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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.01.2000 11.1999.2

18. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,842 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.99.00002

Lugano 13 agosto 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ___.____ (astrazione dal consenso dei genitori all’adozione di un minorenne) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la

Delegazione tutoria di __________  

a

__________ __________, __________ __________ __________ (__________), e __________ __________, __________ __________ __________ (__________)  (patrocinati dal dott. iur. __________ __________, studio legale avv. dott. __________ __________, __________)  

in merito all’avvio della procedura di adozione riguardante __________ __________ (1996) senza il consenso dei genitori;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se deve essere accolto l’appello presentato il 4 gennaio 1999 da __________ __________ e __________ __________ contro la decisione emanata il 2 dicembre 1998 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con l’appello;

                                         3.   Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1969), tossicodipendente e __________ dal 1989, ha dato alla luce il __________ 1989 __________, morta di __________ pochi mesi dopo. In favore di __________ __________ la Delegazione tutoria di __________ ha istituito il 26 giugno 1991 una curatela amministrativa nel senso dell’art. 393 cpv. 2 CC. Nel 1994 __________ __________ ha conosciuto in carcere __________ __________ (1962), anch’egli tossicodipendente. Dalla loro relazione è nato il __________ 1996 __________ __________. Nel frattempo, con risoluzione del 20 giugno 1996, la Delegazione tutoria di __________ aveva privato __________ __________, posta sotto tutela volontaria nel gennaio 1996, dell’autorità parentale sul nascituro e aveva istituito una tutela in favore di quest’ultimo. __________ __________ è stato dimesso dall’ospedale l’8 luglio 1996, dopo una terapia di disintossicazione, ed è stato collocato presso la __________ _. __________ di __________. __________ __________, ancora in carcere al momento della nascita, ha riconosciuto il figlio l’11 luglio 1996 e il 30 luglio 1996 ha sottoscritto un contratto di mantenimento, impegnandosi a versare un contributo alimentare mensile in favore di __________. I genitori hanno esercitato il loro diritto di visita in modo regolare nei primi mesi, ma dopo il 18 settembre 1996 hanno cumulato vari periodi di detenzione per reati legati alla tossicodipendenza e le loro visite sono divenute irregolari, per poi cessare il 24 dicembre 1996. __________ __________ e __________ __________ sono nuovamente stati arrestati il __________ 1997, rispettivamente nel __________ 1997. Essi hanno postulato nel __________ 1997 l’ammissione alla Comunità terapeutica di __________ __________. Tramite il loro patrocinatore __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto, il 22 e il 28 aprile 1997, il ripristino del diritto di visita nei confronti di __________.

                                  B.   La Delegazione tutoria di __________ ha deciso con risoluzione del 29 aprile 1997 il collocamento di __________ presso una famiglia affidataria, la cui identità non è stata comunicata ai genitori, ha incaricato il Servizio del tutore ufficiale di allestire entro 6 mesi un rapporto e ha revocato il diritto alle relazioni personali dei genitori nei confronti del bambino per almeno tre mesi. __________ __________ e __________ __________ hanno interposto ricorso il 13 maggio 1997 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, chiedendo il ripristino dei contatti con __________ e l’allestimento di un programma di massima per il reinserimento del bambino nella famiglia naturale. __________ __________ è stato collocato il 14 maggio 1997 presso la famiglia affidataria selezionata dall’Ufficio del tutore ufficiale. La Sezione degli enti locali ha respinto il ricorso con decisione 18 agosto 1997.

                                  C.   Statuendo il 9 giugno 1998 su un’istanza del tutore di __________ __________, la Delegazione tutoria del Comune di __________ ha risolto di avviare la procedura di adozione del bambino prescindendo dal consenso dei genitori. La Divisioni degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto un ricorso di __________ __________ e __________ __________ con decisione del 2 dicembre 1998.

                                  D.   __________ __________ e __________ __________ sono insorti contro la decisione appena citata con un appello del 4 gennaio 1999 nel quale postulano l’annullamento della risoluzione, una verifica della situazione familiare futura, il loro riavvicinamento al figlio e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria; in via cautelare essi hanno instato per l’annullamento della decisione impugnata e per un diritto di visita in pendenza di appello. La presidente della Camera, interpretando l’istanza cautelare alla stregua di una domanda di effetto sospensivo, ha accolto la richiesta con decreto del 1° febbraio 1999. Nelle osservazioni del 23 febbraio 1999 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la decisione impugnata, instando anch’egli per la concessione dell’assistenza giudiziaria.

                                  E.   La Camera ha convocato gli appellanti a un’udienza dell’8 marzo 1999 per il contraddittorio sulla domanda cautelare e per assumere informazioni sulla situazione attuale dei genitori e del figlio. All’udienza ha preso parte anche il tutore del bambino. La Camera ha acquisito d’ufficio agli atti i certificati medici e i rapporti dell’Ufficio del tutore ufficiale sulla situazione di __________ __________ dal 1997 al 1999. Le parti hanno avuto conoscenza di questi documenti, sui quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi, e hanno rinunciato al dibattimento finale.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del tribunale di appello (art. 54a LAC e 423 cpv. 3 CPC, in vigore dal 1° marzo 1997). Ciò vale anche per le decisioni sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all’adozione (art. 38b LAC). Tempestivo, in linea di principio il ricorso in esame è quindi ricevibile.

                                   2.   Gli appellanti sono stati sentiti personalmente l’8 marzo 1999 da questa Camera, che ha assunto d’ufficio informazioni complementari sulla situazione attuale del bambino e dei genitori, al cui riguardo tutti hanno avuto modo di esprimersi. Non vi è invece motivo di completare l’istruttoria con audizioni testimoniali relative a quanto è accaduto nel 1997 e nel 1998, come chiedono i ricorrenti, visto che il fascicolo processuale è esauriente e consente di statuire con cognizione di causa. 

                                   3.   L’autorità di vigilanza ha accertato che tra __________ e i genitori non esisteva una relazione significativa e che nel primo anno di vita del bambino i contatti tra genitori e figlio sono stati molto limitati sia dal profilo quantitativo che qualitativo. Essa ha constatato che in tale periodo i genitori, chiusi nel loro mondo e nelle loro necessità di tossicodipendenti, non si erano seriamente curati del figlio, avevano rifiutato di partecipare a colloqui e a incontri con gli operatori sociali e si erano disinteressati del figlio per molto tempo, considerata l’età del piccolo. Sulla base di tali accertamenti l’autorità di vigilanza ha ritenuto adempiute le condizioni poste dall’art. 265 n. 2 CC e ha di conseguenza respinto il ricorso. 

                                   4.   Gli appellanti contestano di avere trascurato il figlio. Adducono di aver discusso tra loro fin dai primi mesi della gravidanza il futuro del bambino e di avere pensato di occuparsene, con l’aiuto degli operatori sociali che li seguivano. Per circostanze indipendenti dalla loro volontà essi non sono però riusciti nell’intento. Anzi, i continui controlli ai quali gli operatori sociali hanno sottoposto i loro rapporti con il figlio hanno provocato una reazione di rifiuto riconducibile alla paura di perdere il bambino. Fanno valere, inoltre, di avere cercato a più riprese di ristabilire i contatti con il piccolo, da loro interrotti dal 24 dicembre 1996, ma di esserne stati impediti dagli operatori sociali e dalla Delegazione tutoria, che ha soppresso il loro diritto di visita, ritenuto contrario all’interesse del bambino. Essi sostengono di essere ora idonei a occuparsi del figlio in modo adeguato, con l’aiuto degli operatori sociali della Comunità in cui si trovano e chiedono che sia fatto obbligo agli operatori competenti di favorire i rapporti tra loro e il bambino, verificando d’ufficio la possibilità di un ricongiungimento mediante il collocamento del bambino nella Comunità di __________ __________.

                                   5.   Giusta l’art. 265c n. 2 CC si può prescindere dal consenso di un genitore all’adozione di un minorenne se il genitore non si è curato seriamente del figlio. Ciò è il caso quando il genitore non ha manifestato un interesse per il figlio, non prende parte al suo benessere, si rimette ad altre persone per le cure da prestare al figlio e non intraprende nulla per avviare o mantenere una relazione affettiva con lui (DTF 113 II 382 consid. 2). Hegnauer reputa che si possa prescindere dal consenso dei genitori quando manca un legame effettivo tra i genitori e il bambino, senza riguardo al comportamento dei genitori (Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 70 n. 11.24; Berner Kommentar, n. 25 ad art. 265c CC, pag. 513). Il Tribunale federale ha considerato determinante in un primo tempo l’aspetto oggettivo (DTF 107 II 18), ma ora ritiene che si debba esaminare la situazione caso per caso, tenendo conto non solo dell’interesse del figlio, ma anche degli sforzi dei genitori – pur se rimasti senza esito – nel costruire una relazione con il figlio (DTF 118 II 21, 113 II 383, 111 II 317, 109 II 382).

                                   6.   Nella fattispecie è pacifico che tra i genitori e il bambino non si è instaurata una vicendevole relazione affettiva. Al momento della nascita gli appellanti non erano in grado di occuparsi del figlio in modo adeguato a causa della loro tossicodipendenza (rapporto 31 dicembre 1998 dell’Ufficio di patronato, doc. D prodotto con l’appello; rapporto 12 dicembre 1996 del Servizio medico-psicologico di __________, doc. 6.6 nell’inc. R.169.1998). __________, nato il __________ 1996, è rimasto in ospedale per una terapia di disintossicazione fino all’8 luglio 1996, ed è quindi stato collocato prima presso la __________ _. __________ di __________, dove è rimasto fino al 13 maggio 1997, e poi presso una famiglia affidataria, dove risiede tuttora. Nel corso del 1996, dopo un iniziale periodo di visite regolari presso la __________ __________. __________, i genitori hanno diradato le loro comparse fino a interromperle completamente dopo il 24 dicembre 1996 (rapporti della __________ __________. __________ dell’11 dicembre 1996, doc. 6.5, del 16 gennaio 1997, doc. 6.7, e del 6 marzo 1997, doc. 6.9 nell’inc. __________.__________.__________). Il loro disimpegno nel confronti del figlio si è manifestato, in particolare, dopo la scarcerazione nel novembre 1996 (rapporto 12 dicembre 1996, doc. 6.6). Arrestati nuovamente nel gennaio, rispettivamente nel febbraio 1997, essi hanno nondimeno chiesto, tramite il loro patrocinatore, di poter ristabilire i contatti con il figlio mediante la struttura “__________ ” o in altro modo (lettere del 22 e 28 aprile 1997, doc. N allegato all’appello). Tale desiderio non è stato esaudito degli operatori sociali, giunti al convincimento che l’interesse del figlio richiedeva un’adozione, anche senza il consenso dei genitori (rapporto del Servizio sociale di __________ del 5 marzo 1997, doc. 6.8, nell’inc. __________.__________.__________). Per tale motivo la Delegazione tutoria ha disposto il 22 aprile 1997 il collocamento del bambino presso una famiglia affidataria e ha revocato formalmente il diritto di visita dei genitori, ritenuto nocivo all’interesse del bambino, in particolare dopo alcuni episodi di aggressioni verbali dei genitori agli operatori sociali (rapporto del 5 marzo 1997, doc. 6.8; rapporto del 19 dicembre 1996, doc. 2.P, inc. _.__________.__________).

                                         L’ultimo diritto di visita, su richiesta dei genitori, ha avuto luogo per la madre il 23 maggio 1997 (audizione __________, dell’8 luglio 1997, doc. 4 nell’inc. __________.__________.__________). Il padre non vede il bambino da quando questi aveva 6 mesi e la madre lo ha incontrato l’ultima volta quando aveva undici mesi (verbale di audizione dell’8 marzo 1999). I nonni paterni hanno esercitato con regolarità il diritto di visita loro concesso (rapporto dell’11 novembre 1996, doc.2.O, nell’inc. __________.__________.__________) finché sono stati convinti dall’Ufficio del tutore ufficiale a interromperlo nell’interesse del bambino, in vista di un’adozione (lettera del 30 settembre 1998, doc. 3, rapporto del 29 ottobre 1997, rapporto del 29 gennaio 1998).

                                   7.   La mancanza di un reciproco legame affettivo tra i genitori e il figlio, indiscusso in concreto, non è tuttavia sufficiente per prescindere dal consenso dei genitori all’adozione (sopra, consid. 4). A tal fine occorre esaminare altresì se i genitori non si siano seriamente curati del figlio. Nella fattispecie è pacifico che gli appellanti hanno interrotto l’esercizio del diritto di visita sorvegliato presso la __________ __________. __________ nel dicembre 1996. Essi medesimi ammettono nel loro ricorso di non essersi presentati ad alcuni colloqui previsti per discutere l’avvenire del figlio, adducendo che il loro comportamento era dettato dalla paura di vedersi togliere il bambino e dal convincimento che gli operatori sociali avevano già deciso di procedere all’adozione.

                                         Il comportamento dei genitori dopo il dicembre 1996 è sicuramente viziato da tossicodipendenza. Entrambi hanno fatto uso di stupefacenti per oltre un decennio, tant’è che la madre del bambino è finanche al beneficio di una rendita d’invalidità (doc. M). Ora, la dipendenza da sostanze chimiche è una malattia cronica, menzionata nella quarta edizione del __________ diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV; Hales/Hales, La salute della mente, Milano 1995, pag. 190). Le aggressioni verbali agli operatori sociali e la mancanza di collaborazione dei genitori si sono verificate proprio nel periodo in cui questi ultimi erano ricaduti nell’uso di droghe “pesanti” dopo i vari periodi di detenzione, ciò che condizionava in modo importante il loro atteggiamento (rapporto del Servizio medico-psicologico di __________ del 12 dicembre 1996, pag. 2 in mezzo, doc. 6.6; rapporti della __________ __________. __________ dell’11 dicembre 1996, doc. 6.5, del 16 gennaio 1997, doc. 6.7, e del 6 marzo 1997, doc. 6.9 inc__________ __________.__________.__________). I ripetuti reati commessi dagli appellanti e il loro distacco oggettivo da __________ tra il 24 dicembre 1996 e il maggio 1997 non sono dovuti quindi a una scelta, ma a malattia cronica, e come tali sfuggivano al loro controllo. Dopo il 14 maggio 1997, per di più, il diritto di visita è stato impedito dalla stessa autorità tutoria.

                                   8.   Gli operatori sociali incaricati di seguire __________ si sono convinti sin dall’inizio del 1997 che l’adozione era nell’interesse del bambino, mentre non lo erano i rapporti con i genitori (rapporto del Servizio sociale di __________ del 5 marzo 1997, doc. 6.8, nell’ inc. __________.__________.__________). Contro la risoluzione 22 aprile 1997 della Delegazione tutoria, che disponeva il collocamento di __________ in una famiglia affidataria e la revoca del diritto di visita, gli appellanti hanno introdotto ricorso, respinto il 18 agosto 1997 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele (inc. n. __________.__________dell’autorità di vigilanza). Non si può quindi seriamente sostenere che in simile circostanza essi si siano disinteressati del figlio, omettendo di far valere i loro diritti, contrariamente al caso giudicato in DTF 111 II 322.

                                         Dopo il loro arresto nel gennaio, rispettivamente nel febbraio 1997, gli appellanti hanno deciso di sottoporsi a un programma terapeutico nella speranza di ottenere il ricongiungimento con il figlio (rapporto 31 dicembre 1998 dell’Ufficio di patronato penale, doc. D; rapporto della Comunità di __________ __________ dell’11 novembre 1998, doc. C) e si sono messi in relazione con la Comunità di __________ __________, che accoglie nuclei familiari (lettera 6 luglio dell’ufficio legale di __________. __________, doc. R; audizione del 30 luglio 1997, doc. 5, nell’inc. __________.__________.__________). Sentiti da alcuni membri della Delegazione tutoria, entrambi i genitori hanno affermato di voler uscire dalla tossicodipendenza per iniziare una nuova vita con il figlio (doc. M. allegato all’appello). In effetti essi sono entrati nella Comunità terapeutica di __________ __________, a __________ __________ __________ (__________), il 27 ottobre 1997 (verbale di audizione del 23 ottobre 1998). Sentiti da questa Camera l’8 marzo 1999, essi hanno confermato di trovarsi presso la Comunità da 16 mesi e di essere circa a metà del programma di recupero, che in media dura tre anni. Le responsabili della Comunità di __________ __________ che hanno accompagnato gli appellanti all’udienza, __________ __________ e __________ __________, hanno riferito che la Comunità ospita circa 1800 persone, suddivise in vari settori di attività. __________ __________ si trova nella sede principale della comunità e si occupa della lavanderia e del guardaroba, mentre __________ __________ è in una sede distaccata a circa 40 km dalla centrale e lavora come muratore. Inoltre gli appellanti, come tutti gli altri ospiti della Comunità, si occupano a turno dei servizi domestici e dispongono di periodo di tempo libero a loro disposizione, sempre all’interno della struttura comunitaria. La Comunità ospita anche 200 bambini, di tutte le età, che vivono con i genitori (verbale dell’8 marzo 1999, pag. 2).

                                         L’istruttoria dimostra pertanto che dall’aprile 1997 gli appellanti tentano di ricostruire una relazione con il figlio. A tale scopo essi si sono valsi di tutte le possibilità di ricorso a loro disposizione e il 27 ottobre 1997 hanno cominciato un programma terapeutico serio e costante presso la Comunità di __________ __________, dove sono circondati e seguiti, e si sforzano di uscire dalla tossicodipendenza proprio per ricongiungersi con il figlio. La loro situazione si apparenta dunque al caso pubblicato in DTF 109 II 386 (ampiamente commentato da Stettler, Le droit suisse de la filiation, in: Traité de droit privé suisse, Vol. III/II/1, Friburgo 1987, pag. 132-134; Breitschmid, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 14 ad art. 265c pag. 1369 in fondo). Anche se gli sforzi degli appellanti non hanno permesso finora di costruire una relazione affettiva con __________, da un lato per la loro malattia e dall’altro per l’intervento della Delegazione tutoria e dei numerosi operatori sociali persuasi di agire nell’interesse del bambino, non si può in concreto ritenere che i genitori non si siano seriamente curati del figlio ai sensi dell’art. 265c n. 2 CC.

                                   9.   Tanto basta, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per negare la possibilità di un’adozione che prescinda dal consenso dei genitori (DTF 109 II 387 consid. 2, 113 II 381). La dottrina sembra invece richiedere, nell’interesse del minorenne (art. 264 CC), che si verifichi se sia ancora realisticamente possibile ristabilire una relazione significativa tra i genitori e il figlio (Breitschmid, op. cit., n. 14, pag. 1370 in alto; Stettler, op. cit., pag. 134; Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 25 ad art. 265c CC, pag. 213 in alto).

                                         La Delegazione tutoria e l’autorità di vigilanza sembrano escludere ogni possibilità di riavvicinamento tra gli appellanti e __________, ma tale conclusione appare – quanto meno per il momento – prematura, il fascicolo processuale non contenendo elementi concreti che permettano di scartare già oggi tale possibilità. Per quanto risulta dai documenti acquisiti d’ufficio da questa Camera, __________ vive dal 14 maggio 1997 con una famiglia affidataria e ha integrato profondamente le figure parentali dei genitori affidatari, tanto che secondo l’assistente sociale che lo segue sarebbe fatidico per il suo equilibrio interrompere o cessare il suo rapporto con loro (rapporto 14 marzo 1999 dell’Ufficio del tutore ufficiale, pag. 3 in alto). Il collocamento del bambino in una famiglia affidataria, che per il momento appare senz’altro la soluzione più adeguata, non impedisce ad ogni modo di verificare, con le cautele richieste dalla situazione psicofisica di tutta la famiglia, se sia ancora possibile instaurare una relazione vitale tra i genitori e il figlio. Non si può d’altra parte escludere già sin d’ora che gli appellanti, il cui stato di salute sembra notevolmente migliorato dopo il 27 ottobre 1997, riescano a creare con il bambino un rapporto affettivo e acquistino dopo la cura di disintossicazione in corso a __________ __________, che seguono con costanza da sedici mesi, la capacità di occuparsi in modo adeguato del figlio. Il futuro potrà invero dimostrare il contrario, ma sino ad allora un’adozione senza il consenso dei genitori non può entrare in considerazione. Mancando i requisiti per l’avvio della procedura di adozione di __________ prescindendo dal consenso dei genitori, l’appello deve di conseguenza essere accolto. 

                                10.   Il gravame non è ricevibile, per converso, nella misura in cui gli appellanti postulano l’avvio di un programma per il riavvicinamento con il figlio. La regolamentazione dei rapporti personali tra genitori e figlio compete infatti alla Delegazione tutoria (art. 275 cpv. 1 CC) e non può essere esaminata da questa Camera in prima istanza. Spetterà alla Delegazione tutoria avviare le dovute verifiche e tentare di riavvicinare gli appellanti al figlio, facendo capo a servizi specializzati. __________s, intossicato sin dalla nascita (lettera 2 novembre 1998 della pediatra __________), è considerato negativo HIV dall’età di due anni e mezzo ed è in buona salute, anche se il suo pediatra ha constatato un’iperagitazione motoria e intende segnalarlo al Servizio cantonale ortopedagogico itinerante, ritenendo probabile una sindrome psico organica infantile (rapporto 23 marzo 1999 del dott. __________ __________). Dal rapporto dell’assistente sociale stilato il 14 marzo 1999 emerge che il bambino è integrato in maniera ottimale nell’ambiente sociale della famiglia affidataria, ma che è psicologicamente vulnerabile e sensibile e denota un forte bisogno di sicurezza e stabilità. Un tentativo di riavvicinamento tra i genitori e il figlio non può quindi prescindere da un’accurata valutazione psicologica e deve essere seguito da specialisti.

                                         Come si è visto, sia l’assistente sociale del Servizio del tutore ufficiale sia gli operatori del Servizio sociale e del Servizio medico-psicologico di __________ si sono espressi in modo deciso e in più occasioni per un’adozione di __________ contro il parere dei genitori. La Delegazione tutoria dovrà quindi affidare l’incarico di ristabilire i contatti e di seguire la situazione a persone che non si sono ancora occupate di __________, di preferenza presso il Servizio sociale o il Servizio medico-psicologico di altri comprensori, per non compromettere sin dall’inizio i tentativi di riavvicinamento. Ciò posto, l’appello deve essere trasmesso, per quanto riguarda il diritto di visita, all’autorità competente (art. 126 CPC).

                                11.   Gli oneri processuali seguirebbero il di principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In concreto, viste le particolarità del caso, si può rinunciare nondimeno al prelievo di spese e all’attribuzione di ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dagli appellanti deve essere accolta, essendo adempiuti sia il requisito dell’indigenza che quello della probabilità di buon esito del gravame (art. 157 CPC). Nonostante l’esito del giudizio, anche la domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ deve essere accolta, poiché la sua posizione processuale non poteva dirsi d’acchito destinata all’insuccesso.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

                                         Il ricorso è accolto e la risoluzione emessa il 26 giugno 1998 della Delegazione tutoria di __________ è annullata.

                                   II.   L’appello è trasmesso per competenza alla Delegazione tutoria di __________ affinché esamini le richieste di giudizio n. 2, 3 e 4. 

                                   III.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                 IV.   __________ __________ e __________ __________ sono ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del dott. iur. __________ __________.

                                  V.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

                                 VI.   Intimazione:

                                         – dott. iur. __________ __________, __________;

                                         – Delegazione tutoria di __________;

                                         – avv. Giovanni __________, __________;

                                         Comunicazione:

                                         – avv. __________ __________, Tutore ufficiale, __________;

                                         – Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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