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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.01.2000 11.1999.41

14. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,984 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.1999.00041

Lugano, 29 dicembre 1999/ld    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 9 luglio 1998 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 5 marzo 1999 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 18 febbraio 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 13 ottobre 1994 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1962) e __________ nata __________ (1964), cittadini italiani. La convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con la sentenza prevedeva quanto segue:

(...)

5. __________ __________ verserà a __________ __________ i seguenti contributi alimentari:

    a) a favore del figlio __________ (1984):

    fr. 550.– più assegni familiari a partire dal 1° luglio 1992,

    fr. 650.– più assegni familiari a partire dal 1° gennaio 1995,

    fr. 750.– più assegni familiari a partire dal 1° gennaio 2000 e fino al

    1° novembre 2004, riservato il mantenimento del contributo oltre la maggiore età a titolo di finanziamento di studi superiori;

    b) a favore del figlio __________ (1988):

    fr. 400.– più assegni familiari a partire dal 1° luglio 1992,

    fr. 550.– più assegni familiari a partire dal 1° gennaio 1995,

    fr. 650.– più assegni familiari a partire dal 1° gennaio 2000,

    fr. 1000.– più assegni familiari a partire dal 1° novembre 2004 qualora fosse venuto meno il diritto al mantenimento da parte del figlio __________;

    c) (...)

6. __________ __________ verserà inoltre alla moglie ai sensi dell'art. 152 CC l'importo di fr. 260.– fino al 1° novembre 2004.

    La riduzione del contributo alimentare potrà essere richiesta da __________ __________ unicamente nel caso in cui le sue condizioni economiche dovessero notevolmente peggiorare e non per il miglioramento della situazione di __________ __________. Resta inteso che in caso di concubinato gli importi di cui sopra decadranno e/o dovranno essere rinegoziati tenendo conto della capacità retributiva del nuovo nucleo familiare.

7. L'importo di cui sopra e quelli di cui al punto 5, dichiarati tutti irriducibili, compresi gli aumenti, verranno annualmente adeguati all'indice dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1995 sulla base dell'indice in vigore il mese precedente (indice base agosto 1992).

(...)

                                  B.   Il 9 luglio 1998 __________ __________ ha promosso azione di modifica davanti allo stesso Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, postulando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la seguente riduzione dei contributi per i figli:

                                         – in favore di __________:

fr. 200.– dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999,

fr. 300.– dal 1° gennaio 2000 al 1° novembre 2002;

                                         – in favore di __________:

fr. 200.– dal 1° gennaio 1998 al 1° gennaio 2000,

fr. 300.– dal 1° gennaio 2000 al 1° novembre 2004,

fr. 400.– dal 1° novembre 2004 al 30 agosto 2006.

                                         Inoltre egli ha chiesto che i contributi fossero ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo nella sola misura in cui fosse stato adeguato al rincaro anche il suo stipendio. In via provvisionale __________ __________ ha sollecitato la riduzione dei contributi a fr. 200.– mensili per entrambi i figli retroattivamente dal gennaio 1998.

                                  C.   All'udienza del 27 luglio 1998, indetta per discutere la domanda provvisionale, __________ __________ __________ (nel frattempo risposatasi) si è opposta a qualsiasi riduzione dei contributi. L'istruttoria è consistita nell'escussione di un testimone e il 10 dicembre 1998 si è tenuta la discussione finale, in esito alla quale le parti hanno ribadito le loro conclusioni. Statuendo il 18 febbraio 1999, il Pretore ha respinto la domanda provvisionale. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere a __________ __________ __________ fr. 600.– per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta.

                                  D.   Contro il decreto predetto è insorto __________ __________ con un appello del 5 marzo 1999 per ottenere che, accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, i contributi alimentari per i figli siano ridotti provvisionalmente a fr. 260.– mensili sin dal gennaio 1998 e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 22 marzo 1999 __________ __________ __________ propone di respingere l'appello, di rigettare la domanda di assistenza giudiziaria e di confermare il decreto impugnato.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata in merito alle relazioni tra genitori e figli nel caso di mutate circostanze “per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. Ove siano in discussione contributi alimentari per minorenni, la relativa modifica è disciplinata dagli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 102 e 144 ad art. 157 CC; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 ad art. 157). Nell'ambito di un processo di modifica le eventuali misure provvisionali sono rette, per analogia, dall'art. 145 cpv. 2 CC (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 48 ad art. 157 CC con rinvii; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 21 ad art. 157 CC).

                                   2.   Il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare al figlio può essere ridotto, a norma degli art. 157 e 286 cpv. 2 CC, se fatti nuovi e importanti impongano una regolamentazione diversa rispetto al momento del divorzio e se il cambiamento di situazione è duraturo. Clausole che impediscano a priori una modifica del contributo sono per principio illecite (Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 7 ad art. 157 CC). L'azione di modifica, del resto, non è intesa a rettificare la sentenza di divorzio, bensì ad adattare il giudizio a sopravvenuti mutamenti di situazione, riguardino essi il figlio o i genitori (DTF 120 II 178 consid. 3a). Misure provvisionali devono essere emanate ove appaiano urgenti e indispensabili: in caso di dubbio la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (I CCA, sentenza del 1° aprile 1993 nella causa C. contro L., consid. 1).

                                   3.   Nella fattispecie risulta che al momento in cui è stata perfezionata la convenzione sugli effetti accessori del divorzio, davanti al Pretore (doc. A, sentenza di divorzio del 13 ottobre 1994, dispositivo n. 2), l'attore aveva già avuto un figlio dalla sua attuale compagna (__________, nato __________ 1992). A quel momento egli guadagnava fr. 3800.– mensili netti, la sua compagna __________ __________ (1966) circa fr. 3600.– mensili e la convenuta

                                         fr. 1500.– mensili (clausola n. 5 della convenzione emendata davanti al Pretore: doc. A). L'11 febbraio 1995 l'attore ha poi avuto dalla sua compagna le gemelle __________ e __________e. __________ __________ -__________, dovendosi occupare di tre figli, ha ridotto il suo grado di occupazione come impiegata di commercio al 50% (istanza, pag. 3 in fondo). La convenuta, da parte sua, continua a lavorare a metà tempo per la __________. L'attore è autista – a tempo pieno – per la ditta __________ __________ __________. __________ a __________.

                                   4.   Fatti nuovi e importanti suscettibili di giustificare una modifica dei contributi alimentari fissati nella sentenza di divorzio appaiono, in concreto, le nascite delle figlie __________ e __________. La circostanza di dover sopperire al mantenimento di altri figli rispetto a quelli considerati nella sentenza di divorzio implica infatti, per il debitore, un cambiamento di situazione durevole (Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 157 CC con richiamo). Poco importa che al momento del divorzio le due figlie fossero già state concepite o che i contributi a favore dei figli nati durante il matrimonio siano stati dichiarati "irriducibili" (convenzione sugli effetti accessori del divorzio, clausola n. 7). Per diritto federale, in effetti, i figli di uno stesso genitore devono essere trattati in modo paritario, siano essi nati durante il matrimonio o fuori del matrimonio (DTF del 4 gennaio 1999 in re G., consid. 4, e del 12 novembre 1999 in re F., consid. 3). Il problema è di sapere piuttosto, in concreto, se una riduzione dei contributi fissati nella sentenza di divorzio si giustifichi già a un esame meramente sommario come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali (Bühler/ Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 418 ad art. 145 CC).

                                   5.   Il Pretore ha respinto l'istanza cautelare per tre motivi: perché i contributi in favore di figli nati fuori del matrimonio non rientrano nel fabbisogno minimo del genitore, perché l'attore potrebbe ridurre le spese abitando nei pressi del luogo di lavoro (__________) anziché a __________). Per tre figli di età compresa fino ai 6 anni, rispettivamente fino ai 12 anni, le medesime raccomandazioni fissano un fabbisogno medio in denaro di fr. 525.– e di fr. 735.– mensili. Il fabbisogno medio complessivo di tutti i figli assommerebbe perciò, in concreto, a fr. 3505.– mensili. A ciò si aggiunge il contributo per l'ex moglie di circa fr. 280.– mensili (fr. 260.– indicizzati dall'agosto 1992), per un totale di fr. 3785.– mensili. Disponendo l'attore di soli fr. 1585.–, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione. Ne risulta una disponibilità (arrotondata) di fr. 370.– mensili per __________ (1984), di fr. 350.– mensili per __________ (1988), di fr. 305.– per __________ (1992) e di fr. 220.– ciascuna per __________ e __________ (1995). Dovendo versare oggi circa fr. 700.– mensili per __________ (fr. 650.– indicizzati), invece di fr. 370.–, e circa fr. 590.– mensili per __________ (fr. 550.– indicizzati), invece di fr. 350.–, l'attore si vede ridotto a vivere con un importo notevolmente inferiore al suo fabbisogno minimo. Ciò giustifica una riduzione immediata dei contributi già in via provvisionale. Non entra in linea di conto, per converso, una riduzione retroattiva, una domanda cautelare non esplicando effetti prima della sua introduzione (Rep. 1996 pag. 123 consid. 4).

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). A un sindacato di equità come quello applicabile in materia di filiazione esso può ritenersi – nel complesso – di due a uno in favore dell'istante. La richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'appellante merita accoglimento, tanto in prima quanto in seconda sede, la domanda cautelare apparendo provvista di buon diritto (art. 157 CPC) e formulata da una persona in gravi ristrettezze finanziarie (art. 155 CPC). L'indennità per ripetibili, ad ogni modo, andrà posta in deduzione della nota professionale del patrocinatore d'ufficio.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

                                         1.  L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che i contributi alimentari fissati nella sentenza di divorzio emanata fra le parti dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud il 13 ottobre 1994 sono così modificati:

                                             fr. 370.– mensili in favore di __________ (1984) dal 9 luglio 1998,

                                             fr. 350.– mensili in favore di __________ (1988) dal 9 luglio 1998.

                                         2.  Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'istante fr. 400.– per ripetibili ridotte.

                                         3.  __________ __________ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________, __________.

                                   II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti per un terzo a carico dell'appellante e per due terzi a carico della controparte, che rifonderà all'appellante fr. 700.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   __________ __________ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________, __________.

                                 IV.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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