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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.04.2000 11.1999.159

12. April 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,331 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.1999.00159

Lugano 12 aprile 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 27 gennaio 1995 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

contro  

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);  

giudicando ora sul decreto 23 novembre 1999 con cui il Pretore ha respinto un'istanza cautelare presentata dalla convenuta il 24 dicembre 1998;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.  Se dev’essere accolta l’appellazione del 3 dicembre 1999 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 23 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________;

                                         2.  Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ contestualmente all’appello;

                                         3.  Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ con le osservazioni del 13 gennaio 1997;

                                         4.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1943) e __________ (1945) si sono sposati a __________ (__________) il __________ 1968. Dall’unione sono nate le figlie __________ (__________1969), __________ (__________1974) e __________ (__________1977). Entrambi i coniugi lavorano come operai. Essi si sono separati nel maggio del 1994, quando la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale per trasferirsi con le figlie a __________. Il 26 gennaio 1995 __________ ha promosso azione di divorzio, tuttora pendente.

                                  B.   Il 19 dicembre 1996 il Pretore, su richiesta di __________, ha affidato __________ alla madre, ha obbligato il padre a versare per la figlia un contributo alimentare di fr. 1051.10 mensili dal 1° maggio 1994, mentre ha negato alla moglie qualsiasi contributo alimentare. Insorto davanti a questa Camera, il marito ha ottenuto il 20 giugno 1997 che il contributo per la figlia fosse ridotto a fr. 851.10 mensili (inc. __________).

                                  C.   Il 24 dicembre 1998 __________ si è rivolta al Pretore per ottenere un contributo alimentare di fr. 851.– mensili dal 1° gennaio 1998. All'udienza del 12 febbraio 1999 __________ si è opposto alla domanda. Esperita l'istruttoria, nel loro memoriale conclusivo le parti hanno sostanzialmente riaffermato i loro punti di vista, la moglie aumentando a fr. 1'148.70 la richiesta di contributo alimentare. I coniugi hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 23 novembre 1999, il Pretore ha respinto l'istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico dell'istante, e per essa – al beneficio dell'assistenza giudiziaria – a carico dello Stato. Le ripetibili sono state compensate.

                                  D.   __________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 3 dicembre 1999, nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un contributo provvisionale di fr. 1148.70 mensili dal 1° gennaio 1998. Nelle sue osservazioni del 30 gennaio 1997 __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato, sollecitando anch'egli il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  E.   In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 16 marzo 2000 il giudice delegato ha invitato le parti a formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. Le parti sono rimaste silenti.

Considerando

in diritto:                  1.   Per l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC ai processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge nuova. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari nella prospettiva dell'art. 137 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, come nell'ordinamento anteriore, sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Schwenzer, Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n.37 ad art. 137; Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/ Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 210).

                                   2.   Il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4'177.– mensili e quello della moglie in fr. 3'069.–. Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3'109.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 640.–, premio della cassa malati fr. 218.50, contributo sindacale fr. 38.30, spese per l'auto fr. 87.–, trasferte fr. 100.–, spese pulizia vestiario fr. 100.–, spese e tasse proprietà in Italia fr. 40.–, imposte fr. 861.–) e quello della moglie, in caso di convivenza con la figlia maggiorenne __________, in fr. 2279.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, metà locazione fr. 565.–, premio della cassa malati fr. 288.40, contributo sindacale fr. 15.20, tassa circolazione fr. 19.90, RC auto fr. 75.50, spese auto fr. 180.–, pasti fuori casa fr. 150.–, imposte fr. 60.–), rispettivamente in fr. 2'134.– senza la convivenza della figlia (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr. 650.–, premio della cassa malati fr. 288.40, contributo sindacale fr. 15.20, tassa circolazione fr. 19.90, RC auto fr. 75.50, imposte fr. 60.–). Ciò premesso, il Pretore ha negato alla moglie un contributo alimentare, poiché essa, oltre a disporre di un reddito che le consente di far fronte al proprio fabbisogno, vive da oltre cinque anni senza l'aiuto finanziario del marito e ha atteso tredici mesi per chiedere un contributo. Il primo giudice ha inoltre considerato che la situazione non era sostanzialmente mutata dopo il precedente decreto cautelare; tenendo conto inoltre delle rispettive eccedenze personali, si giustificava una deroga al principio della ripartizione a metà dell'eccedenza.

                                   3.   L’appellante critica anzitutto la determinazione del proprio fabbisogno minimo, che chiede sia fissato in fr. 3'745.20 mensili. Essa contesta che la coabitazione della figlia giustifichi una riduzione del suo minimo esistenziale del diritto esecutivo e della locazione, e chiede che le siano riconosciute le spese per il premio assicurazione sulla vita (fr. 154.50), un debito __________ di fr. 326.65 e costi di trasferta per complessivi fr. 500.– mensili.

                                         a)  In merito al minimo vitale del diritto esecutivo il Pretore si è attenuto alla prassi di questa Camera, che fissava in fr. 925.– il minimo di un coniuge che viveva in comunione con una terza persona (in concreto con le figlie maggiorenni). Se non che, in base all'attuale giurisprudenza fondata sulla dottrina più aggiornata, questa Camera inserisce ora nel fabbisogno di un coniuge il minimo esistenziale del diritto esecutivo per una persona sola, indipendemente dall'eventuale convivenza con terze persone (I CCA, sentenze del 16 dicembre 1999 in re L., consid. 8a e del 29 dicembre 1999 in re N., consid. 6; cfr. per l'alloggio FamPra.ch 1/2000 pag. 135). In concreto, vivesse per conto proprio, l'istante avrebbe senz'altro diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo l'indennità di fr. 1025.– mensili (Rep. 1993 pag. 265). Nel suo fabbisogno minimo dev'essere inserita perciò tale cifra.

                                         b)   L'appellante fa valere altresì che la pigione riconosciuta dal Pretore è inadeguata. Ora, questa Camera ha avuto modo di affermare che in caso di convivenza non si dividono più le spese di locazione a metà tra il coniuge e il suo convivente, ma si inserisce nel fabbisogno del coniuge in questione l'onere di alloggio presumibile ch'egli avrebbe se abitasse da sé solo, per conto proprio (I CCA, sentenza del 7 giugno 1999 nella causa A., consid. 5a con rinvio; sentenza del 9 luglio 1997 in re S.). Nondimeno la moglie non può vedersi riconoscere l'intero onere di locazione di fr. 1'130.–. Al marito è stato infatti riconosciuto per tale posta un esborso di fr. 640.–mensili. E siccome in costanza di matrimonio i coniugi hanno diritto per principio a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico (I CCA, sentenza del 27 luglio 1999 nella causa B., consid. 15b; v. Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 79, n. 02.34), i coniugi devono essere posti anche in sede provvisionale al medesimo livello (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4). L'importo di fr. 650.– fissato dal Pretore resiste pertanto alla critica.

                                         c)   Per quanto riguarda il premio di assicurazione sulla vita, non fa dubbio che le assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o – in genere – a beneficio della famiglia) vanno ammesse nel fabbisogno del coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid. 4c; Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art. 145 vCC; v. anche Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 81 n. 02.38). In concreto dagli atti risulta unicamente però una polizza di versamento in favore della “__________ Vita” (doc. 6). A un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali, ciò non basta per ammettere la pretesa, non essendo dato di sapere quando tale polizza sia stata stipulata né se essa sia utile per il mantenimento della famiglia. In mancanza di dati attendibili, l'appello su questo punto è destituito di buon diritto.

                                         d)   In una precedente sentenza tra le stesse parti questa Camera ha già avuto modo di ricordare che il rimborso (a rate) di un debito contratto nell’interesse coniugale può essere considerato nel fabbisogno della famiglia solo nella misura in cui tutti i suoi membri abbiano assicurato almeno il rispettivo fabbisogno minimo (sentenza del 20 giugno 1997 fra le stesse parti, consid. 6 con riferimenti). Nel caso concreto il debito contratto dalla moglie presso la banca __________ risulta, a un sommario esame, meramente personale, contratto dopo la separazione di fatto, e non può pertanto essere incluso nel fabbisogno. Del resto l'appellante neppure tenta di confrontarsi con la motivazione del Pretore, secondo cui il debito si riferisce a un bene voluttuario e non alla sostituzione di mobili. Anche al proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

                                         e)   Per quel che è delle spese di trasferta, l'appellante non spiega quali motivi farebbero apparire erroneo il calcolo del Pretore, non bastando al riguardo il fatto che il primo giudice non abbia tenuto conto dei costi di ammortamento del veicolo (neppure cifrati) o che al marito siano stati riconosciuti solo fr. 100.– per una trasferta più vicina al domicilio. Insufficientemente motivato, l'appello su questo punto va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   4.   L'appellante ritiene ingiustificato il mancato riconoscimento delle spese per la cassa malati della figlia __________ e delle spese mediche dovute a un intervento chirurgico subito da quest'ultima. Ora, a prescindere dal fatto che l'interessata neppure chiede di vedersi inserire tali oneri nel suo fabbisogno, questa Camera ha già avuto modo di precisare che nell'ambito di misure provvisionali in una causa di divorzio va considerato nel fabbisogno familiare soltanto quello personale dei coniugi e dei figli minorenni comuni (Rep. 1997 pag. 115 n. 21), poiché per principio i provvedimenti cautelari possono riguardare soltanto costoro (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145; I CCA, sentenza dell'8 settembre 1999 in re L.). In concreto Michela è maggiorenne e di conseguenza la madre non può far valere a suo nome la pretesa della figlia.

                                   5.   L'appellante contesta inoltre l'onere fiscale riconosciuto al marito, i costi per le spese di pulizia del vestiario e le spese e tasse per una proprietà in Italia. In parte le tesi appaiono provviste di buon diritto.

                                         a)   In merito all'onere fiscale, il Pretore si è riferito alla tassazione per il biennio 1997/98, dalla quale risulta che l'imposta cantonale ammonta a fr. 4'764.35 e quella federale a fr. 811.20, onde un carico tributario mensile complessivo di fr. 464.–. Se a tale importo si aggiunge la presumibile imposta comunale, il carico fiscale di fr. 861.– stabilito dal Pretore non appare eccessivo. È possibile che la tassazione predetta non tenga conto della deduzione per il versamento del contributo alimentare alla moglie, ma ciò non concerne – almeno per ora – il pagamento degli oneri fiscali correnti. Rendendo verosimile uno scarto di rilievo, l'interessata potrà sempre chiedere al giudice una modifica dell'assetto provvisionale.

                                         b)   Per quel che concerne l'indennità per la pulizia del vestiario, ci si potrebbe chiedere se tale costo – non più fornito in natura dal coniuge che si occupava dell’economia domestica – non possa essere riconosciuto, in ossequio al principio per cui, dopo la separazione della vita in comune, ogni coniuge ha il diritto di mantenere – per principio e nella misura del possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Sia come sia, in concreto il marito non ha reso verosimili spese rilevanti, che non possano ritenersi comprese nel minimo esecutivo (che già comprende tale posta), né egli appartiene – come gruista – a una categoria professionale al beneficio di un supplemento per spese accresciute di abbigliamento (personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di commercio: Rep. 1993 pag. 266 cifra 2.4.4). A ragione quindi l'appellante chiede che tale posta sia stralciata dal fabbisogno del marito.

                                         c)   Circa le tasse e spese per la proprietà immobiliare in Italia, l'appellante non contesta tale onere, ma afferma di non poter usufruire dell'immobile e di non potere prelevare gli effetti personali che vi si troverebbero. Tali argomentazioni non sono sufficienti per defalcare l'importo di fr. 40.– dal fabbisogno del marito, a maggior ragione se si pensa che l'esistenza e l'entità della posta non sono di per sé contestate.

                                   6.   L'appellante chiede di fissare la decorrenza del contributo mensile il 1° gennaio 1998, rilevando che le prestazioni alimentari possono essere pretese per il futuro e per l'anno precedente l'istanza di modifica delle misure cautelari. Nella fattispecie tuttavia, contrariamente a quanto l'appellante pretende, la procedura da lei promossa tende alla modifica del decreto cautelare 19 dicembre 1996 con cui il Pretore le aveva negato qualsiasi prestazione poiché “il reddito e i fabbisogni non lasciavano spazio per un simile contributo” (sentenza pag. 2 consid. 1 in fondo). Ora, le misure provvisionali possono sempre essere modificate, a condizione che le circostanze considerate al momento della decisione siano mutate in maniera rilevante e duratura, oppure che le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate soltanto in parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, n. 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Se ricorrono le premesse di una modifica, il giudice deve adattare i contributi provvisionali alle mutate circostanze inserendo nel calcolo i nuovi elementi. Nondimeno, un decreto cautelare che modifica un assetto provvisionale dispiega effetti, in linea di principio, solo per il futuro. Il giudice può, per ragioni di equità, far decorrere la modifica dalla presentazione dell’istanza (o da qualsiasi momento intermedio fra la presentazione dell’istanza e l’emanazione del decreto: Bühler/Spühler, op. cit., nota 445 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 545 note 77 e 78), ma non prima. Nel caso in esame la moglie ha postulato la modifica il 24 dicembre 1998 e il Pretore ha statuito il 23 novembre 1999. Da quest'ultima data deve dunque decorrere l'erogazione del contributo. Un effetto retroattivo potrebbe entrare in considerazione, tutt'al più, dal 24 dicembre 1998. Tuttavia l'interessata non indica quali motivi giustificherebbero, per equità, una modifica retroattiva dell'assetto cautelare. In caso contrario la retroattività diverrebbe la regola, ciò che sarebbe manifestamente contrario al diritto federale. Su questo punto l'appello si rivela pertanto solo parzialmente fondato.

                                   7.   Il marito obietta che la richiesta di contributo alimentare sarebbe abusiva poiché la moglie ha atteso più di un anno per presentare l'istanza. A torto. Certo, la moglie ha atteso tredici mesi per avanzare una richiesta di alimenti, nondimeno l’obbligo di mantenimento trae origine dai doveri generali del matrimonio (art. 163 cpv. 1 CC), che impongono ai coniugi di contribuire, ciascuno secondo le proprie forze, al mantenimento della famiglia per tutta la durata del matrimonio (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, Berna 1995, pag. 179 n. 899 e pag. 190 n. 946). Nella determinazione dei contributi alimentari l'unico criterio pertinente in sede provvisionale è quello di sapere se il coniuge ne ha realmente bisogno per la durata della causa (DTF 118 II 226 consid. 2aa). II diritto al contributo può essere negato solo per abuso, in casi eccezionali da ravvisare con grande cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 584 ad art. 2 CC). La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere, finora, solo in abusi di carattere economico, ove il coniuge richiedente rifiuti informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie oppure postuli un contributo alimentare pur essendo in grado di provvedere alle proprie necessità da sé solo, o perché mantenuto da un concubino o perché al beneficio di redditi conseguiti in altro modo (Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 19 ad art. 145 vCC; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 218 n. 04.71; Bühler/ Spühler, op. cit., n. 134 ad art. 145 vCC; Ergänzungsband 1991, n. 134 ad art. 145 vCC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 454). Nella fattispecie il marito nemmeno prospetta eventualità simili e l'appellante, dal canto suo, ha fornito spiegazioni plausibili sui motivi che l'hanno indotta a desistere temporaneamente dal pretendere contributi. Non si vede perciò come possa farsi questione, nella fattispecie, di abuso.

                                   8.   In sintesi, il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:

                                         reddito del marito                                                        fr. 4'177.–

                                         reddito della moglie                                                     fr. 3'069.–

                                                                                                                         fr. 7'246.–  mensili

                                         fabbisogno del marito                                                  fr. 3'010.–

                                         fabbisogno della moglie                                               fr. 2'134.–

                                                                                                                         fr. 5'144.–  mensili

                                         eccedenza                                                                 fr.  2'102.–

                                         metà eccedenza                                                         fr.  1051.–  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3'010.– + fr. 1'051.– =                                              fr. 4'061.– mensili

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 4'177.– ./. fr. 4'061.– =                                             fr. 116.– mensili.

                                   9.   Il Pretore, come si è visto, ha rifiutato alla moglie ogni contributo alimentare. L'appellante rimprovera al primo giudice di aver derogato al principio della ripartizione a metà dell'eccedenza, asserendo che essa si occupa delle figlie. La motivazione non è invero pertinente poiché la recente giurisprudenza del Tribunale federale, alla quale la moglie si riferisce (DTF 126 III 8), riguarda famiglie con figli minorenni, ciò che non è palesemente il caso in concreto. La censura dell'appellante, tuttavia, è fondata nella misura in cui rivendica l'applicazione del principio della ripartizione a metà dell'eccedenza (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8), al quale non vi è ragione di derogare. L'appello deve di conseguenza essere accolto entro questi limiti, la moglie avendo diritto a un contributo alimentare mensile di fr. 116.–.

                                10.   Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittoriosa sul principio del contributo, ma solo in minima parte sull'entità dello stesso. Ciò giustifica di porre a suo carico i tre quarti dei costi del processo, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del giudizio odierno impone anche una modifica del pronunciato sugli oneri di prima sede, che seguono la medesima ripartizione. Quanto alle istanze di assistenza giudiziaria presentate in appello, esse non possono essere accolte già per il fatto che ogni coniuge dispone di un'eccedenza mensile fr. 1'051.– rispetto al proprio fabbisogno minimo e non può dunque essere considerato indigente.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

1.  L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che __________ è tenuto a versare mensilmente ad __________, dal 23 novembre 1999 e in via anticipata, l’importo di fr. 116.– a titolo di contributo alimentare.

2.  La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 150.– sono poste per tre quarti a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, compensate le ripetibili.

                                   II.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.

                                   III.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

                                 IV.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti per tre quarti a carico di __________ e per il resto a carico di __________. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili ridotte.

V.  Intimazione:

      – avv. __________, __________;

      – avv. __________, __________.

      Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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