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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.2000 11.1999.51

18. Dezember 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,886 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.1999.00051

Lugano 18 dicembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura n. _.____/_.___-___.____ (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

__________ e __________ __________, ora in __________ (ora patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

alla  

Delegazione tutoria di __________ -__________  

in relazione alle misure prese in favore dei figli __________ (1985), __________ (1985), __________ (1987), __________ (1988), __________ (1990) e __________ (1991);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione presentata il 31 marzo 1999 da __________ e __________ __________ contro la decisione emanata il 12 marzo 1999 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1952) e __________ nata __________ (1957) si sono sposati nel 1978. Tra il 1988 e il 1997 essi hanno adottato sei figli: __________ (1985), __________ (1985), __________ (1987), __________ (1988), __________ (1990) e __________ (1991). In seguito alla segnalazione di possibili maltrattamenti da parte dei genitori, in particolare su __________, il 13 gennaio 1999 la Delegazione tutoria di __________ -__________ ha denunciato il caso al Ministero pubblico, incaricando l'Unità d'intervento regionale del __________ di valutare l'opportunità di allontanare __________ dalla famiglia e di accertare la capacità dei genitori di provvedere all'interesse dei figli. Con risoluzione del 15 gennaio 1999 la Delegazione tutoria ha poi privato temporaneamente i genitori della custodia parentale su __________ e ha disposto il collocamento del bambino presso il __________ __________ di __________. Il 18 gennaio 1999 inoltre essa ha autorizzato l'Unità d'intervento regionale a prelevare da scuola __________, __________ e __________ per un'audizione davanti al Magistrato dei minorenni. In una successiva decisione del 15 febbraio 1999 la medesima autorità ha disciplinato le relazioni personali tra __________ e i genitori, autorizzando incontri settimanali di un'ora presso il __________ __________.

                                  B.   __________ e __________ __________ hanno impugnato le predette risoluzioni con quattro ricorsi del 22 gennaio, 25 gennaio, 1° febbraio e 26 febbraio 1999, nei quali hanno chiesto – in sostanza – l'annullamento di tutte le misure. Statuendo il 12 marzo 1999 con giudizio unico, la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha limitato fino al 12 aprile 1999 la privazione della custodia parentale su __________, ha invitato l'Unità d'intervento regionale e il __________ __________ a presentare entro tale data due rapporti sugli accertamenti compiuti e sulle proposte d'intervento, ha imposto alla Delegazione tutoria di decidere entro lo stesso termine nel merito, ha stabilito un diritto di visita settimanale tra __________ e i suoi fratelli e ha confermato per il resto le risoluzioni della Delegazione tutoria. Non sono state prelevate tasse o spese né sono state attribuite ripetibili.

                                  C.   __________ e __________ __________ sono insorti contro la decisione appena citata con un appello del 31 marzo 1999 per ottenere – in sintesi – la riforma del giudizio impugnato nel senso che si annullino le risoluzioni della Delegazione tutoria riguardanti la privazione della custodia parentale su __________ e l'autorizzazione a prelevare i figli da scuola per essere sentiti dal Magistrato dei minorenni, come pure che si soprassieda all'incarico al __________ __________ di presentare un rapporto congiunto con quello dell'Unità d'intervento regionale. Nelle sue osservazioni del 26 aprile 1999 la Delegazione tutoria propone di respingere il gravame e di confermare la decisione dell'autorità di vigilanza.

Considerando

in diritto:                   I.   In ordine

                                   1.   Litigiosi rimangono in concreto la privazione temporanea della custodia parentale e l'incarico al __________ __________ di presentare un rapporto congiunto con quello dell'Unità d'intervento regionale, di natura meramente provvisionale, come pure l'autorizzazione conferita a quest'ultimo servizio di prelevare da scuola i tre figli maggiori per essere sentiti dal Magistrato dei minorenni. Le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele – siano esse di natura cautelare o di merito (I CCA, sentenza del 3 marzo 1999 in re B., consid. 3) – sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale d'appello (art. 54a LAC e 424 cpv. 3 CPC). Ciò vale anche per le misure di protezione del figlio e, più in generale, per le misure prese in applicazione degli art. 296 segg. CC (art. 39d cpv. 1 LAC e 424 cpv. 3 CPC), la cui competenza incombe alle autorità tutorie (si vedano anche gli art. 20 lett. b e 22 lett. e RTC). Tempestivo, il gravame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Le parti hanno prodotto davanti a questa Camera nuovi documenti. Gli appellanti postulano inoltre il richiamo di atti dal Ministero pubblico e dall'Unità d'intervento regionale del __________. La domanda di nuove prove in appello è di per sé ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC). Tutto il diritto di filiazione – compresa dunque la procedura degli art. 307 segg. CC – è governato in effetti dal principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio), alla stessa stregua del diritto tutelare (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). Ciò non toglie che il giudice possa rinunciare a mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b). In concreto gli atti di causa sono più che sufficienti per valutare l'idoneità delle misure decise dall'autorità di vigilanza. Non è necessario quindi acquisire la documentazione prodotta dalle parti in appello né richiamare altri documenti.

                                   3.   Gli appellanti sostengono che l'autorità di vigilanza avrebbe omesso di pronunciarsi sulle loro richieste del 2 e del 10 marzo 1999 con cui essi instavano perché non si considerasse la documentazione contenuta nel fascicolo penale a fini di prova e che se ne sospendesse l'acquisizione agli atti. La censura è ai limiti della temerarietà, ove appena si pensi che gli stessi appellanti sollecitano in questa sede il richiamo dal Ministero pubblico del medesimo incarto penale. Gli appellanti postulano inoltre l'estromissione dagli atti di una lettera scritta il 10 marzo 1999 dal dott. __________ __________, le cui affermazioni sarebbero state fraintese dall'autorità di vigilanza. Essi non spiegano tuttavia quale sarebbe il senso da attribuire a tale lettera, né accennano ai motivi per cui il documento dovrebbe essere espunto dall'incarto. Privo di motivazione, al riguardo l'appello risulta finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

                                   II.   Nel merito

                                   4.   Gli appellanti contestano la privazione della custodia parentale su __________ fino al 12 aprile 1999 e l'autorizzazione conferita all'Unità d'intervento regionale di prelevare da scuola i tre figli più grandi per essere sentiti dal Magistrato dei minorenni. Nella misura in cui si censurano provvedimenti che hanno già cessato di produrre i loro effetti, ci si potrebbe domandare se l'appello non debba essere dichiarato privo d'oggetto. Sia come sia, il gravame non sarebbe destinato a miglior sorte neppure se si volesse considerare che gli appellanti abbiano inteso chiedere a questa Camera di accertare l'infondatezza delle misure adottate.

                                         a)   Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio (art. 307 cpv. 1 CC); in particolare essa può ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (cpv. 3). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 307 CC). Inoltre, esse seguono un ordine di incisività (Breitschmid, op. cit., n. 2 ad art. 307 CC): l'assistenza tramite persone o uffici idonei, gli ammonimenti e le istruzioni ai genitori (art. 307 CC) sono le misure meno restrittive, mentre la curatela (art. 308 CC), la privazione della custodia parentale (art. 310 CC) e la privazione dell'autorità parentale (art. 311 seg. CC) sono quelle più gravi. L'interesse del bambino è il punto di riferimento costante, soprattutto per valutare le misure di protezione e il collocamento (Messaggio concernente l’adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326). Il bene del figlio prevale in ogni caso su eventuali interessi contrari dei genitori.

                                         b)   In concreto l'autorità di vigilanza ha privato i genitori della custodia su __________ fino al 12 aprile 1999 ritenendo che a loro carico gravassero seri sospetti di maltrattamenti, suffragati da testimonianze rese nell'ambito delle indagini preliminari svolte dal Ministero pubblico per violazione del dovere di assistenza (art. 219 CP), come pure dalle dichiarazioni e dal comportamento anomalo del figlio stesso. Tali sospetti – essa ha soggiunto – non sono stati fugati dal rapporto intermedio presentato il 4 marzo 1999 dall'Unità d'intervento regionale, che prospettava bensì un rientro immediato del bambino in famiglia, ma non si pronunciava sulla questione dei maltrattamenti. L'autorità di vigilanza ha sottolineato inoltre che il provvedimento adottato era di natura meramente provvisionale, giacché tendeva a proteggere l'integrità fisica di __________ nell'attesa che i servizi incaricati effettuassero le necessarie verifiche per consentire alla Delegazione tutoria di statuire nel merito.

                                         c)   Gli appellanti affermano che la decisione impugnata sottace dati importanti sul nucleo familiare, in particolare sull'eccellente formazione scolastica e culturale dei genitori, sull'aspetto curato e pulito della casa e dei figli, sul carattere “tradizionale” della famiglia, sull'accordo che regna tra i genitori e sul fatto che costoro sono incensurati, non appartengono a sette, non sono fanatici religiosi, alcolizzati, né tanto meno dediti all'uso di stupefacenti. Sottolineano inoltre che l'autorità di vigilanza avrebbe ignorato la documentazione da essi prodotta, da cui risulta che i figli hanno sempre goduto di cure mediche adeguate e di un'educazione “molto al di sopra della media”, in particolare nell'ambito musicale. In realtà le argomentazioni appena riassunte cadono nel vuoto. Gli appellanti disconoscono in effetti che le misure prese dalla Delegazione tutoria non si fondano su carenze educative o assistenziali in genere, ma su loro presunti maltrattamenti nei confronti dei figli, in particolare di __________. Le circostanze addotte in merito alle qualifiche e alle caratteristiche della famiglia – che non sono per altro state messe in discussione dall'autorità di vigilanza – sono pertanto irrilevanti ai fini del giudizio.

                                   5.   Sempre a parere degli appellanti, l'autorità di vigilanza ha omesso senza motivo di considerare le dichiarazioni rilasciate da __________, __________ e __________ davanti al Magistrato dei minorenni, stando ai quali nessuno dei fratelli ha mai subìto maltrattamenti di sorta da parte dei genitori. Per di più l'autorità non avrebbe tenuto conto del rapporto intermedio dell'Unità d'intervento regionale, secondo cui il rientro di __________ in seno alla famiglia non comportava alcun rischio per l'incolumità del bambino. Gli appellanti ritengono in definitiva che nei loro confronti siano stati adombrati atti infamanti senza che ciò fosse sorretto dal benché minimo riscontro oggettivo. Anzi, le indagini preliminari svolte dal Ministero pubblico in seguito alla denuncia presentata dalla Delegazione tutoria sono sfociate il 22 marzo 1999 in un decreto di non luogo a procedere.

                                         a)  Dal fascicolo processuale risulta che la privazione della custodia è stata decisa dopo che il tutore ufficiale e alcuni docenti avevano segnalato possibili violenze fisiche perpetrate su alcuni figli (doc. 5, allegati 4 e 5, nel fascicolo “Ricorso __________.__________– osservazioni”; lettera 13 agosto 1998 del tutore ufficiale nel plico “documenti confidenziali”). Episodi di maltrattamenti sono stati confermati anche da testimoni nell'ambito delle note indagini preliminari (verbali allegati al rapporto di polizia dell'11 febbraio 1999, nel plico “documenti confidenziali”), i quali hanno riferito – fra l'altro – di aver visto la madre percuotere una delle bambine con una specie di bastone (verbale B del 16 gennaio 1999, pag. 1 verso il basso), prendere a schiaffi e a calci un altro figlio (verbale E del 28 gennaio 1999, nel mezzo), picchiare ripetutamente il piccolo sulla sedia a rotelle con schiaffi e pugni sulla testa e sulla schiena (verbale B citato, pag. 2 verso il basso). Lo stesso __________ ha raccontato che egli stesso e alcuni fratelli venivano regolarmente percossi dai genitori, soprattutto dalla madre, con schiaffi, pugni, calci, con una cintura e finanche con un bastone. Il bambino ha riferito inoltre che la madre, a volte, lo prendeva per il collo fino a fargli mancare il fiato e, in un'occasione, lo ha deliberatamente scottato su un braccio con una lampada (doc. 5, allegato 4, nel fascicolo “Ricorso __________.__________ – osservazioni”; doc. 7, allegato 2, pag. 2, 3 e 5 segg., nel fascicolo “Ricorso 214.1999 – documenti”).

                                         b)  Nelle circostanze descritte, non è dato a divedere come gli appellanti possano seriamente negare l'esistenza di gravi indizi di maltrattamenti nei confronti dei figli, in particolare di __________. In simili evenienze il provvedimento litigioso appariva non solo opportuno, ma indispensabile e urgente (cfr. anche doc. 6, allegato A, nel fascicolo “Ricorso __________.__________ – osservazioni”). Certo, gli altri figli hanno detto di trovarsi bene in famiglia, ma ciò non basta a smentire le altre risultanze. Invano si cercherebbe poi nel rapporto intermedio presentato il 4 marzo 1999 dall'Unità d'intervento regionale un elemento qualsiasi che consenta di fugare i sospetti. Come ha rilevato l'autorità di vigilanza, il referto è silente al riguardo e non chiarisce neppure il motivo per cui __________ abbia raccontato – a torto o a ragione – di essere stato picchiato (doc. 9, nel fascicolo “Ricorso __________.__________ – documenti”). Nemmeno i genitori riescono del resto a spiegarsi perché il bambino “abbia preso in considerazione una sua partenza da casa inventandosi di avere subìto dei maltrattamenti” (appello, punto 15, pag. 15 in basso).

                                         c)  Né giova agli appellanti invocare il non luogo a procedere decretato dal Procuratore pubblico il 22 marzo 1999, già per il fatto che quel magistrato non ha escluso l'esistenza del reato: ha semplicemente ritenuto che i sospetti sul comportamento degli appellanti non erano sufficienti per aprire un procedimento penale (doc. 28, pag. 2 verso l'alto, nel fascicolo “Ricorso __________.__________– corrispondenza”; cfr. anche doc. doc. 7, allegato 6, pag. 5 verso il basso, nel fascicolo “Ricorso __________.__________– documenti”). Lo stesso Procuratore pubblico ha ribadito, per altro, che il decreto di archiviazione non pregiudicava altri provvedimenti delle autorità tutorie intesi a proteggere __________ e i suoi fratelli (doc. citato, consid. 3 in fine). Se ne conclude che la privazione temporanea della custodia parentale decisa dall'autorità di vigilanza appariva senz'altro giustificata dall'interesse del bambino, quanto meno a un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali.

                                   6.   Per quanto concerne l'autorizzazione a prelevare dalla scuola i tre figli maggiori per essere sentiti dal Magistrato dei minorenni, l'autorità di vigilanza ha ritenuto che tale decisione non aveva portata propria, giacché il magistrato era abilitato a sentire gli interessati senza chiedere alcun consenso dell'autorità tutoria. L'omissione del diritto di essere sentito lamentata dai genitori – ha soggiunto – era giustificata inoltre dal rischio di inquinamento delle prove. Gli appellanti insistono dal canto loro nel chiedere la riforma del giudizio impugnato, ma non si confrontano minimamente con le considerazioni addotte dall'autorità di vigilanza, di modo che sotto questo profilo l'appello risulta una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   7.   Gli appellanti contestano per finire l'incarico conferito al __________ __________ di presentare un rapporto congiunto con quello dell'Unità d'intervento regionale, rilevando che l'autorità di vigilanza non sarebbe stata “a conoscenza della sua struttura, del nome del suo responsabile e della relativa qualifica”. Lamentano inoltre che la Sezione degli enti locali non si sia espressa in modo specifico su una “lettera-ricorso” del 22 gennaio 1999 contro una non meglio precisata decisione 15 gennaio 1999 della Delegazione tutoria, di modo che la questione rimarrebbe, a loro avviso, ancora aperta (appello, punto 3). Anche su questi punti gli appellanti si limitano però a muovere generiche contestazioni e non spendono una parola per spiegare le ragioni per cui la decisione dovrebbe essere riformata. Insufficientemente motivate, tali censure risultano esse pure inammissibili e sfuggono a un esame di merito. Per tacere del fatto che, con tutta evidenza, il rapporto del __________ __________ riguardava semplicemente gli aspetti pratici del progetto terapeutico proposto dall'Unità d'intervento regionale.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di attribuire ripetibili alla Delegazione tutoria, avendo essa agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – Delegazione tutoria di __________ -__________.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti  locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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