Incarto n. 11.2000.00107
Lugano 23 ottobre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.______ (dichiarazione di scomparsa) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 29 ottobre 1999 dall'
avv. __________ __________ __________ -__________, __________, chiedente la revoca della dichiarazione di scomparsa di __________ __________ __________ __________, già in __________, decretata il 4 giugno 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città su istanza di __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l'appellazione del 2 ottobre 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 19 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ __________ (1946), cittadino __________, e __________ __________ (1940) si sono sposati a __________ il __________ 1984;
che con decreto del 4 giugno 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato, su istanza di __________, la scomparsa del marito con effetto dal 15 gennaio 1991;
che il 29 ottobre 1999 l'avv. __________ __________ __________ -__________, console onorario della Repubblica Federale __________, ha chiesto la revoca della citata dichiarazione di scomparsa, __________ __________ __________ risultando ancora in vita;
che il 26 novembre 1999 __________ __________ si è opposta all'istanza, postulando ulteriori accertamenti;
che esperita l'istruttoria, __________ __________ ha chiesto, il 15 settembre 2000, l'assunzione di nuovi mezzi di prova;
che con decreto del 19 settembre 2000 il Pretore ha accolto l'istanza e ha revocato la dichiarazione di scomparsa, senza prelevare tasse né spese;
che contro il citato decreto __________ __________ è insorta con un appello del 2 ottobre 2000 nel quale chiede, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata o, in via subordinata, l'assunzione delle prove sollecitate il 15 settembre 2000 (escussione testimoniale della suocera e dello stesso marito);
che l'appello non è stato intimato all'avv. __________ __________ __________ -__________;
e considerando
in diritto: che una dichiarazione di scomparsa può essere revocata dal giudice, a richiesta di ogni interessato, se la persona riappare oppure se pervengono informazioni attestanti che essa è ancora viva o lo era a un determinato momento (Egger in: Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 39 CC; Nägeli/Guggenbühl in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 12 ad art. 38; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 3a edizione, pag. 41);
che in concreto il Pretore ha revocato la dichiarazione di scomparsa sulla scorta di quanto hanno attestato __________ __________, fratellastro dello scomparso, e __________ __________r, agente di polizia a __________ (__________), davanti __________ __________ nel maggio del 2000;
che, dopo avere esposto perplessità sui tempi trascorsi tra le prime dichiarazioni di ricomparsa (1997) e l'istanza (1999), l'appellante sottolinea la genericità delle testimonianze e contesta l'esistenza di elementi atti a revocare la dichiarazione di scomparsa;
che dalle dichiarazioni di __________ __________ (31 maggio 2000) e di __________ __________ (18 maggio 2000) rese davanti al giudice __________ __________ __________ risulta che __________ __________ __________ è stato visto a __________ nel novembre del 1999 e che nel maggio del 2000 ha telefonato a sua madre per la festa della mamma;
che l'appellante non censura le predette dichiarazioni di falso, ma ritiene necessario un approfondimento della situazione;
che nondimeno tali dichiarazioni, circostanziate e univoche, sono sufficienti per ritenere ancora vivo __________ __________ __________;
che, contrariamente a quanto reputa l'appellante, non è necessario sapere dove l'interessato risieda, le notizie sulla sua esistenza essendo sufficienti per non ritenerlo scomparso;
che le perplessità sui tempi di trasmissione della documentazione dalla __________ sono superate dalle dichiarazioni rese dai testimoni davanti al giudice tedesco e, comunque sia, non bastano a mettere in dubbio la veridicità delle stesse;
che l'appello deve pertanto essere respinto, le prove offerte dall'appellante rivelandosi superflue;
che, vista la particolarità del caso, si prescinde dal riscuotere tasse o spese, né si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato nemmeno notificato;
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario