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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.11.2000 11.2000.100

20. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,027 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.2000.00100

Lugano 20 novembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (annullamento di deliberazione assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 26 febbraio 1999 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro  

__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________. __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se deve essere accolta l'appellazione del 18 settembre 2000 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 16 agosto 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ possiede la proprietà per piani n. 1991, pari a 186/1000 della particella n. __________RFD __________ (“____________________ ”). L'8 gennaio 1999 l'assemblea dei comproprietari ha deciso, in base a una tabella inviata a tutti i condomini il 30 dicembre 1998, di porre a carico di __________ __________ una parte dei costi di risanamento del tetto-terrazza, pari a fr. 14'991.–, e di ripartire la rimanenza in proporzione alle singole quote di comproprietà. __________ __________ non ha accettato tale riparto e il 26 febbraio 1999 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, convenendo __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________ ed __________ __________, comproprietari delle altre unità condominiali, per chiedere la cassazione della risoluzione assembleare dell'8 gennaio 1999 sui costi di risanamento del tetto-terrazza e l'accertamento che la ripartizione deve avvenire proporzionalmente alle quote millesimali.

                                  B.   Con la risposta del 31 marzo 1999, i convenuti hanno eccepito la tardività dell'azione, opponendosi alla petizione anche nel merito. Nei successivi allegati scritti le parti hanno confermato le rispettive prese di posizione. Esperita l'istruttoria, limitata all'eccezione di tardività, esse hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno ribadito le loro domande di giudizio in un memoriale scritto.

                                  C.   Statuendo il 16 agosto 2000, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono state poste a carico dell'attrice, con obbligo di versare ai convenuti un'indennità complessiva di fr. 600.– per ripetibili.

                                  D.   __________ __________ è insorta contro la citata sentenza con un appello del 18 settembre 2000 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia accolta. Nelle loro osservazioni del 9 ottobre 2000 __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________ ed __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare il giudizio pretorile.

Considerando

in diritto:                  1.   Le risoluzioni di un'assemblea dei comproprietari possono essere contestate secondo i combinati disposti degli art. 712m cpv. 2 e 75 CC. Nell'ambito di tale azione la legittimazione passiva compete unicamente alla comunione dei comproprietari e non ai singoli condomini (DTF 119 II 408 consid. 5; Rep. 1995 pag. 231; Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, Berna 1988, n. 139 ad art. 712m CC; Rey, Schweizerisches Stockwerkeingentum, Zurigo 1999, pag. 93 n. 352; Steinauer, Les droits réels, Tome I, 2a edizione, Berna 1990, pag. 368 n. 1322).

                                   2.   Il Pretore ha constatato in primo luogo che l'azione era stata promossa tardivamente, poiché l'attrice era presente all'assemblea litigiosa e avrebbe pertanto dovuto promuovere causa nei trenta giorni successivi all'8 gennaio 1999. Egli ha poi rilevato che la deliberazione assembleare non era nemmeno viziata da nullità assoluta, poiché l'ordine del giorno inviato il 5 novembre 1998, ancorché non preciso sul punto n. 5 (“risanamento delle terrazze”), era stato completato con l'invio il 30 dicembre 1998 di una tabella sulla ripartizione dei costi. La risoluzione contestata era quindi stata preannunciata con un preavviso sufficiente per consentire ai comproprietari di discutere con cognizione di causa i punti all'ordine del giorno.

                                   3.   L'appellante ribadisce che l'assemblea ha deliberato l'8 gennaio 1999 su un punto che non era stato annunciato nell'ordine del giorno e che non era neppure noto ai comproprietari nei suoi tratti fondamentali, poiché la fattura emessa per il risanamento delle terrazze era stata inviata a un solo comproprietario. Essa sostiene di essersi potuta rendere conto delle conseguenze della decisione solo dopo aver letto il verbale assembleare, ricevuto il 28 gennaio 1999, motivo per cui l'azione sarebbe tempestiva.

                                   4.   Il quesito della tempestività dell'azione può in concreto rimanere irrisolto. L'attrice, infatti, non ha diretto la propria azione contro la comunione dei comproprietari, bensì contro i singoli condomini personalmente. Ora, come si è detto (consid. 1), solo la comunione dei comproprietari può essere convenuta per la contestazione, rispettivamente per l'annullamento o l'accertamento della nullità di una deliberazione assembleare. Il Pretore non si è espresso sulla carenza di legittimazione passiva dei convenuti, che a loro volta si sono limitati a eccepire la tardività dell'azione. La legittimazione delle parti è nondimeno un presupposto di merito (DTF 118 Ia 130 consid. 1), e come tale va rilevato d'ufficio (RVJ 1996 255; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 17 e 18 con rif.; Häfliger, Die Parteifähigkeit im Zivilprozess, Zurigo 1987, pag. 5, 32 e segg.). La sentenza del Pretore, quantunque per altri motivi, deve pertanto essere confermata, l'azione dovendo essere respinta, in ogni modo, già per la carenza di legittimazione passiva dei convenuti. L'appello, infondato, è dunque destinato all'insuccesso.

                                   5.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e vanno quindi a carico dell'appellante, la quale rifonderà alle controparti un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti un'indennità di fr. 1'000.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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