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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.07.2000 11.1999.3

27. Juli 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,224 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.1999.00003

Lugano 27 luglio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 29 settembre 1998 da

__________ __________ __________, nata __________, __________ __________ (_) (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)  

contro

__________. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. prof. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso (recte: appello) del 13 gennaio 1999 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 7 gennaio 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1951) e __________ __________ __________ (1956), entrambi con precedenti esperienze matrimoniali, si sono sposati il __________ 1996 a __________. Dall'unione non sono nati figli. Il marito, __________ __________, è padre di due figli maggiorenni, mentre la moglie è madre di __________ __________ (avuto __________ 1988), che le è stato affidato in esito al divorzio. __________ __________ __________ non ha svolto attività lucrativa durante il matrimonio. I coniugi si sono separati nell'agosto del 1998, quando la moglie si è trasferita con il proprio figlio in un appartamento di sua proprietà a __________ __________.

                                  B.   __________ __________ ha instato il 7 agosto 1998 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione. __________ __________ __________ ha postulato in via provvisionale il 29 settembre 1998 l'assegnazione dell'appartamento coniugale al marito, con facoltà di ritirare i propri effetti personali e quelli di __________, un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili per sé e di fr. 980.– per il figlio, un contributo di fr. 30 000.– per sistemare il suo appartamento di __________ __________, l'assegnazione in uso di un'automobile __________ -__________ “__________ __________”, oltre una provvigione ad litem di fr. 20 000.–. Con decreto cautelare emanato senza contraddittorio lo stesso 29 settembre 1998 il Pretore ha imposto al marito un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili per la moglie dal 1° ottobre 1998.

                                  C.   Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 1° dicembre 1998. Alla discussione dello stesso giorno la moglie ha confermato le domande provvisionali e ha notificato numerosi mezzi di prova, mentre il marito ha offerto un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per la moglie, contestando ogni altra pretesa. Il Pretore ha ammesso il richiamo dall'Ufficio circondariale di tassazione dell'incarto fiscale riguardante i coniugi e dai datori di lavoro del marito dei certificati di salario degli anni 1997 e 1998, respingendo ogni altra prova e chiudendo l'istruttoria dopo aver ricevuto i documenti richiamati.

                                  D.   Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, accordandosi sulla presentazione di memoriali conclusivi. Nel proprio allegato del 21 dicembre 1998 __________ __________ __________ ha precisato le domande formulate con l'istanza provvisionale, chiedendo un contributo mensile di fr. 7000.– mensili per sé e di fr. 370.– per __________, fr. 37 000.– per l'arredamento e la sistemazione dell'appartamento di __________ __________, l'uso del noto veicolo e di una bicicletta, la consegna di tutta la biancheria intima in possesso del marito e una provvigione ad litem di fr. 20 000.–. Nel suo memoriale conclusivo del 22 dicembre 1998 __________ __________ ha confermato l'offerta di un contributo di fr. 2000.– mensili per la moglie, si è opposto a ogni altra pretesa e ha ribadito di aver restituito tutti gli effetti personali dell'istante.

                                  E.   Statuendo il 7 gennaio 1999, il Pretore ha confermato fino al

                                         31 dicembre 1998 il contributo alimentare fissato senza contraddittorio il 29 settembre 1998, ha ridotto tale contributo a fr. 3420.– mensili dal 1° gennaio 1999, più il premio di cassa malati per la moglie, ha assegnato in uso alla moglie la __________ “__________ __________” e una bicicletta, ingiungendo al marito di consegnare tali oggetti e ha attribuito alla moglie fr. 10 000.– come prima rata di provvigione ad litem, respingendo le altre pretese. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  F.   Contro il decreto appena citato è insorta __________ __________ __________ con un appello del 13 gennaio 1999 in cui postula l'assunzione delle prove rifiutate dal Pretore, un contributo mensile per sé di fr. 6114.– e uno di fr. 370.– per __________, il versamento di

                                         fr. 37 000.– per l'arredamento e la sistemazione dell'appartamento di __________ __________, la consegna della biancheria intima detenuta dal marito e l'addebito a quest'ultimo degli oneri processuali di prima sede, con obbligo di rifonderle congrue ripetibili. Nelle sue osservazioni del 5 febbraio 1999 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.

                                  G.   Il 22 aprile 1999 __________ __________ __________ ha instato per una modifica dell'assetto provvisionale, chiedendo il pagamento di fr. 4601.80 oltre interessi dal 21 aprile 1999 e l'aumento del contributo alimentare a fr. 3859.50 mensili dal 1° maggio 1999, con contestuale liberazione del marito dal pagamento dei premi della cassa malati. La domanda è tuttora pendente davanti al Pretore. Il 21 maggio 1999 __________ __________ ha promosso azione di divorzio.

                                  H.   In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 17 gennaio 2000 la giudice delegata ha invitato le parti a formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. Entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio e hanno presentato osservazioni sull'entrata in vigore del nuovo diritto, che hanno ribadito davanti a questa Camera all'udienza del 29 maggio 2000.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appellante chiede, nell'ipotesi in cui la possibilità di invocare fatti nuovi e nuovi mezzi di prova secondo l'art. 138 CC sia applicabile anche alla procedura cautelare, il richiamo del fascicolo processuale relativo alla modifica dell'assetto cautelare da lei promossa il 22 aprile 1999. Nuovi mezzi di prova in appello sono però esplicitamente vietati dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al cui proposito si applica in virtù del diritto federale il principio inquisitorio illimitato (DTF 122 III 404, 120 II 229; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237). La questione è di sapere se il divieto di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello si applichi anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto del divorzio. L'odierno art. 138 cpv. 1 CC prevede invero che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'autorità cantonale superiore”. Per le cause di merito l'autorizzazione del diritto federale prevale così sul divieto della procedura cantonale. Rimane da esaminare se tale autorizzazione si estenda, oltre che alle cause di merito, anche alle misure provvisionali.

                                   a)    Negli intenti del legislatore federale la sentenza di merito (di divorzio o di separazione) deve tenere conto delle reali ed effettive condizioni di fatto delle parti (FF 1996 I 152; Leuenberger in: Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 2 ad art. 138 CC). Per quanto riguarda i rimedi di diritto, il nuovo art. 138 CC istituisce una regolamentazione minima di diritto federale (Leuenberger, op, cit., n. 1 ad art. 138 CC) e limita la portata del principio dell'eventualità (“principio di concentrazione”), che in alcune procedure cantonali impone di addurre entro dati termini tutti i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto (nel Ticino si vedano gli art. 78 e 80 CPC). Spühler sembra invero ritenere che l'art. 138 cpv. 1 CC si applichi – oltre che alle cause di merito – anche alle misure provvisionali, ma accenna solo alla possibilità, senza approfondirla (in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 150). Suter invece esclude simile eventualità in modo categorico, argomentando che al riguardo la procedura è rimasta invariata e che il messaggio del Consiglio federale non menziona le misure provvisionali nel capitolo dedicato all'art. 138 CC, il quale si applica alle sole cause di merito (in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 166). 

                                   b)    Dai lavori preparatori risulta che l'art. 138 cpv. 1 CC si applica, in effetti, solo a rimedi di diritto che davanti ad autorità cantonali sono muniti per legge dell'effetto sospensivo (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 13 ad art. 138 CC). Se non che, nella procedura ticinese l'appello diretto contro misure provvisionali emanate a norma dell'art. 137 CC – come in concreto – è espressamente sprovvisto di effetto sospensivo (art. 382 cpv. 3 CPC). Anzi, in tali casi il conferimento dell'effetto sospensivo è addirittura escluso (art. 310 cpv. 4

                                           lett. a CPC). Per il resto, solo il diritto cantonale determina i rimedi di diritto possibili contro misure provvisionali (art. 137 CC), le quali sono emanate, per l'appunto, secondo la procedura cantonale (Sutter-Somm, Neuerungen im Scheidungsverfahren, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 229 n. 5.23; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 49 e 50 ad art. 137 CC; Leuenberger, op. cit., n. 59 ad art. 137 CC; Micheli/Nordmann/Jaccottet/Tissot/ Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 214 n. 1010). E siccome il diritto federale lascia ai Cantoni la facoltà di adottare norme di procedura relative all'emanazione di misure provvisionali, ai Cantoni esso non può imporre di ammettere nova davanti ad autorità di ricorso. L'art. 138 cpv. 1 CC si applica in materia cautelare, in sintesi, solo ove ciò sia previsto dai singoli codici di procedura cantonali.

                                   c)    Le modifiche introdotte il 4 febbraio 2000 nel Codice di procedura civile ticinese in seguito alla revisione del diritto del divorzio non derogano, per quel che riguarda le misure provvisionali nelle cause di stato, al divieto di nova in appello (art. 321 cpv. 1 CPC). L'art. 419c CPC precisa che siffatti provvedimenti sono trattati – com'era il caso in precedenza – secondo la procedura degli art. 376 segg. (cpv. 1), specificando che può essere ordinata la disgiunzione del giudizio sulle singole domande cautelari (cpv. 2), che il termine per l'appellazione e quello per le osservazioni è di dieci giorni, non sospesi dalle ferie (cpv. 3), e che è escluso l'appello adesivo (cpv. 4). La norma non concede la facoltà di invocare fatti o mezzi di prova nuovi né rinvia all'art. 423b cpv. 2 CPC, il quale ammette, per quanto concerne i rimedi di diritto contro le sentenze (cioè i giudizi di merito), fatti nuovi, mezzi di prova nuovi e nuove conclusioni al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta, alle condizioni previste dall'art. 138 CC.

                                   d)    Si aggiunga che il nuovo art. 423b cpv. 3 CPC (riguardante, come detto, le cause di merito) prevede la sospensione della procedura di appello “quando è pendente una procedura cautelare davanti al giudice di prime cure”. Da tale formulazione si evince che il legislatore cantonale ha inteso accordare la priorità alla procedura cautelare condotta davanti al Pretore rispetto a quella condotta in seconda sede. Nella misura in cui siano ancora pendenti procedure in prima sede, come in concreto, nuove allegazioni e nuovi documenti devono quindi essere esaminati anzitutto dal Pretore (cfr. Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 99 in fondo). Se ne conclude, in ultima analisi, che l'art. 423b cpv. 2 CPC riguarda le cause di merito, ma non le procedure provvisionali (analogamente: Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 419c e n. 1 ad art. 423b).

                                   e)    Il divieto di addurre nova in un appello contro l'emanazione di misure provvisionali non impedisce alle parti, del resto, di ottenere misure adeguate alla loro effettiva situazione. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio, in effetti, possono sempre essere modificate dal giudice (Leuenberger, op. cit., n. 15 ad art. 137 CC), non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC), ma anche quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze di fatto decisive (Leuenberger, op. cit., n. 17 ad art. 137 CC e rinvii). Discende, alla luce di quanto esposto, che alle misure provvisionali nelle cause di stato il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC continua ad applicarsi. Il richiamo dell'incarto cautelare pendente presso la Pretura non può pertanto essere considerato ai fini del giudizio.

                                   2.   Per l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC ai processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge nuova. Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari nella prospettiva dell'art. 137 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli, ritenuto che il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito dal tenore di vita avuto dai coniugi fino alla cessazione della comunione domestica (Leuenberger, op. cit., n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137; Micheli/Nordmann/Jaccottet/Tissot/Crettaz/Thonney/ Riva, op. cit., pag. 210). La procedura è quella sommaria prevista dagli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC).

                                   3.   L'appellante chiede che questa Camera esperisca le prove respinte dal Pretore (art. 322 lett. b CPC): l'interrogatorio formale del marito, il richiamo dall'Ufficio cantonale della circolazione del duplicato del permesso di circolazione della barca intestata al marito, l'edizione da __________, __________ e __________ __________ dell'elenco dei viaggi intrapresi dai coniugi dal 29 luglio 1996 in poi, dalle centrali delle carte di credito di cui dispone il marito dell'elenco dei prelevamenti effettuati dai coniugi dal 26 luglio 1996 in poi, oltre al sopralluogo dell'appartamento coniugale a __________ e all'assunzione di tre testimoni, di cui due residenti in Italia. Il Pretore ha motivato la propria decisione rilevando che le prove volte ad accertare la situazione patrimoniale del marito erano inutili, poiché le parti avevano concordato il contributo alimentare per la moglie in base al tenore di vita precedente e il marito aveva ammesso di poter versare l'importo massimo richiesto dalla moglie. In questa sede l'appellante sostiene che le prove rifiutate dal Pretore tendono a dimostrare il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza.

                                         a)  Dagli atti emerge che i coniugi avevano a disposizione una __________ “__________ ” (__________) immatricolata il 26 maggio 1998 del valore di fr. 33 756.–, una __________ “__________ ” (__________) immatricolata il 21 luglio 1997 del valore di fr. 106 194.– (incarto fiscale richiamato, periodo 1999/2000), un natante (dichiarazione fiscale 1997/98, pag. 4 punto 39) e un appartamento di vacanza a __________ __________ del valore locativo di fr. 3000.– mensili (incarto fiscale richiamato, periodo 1995/96). Il marito non ha mai negato il possesso di tali beni, come non ha mai contestato i viaggi effettuati (sostenendo semplicemente che erano regali dovuti alla sua posizione aziendale), né la presenza di una collaboratrice domestica o, in genere, l'elevato tenore di vita avuto dai coniugi durante la convivenza. Ne segue che le prove offerte dall'appellante per dimostrare gli agi di cui essa godeva prima della separazione (l'interrogatorio formale del marito, il richiamo del permesso di circolazione della barca e le richieste di edizione da __________i, __________, __________ __________ e dalle centrali delle carte di credito) appaiono sin dall'inizio inidonei a fornire nuovi chiarimenti (DTF 119 Ib 505 consid. 5b/bb). Quanto alle richieste di edizione inerenti ai viaggi della moglie e alle carte di credito del marito, delle quali l'appellante ignora finanche i nomi, tali mezzi di prova hanno evidenti fini esplorativi e non sono ammissibili nel sistema procedurale ticinese (Rep. 1984 pag. 382 consid. 3a).

                                         b)  L'appellante chiede inoltre a questa Camera di ispezionare l'appartamento coniugale a __________ e di sentire come testimoni __________ __________, __________ __________ -__________ e __________ __________ __________. Per quanto attiene al sopralluogo, l'interessata moglie non dà tuttavia alcuna indicazione sui fatti che essa intenderebbe provare, di modo che l'appello – non motivato – appare finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC). Quanto alle deposizioni, l'appellante afferma che i testimoni __________, __________ -__________ e __________ __________ dovrebbero attestare l'elevato tenore di vita di cui beneficiava il di lei figlio __________ prima della separazione (appello, pag. 8 in alto), le modeste condizioni finanziarie del padre di __________ (appello, pag. 8 in fondo) e i costi figuranti nella perizia da lei prodotta (doc. E/1i) per fruire di un'abitazione conveniente (appello, pag. 9 in basso). __________ __________ __________ dovrebbe inoltre confermare che nei cartoni pervenuti non vi era la biancheria intima di cui l'appellante chiede la restituzione (appello, pag. 10 in fondo). Come si vedrà in appresso, le predette circostanze appaiono tuttavia irrilevanti ai fini del giudizio (art. 184 cpv. 1 CPC). Chiudendo l'istruttoria dopo l'assunzione agli atti dei documenti richiamati, il Pretore non ha quindi leso il diritto alla prova dell'istante, ma ha rinunciato semplicemente ad assumere mezzi di prova che non avrebbero portato elementi di rilievo (sul principio dell'apprezzamento anticipato: DTF 121 I 306 consid. 1b in fondo). Non vi è quindi motivo per assumere in appello le prove rifiutate dal primo giudice.

                                   4.   Per quel che è del contributo alimentare in favore dell'appellante, il Pretore – posto che il criterio della ripartizione a metà dell'eccedenza non è applicabile in concreto e che per concorde ammissione dei coniugi alla moglie dev'essere garantito il tenore di vita goduto durante la convivenza – ha stabilito l'importo a libera disposizione della medesima in fr. 1500.– mensili (pari al 75% dei fr. 2000.– mensili stanziati dal marito durante la comunione domestica) e ha determinato il fabbisogno minimo di questa in fr. 2358.25 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 768.75, premio della cassa malati fr. 439.50, spese condominiali e di riparazione dell'appartamento fr. 250.–, spese per l'automobile fr. 400.–, onere fiscale fr. 500.–). Ciò premesso, al convenuto è stato imposto di versare alla moglie un contributo mensile di fr. 3420.– e di pagare direttamente il premio della cassa malati.

                                   5.   L'appellante contesta anzitutto la somma di fr. 1500.– a sua libera disposizione e il minimo esistenziale del diritto esecutivo, stabilito dal Pretore in fr. 768.75. Sostiene che la riduzione del 25% applicata a detti importi non è giustificata da una reale differenza dei prezzi tra la Svizzera e l'Italia per i beni di lusso. Per consentirle di mantenere il tenore di vita precedente la separazione occorrerebbe prendere in considerazione una libera disponibilità di almeno fr. 3000.– mensili.

                                         a)  Il diritto federale non impone l'applicazione del principio inquisitorio in materia di contributi tra i coniugi (Leuenberger, op. cit., n. 5 ad art. 135, n. 57 ad art. 137 CC). Al riguardo la procedura ticinese prevede, come già nel vecchio diritto, la massima dispositiva e il principio attitatorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 419c). Nella fattispecie le censure sollevate dall'appellante vertono esclusivamente sull'entità del contributo alimentare per sé medesima, ragione per cui incombeva alla moglie di allegare i fatti su cui si fondano le sue pretese, in specie la circostanza di non poter mantenere con il reddito di cui dispone il tenore di vita precedente (ZR 91-92/1992-1993, n. 24 pag. 81 in basso con rinvio).

                                         b)  Nel caso specifico l'interessata ha precisato che l'alto tenore di vita avuto durante la comunione domestica non era dovuto solo dalla somma di fr. 2000.– mensili versatale dal marito, ma anche a vantaggi in natura, come l'uso della barca a __________ e della casa di vacanza a __________ __________, la copertura delle spese dell'automobile e le vacanze all'estero (appello, pag. 6 in mezzo). Essa non rende attendibile tuttavia che il contributo alimentare di fr. 3420.– riconosciutole dal primo giudice (che è stato calcolato anche in considerazione delle ampie disponibilità finanziarie del marito) sia insufficiente ad assicurarle i vantaggi goduti durante la vita in comune. Invano si cercherebbe nel fascicolo processuale un elemento qualsiasi atto a rendere verosimile che essa non riesca, con le attuali disponibilità, a condurre un tenore di vita analogo a quello precedente la separazione. Su questo punto la censura sollevata nell'appello si dimostra inconsistente.

                                         c)  Il Pretore non erra nemmeno laddove afferma che “il costo della vita in __________ è, per certo, sensibilmente inferiore a quello nel Canton Ticino” (decreto impugnato, consid. 5 pag. 3 in fondo). Basti pensare che il livello medio dei prezzi in una città come Milano (che non è __________ __________) è di almeno il 25% inferiore a quello del Cantone Ticino (dal 30 al 35% rispetto a quello di Zurigo: UBS, Prix et salaires dans le monde, edizione 1997, pag. 6). Certo, il costo di articoli di lusso in Italia non si scosta apprezzabilmente dai livelli svizzeri. Una somma a libera disposizione o un calcolo del minimo esistenziale non può fondarsi tuttavia sul solo prezzo di beni voluttuari. A ragione dunque il Pretore ha proceduto a una riduzione lineare, che del resto è l'unica ragionevolmente praticabile nel quadro di un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali.

                             6.   a) In merito al proprio fabbisogno, la moglie rivendica altresì un'indennità di fr. 300.– mensili per la perdita di “tutti i vantaggi economici e professionali accumulati durante diversi anni di attività” (appello, pag. 7 in alto). Se non che, la valutazione della situazione previdenziale dei coniugi è una questione di merito, che esula dalle competenze del giudice nell'ambito di un procedimento cautelare. La richiesta dell'appellante dovrà pertanto essere vagliata nella causa di divorzio, al momento di ripartire tra i coniugi la prestazione d'uscita maturata dal marito in costanza di matrimonio (art. 122 CC). Nell'attuale procedura la rivendicazione è fuori luogo.

                                   b)  L'appellante chiede che il premio della cassa malati di fr. 439.50 mensili (arrotondati nell'appello a fr. 439.–: memoriale, pag. 7 in basso) sia inserito nel suo fabbisogno minimo e che il marito sia conseguentemente liberato dall'obbligo di pagamento diretto. La questione è già oggetto di una procedura di modifica dell'assetto cautelare pendente davanti al Pretore (inc. SP.1998.00122), ma nulla osta a un giudizio da parte di questa Camera. Ora, per prassi costante l'onere della cassa malati va considerato nel fabbisogno minimo del rispettivo coniuge e non è una spesa separata da porre a carico dell'altro (cfr. per tutti DTF 114 II 394 consid. 4b; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, n. 11 ad art. 163 CC; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429; Rep. 1994 pag. 297). Non v'è ragione, in concreto, per scostarsi da tale principio, che mette il coniuge beneficiario al riparo dai rischi connessi a eventuali lacune nel pagamento dei premi da parte dell'altro coniuge. La richiesta della moglie va quindi accolta e l'onere della cassa malati, arrotondato a fr. 439.– mensili, aggiunto al suo fabbisogno minimo, con contestuale liberazione del marito dal pagamento diretto dei premi.

                                   c)  Sempre per quanto riguarda il proprio fabbisogno, l'appellante postula l'aumento del carico tributario da fr. 500.– a fr. 700.– mensili. Essa non spiega tuttavia per quali motivi l'onere d'imposta stabilito per apprezzamento dal Pretore vada modificato. Carente nella motivazione, l'appello si dimostra anche su questo punto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

                                   7.   Il marito sostiene nelle osservazioni all'appello che nella determinazione del contributo provvisionale deve essere considerata anche la breve durata del matrimonio, in applicazione dell'art. 125 n. 2 CC. Poiché in concreto i coniugi hanno convissuto due anni e un mese – egli prosegue – il contributo fissato dal primo giudice garantisce alla moglie una situazione finanziaria migliore di quella che essa aveva prima di sposarsi, sicché andrebbe se mai diminuito e non aumentato. L'argomentazione non può essere condivisa. Nel corso di una causa di stato, infatti, il contributo in favore di un coniuge si determina in base alle norme sul mantenimento della famiglia previste dal diritto matrimoniale (art. 163 segg. CC) e non in base a quelle previste dal diritto del divorzio (Leuenberger, op. cit., n. 29 e 42 ad art. 137 CC). In altre parole, il criterio della durata del matrimonio previsto dall'art. 125 n.2 CC non ha alcuna incidenza sul contributo provvisionale dovuto in pendenza di causa, che segue le regole previste dall'art. 163 CC (sopra, consid. 2). Nella fattispecie, del resto, il reddito del marito consente agevolmente di coprire – per ammissione del marito stesso – il costo delle due economie domestiche separate.

                                   8.   Visto quanto precede, il contributo alimentare in favore della moglie dev'essere portato a fr. 3860.– mensili arrotondati (importo a libera disposizione fr. 1500.–, minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 768.65, premio della cassa malati fr. 439.–, spese condominiali e di riparazione dell'appartamento fr. 250.–, spese per l'automobile fr. 400.–, onere fiscale fr. 500.–). Il marito, da parte sua, è liberato dal pagamento diretto dei premi della cassa malati, al quale provvederà l'assicurata.

                                   9.   L'appellante chiede che dal 1° ottobre 1998 le sia riconosciuto, per il sostentamento del proprio figlio, un contributo di fr. 370.– mensili in aggiunta all'assegno mensile di lit. 450 000 già versato dal padre di lui. L'art. 278 cpv. 2 CC prevede che i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio. Tale norma concreta il dovere generale di assistenza sancito dall'art. 159 cpv. 3 CC. Il contributo alimentare spetta di conseguenza al coniuge genitore e non al figlio (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 124 n. 20.09). Ne discende che la questione è retta dalla massima dispositiva e dal principio attitatorio (sopra, consid. 5a). All'appellante incombeva quindi l'onere di rendere verosimile che l'assegno mensile di lit. 450 000 versato dal padre non è sufficiente a coprire le spese di mantenimento del figlio, mentre le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo non sono applicabili, trattandosi in concreto di un ragazzo che vive in Italia. Ora, dal fascicolo processuale non si evince alcun elemento che induca a ritenere il fabbisogno del figlio non sufficientemente coperto. L'appellante ha invero proposto l'audizione dei testimoni __________, __________ -__________ e __________ __________, ma soltanto per attestare il tenore di vita goduto dal figlio prima della separazione dei coniugi (appello, pag. 8 in alto) e per dimostrare le modeste condizioni economiche in cui verserebbe il padre (appello, pag. 8 in basso), circostanze che da sé sole non bastano in ogni modo a fondare la pretesa della moglie. Ne discende che al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.

                                10.   L'appellante postula il pagamento di fr. 37 000.– per la sistemazione e l'arredamento dell'appartamento di sua proprietà a __________ __________. Tale somma risulta da una stima peritale dell'8 ottobre 1998 allestita dall'arch. __________ __________ (doc. E/1i), mentre la necessità dei lavori ivi menzionati avrebbe dovuto essere confermata dalle testimonianze proposte dalla moglie e rifiutate dal Pretore.

                                         a)  Dal referto predetto emerge che l'alloggio – composto di soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, wc, due camere da letto, balcone, cantina e posto auto – è “in stato di manutenzione normale” (pag. 1 in mezzo). Se ne desume che gli interventi proposti sono o di miglioria (come la demolizione e il rifacimento del balcone e del “resede”, la coibentazione termica, la sostituzione dei vetri con vetrocamera isolante termoacustica e di sicurezza: perizia, pag. 2 in fondo) o, tutt'al più, di manutenzione straordinaria (come l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua e la sostituzione degli impianti tecnologici e degli elettrodomestici danneggiati: perizia, pag. 3 in alto). Tali opere non possono quindi essere poste a carico del marito, dal momento che negli oneri dell'alloggio in proprietà va considerata unicamente la manutenzione ordinaria (Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 79 n. 2.33), non quella straordinaria (I CCA, sentenza del 2 febbraio 1999 nella causa B. contro B., consid. 4d) né tanto meno i lavori di miglioria.

                                         b)  Quanto all'arredamento (perizia, pag. 3 in alto), secondo la giurisprudenza di questa Camera la relativa spesa dev'essere considerata nel mantenimento della famiglia unicamente se non è possibile rimediare alla necessità con la divisione dell'inventario domestico (I CCA, sentenza del 15 aprile 1997 nella causa M. contro M., consid. 1, massima pubblicata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati 16/1998, pag. 3). Il coniuge che rivendica un'indennità straordinaria per tale scopo deve quindi rendere verosimile – oltre alla necessità della spesa – che l'altro coniuge ha rifiutato di dividere il contenuto dell'abitazione coniugale (I CCA, sentenza del 21 febbraio 1997 nella causa C. contro C., consid. 7, massima pubblicata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati 16/1998, pag. 3), circostanza che non è stata neppure allegata dall'appellante. Anche al proposito il gravame è pertanto destinato all'insuccesso.

                                11.   L'appellante chiede da ultimo la consegna di tutta la biancheria intima di sua proprietà, che il marito tratterrebbe solo per dispetto. Il marito nega di essere ancora in possesso degli oggetti rivendicati dalla moglie, che non avrebbe per il resto né distrutto né alienato. Il Pretore non ha ritenuto urgente la questione e ha rinviato la soluzione di tale contenzioso alla sentenza di merito. Ora, il giudice gode di un ampio apprezzamento nella valutazione delle misure provvisionali da adottare, che si giustificano solo se appaiono necessarie e adeguate (Leuenberger, op. cit., n. 13 ad art. 137 CC). Rinunciando nella fattispecie a statuire in via cautelare sulla domanda di restituzione di alcuni capi di biancheria intima, egli non ha certo ecceduto il suo potere d'apprezzamento, quand'anche si trattasse – come afferma la moglie – di “pezzi costosi, di marca ‘Perla’, ‘Rosy’ ecc.” (appello, pag. 10 in mezzo). Ciò vale a maggior ragione ove appena si consideri che agli atti non figura neppure una lista degli oggetti mancanti, ragione per cui la generica ingiunzione al marito di restituire “tutta la biancheria intima” della moglie (appello, domanda n. 8.8 pag. 3 in alto) non sarebbe nemmeno eseguibile (art. 491 lett. c CPC).

                                12.   Gli oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce parzialmente vittoriosa sul contributo alimentare in suo favore, nella misura in cui ottiene l'inserimento del premio di cassa malati nel proprio fabbisogno, ma soccombe sul contributo in favore del figlio, sull'indennità per la sistemazione e l'arredamento dell'alloggio e sulla consegna della biancheria intima. Si giustifica pertanto che sopporti i nove decimi dei costi e che rifonda alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in modo apprezzabile sulla loro entità né sul loro riparto.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 3 prima frase del decreto impugnato è così riformato:

                                         A titolo di contributo alimentare dal 1° gennaio 1999 __________ __________ verserà a __________ __________ __________ l'importo mensile anticipato di fr. 3860.–.

                                         Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   400.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr.   450.–

                                         sono posti per un decimo a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Intimazione a: – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. prof. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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