Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2000 11.1999.87

28. September 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,254 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.1999.00087

Lugano, 12 luglio 2000/fb    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

 Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 25 febbraio 1998 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)

                                         contro

__________, già in __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello presentato l'8 giugno 1999 da __________ contro la sentenza emessa il 21 maggio 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ con l'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ con le osservazioni;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1946) e __________ (1970), cittadina del Kosovo, si sono sposati a __________ il __________ 1997. Il marito, che aveva già due figli da un precedente matrimonio, lavorava a quel momento per il Sindacato del __________ e insegnava alla Scuola per apprendisti di __________. __________ era alle dipendenze delle __________ SA a __________ e soggiornava sul posto di lavoro dal lunedì al venerdì, ciò che ha continuato a fare anche dopo il matrimonio. Dall'unione non sono nati figli. Il 7 gennaio 1998 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 3 febbraio successivo. Quello stesso mese i coniugi si sono separati.

                                  B.   Il 25 febbraio 1999 __________ ha intentato azione di divorzio, senza offrire contributi alimentari né indennità in liquidazione del regime matrimoniale. __________ si è opposta al divorzio e in subordine ha chiesto che, qualora il matrimonio fosse stato sciolto, le fosse versato un contributo alimentare a vita di fr. 1200.– mensili indicizzati e le fosse corrisposta un'indennità di almeno fr. 30 000.– in liquidazione del regime dei beni. L'attore ha replicato, postulando la condanna della moglie al pagamento di una somma imprecisata in liquidazione del regime stesso. La convenuta ha duplicato, ribadendo le sue richieste.

                                  C.   In pendenza di causa l'attore si è visto licenziare dal Sindacato __________ per la fine di novembre 1997 e per la fine di agosto 1998 si è visto disdire anche il rapporto di impiego con lo Stato del Cantone Ticino, che gli ha versato una prestazione pensionistica di circa fr. 108 000.– a titolo di libero passaggio. Il 2 ottobre 1998 __________ ha assunto con un amico la gestione di un esercizio pubblico a __________, iniziativa in cui ha investito fr. 70 000.– della prestazione percepita dallo Stato. La società è stata sciolta già nel gennaio del 1999 e dopo di allora __________ non risulta più avere conseguito alcun reddito. La convenuta, da parte sua, è stata trasferita dal datore di lavoro nel Cantone dei Grigioni, dove lavora e abita ora in una località imprecisata.

                                  D.   Quanto alla causa di divorzio, il 5 maggio 1999 l'attore ha introdotto il proprio memoriale conclusivo nel quale ha confermato la propria domanda, senza offrire contributi alimentari e sollecitando anzi dalla convenuta il versamento di fr. 3720.– in liquidazione del regime dei beni. __________ ha riaffermato la sua opposizione al divorzio e ha sollecitato, nel caso in cui fosse stato sciolto il matrimonio, un contributo alimentare a vita (giusta l'art. 151 cpv. 1 o 152 vCC) di fr. 1200.– mensili indicizzati. Essa ha lasciato cadere la pretesa di fr. 30 000.– in liquidazione del regime dei beni, ma ha avanzato un credito di fr. 6411.75 con interessi fondato sul riparto della prestazione di libero passaggio maturata dal marito fra il 16 maggio 1997 (data del matrimonio) e il 31 agosto 1998. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  E.   Con sentenza del 21 maggio 1999 il Pretore ha accolto l'azione, ha pronunciato il divorzio sulla base dell'art. 142 vCC, ha assegnato alle parti – in liquidazione del regime matrimoniale – i beni in loro possesso, senza aggiudicare contributi alimentari e respingendo ogni altra pretesa. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia e le spese (non quantificate) sono state poste a carico dello Stato, compensate le ripetibili.

                                  F.   Contro la sentenza predetta __________ è insorta con un appello dell'8 giugno 1999 nel quale chiede che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'azione di divorzio sia respinta o che quanto meno, nell'ipotesi in cui sia sciolto il matrimonio, le sia versato un contributo mensile di fr. 1200.– indicizzati (art. 151 cpv. 1 o 152 CC), oltre a fr. 6411.75 con interessi, corrispondenti alla metà della prestazione di libero passaggio acquisita dall'attore fra il 16 maggio 1997 e il 31 agosto 1998. Nelle sue osservazioni del 1° luglio 1999 __________ propone di respingere l'appello, sollecitando anch'egli l'assistenza giudiziaria.

                                  G.   Il giudice delegato di questa Camera ha fissato alle parti, con ordinanza del 13 giugno 2000, un termine per formulare eventuali nuove conclusioni in seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio. __________ ha confermato le sua domanda intesa allo scioglimento del matrimonio (art. 115 nCC), senza offrire né pretendere alcun versamento in denaro. __________ ha ribadito le conclusioni enunciate nell'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000: RU 1999 pag. 1142) il divorzio è retto dalla legge nuova (art. 7a

                                         cpv. 1 tit. fin. CC). Questa si applica a tutti i processi “che devono [ancora] essere giudicati da un'istanza cantonale” (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Trattandosi di una causa già decisa in primo grado, i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, “a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC). Nella fattispecie la convenuta ha appellato la sentenza del Pretore in ogni suo punto. L'intera causa di divorzio è disciplinata pertanto dalla legge nuova.

                                   2.   L'art. 114 nCC stabilisce che “un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta comune con un'azione unilaterale i coniugi sono vissuti separati almeno da quattro anni”. In concreto le parti si sono sposate il 16 maggio 1997 e vivono separate dal febbraio del 1998 (petizione, pag. 2 in basso). In nessun caso sono dati quindi i presupposti dell'art. 114 nCC, tant'è che l'attore medesimo fonda ora la sua domanda sull'art. 115 nCC (memoriale di nuove conclusioni, pag. 2 in fondo). Secondo tale norma “un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termine di quattro anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell'unione coniugale”. La questione è di sapere, ciò posto, se nel caso in esame si ravvisino estremi del genere.

                                   3.   L'attore rimproverava alla moglie, ancora nel memoriale conclusivo, di avere voluto conservare l'impiego di Sigirino a tutti i costi, anche dopo ch'egli le aveva trovato un lavoro come cameriera a Bellinzona, di essere stata “spesso e volentieri” fuori casa, di non essersi occupata delle faccende domestiche (pag. 4 nel mezzo). A suo avviso la convenuta lo avrebbe sposato “solo ed esclusivamente per poter rimanere in Svizzera grazie al permesso di dimora B ottenuto per matrimonio” (pag. 5 in alto). Simili addebiti, a supporre che siano fondati, non bastano tuttavia per integrare i presupposti dell'art. 115 nCC, né il memoriale di nuove conclusioni presentato a questa Camera accenna a ulteriori doglianze. L'art. 115 nCC costituisce un caso di rigore, applicabile solo qualora la situazione sia tanto grave da non potersi pretendere oggettivamente (ma anche soggettivamente) che un coniuge attenda quattro anni prima di ottenere il divorzio contro la volontà dell'altro. Il convenuto deve – per esempio – avere commesso violenze fisiche o psichiche ripetute, perpetrato crimini, essersi reso durevolmente irreperibile oppure essere caduto vittima di una grave invalidità permanente (FF 1996 I 101 a metà; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 segg. ad art. 115; Fankhauser in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 7 segg. ad art. 115). Estremi simili non si riscontrano lontanamente – né sono prospettati – nella fattispecie.

                                   4.   Si aggiunga che, quand'anche la convenuta avesse sposato l'attore solo per assicurarsi il diritto di rimanere in Svizzera, tale abuso non costituirebbe un motivo di divorzio. Anzi, il legislatore federale ha rinunciato esplicitamente a introdurre nel nuovo diritto finanche un titolo di nullità del matrimonio per siffatto comportamento (FF 1996 I 85 in alto). Il problema – spinoso – relativo all'elusione di norme sul domicilio e la dimora degli stranieri attraverso matrimoni fittizi riguarda unicamente le autorità amministrative ed è oggi al centro di un confronto tra l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile e la Conferenza dei direttori cantonali delle polizie degli stranieri (RSC 67/1999 pag. 441 e 68/2000 pag. 194). Esula, comunque sia, dal quadro di una causa civile. Se ne conclude che, in virtù del nuovo diritto, l'azione di divorzio promossa dall'appellato deve essere respinta e la sentenza impugnata modificata di conseguenza. Ciò rende senza oggetto la domanda subordinata dell'appellante.

                                   5.   Nelle osservazioni all'appello l'attore chiede – pur senza farne formale istanza – di intersecare le affermazioni della convenuta secondo cui egli non avrebbe “alcuna seria propensione al lavoro” (appello, pag. 4 nel mezzo) e sarebbe “un bevitore abituale” (pag. 9 in alto). Ora, le parti hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, di non offendere le convenienze, di non turbare l'andamento delle udienze e di non fare uso di espressioni ingiuriose od offensive (art. 68 cpv. 1 CPC). Se le contumelie si trovano in allegazioni scritte, il giudice le interseca (art. 68 cpv. 3 CPC). I medesimi doveri di lealtà, di probità e di ossequio alle norme di convenienza devono essere osservati dai patrocinatori (art. 69 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, il giudice espunge espressioni che ledono gratuitamente l'onorabilità delle parti o dei loro patrocinatori. In concreto i rimproveri della convenuta – se dimostrati – si sarebbero anche potuti rivelare di qualche importanza per valutare un'eventuale colpa dell'attore nella disunione (art. 151 cpv. 1 vCC). Il fatto che simili addebiti siano senza prove o fondati su mere asserzioni di parte denota se mai un contegno inutilmente litigioso, ma non basta per giustificare un'intersecazione. Alla richiesta dell'appellato non può dunque essere dato seguito.

                                   6.   La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili del pronunciato attuale seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si può disconoscere tuttavia che nel caso specifico la convenuta ottiene causa vinta per ragioni fortuite, riconducibili unicamente al carico di lavoro che ha impedito a questa Camera di statuire entro il 31 dicembre 1999. Fosse tuttora applicabile il vecchio diritto, l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto, mal comprendendosi come l'interessata potesse seriamente contestare una grave turbativa delle relazioni coniugali dopo avere essa medesima, oltre che rinunciato a ogni riavvicinamento con il marito, rifiutato ogni riconciliazione (verbale del

                                         3 febbraio 1998 nell'inc. __.__.____, agli atti). Quanto alle pretese per contributi alimentari e indennità di libero passaggio, a supporre che la convenuta fosse coniuge “innocente” nel senso degli art. 151 cpv. 1 e 152 vCC, non è dato a divedere quale pregiudizio economico le avrebbero cagionato sei mesi di vita in comune, tanto meno se si considera ch'essa ha continuato la stessa attività anche dopo il matrimonio. Certo, essa paventava il rischio di dover tornare – in caso di divorzio – nel paese d'origine e di cadere perciò nell'indigenza, ma a prescindere dal fatto che sul suo rimpatrio non vi sono sicurezze (solo l'autorità grigionese avrebbe potuto rilasciare informazioni affidabili: doc. 2, 2° foglio), tale conseguenza non era dovuta al matrimonio, giacché essa avrebbe corso identico rischio quand'anche non si fosse sposata. Ponderate tutte le circostanze, nelle condizioni descritte soccorrono dunque “giusti motivi” (a mente dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per porre gli oneri processuali di entrambi i gradi di giudizio a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.

                                   7.   Entrambi i coniugi postulano anche in questa sede il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Per quel che è dell'appellante, con uno stipendio mensile di fr. 2350.– lordi il suo stato di ristrettezza appare tutto sommato verosimile (art. 155 CPC), anche se l'indennità di fr. 540.– a lei corrisposta in natura (e dedotta dal salario) dovrebbe garantirle vitto e alloggio. L'esito dell'appello risulta inoltre favorevole, ciò che giustifica l'assistenza giudiziaria. L'attore, da parte sua, non ha più redditi e risulta consumare quanto gli rimane della prestazione di libero passaggio ricevuta a suo tempo dalla Cassa pensioni dello Stato. La sua resistenza all'appello, poi, non appariva sprovvista di buon diritto, sicché la concessione dell'assistenza giudiziaria si legittima anche nel suo caso.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

                                         1.  La petizione è respinta.

                                         2.  La tassa di giustizia e le spese, a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, sono assunte dallo Stato, compensate le ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  III.   __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

                                 IV.   __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

                                  V.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1999.87 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2000 11.1999.87 — Swissrulings