Incarto n.: 11.1999.00157
Lugano 3 febbraio 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 19 ottobre 1999 da
__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 dicembre 1999 presentato da __________ contro la sentenza emanata il 2 dicembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________;
2. Se deve essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata da
3. il 5 gennaio 2000;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 novembre 1995 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra __________ (1948) e __________ (1947), omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro sottoscritta. __________ si è impegnato a versare al figlio minorenne __________ (__________1978), affidato alla madre, un contributo alimentare mensile di fr. 1'050.–, comprensivo dell'assegno familiare versato al padre, fino alla maggiore età del figlio, riservato l'art. 277 cpv. 2 CC. __________ ha ottenuto la maturità professionale nel giugno 1999 e si è iscritto alla facoltà di economia (Hautes Études Commerciales-Management) dell'Università di Losanna per il semestre invernale 1999/2000. __________ ha versato il contributo alimentare per il figlio fino al mese di luglio 1999.
B. __________ ha inoltrato al Pretore del Distretto di Bellinzona, il 19 ottobre 1999, un'istanza con provvedimenti cautelari fondata sull'art. 279 CC per ottenere un contributo di mantenimento di fr. 1'500.– mensili dal mese di ottobre 1999. Al contraddittorio del 17 novembre 1999 egli ha confermato le sue richieste, alle quali __________ si è opposto. Conclusa l'istruttoria, le parti hanno ribadito le rispettive domande al dibattimento finale del 29 novembre 1999. Statuendo il 2 dicembre 1999, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza e ha fissato in fr. 770.– il contributo di mantenimento dovuto da __________ al figlio durante gli studi universitari. Non sono state prelevate tasse né spese; le ripetibili sono state compensate.
C. Contro il giudizio predetto __________ è insorto con un appello del 16 dicembre 1999 nel quale chiede, in sostanza, la riforma della sentenza impugnata con la reiezione dell'istanza. La presidente della Camera ha respinto con decreto emanato senza contraddittorio il 7 gennaio 2000 un'istanza di misure cautelari presentata da __________. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2000 quest'ultimo propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. I documenti presentati dal convenuto per la prima volta in appello non sono ricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 1 ad art. 420 e ad art. 321 CPC). La portata di tale precetto è comunque mitigata quando l'azione di mantenimento è promossa dal figlio maggiorenne. In simili casi si impone minor rigore, visto il carattere eccezionale che assume l'obbligo di mantenimento (DTF 118 II 100 consid. bb; SJZ 1992 pag. 316 n. 46; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: ZBJV 132 pag. 446 in fondo). In concreto i documenti prodotti non possono in ogni modo essere considerati per rimettere in causa, su nuove basi, il reddito o il fabbisogno del padre rispetto a quanto accertato dal Pretore.
2. Il primo giudice ha ritenuto che gli studi universitari di economia intrapresi dall'istante sono il “naturale proseguimento” della maturità commerciale conseguita nel giugno 1999. Egli non ha calcolato il fabbisogno medio del figlio, né ha stimato le sue potenzialità di reddito, per esempio durante le vacanze semestrali. Per quel che concerne la situazione del padre, il Pretore ha accertato invece che questi, funzionario di banca, consegue un reddito mensile netto di fr. 6'676.10 oltre la tredicesima, per una media complessiva di fr. 7'274,40 mensili. Ha poi valutato il fabbisogno mensile medio del convenuto in fr. 3'973.55 e ha fissato il contributo di mantenimento dovuto all'istante durante gli studi universitari in fr. 770.–, pari alla differenza tra il reddito mensile del padre e il suo fabbisogno aumentato del 20%.
L'appellante adduce che il figlio dispone già di una formazione professionale appropriata, atta a farlo accedere al mondo del lavoro, così che il genitore non è tenuto a finanziare una seconda formazione unilateralmente scelta dal figlio maggiorenne. Inoltre l'istante ha concluso gli studi commerciali a 21 anni compiuti e la decisione di intraprendere studi universitari è stata presa dopo il raggiungimento della maggiore età, in contrasto con quanto prevede la giurisprudenza relativa all'art. 277 cpv. 2 CC.
3. L'art. 277 cpv. 2 CC stabilisce che “se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui questa formazione possa normalmente concludersi”. L'obbligo di mantenimento dopo la maggiore età ha natura eccezionale ed è destinato a far sì che il figlio possa sovvenire alle proprie esigenze materiali esercitando una professione conforme alle sue attitudini. Quanto alla formazione, essa deve avere carattere professionale, senza essere né una seconda formazione né una formazione supplementare; inoltre il piano di studi deve essere stato definito nei suoi tratti essenziali prima della maggiore età del figlio (DTF 118 II 98 consid. 4a, 117 II 129 consid. 3b, 115 II 126 consid. 4b, 114 II 207 consid. 3a, 113 II 376 consid. 2, 111 II 416 consid. 2 e 410 consid. 2).
4. Nella fattispecie il figlio è diventato maggiorenne il 25 aprile 1996, quando ancora era agli studi, e ha ottenuto la maturità commerciale alla Scuola cantonale di commercio di Bellinzona il 30 giugno 1999 con la media del 4.43, dopo sei anni di frequenza, avendo ripetuto il primo e il secondo anno (attestato cantonale di maturità commerciale, pagelle scolastiche dal 1993 al 1999, nell'incarto richiamato). Il padre ha versato spontaneamente il contributo di mantenimento previsto nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio fino al luglio 1999 (doc. D). Occorre appurare anzitutto, ciò premesso, se il titolo di studio conseguito dall'istante debba essere equiparato a un attestato professionale oppure costituisca un mero diploma scolastico intermedio.
Il Pretore ha dato per scontato quest'ultima ipotesi, senza particolare motivazione. L'appellante, per contro, ha rifiutato di versare contributi di mantenimento dopo il 28 luglio 1999, una volta constatato che la formazione commerciale intrapresa dal figlio era terminata (doc. D), e ribadisce in questa sede che gli studi universitari di economia costituiscono una seconda formazione professionale. L'appellato sostiene, nelle osservazioni del 21 gennaio 2000, che il padre non avrebbe contestato quanto da lui addotto nell'istanza, motivo per cui non potrebbe sollevare tali censure in appello. Ora, in prima sede il convenuto si è invero opposto all'istanza fondandosi quasi esclusivamente su argomentazioni di carattere economico, adducendo di non poter versare ancora un contributo alimentare, ma ha anche contestato, sia pure in modo poco chiaro, il diritto del figlio di pretendere contributi di mantenimento ai sensi dell'art. 277 cpv. 2 CC (verbale del 17 novembre 1999, pag. 4, n. 4). Il quesito, per altro di diritto, deve in ogni modo essere vagliato da questa Camera.
a) L'argomentazione dell'appellante è di principio fondata. L'attestato cantonale di maturità agli atti menziona esplicitamente che esso è riconosciuto dalla Confederazione come diploma di impiegato qualificato ai sensi degli articoli 46 e 48 della Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 (RS 412.10). L'art. 46 della citata legge prevede che “le scuole medie di commercio conferiscono, in un ciclo di insegnamento di tre o quattro anni, una cultura generale allargata e un'istruzione specializzata, che prepara l'allievo a esercitare un'attività professionale in un'azienda commerciale, in un'impresa per la prestazione di servizi o in un'amministrazione”. È ben vero, come afferma l'istante, che tale diploma consente anche l'accesso a scuole professionali superiori, rispettivamente alle università. Il diploma attesta però anche la conclusione di una formazione professionale vera e propria, che consente al suo titolare di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro, senza ulteriori studi. Se ne deve desumere, pertanto, che gli studi universitari in economia sono, nel caso concreto, una seconda formazione professionale.
b) È vero che, a seconda delle circostanze, i genitori possono essere obbligati a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne anche durante una seconda formazione professionale (DTF 118 II 97, 115 II 123), in particolare quando la stessa conclude un piano di studi determinato e realistico (Breitschmid in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 12 ad art. 277; Forni, op. cit., pag. 435). Nella fattispecie l'istante si è limitato a sostenere però che gli studi universitari di economia sono la logica conseguenza del diploma da lui conseguito, il quale non costituisce una formazione professionale (istanza, pag. 4). Ciò, come si è visto, non corrisponde alla realtà. Invano si cercherebbe nel fascicolo processuale il benché minimo accenno a un qualsiasi piano di studi abbozzato prima della maggiore età, né tantomeno a comunicazioni in tal senso al genitore. Non risulta nemmeno – né l'istante ha mai sostenuto – che il titolo di studio (diploma di impiegato qualificato) di cui egli dispone sia insufficiente per un inserimento immediato nel mondo del lavoro. In siffatte circostanze, tenuto conto del fatto che il figlio ha già concluso una formazione professionale vera e propria, che la stessa appare appropriata per un inserimento immediato nel mondo del lavoro e che il padre ha già versato un contributo di mantenimento oltre la maggiore età, dal 1996 al giugno 1999, non si può ragionevolmente pretendere da quest'ultimo un ulteriore sforzo per altri quattro anni. Non sono quindi dati i requisiti posti dall'art. 277 cpv. 2 CC.
c) Nel caso concreto non si ravvisano nemmeno speciali motivi di equità che potrebbero – per ipotesi – giustificare un obbligo di mantenimento del genitore anche durante una seconda formazione professionale. Basti rilevare che l’istante nemmeno ha spiegato perché gli siano occorsi sei anni per concludere un ciclo di formazione che dura normalmente quattro. Solo con le osservazioni all’appello egli dà una motivazione degli insuccessi scolastici, senza recare per altro alcuna dimostrazione oggettiva. Né le condizioni economiche del padre possono essere considerate particolarmente agiate. L’appellante, funzionario di banca, consegue bensì un reddito netto mensile di fr. 7'274.40 (compresa la tredicesima), ma non ha più, dopo il secondo divorzio, alcuna sostanza (dichiarazione fiscale 1999/2000, nell'incarto richiamato). Inoltre egli ha fatto fronte ai propri obblighi anche dopo la maggiore età del figlio, versandogli un contributo di mantenimento di fr. 1'050.– mensili fino al maggio 1999 e di fr. 870.– da giugno a luglio 1999.
Se ne conclude che, non essendo adempiuti nella fattispecie i requisiti posti dall’art. 277 cpv. 2 CC, l’appello deve essere accolto già per questo motivo, senza che sia necessario entrare nel merito delle altre contestazioni dell'appellante sul proprio fabbisogno e sul proprio reddito.
5. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art.148 cpv. 1 CPC) e dovrebbero quindi essere posti a carico dell'istante, con obbligo di rifondere all'appellante un'equa indennità per ripetibili. Considerato che l'appellato non ha mezzi finanziari, si può tuttavia prescindere eccezionalmente, per motivi di equità, dal prelievo di tasse e spese per la procedura di appello, alla stregua di quanto ha deciso il Pretore. Ciò non esonera però l’istante dal versamento di ripetibili in questa sede. Per quel che concerne le ripetibili di prima sede, il primo giudice le ha compensate, senza esprimersi sulla loro entità. Con l’appello il convenuto protesta spese e ripetibili, ma omette di indicare la cifra richiesta. Tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze dell’art. 309 cpv. 2 lett. d e e CPC (Rep. 1993 pag. 227). Su questo punto l’appello si rivela pertanto irricevibile. La domanda di assistenza giudiziaria presentata il 5 gennaio 2000 dall’appellato, infine, deve essere respinta, nonostante l'indigenza del richiedente, poiché mancava sin dall'inizio la probabilità – cumulativa – dell'esito favorevole della causa (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
L'istanza è respinta.
2. Non si prelevano tasse né spese. __________ rifonderà a __________ i fr. 700.– per ripetibili di appello.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
4. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario