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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.05.2000 11.1999.80

17. Mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,204 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.1999.00080

Lugano 17 maggio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __/__ __ (rinuncia a una quota di comproprietà) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza, promossa con istanza del 13 gennaio 1999 da

__________, __________  

istanza cui si è opposto

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 25 maggio 1999 presentato da __________ contro la decisione emessa il 23 aprile 1999 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 13 aprile 1997 il notaio __________ ha rogato mediante atto pubblico la modifica di una convenzione di divorzio per mezzo della quale __________ cedeva la sua quota di comproprietà di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di __________ all'ex moglie __________, la quale assumeva solidalmente con l'altro comproprietario __________ tutti gli oneri gravanti il fondo;

                                         che il 13 gennaio 1999 __________ ha trasmesso all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ una dichiarazione di rinuncia irrevocabile alla sua quota di comproprietà, chiedendo nel contempo di essere radiata quale intestataria della particella n. __________;

                                         che con decisione dello stesso giorno l'ufficiale ha accolto l'istanza, iscrivendo __________ come unico proprietario del fondo;

                                         che contro la decisione appena citata __________ è insorto il 23 febbraio 1999 al Dipartimento delle istituzioni, Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza;

                                         che, statuendo il 23 aprile 1999, l'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile, rilevando – in estrema sintesi – di non essere competente per rettificare un eventuale errore di iscrizione;

                                         che con ricorso del 25 maggio 1999 __________ impugna la decisione dell'autorità di vigilanza davanti a questa Camera, chiedendo che essa sia annullata e che sia ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare la sua iscrizione quale comproprietario per un mezzo della particella n. __________;

                                         che nelle sue osservazioni del 10 giugno 1999 la Sezione del registro fondiario propone di respingere il ricorso, mentre __________ è rimasta silente;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sul registro fondiario possono essere impugnate davanti alla Camera civile di appello secondo le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative (art. 41a LGRF entrato in vigore il 6 giugno 1997, sostituito il 7 aprile 1998 dall'analogo art. 6 LRF: RL 4.1.3.1);

                                         che il termine di ricorso è, per diritto federale, di 30 giorni (art. 103 cpv. 2 RRF; Schmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 25 ad art. 956 CC con richiamo a Huber in: ZBGR/RNRF 70/1989 pag. 134 seg.), ragione per cui il ricorso in esame è tempestivo;

                                         che il 13 gennaio 1999, come detto, __________ ha trasmesso all'ufficiale del registro fondiario una dichiarazione di rinuncia irrevocabile alla sua quota di comproprietà e nel contempo ha chiesto di essere radiata quale intestataria della particella n. __________;

                                         che una “derelizione” è perfetta al momento in cui il nome del proprietario è cancellato dal libro mastro e la dichiarazione di rinuncia è acquisita ai documenti giustificativi del registro fondiario (Rey in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, op. cit., n. 5, 6 e 8 ad art. 666 CC con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza);

                                         che nondimeno, ove si tratti di una quota di comproprietà (bene ideale), il comproprietario può bensì rinunciarvi, ma in tal caso non può farsi questione di “derelizione” (la quale è possibile solo nell'ipotesi di beni materiali: I CCA, sentenza del 2 maggio 2000 in re D.D., consid. 3 con riferimenti);

                                         che, dandosi rinuncia a una quota di comproprietà, se libera da oneri tale quota va ad accrescere proporzionalmente le quote degli altri comproprietari (“consolidazione”), mentre se è gravata da oneri (diritti reali limitati o obbligazioni reali) essa continua a sussistere come tale e gli altri comproprietari ne divengono titolari in proporzione alla loro rispettiva quota sull'intero fondo (Rey, op. cit., n. 9 ad art. 666 CC con rinvio a Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 71 ad art. 646 CC, e a Liver, Das Eigentum, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/1, Basilea 1977, pag. 63);

                                         che quest'ultimo punto di vista non è unanimemente condiviso, Piotet ritenendo che pure la quota gravata da oneri vada ad accrescere per “consolidazione” le quote degli altri comproprietari proporzionalmente alla loro rispettiva quota sull'intero fondo (Nature et mutations des propriétés collectives, in: Abhandlungen zum schweizerischen Recht, vol. 528, Berna 1991, pag. 73 segg., in particolare pag. 74 n. 233);

                                         che nella fattispecie, comunque si opini al riguardo, l'ufficiale del registro fondiario ha accolto l'istanza presentata da __________ e ha iscritto __________ quale unico proprietario del fondo;

                                         che, contrariamente a una decisione con cui l'ufficiale del registro respinge una richiesta di iscrizione, un'iscrizione da egli eseguita non può formare oggetto di ricorso all'autorità di vigilanza (DTF 110 II 42 in basso e 43 in alto con richiami; Schmid, op. cit., n. 14 ad art. 956 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a edizione, pag. 235 n. 851; Deschenaux, Das Grundbuch, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/3,1, pag. 558);

                                         che in effetti, salvo consenso di tutti gli interessati, la modifica di un'iscrizione siffatta può avvenire solo seguendo la via della rettifica del registro fondiario (art. 975–977 CC; Steinauer, loc. cit.);

                                         che in concreto non si vede perché tale azione non dovrebbe essere data, di modo che non soccorre nemmeno la possibilità di ricorrere eccezionalmente all'autorità di vigilanza contro l'avvenuta iscrizione, come prospetta Schöbi (Artikel 5 Absatz 3 des Bundesbeschlusses über eine Sperrfrist und die Folgen für das Grundbuchrecht, in: ZBJV 127/1991 pag. 336) e sostanzialmente approva Schnyder (in: Der bernische Notar 52/1991 pag. 247 lett. hh);

                                         che, in antitesi a quanto reputa il ricorrente, in concreto l'ufficiale del registro fondiario non può procedere a una rettifica d'ufficio, già per il fatto che questa toccherebbe l'essenza stessa del diritto iscritto (art. 99 RRF);

                                         che ciò posto, il ricorso si rivela inammissibile;

                                         che gli oneri processuali vanno a carico del ricorrente, i cui interessi pecuniari sono palesemente in gioco (art. 28 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LPAmm);

                                         che non si giustifica invece di attribuire ripetibili a __________, la quale non ha formulato osservazioni al ricorso;

                                         che per quanto riguarda la comunicazione dell'odierna sentenza, infine, essa deve avvenire anche all'Ufficio federale di giustizia, come stabilisce l'art. 102 cpv. 2 RRF, seppure tale prassi appaia oggi desueta in molti Cantoni (Deschenaux, op. cit., pag. 201 in alto);

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – __________, __________.

                                         Comunicazione:

                                         –  Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza;

                                         –  Ufficio federale di giustizia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 97 segg. OG).

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