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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.03.2000 11.1999.135

14. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,855 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.1999.00135

Lugano 14 marzo 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa _.____.______ (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 14 luglio 1999 dalla

Delegazione tutoria di __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)  

nei confronti di  

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se deve essere accolto l'appello interposto il 20 ottobre 1999 dalla Delegazione tutoria di __________ contro la decisione emanata il 6 ottobre 1999 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (15 maggio 1906), vedovo, è ospite della Casa per anziani “Residenza alla __________ ” di __________. Le cinque figlie, __________, __________, __________, __________ e __________, si occupano dell'amministrazione dei suoi beni in base a una procura generale rilasciata loro nel 1994.

                                  B.   Il 21 gennaio 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha chiesto all'autorità di vigilanza sulle tutele, “per motivi di ordine morale”, l'interdizione di tutte le persone ricoverate nella Casa per anziani “Residenza alla __________ ” che denotano un grado di dipendenza 3 o 4, compreso __________. Il 14 luglio 1999 essa ha presentato all'autorità di vigilanza una formale domanda di interdizione nei confronti di __________, il quale, anziano e con alto grado di disorientamento, non appare in grado di “assumersi le responsabilità di una persona normale”. A titolo di prova la Delegazione tutoria ha offerto una perizia psichiatrica. Nelle sue osservazioni del 27 agosto 1999 __________ si è fermamente opposto alla misura. Dopo audizione dell'interdicendo e delle figlie, la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, ha respinto l'istanza con decisione del 6 ottobre 1999.

                                  C.   Contro la predetta decisione la Delegazione tutoria di __________ ha interposto il 20 ottobre 1999 un appello nel quale postula l'accoglimento dell'istanza di interdizione o, in via subordinata, il rinvio degli atti alla Sezione degli enti locali perché completi l'incarto in vista di stabilire il grado di assistenza e protezione di cui necessita l'interdicendo. Nelle sue osservazioni del 18 novembre 1999 __________ propone di respingere l'appello.

                                  D.   La giudice delegata di questa Camera ha sentito le parti all'udienza dell'11 febbraio 2000 e ha integrato l'istruttoria. Le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio, rinunciando al dibattimento finale.

Considerando

in diritto:                  1.   L'autorità di vigilanza ha respinto la domanda di interdizione, una volta assunte informazioni presso la casa per anziani e sentito l'interdicendo, senza ordinare perizie psichiatriche. Essa ha ritenuto che l'interessato, verosimilmente incapace di intendere e di volere, abbisognava bensì di misure di protezione, ma che l'interdizione appariva d'acchito sproporzionata alle circostanze concrete. Nell'appello la Delegazione tutoria rimprovera all'autorità di vigilanza di avere statuito senza assumere le prove necessarie, in particolare la perizia psichiatrica. Ribadisce inoltre che l'interdicendo è incapace di intendere e di volere e si trova nelle condizioni previste dall'art. 369 CC.

                                   2.   Dal profilo formale la Delegazione tutoria si duole che l'autorità di vigilanza ha condotto l'istruttoria in sua assenza. La censura è fondata. L'autorità di vigilanza ha, nella fattispecie, sentito l'interdicendo tramite un suo rappresentante e ha assunto informazioni presso il direttore della Casa per anziani in assenza della Delegazione tutoria. Quest'ultima non è stata avvertita dell'audizione e nemmeno ha ricevuto il relativo verbale, dell'8 settembre 1999 (doc. 10). In tal modo, essa si è vista precludere il suo diritto di essere sentita (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 15 ad art. 373 CC; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 18 LPAmm, pag. 91). Se non che, in questa sede la Delegazione tutoria ha potuto esprimersi liberamente sul verbale dell'8 settembre 1999, che le è stato intimato all'udienza dell'11 febbraio 2000, così come ha potuto determinarsi sull'esito dell'istruttoria. La Camera civile di appello essendo munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, il vizio di forma è quindi stato sanato (RDAT 1998-I pag. 260 consid. 4; Rep. 1985 pag. 141 in fondo; Geiser, op. cit., n. 19 ad art. 374 CC).

                                   3.   Giusta l'art. 369 cpv.1 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne che per causa di infermità o debolezza di mente non può provvedere ai propri interessi, richiede durevole protezione o assistenza o mette in pericolo l'altrui sicurezza. Le nozioni di “infermità” e di “debolezza di mente” non si identificano con le omonime accezioni mediche; esse riguardano ogni durevole abnormità dello stato psichico tale da destare in un profano un sentimento di disagio mentale (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, n. 26 e 68 ad art. 369 CC; DTF 118 II 261). L'alterazione delle facoltà mentali non è però sufficiente per giustificare una misura grave come l'interdizione; occorre inoltre che tale abnormità comporti un particolare bisogno di protezione. Requisito indispensabile per pronunciare la tutela è l'esistenza di un nesso causale tra lo stato di deficienza mentale e l'incapacità di gestire i propri interessi (e quindi di occuparsi dei propri affari patrimoniali), rispettivamente il bisogno durevole di cure e protezione – in relazione agli interessi personali – o ancora la minaccia per la sicurezza altrui (Stettler, Représentation et protection de l'adulte, Friburgo 1989, n. 355-356; Rivista internazionale di diritto comparato 1993, n. 15, pag. 43; Schnyder/Murer, op. cit., n. 26 e 68 ad art. 369 CC).

                                   4.   La Delegazione tutoria parte in concreto dal presupposto che tutte le persone incapaci di discernimento debbano essere poste sistematicamente sotto tutela “per motivi di ordine morale”, nel dichiarato intento di impedire loro l'esercizio del diritto di voto per sottrarle a condizionamenti elettorali (appello, pag. 3; doc. 1). A tal fine essa ha chiesto all'autorità di vigilanza di interdire 23 ospiti della Casa per anziani “__________ ” con un grado di dipendenza 3 o 4 (doc. 2), fra i quali __________ (doc. 1). Nel caso in rassegna occorre dapprima esaminare, ciò premesso, se in concreto ricorrano gli estremi dell'art. 369 CC.

                                   a)  Nato il 15 maggio 1906, __________ si trova nella casa per anziani dall'aprile 1998 (verbale dell'8 settembre 1999, pag. 2, doc. 10). La figlia maggiore __________, sentita come testimone dalla giudice delegata all'udienza dell'11 febbraio 2000, ha descritto la situazione psico-fisica del padre, spiegando che da circa un anno questi non è più in grado di spostarsi autonomamente né di uscire da solo dalla camera e che attualmente egli ha bisogno dell'aiuto di terzi per alimentarsi e provvedere alle proprie necessità. Inoltre __________ non è quasi più in grado di comunicare, poiché non tiene più la penna in mano, e anche se dice qualche parola non riesce a finire le frasi (verbale dell'11 febbraio 2000). A detta delle figlie, l'interdicendo non vota più sin da quando viveva al proprio domicilio. Sentito da un rappresentante dell'autorità di vigilanza, __________ non ha risposto alle domande ed è rimasto silente (verbale dell'8 settembre 1999, doc. 10). Agli atti non vi sono certificati medici specifici, ma il dott. __________ ha ritenuto, in un certificato del maggio 1999, che l'interessato non è più in grado di intendere e di volere (doc. 5).

                                   b) La Delegazione tutoria non pretende che gli interessi patrimoniali dell'interdicendo siano minacciati, ma rileva che la verosimile incapacità di discernimento richiede misure di protezione. Ora, per l'amministrazione e la gestione del suo patrimonio, composto di immobili e di depositi bancari (doc. 4, notifica della tassazione 1997/98) __________ ha conferito procura generale alle figlie nel 1994 e ancora nel 1998 (doc. 5 e 6). L'amministrazione, curata dalla figlia __________, consiste nell'incasso dell'AVS, della pensione, dei redditi della sostanza mobiliare e nel pagamento delle spese, fra le quali la retta della casa per anziani (verbale dell'11 febbraio 2000, pag. 3). La sopravvenuta incapacità di discernimento, sostanzialmente ammessa dalla stessa autorità di vigilanza, comporterebbe tuttavia l'estinzione del mandato (art. 35 cpv. 1 CO, art. 17 CC), la procura avendo perso ogni effetto ex nunc (Zäch in: Berner Kommentar, n. 13 ad art. 35 CO; cfr. I CCA, sentenza del 1° ottobre 1998 in re Delegazione tutoria di X, consid. 3 pubblicato in RDAT 1999-I pag. 220 n. 62).

                                   5.   Ciò posto, non si può negare che a prima vista nella fattispecie sembrano date le condizioni dell'art. 369 CC, seri indizi lasciando supporre una riduzione della capacità di discernimento del soggetto per l'età avanzata (94 anni) e per i postumi di un ictus cerebrale da cui è stato colpito. L'interessato dipende dalle cure di terzi per quasi tutte le sue necessità e non può più provvedere ai propri interessi. La questione è dunque di sapere se l'autorità di vigilanza sulle tutele potesse statuire sull'istanza di interdizione, respingendola senza assumere la perizia psichiatrica richiesta dall'art. 374 cpv. 2 CC. La Delegazione tutoria ribadisce che solo tale prova potrebbe far luce sul caso e consentire di prendere una decisione appropriata alle circostanze. Se non che, una perizia è indicata ove si ravvisino seri indizi di debolezza o di infermità mentale (Geiser, op. cit., n. 12 ad art. 374 CC, con riferimenti). Tale mezzo di prova è irrinunciabile, in particolare, per la pronuncia dell'interdizione (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 374 CC; DTF 110 Ia 122, consid. 5). L'autorità competente, tuttavia, può respingere d'acchito l'istanza di interdizione qualora non siano manifestamente adempiuti i motivi del provvvedimento (Schnyder/Murer, op. cit., n. 956 ad art. 373 CC). Ne discende che, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, l'allestimento di una perizia psichiatrica non è essenziale in ogni procedura di interdizione, ma solo in quelle che si concludono con la pronuncia di tale misura.

                                   6.   Nella scelta della misura tutelare appropriata al singolo caso l'autorità deve attenersi ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà (DTF 124 I 40 consid. 3e; Langenegger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 29 e 33 ad art. 369 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, Berna 1995, n. 860 segg., pag. 334 segg.). Le misure tutelari seguono una gerarchia secondo la restrizione apportata alla libertà personale (Schnyder/Murer, op. cit., n. 32 segg. ad art. 367 CC; Langenegger, op. cit., n 18 ad art. 369 CC). Fra i provvedimenti tutelari, l'interdizione è quella più radicale, che si giustifica solo nel caso in cui l'interessato necessiti di una protezione totale (Langenegger, op. cit., n. 16 e 30 ad art. 369 CC). Prima di pronunciare l'interdizione, pertanto, occorre valutare se non entri in linea di conto una misura meno incisiva, che permetta di ottenere il risultato idoneo. In altri termini, fra diverse misure atte a raggiungere il medesimo fine, l'autorità deve scegliere quella che meno pregiudica la libertà personale. Per valutare la necessità di un provvedimento occorre ponderare gli interessi, individuando quello prioritario e agendo di conseguenza (Stettler, L'impact du principe de la proportionnalité sur la gradation et le champ d'application des mesures tutélaires, in: Rivista di diritto tutelare 1984, pag. 44 e 45).                

                                   7.   Occorre valutare pertanto se, come sostiene la Delegazione tutoria, in concreto l'interdizione sia l'unica misura atta a proteggere il soggetto, e ciò dipartendosi non da considerazioni teoriche, ma dalle circostanze effettive in cui quest'ultimo si trova.

                                   a)  L'assistenza e le costanti cure personali di cui ha bisogno__________ sono assicurate dal personale della casa di riposo di cui è ospite, oltre che dalle cinque figlie, le quali lo visitano quotidianamente (deposizione _, verbale dell'11 febbraio 2000) e pagano la retta dell'istituto (verbale dell'8 settembre 1999, pag. 2). La Delegazione tutoria non pretende che il ricovero costituisca una soluzione inadeguata o insufficiente. Ne consegue che per l'assistenza personale dell'interdicendo non appaiono necessarie ulteriori misure di protezione, poiché l'istituto e le figlie gli forniscono già cure e assistenza adeguate. Gli interessi personali dell'interdicendo essendo garantiti, una misura tutelare che mira all'assistenza personale non è necessaria, una curatela amministrativa potendo bastare (Schnyder/Murer, op. cit., n. 40 ad art. 393 CC).

                                   b)  La curatela mantiene intatta la facoltà del soggetto di esercitare i diritti civili e quindi di contrattare e obbligarsi validamente (Riemer, Vormundschaftliche Hilfe für Betagte, RDT 1982 pag. 123). Ciò può presentare un pericolo per il patrimonio della persona che, soffrendo di ridotta capacità di discernimento e quindi di scarsa valutazione degli affari, può essere indotta a diminuire o a dilapidare i suoi beni. Il pericolo è tuttavia ridotto se l'anziano è collocato in una casa di cure o vive nell'ambito familiare: in tal caso la privazione della facoltà di disporre del patrimonio è di regola superflua, poiché non sussiste particolare rischio di natura patrimoniale (Langenegger, op. cit., n. 30, 31 e 33 ad art. 369 CC; Riemer, op. cit., pag. 124). Nel caso concreto _, ospite della casa per anziani “_ a”, non ha alcuna relazione con l'esterno o con persone estranee alla famiglia (verbale di audizione di _ dell'8 settembre 1999, pag. 2). Non consta – né l'appellante adduce – che l'interessato sia stato avvicinato da terzi con l'intento di nuocere ai suoi interessi patrimoniali, e neppure risulta che egli corra concretamente pericolo di subire pressioni lesive della sua libertà personale o di voto. Del resto, la figlia _ ha riferito che il padre non è più in grado di intrattenere conversazioni con terzi, non riuscendo a terminare le frasi, e non può più scrivere, non potendo tenere in mano la penna (verbale dell'11 febbraio 2000). In simili circostanze non è dato a divedere quale concreto pericolo possa mettere a rischio i suoi interessi patrimoniali. Né si vede quale pericolo per gli altri potrebbe costituire un uomo novantaquattrenne, incapace di spostarsi senza assistenza e di uscire dalla propria camera.

                                   8.   In siffatte circostanze una privazione dell'esercizio dei diritti civili non appare necessaria per la persona da proteggere o per i terzi (Stettler, Représentation et protection de l'adulte, n. 240 pag. 114; Langenegger, op. cit., n. 34 ad art. 369 CC). Nell'istanza d'interdizione (doc. 6), come pure nell'appello, la Delegazione tutoria non accenna a pericoli concreti per la salute o per il patrimonio dell'interdicendo, che del resto non sono nemmeno emersi dall'istruttoria. In realtà, come si evince dal fascicolo dell'autorità di vigilanza e dal tenore dell'appello, lo scopo della Delegazione tutoria è solo quello di impedire l'esercizio del voto alle persone anziane domiciliate nel Comune, sprovviste della capacità di discernimento (doc. 1, 2). Ponderando i rispettivi interessi, il desiderio della Delegazione tutoria di proteggere in astratto il diritto di voto non è tuttavia prioritario se confrontato con la tutela della libertà personale dell'interessato, tanto meno in assenza di bisogni accresciuti di protezione. L'accertamento dei bisogni di protezione e di rappresentanza dell'interessato, eseguito dall'autorità di vigilanza (cfr. audizione dell'8 settembre 1999), dimostra anzi che nelle circostanze in cui il soggetto si trova un'interdizione appare sproporzionata (Langenegger, op. cit., n. 33 ad art. 369 CC), quand'anche si accertasse la totale incapacità di discernimento con perizia psichiatrica. A giusta ragione, pertanto, l'autorità di vigilanza ha respinto l'istanza di interdizione senza ordinare tale mezzo di prova, nel rispetto dei principi della proporzionalità, della sussidiarietà (DTF 124 I 40 consid. 3e; RDAT I-1999 n.12 pag. 57), della libertà personale dell'interessato e dell'economia processuale. L'appello, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto e la decisione impugnata confermata.

                                   9.   Spetta alla Delegazione tutoria esaminare quale misura, meno incisiva dell'interdizione, potrebbe rivelarsi appropriata nella situazione attuale dell'interessato. Giovi ricordare che la conferenza dei Direttori delle autorità cantonali di tutela ritiene, nell'ipotesi in cui una persona anziana inferma di mente riceva cure personali da parte della famiglia o di terzi, che una curatela di gestione (art. 393 n. 2 CC) – eventualmente combinata con una curatela di rappresentanza personale (art. 392 n. 1 CC), ove l'incapacità del soggetto non si limiti all'amministrazione della sostanza (Langenegger, op. cit., n. 13 ad art. 392 CC) – sia sufficiente, in conformità con il principio della proporzionalità del provvedimento (RDT 1997 pag. 130; Schnyder/Murer, op. cit., n. 40 ad art. 393 CC).

                                10.   Le spese della procedura di interdizione sono, di regola, a carico dell'interessato, poiché la procedura avviene a sua tutela. L'art. 47a cpv. 2 LAC prevede, nondimeno, che le spese possono essere addebitate al terzo che introduce una domanda dichiarata priva di fondamento. Ciò è il caso in concreto, a maggior ragione se si considera che la Delegazione tutoria non ha avviato la procedura di interdizione a protezione di interessi dell'interdicendo concretamente messi in pericolo, ma per impedirgli, sulla base di considerazioni astratte, l'esercizio del diritto di voto, che per altro egli non esercita più da tempo. La Delegazione tutoria appellante sopporterà di conseguenza le spese del presente giudizio e rifonderà all'appellato un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti a carico della Delegazione tutoria di _, che rifonderà a _ fr. 1'500.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. _, _;

                                         – avv. _, _.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1999.135 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.03.2000 11.1999.135 — Swissrulings