Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.02.2002 11.1999.134

6. Februar 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·627 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.1999.00134

Lugano 17 dicembre 1999/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 6 settembre 1996 da

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)  

contro

__________, __________ (__________) (patrocinato dall'avv. Alberto F. Forni, Viganello);  

premesso che il 20 ottobre 1999 __________ ha presentato appello contro la sentenza di divorzio emanata il 29 settembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

preso atto che il 7 dicembre 1999 egli ha dichiarato di ritirare l'appello, confermando la domanda di assistenza giudiziaria presentata il 20 ottobre 1999; 

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

rilevato che per principio la richiesta di assistenza giudiziaria presenta dall'appellante non potrebbe essere accolta, un ricorso ritirato non avendo alcuna possibilità di buon esito;

ritenuto che comunque, a un sommario esame, l'appello non avrebbe avuto probabilità di buon esito, i rimproveri mossi al Pretore dall'appellante per quel che concerne l'applicazione dell'art. 22 LFLP rivelandosi a prima vista infondati;

accertato in effetti che il primo giudice aveva a disposizione una dichiarazione 20 gennaio 1997 della __________, attestante un avere di vecchiaia di fr. 8751.– (fascicolo "corrispondenza diversa"), ragione per cui cadrebbe nel vuoto il rimprovero di aver deciso senza dati oggettivi;

osservato che nell'attribuzione di una parte della prestazione di uscita a norma dell'art. 22 LFLP il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento e tiene conto di tutte le circostanze concrete, in particolare del fatto che l'assegnazione di una rendita non entra in considerazione (DTF 121 III 297) – come nella fattispecie – sia per quel che concerne le prestazioni dell'art. 151 cpv. 1 sia quelle dell'art. 152 CC, sicché le considerazioni dell'appellante in merito alla colpa appaiono inconsistenti;

stabilito che il primo giudice ha tenuto conto della difficile situazione finanziaria dell'appellante, esonerandolo da ogni contributo non solo in favore dell'ex moglie, ma anche dei due figli minorenni;

constatato che la censura, rivolta al Pretore, di avere trasferito a torto alla moglie anche i contributi previdenziali versati dall'appellante prima del matrimonio cadrebbe nel vuoto, poiché il convenuto aveva 23 anni al momento del matrimonio e non era quindi ancora soggetto al prelievo di contributi previdenziali, l'obbligo contributivo iniziando dal 1° gennaio successivo al compimento del ventiquattresimo anno di età (art. 7 cpv. 1 LPP: RS 831.40);

accertato, in sintesi, che in concreto non si verificano circostanze tali da giustificare una deroga al principio della soccombenza;

ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG);

preso atto che la concessione di ripetibili renderebbe, di per sé, priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice, ma che la situazione precaria dell'appellante, constatata dal Pretore, lascia presagire l'impossibilità di incassarle, così che l'appellata può essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria (DTF 122 I 322);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta:                    1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria di __________ è respinta.

                                   4.   __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                    5.   Intimazione:

                                          – avv. __________ __________, __________;

                                          – avv. __________, __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1999.134 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.02.2002 11.1999.134 — Swissrulings