamento di ripetibili;

preso atto che nelle sue osservazioni del 24 novembre 2000 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato, rinunciando a esprimersi sulla domanda di assistenza giudiziaria;

esaminata ora la lettera dell'8 giugno 2000 con cui __________ __________ dichiara di ritirare l'appello per avere, le parti, inoltrato nel frattempo una richiesta comune di divorzio e sottoscritto una convenzione sui relativi effetti nella quale essa medesima si impegna a ritirare l'appello, mentre il marito consente alla compensazione delle ripetibili (clausola n. 4);

ritenuto che nelle circostanze descritte rimane da statuire soltanto sugli oneri processuali di seconda sede;

considerato che di regola chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e che nella fattispecie non si intravedono ragioni per scostarsi da tale principio;

ricordato, per quanto attiene all'assistenza giudiziaria, che i costi di una procedura a tutela dell'unione coniugale (come quelli di una causa di divorzio) sono a carico delle parti e che l’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC; Hindeling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82);

rilevato che un coniuge, per ottenere l'assistenza giudiziaria, deve quindi rendere verosimile di non poter chiedere all'altro coniuge un'adeguata provvigione ad litem, né in base all'art. 159 né in base all'art. 163 CC;

appurato che nella fattispecie l'appellante nemmeno pretende estremi del genere, tanto meno attendibili ove si pensi che il marito guadagna fr. 3983.– netti mensili (secondo l'appellante finanche fr. 4280.15 mensili) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2495.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4 e 5);

stabilito che l'assistenza giudiziaria non può dunque entrare in linea di conto, ma che gli oneri processuali vanno ridotti al minimo per tenere conto delle modeste condizioni finanziarie dell'appellante e della buona volontà da lei dimostrata (art. 21 LTG);

osservato che in materia di ripetibili non vi è motivo per disattendere quanto le parti stesse hanno pattuito;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.

                                   4.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione al Pretore del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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