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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.03.2000 11.1999.156

14. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,703 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.1999.00156

Lugano 14 marzo 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__. (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 5 agosto 1999 dal

dott. __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

contro  

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 17 dicembre 1999 presentata da __________ contro il decreto di stralcio emanato il 6 dicembre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il dott. __________ ha incaricato il 4, 10 e 29 settembre 1998 __________ di eseguire il trasloco di mobili e suppellettili dalla sua abitazione di __________ fino al deposito, rispettivamente fino alla sua nuova abitazione di __________. L'esecuzione del trasloco, prevista in origine il 25 settembre 1998, ha dato adito a divergenze, sicché __________ ha rifiutato di versare ad __________ quanto richiesto, sollevando contestazioni sull'importo degli acconti versati. __________, dal canto suo, ha rifiutato di riconsegnare a __________ una parte dei mobili e delle suppellettili.

                                  B.   __________ si è rivolto il 5 agosto 1999 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo che fosse ordinato già in via cautelare ad __________ di restituire immediatamente tutti i beni mobili di sua proprietà depositati presso il magazzino di __________; nel merito egli ha postulato la riconsegna di tutti i suoi beni, con la comminatoria dell'azione penale in caso di disobbedienza. Con decreto emanato il 5 agosto 1999 senza contraddittorio, il Pretore ha assegnato all'istante un termine di 5 giorni per depositare fr. 15'000.– a norma dell'art. 451 CO. __________ ha depositato presso la Pretura il giorno seguente un libretto bancario al portatore con un saldo di fr. 15'000.–. Preso atto di ciò, il Pretore ha emanato il 6 agosto 1999 un altro decreto senza contraddittorio, con il quale ha fatto ordine ad __________ di restituire immediatamente tutti i beni mobili dell'istante depositati presso il magazzino di __________.

                                  C.   Alla discussione del 17 settembre 1999 l'istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposto il convenuto, che ha fatto valere un proprio diritto di ritenzione. Inoltre egli ha contestato l'istanza nel merito, divenuta nel frattempo priva di oggetto in seguito alla riconsegna dei mobili. A sua volta l'istante ha contestato l'esistenza di un diritto di ritenzione. Nel corso dell'istruttoria, dopo l'audizione di quattro testi, il convenuto ha chiesto l'annullamento degli atti compiuti e lo stralcio della procedura, divenuta priva di oggetto, mantenendo la garanzia prestata. Con osservazioni del 29 ottobre 1999 l'istante ha dato atto che la causa poteva essere stralciata dai ruoli, stante l'acquiescenza del convenuto, il quale aveva riconsegnato gli oggetti rivendicati, e ha chiesto la restituzione della garanzia da lui prestata.

                                  D.   Con decreto del 6 dicembre 1999 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, siccome priva d'oggetto, e ha assegnato ad __________ __________   un termine fino al 10 gennaio 2000 per chiedere lo svincolo in suo favore della garanzia. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   __________ è insorto contro il citato decreto con un appello del 17 dicembre 1999 nel quale postula lo stralcio della causa per acquiescenza del convenuto, l'immediata restituzione della garanzia di fr. 15'000.– e l'addebito delle spese e tasse di giustizia al convenuto. Nelle sue osservazioni del 20 gennaio 2000 __________ propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.

Considerando

in diritto:                  1.   Davanti al Pretore l'istante ha chiesto con un'azione di reintegra la restituzione di mobili e suppellettili trattenuti dal convenuto in virtù dell'art. 927 CC, e ciò già in via cautelare. Il Pretore gli ha assegnato il 5 agosto 1999 un termine di cinque giorni per versare alla cancelleria della Pretura un deposito di fr. 15'000.–, menzionando esplicitamente l'art. 451 CO. Il 6 agosto 1999 l'istante ha versato l'importo richiesto. Lo stesso giorno il Pretore ha emanato – come detto – un decreto cautelare con cui ha ingiunto al convenuto, sempre con esplicita menzione dell'art. 451 CO, di riconsegnare immediatamente i mobili e le suppellettili all'istante. Preso atto poi che entrambe le parti ritenevano ormai priva d'oggetto l'azione possessoria per avvenuta riconsegna all'istante dei mobili trattenuti dal convenuto, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli (art. 351 CPC), ha assegnato al convenuto un termine per chiedere giudizialmente lo svincolo della garanzia depositata presso la Pretura e ha posto gli oneri processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Con ciò il Pretore ha emanato due provvedimenti in un unico atto: l'uno destinato a dichiarare lo stralcio dell'azione possessoria per sopravvenuta carenza d'oggetto (dispositivo n. 1), l'altro destinato a completare il decreto cautelare del 6 agosto 1999 (dispositivo n. 2). I due provvedimenti vanno esaminati separatamente.

                                   2.   L'appellante sostiene che il Pretore avrebbe dovuto motivare lo stralcio con l'acquiescenza del convenuto, quest'ultimo avendo restituito i mobili illecitamente trattenuti. La garanzia prestata il

                                         6 agosto 1999 dovrebbe pertanto essergli restituita immediatamente e gli oneri processuali dovrebbero essere posti a carico del convenuto, soccombente. L'appellante riafferma di aver promosso l'azione di reintegra per farsi restituire i mobili consegnati al convenuto e rimprovera al Pretore di avere interpretato la domanda cautelare del 5 agosto 1999 alla stregua di un'istanza di deposito, emanando poi il decreto 6 agosto 1999 sulla base dell'art. 451 CO invece che sulla base dell'art. 380 CPC. La censura rasenta la temerarietà. È vero che l'istante non ha offerto alcuna garanzia a sostegno della domanda cautelare, né ha menzionato l'art. 451 CO. Il giudice non è tuttavia vincolato alle motivazioni giuridiche addotte dalle parti e applica il diritto d'ufficio (art. 87 CPC). Nulla gli impediva quindi, nella fattispecie, di interpretare l'istanza cautelare alla stregua di un'istanza di deposito (art. 458 CPC, che rinvia agli art. 376 segg. CPC). Con il decreto del 6 ago-sto 1999 il Pretore ha accolto senza contraddittorio l'istanza cautelare del 5 agosto 1999, a mente dell'art. 379 cpv. 2 CPC. Nessuna delle parti avendone chiesto la revoca, tale provvedimento non può più essere rimesso in discussione. Quanto al dispositivo n. 2 del decreto impugnato, con il quale il Pretore ha assegnato al convenuto un termine per promuovere la causa di merito e chiedere la liberazione in suo favore del deposito, esso è per sua natura un'ordinanza, che trae origine dal decreto del

                                         6 agosto 1999. Nella misura in cui chiede la liberazione della garanzia, l'appello è pertanto irricevibile.

                                   3.   L'appello è invece proponibile nella misura in cui contesta il dispositivo riguardante le spese e le ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo). A detta dell'appellante, invero, gli oneri processuali devono essere posti a carico del convenuto, integralmente soccombente dopo la restituzione dei mobili indebitamente trattenuti. L'argomentazione non ha portata pratica. È vero che nella procedura cautelare sfociata nel decreto del 6 agosto 1999, il convenuto ha riconsegnato i mobili e le suppellettili su cui vantava un diritto di ritenzione dopo il versamento di un deposito di garanzia superiore all'importo oggetto della contestazione. Se non che, quand'anche si ammettesse – nell'ipotesi più favorevole all'appellante – che tale comportamento vada considerato alla stregua di un'acquiescienza, ciò non gioverebbe alla tesi dell'appellante. Per i motivi che seguono, in effetti, il risultato cui è giunto il Pretore meriterebbe conferma pur nell'ipotesi in cui si ritenesse il convenuto soccombente in sede cautelare.

                                   4.   Nel merito, vale a dire nell'azione possessoria, l'istante sarebbe infatti stato verosimilmente soccombente. Egli ha promosso un'azione di reintegra per ottenere la restituzione di mobili e suppellettili da egli consegnati al convenuto affinché questi provvedesse al trasloco (doc. A e B). L'appellante medesimo ha indicato nella propria istanza che il convenuto rifiutava la restituzione valendosi di un diritto di ritenzione, e si è diffuso in dettagliate argomentazioni, riprese anche in questa sede (appello, pag. 5), per contestarne l'esistenza. Ma ciò non gli avrebbe verosimilmente giovato. Il creditore, infatti, può esercitare il diritto di ritenzione anche se il suo credito è contestato o se l'importo non può essere ancora stabilito con esattezza (Zobl in: Berner Kommentar, Berna 1996, n. 170 ad art. 895 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2a edizione, pag. 357, n. 3138a). Esistenza e ammontare del credito dovranno eventualmente essere accertati nel processo di merito (Zobl, op. cit., n. 170 ad art. 895 CC), non in un'azione possessoria (Stark in: Berner Kommentar, nota 92 all'introduzione agli art. 926-929 CC), che per sua natura non è destinata all'esame di questioni giuridiche legate al contratto sorto tra le parti (Rep. 1997 pag. 137, 1996 pag. 187; I CCA, sentenza del 27 febbraio 1996 in re R. SA, massima pubblicata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 3 seg.). L'azione di reintegra proposta dall'istante, pertanto, sarebbe stata verosimilmente destinata all'insuccesso se non fosse divenuta priva di oggetto.

                                   5.   Ne discende che l'istante, anche se fosse stato vittorioso nella procedura cautelare, sarebbe risultato verosimilmente soccombente nell'azione di merito. La procedura cautelare è avvenuta senza contraddittorio, mentre nel merito le parti sono comparse all'udienza del 17 settembre 1999 e hanno iniziato l'istruttoria con l'audizione di quattro testi. L'apprezzamento del Pretore, che ha suddiviso a metà gli oneri processuali, tiene adeguatamente conto del probabile esito della causa di merito (Rep. 1994 pag. 381, 1992 pag. 292) ed è finanche favorevole all'appellante, che se ne duole a torto. L'appello, infondato, deve quindi essere respinto.

                                   6.   Gli oneri del presente giudizio sono quindi a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che dovrà rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________,

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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