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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.05.2000 11.1999.155

18. Mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,607 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.1999.00155

Lugano 18 maggio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause __.____.____ e __.____.____ (modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanza del 9 aprile 1999 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________);  

contro  

__________ (1987), __________ (rappresentata dalla madre __________, __________, e patrocinata dall'avv. __________, __________);   

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 dicembre 1999 presentato da __________ contro la sentenza emanata il 13 dicembre 1999 dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il __________ 1987 __________ (1958) ha dato alla luce __________, che è stata riconosciuta l'8 gennaio 1988 da __________ (1961), cittadino italiano residente a __________. Il 16 febbraio 1993 la Delegazione tutoria di __________ ha ratificato un contratto per l'obbligo di mantenimento e per il diritto alle relazioni personali sottoscritto il 3 febbraio 1993 dai genitori, in base al quale __________ si impegnava a versare per __________ un contributo alimentare mensile di fr. 700.– indicizzato annualmente al rincaro, non comprensivo dell'assegno familiare.

                                  B.   Il 9 aprile 1999 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di __________, sezione 6, per ottenere la riduzione del contributo di mantenimento dall'aprile 1999 a fr. 300.– mensili e dal gennaio 2001 a fr. 450.– mensili (cambio in euro), offrendo di assumere dall'aprile 1999 il “50% delle spese straordinarie previste dalle tabelle di Zurigo” per il mantenimento della figlia, previo “avviso tempestivo e accordo”, e impegnandosi altresì a informare a richiesta la Delegazione tutoria di __________ sui suoi redditi. All'udienza del 2 giugno 1999 l'istante ha confermato le sue domande, cui si è opposta la convenuta. Esperita l'istruttoria, le parti hanno riaffermato le loro posizioni al dibattimento finale del 3 novembre 1999. Statuendo il 13 dicembre 1999 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico di __________, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 300.– per ripetibili ridotte.

                                  C.   Insorto contro la sentenza del Segretario assessore con un appello del 21 dicembre 1999, __________ chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo di mantenimento sia ridotto a fr. 300.– dall'aprile 1999 al dicembre 2000, a fr. 450.– (cambio in €) dal gennaio 2001 in poi, assegni familiari esclusi, con l'impegno da parte sua di sopperire al 50% delle spese straordinarie previste dalle raccomandazioni di Zurigo e di informare la Delegazione tutoria sui suoi redditi. Nelle proprie osservazioni del 13 gennaio 2000 __________ postula la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La giudice delegata di questa Camera ha completato d'ufficio l'istruttoria. Le parti hanno potuto esprimersi sui nuovi documenti acquisiti agli atti.

Considerando

in diritto:                  1.   Per l'art. 286 cpv. 2 CC il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare al figlio può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 5 ad art. 286, pag. 679). La norma appena citata si applica altresì alla modifica dei contributi di mantenimento contrattualmente stabiliti: la domanda di modifica è proponibile, salvo stipulazione contraria approvata dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 287 cpv. 2 CC; Hegnauer, op. cit., n. 43 ad art. 286 CC). Altrimenti, il contributo alimentare stabilito per contratto vincola il figlio solo se approvato dall'autorità tutoria (art. 287 cpv. 1 CC; Hegnauer, op. cit., n. 47 ad art. 286 CC). Nella determinazione dei contributi per i figli minorenni vige il principio inquisitorio illimitato: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). La misura del contributo alimentare deve essere concretamente determinata avuto riguardo alla capacità economica dei genitori: per sostanza, reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per il reddito conseguibile facendo uso di buona volontà (cfr. Hegnauer, in: Droit suisse de la filiation, 4a edizione, pag. 140, n. 21.15c; Berner Kommentar, 1997, nota 58 ad art. 285). Nel caso in cui il genitore risiede all'estero il reddito determinante è quello che l'interessato potrebbe conseguire in buona fede nel paese di residenza (Rep. 1991 pag. 433).

                                   2.   Il Segretario assessore ha respinto l'azione di modifica del contributo alimentare ritenendo che l'asserita diminuzione di reddito non era stata provata, anzitutto perché l'istante non aveva prodotto i documenti relativi alla sua situazione finanziaria nel 1993 e inoltre perché gli introiti dichiarati nel 1999 non erano attendibili. Il primo giudice ha ritenuto che l'istante, specialista in marketing, poteva conseguire in Italia un reddito di Lit. 4'000'000, corrispondenti a fr. 3240.– mensili, il quale gli consentirebbe di far fronte all'onere alimentare pattuito nel 1993.

                                   3.   L'appellante ribadisce che il primo giudice avrebbe dovuto modificare la convenzione di mantenimento già per il fatto che sarebbe notoria la svalutazione del 40% subita dalla lira italiana nei confronti del franco svizzero negli ultimi cinque anni. La critica, di principio non sprovvista di pertinenza, non giova però all'appellante. Una svalutazione rilevante della moneta estera in cui il debitore consegue il proprio reddito può invero giustificare una modifica del contributo alimentare (Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 73 ad art. 286 CC), ma ciò presuppone che il giudice, oltre all'effettiva svalutazione della moneta, possa verificare anche se lo stipendio nominale del genitore è rimasto invariato e possa accertare se e in quale misura il deprezzamento valutario abbia comportato una perdita del potere di acquisto dello stipendio (Rep. 1996 pag. 121). Ora, il primo giudice ha rilevato che nella fattispecie l'istante non ha fornito indicazioni attendibili sui propri redditi nel 1993, di modo che non risulta dimostrata una modifica della situazione economica del debitore dopo la firma della convenzione. Né il Segretario assessore aveva l'obbligo di procedere d'ufficio ad altre indagini, tanto meno se si considera che l'istante non ha dato seguito alle ripetute richieste di produrre la documentazione relativa ai propri redditi (cfr. ordinanza del 4 ottobre 1999, fascicolo “corrispondenza diversa”). Il principio inquisitorio vigente in materia di diritto della filiazione è destinato a tutelare, in primo luogo, gli interessi del figlio (Rep. 1994 pag. 237). La sua applicazione non esonera tuttavia la parte in causa, specie se patrocinata da un legale, dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza e non impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (DTF 111 Ib 284 consid. 3; v. anche DTF 112 III 80 consid. 2, 112 Ib 67 in fondo). Nella fattispecie non si può rimproverare al Segretario assessore di aver trascurato il rinvilio della moneta, vista la mancata produzione da parte dell'istante della documentazione sui propri redditi e l'assenza di dati oggettivi in base ai quali eseguire un serio raffronto tra la situazione del 1993 e quella del 1999.

                                   4.   L'istante afferma inoltre che il suo reddito si sarebbe dimezzato dopo il 1993 in seguito al fallimento della ditta per cui lavorava. Adduce che all'epoca della convenzione il suo reddito ammontava a Lit. 5'000'000, cifra desumibile logicamente dalle circostanze del caso concreto, e che il contributo alimentare di fr. 700.– mensili era commisurato a un reddito familiare di fr. 7200.–. Se si tien conto che a quel momento la compagna doveva occuparsi della figlia e poteva guadagnare tutt'al più fr. 2000.– mensili, egli conclude che il proprio reddito mensile doveva necessariamente corrispondere a Lit. 5'000'000 al cambio di allora. L'appellante aggiunge di non aver recato prove al riguardo perché la ditta di cui era titolare nel 1993 è in liquidazione per fallimento e i relativi documenti non sono disponibili. Ribadisce di guadagnare ora solo fr. 1800.– mensili (Lit. 1'200'000 e fr. 850.– al mese) per l'attività di consulente esterno presso le emittenti radiofoniche __________ e “__________ ” e contesta che gli si possa imputare un reddito potenziale superiore, non disponendo di qualifiche nel settore del marketing – che comunque non offre sbocchi lavorativi rilevanti – né in altri campi.

                                   5.   Dagli atti risulta che dal 1° gennaio 1998 l'appellante lavora per __________ come consulente esterno incaricato di trovare clienti per spazi pubblicitari. Nel 1998 egli ha percepito mensilmente per tale attività una rimunerazione variabile tra Lit. 1'500'000 e Lit. 2'000'000, ridotta dal 1° gennaio 1999 “previo accordo delle parti” a Lit. 1'200'000 (doc. C). Perché l'appellante abbia diminuito le sue entrate egli non spiega, se si considera che con la moglie __________ egli aveva “in progetto di avere un figlio” (scritto del 28 ottobre 1998, doc. 5), circostanza che richiedeva – se mai – un maggiore impegno lavorativo da parte sua per provvedere al mantenimento della figlia e del nascituro. Dal 1° gennaio 1999 l'appellante è attivo quale consulente esterno anche per __________, con una retribuzione mensile di fr. 850.– (doc. D). L'istante contesta di avere qualifiche particolari nel settore del marketing e afferma di aver ottenuto il lavoro presso il Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive di Lugano solo grazie a conoscenze personali acquisite durante l'attività presso la ditta ora fallita.

                                         In che modo l'appellante abbia potuto ottenere il lavoro è di per sé irrilevante. È invece pacifico che nel 1997 egli ha conseguito una retribuzione di fr. 2000.– sull'arco di dodici mesi, per un totale di fr. 24'000.–, impartendo lezioni di marketing una settimana al mese (doc. B). Il reddito di Lit. 2'000'000 mensili (Lit. 1'200'000 oltre a fr. 850.–) dichiarato dal 1° gennaio 1999 non è d'altra parte decisivo per la modifica del contributo di mantenimento. L'istante stesso afferma di avere conseguito nel 1993 un reddito mensile di Lit. 5'000'000, addirittura superiore a quello potenziale di Lit. 4'000'000 che il primo giudice gli ha imputato. Ora, chi pretende una riduzione del contributo di mantenimento sulla base di una notevole modificazione delle circostanze non può accontentarsi di generiche affermazioni, ma deve provare i fatti alla base dell'azione (art. 8 CC). In concreto ciò non è avvenuto, poiché l'istante non ha prodotto la documentazione relativa ai propri redditi, nonostante il primo giudice abbia prorogato due volte il termine assegnato con l'ordinanza sulle prove. Invitato il 17 gennaio 2000 dalla giudice delegata di questa Camera a completare i dati economici agli atti, egli ha trasmesso solo alcuni documenti fiscali relativi agli anni dal 1987 al 1990, che non consentono di tracciare un quadro esauriente della sua situazione economica nel 1993, né – tantomeno – nel 1999. Mancando dati attendibili sul reddito, a giusta ragione il primo giudice si è quindi dipartito dal guadagno che l'istante potrebbe ragionevolmente ritrarre dando prova di buona volontà. 

                                   6.   L'istante non contesta di avere tempo da dedicare ad altre opportunità di guadagno, ma adduce che il tasso di disoccupazione in Italia sarebbe più elevato di quello in Svizzera. L'argomentazione, del tutto generica, non basta per dimostrare che egli non è in grado di trovare altre fonti di reddito. Egli stesso, del resto, ha indicato nell'appello di avere “svolto diverse attività” dopo il fallimento della sua ditta (appello, n. 4, pag. 3). Invano si cercherebbero nel fascicolo processuale, però, indicazioni concrete sulle attività effettivamente svolte, sui redditi conseguiti o sui prestiti che egli avrebbe ottenuto dalla famiglia nel 1996 per far fronte ai contributi alimentari. Non è quindi stato provato che la situazione economica del debitore di alimenti si sia effettivamente degradata dopo il 1993. Né giova all'appellante addurre che nel 1998 la madre di Alessia avrebbe dato il suo consenso alla riduzione del contributo alimentare per atti concludenti. Anzi, l'affermazione contrasta con gli atti di causa, dai quali risulta invece che costei ha cercato di recuperare gli arretrati rivolgendosi a un legale (doc. F, 10, 11 e 12). Essa aveva invero dichiarato la sua disponibilità di accettare una riduzione del contributo alimentare, a determinate condizioni, ma non risulta che i genitori siano poi giunti a un accordo, tanto meno che la Delegazione tutoria lo abbia approvato, come prevede dall'art. 287 cpv. 1 CC. 

                                   7.   L'appellante rivendica infine una parità di trattamento tra le due figlie, affermando che la secondogenita deve godere delle stesse condizioni di vita della sorella. L'argomentazione è di principio corretta, ma non giova all'istante. Secondo gli accertamenti del Segretario assessore l'istante può, con un reddito potenziale mensile di fr. 3240.–, versare ogni mese fr. 700.– per Alessia e provvedere alla nuova famiglia, senza che una figlia sia discriminata rispetto all'altra. L'appellante ribadisce di non poter far fronte agli impegni familiari con il reddito effettivo di fr. 1'800.– mensili a sua disposizione. Se non che, in concreto non è determinante il reddito effettivo dichiarato, come si è visto, ma quello che l'interessato potrebbe conseguire dando prova di buona volontà. Tenuto conto di un reddito potenziale di fr. 3'240.– mensili, l'appellante avrebbe a sua disposizione fr. 2'540.– dopo aver versato il contributo di fr. 700.– per __________. Le entrate della nuova famiglia per altro comprendono anche il reddito della moglie, di fr. 700.– mensili (doc. F), non risultando dall'istruttoria che l'interessata abbia abbandonato l'attività lucrativa dopo la nascita della figlia. Ciò posto, il reddito familiare risulta di fr. 3240.– mensili.

                                         Il fabbisogno minimo dell'appellante e della moglie, in mancanza di dati concreti, può prudenzialmente essere stimato in fr. 2670.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniugi fr. 1370.–, alloggio fr. 800.–, assicurazione malattia fr. 200.–, onere fiscale fr. 300.–). Il costo del vitto, dell'alloggio e dei beni di consumo è notoriamente inferiore in Italia rispetto al Ticino, ma non vi è un divario rilevante fra il tenore di vita nella zona lombarda di confine e il nostro Cantone. In assenza di dati statistici oggettivi sul minimo vitale italiano si giustifica pertanto di ammettere secondo equità i minimi esecutivi in vigore nel Ticino. Per il mantenimento in denaro della figlia comune, l'appellante e la moglie disporrebbero così di fr. 570.– mensili (fr. 3240.– ./. fr. 2670.–). Le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevedono per bambini nella fascia d'età rispettiva di __________ e __________ __________ un fabbisogno in denaro di fr. 980.– e di fr. 700.– mensili (RDT 51/1996 pag. 33), riferiti a un reddito familiare complessivo di circa fr. 7'000.– al mese. Sia l'importo di fr. 700.– destinato ad __________ sia quello di fr. 570.– per __________ sono inferiori del 28.5% rispetto all'importo teorico determinato in base alle citate raccomandazioni, senza quindi che l'una delle sorelle sia discriminata rispetto all'altra (DTF 120 II 285 consid. 3, 116 II 110 consid. 4). Ne segue che non vi sono motivi per scostarsi dall'apprezzamento del primo giudice e che la sentenza impugnata merita piena conferma.

                                   8.   Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e vanno quindi a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili, commisurata all'ampiezza delle osservazioni all'appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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