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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2000 11.1999.133

28. September 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,966 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.1999.00133

Lugano 28 settembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e R. Bernasconi, supplente

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.__ (_____, vicinato) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 20 ottobre 1994 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

contro

__________, __________, e __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 5 ottobre 1999 presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 settembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ è proprietario delle particelle n. __________, __________, __________e __________RFD di __________. I fratelli __________ e __________ sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della vicina particella n. __________, su cui sorge una casa d'abitazione. Tale particella confina a nord con la n. __________, sulla quale si trova una stalla, e a sud con la n. __________, sulla quale esiste un magazzino. Nel 1993 __________ e __________ hanno intrapreso lavori di sistemazione alla loro proprietà per eliminare l'instabilità del pendio retrostante la loro abitazione (e la stalla situata sulla particella n. __________). In particolare essi hanno costruito due muri di sostegno per mezzo di traversine ferroviarie, hanno posato un tubo di drenaggio, hanno formato uno spiazzo erboso pianeggiante dietro la loro casa, eliminando l'originario manto selvatico, e hanno rialzato il terreno a monte, verso il ripostiglio che si trova sulla particella n. __________, come pure a sud-ovest, verso la stalla esistente sulla particella n. __________, posando contro la parete di quest'ultimo edificio lastre di polistirolo.

                                  B.   Con petizione del 20 ottobre 1994 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di __________ perché fosse ordinato ad __________ __________ di “far cessare tutte le molestie determinate da suoi interventi edilizi sulla particella n. __________RFD del Comune di __________ che danneggiano le particelle n. __________e __________”, e segnatamente  perché fosse rimosso il materiale di ripiena posato dietro lo stabile, perché fosse asportato o modificato il tubo di drenaggio, fossero risanate le pareti degli stabili danneggiati dalle infiltrazioni e gli fosse versato un importo di fr. 10'000.– in risarcimento del danno. Il convenuto si è opposto alla petizione in ordine, rilevando di essere comproprietario della particella n. __________ con il fratello __________, e nel merito ha addotto che i lavori eseguiti hanno migliorato la situazione degli stabili. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni, l'attore chiedendo di integrare la petizione con l'indicazione del convenuto __________ e quest'ultimo confermando con il fratello le domande di risposta.

                                  C.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. __________ ha confermato il suo punto di vista in un memoriale conclusivo del 16 dicembre 1998, salvo ridurre la pretesa di risarcimento a fr. 3'000.–. Nel loro allegato del 17 agosto 1998 __________ e __________ hanno riproposto le loro domande. Con sentenza del 15 settembre 1999 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato ai convenuti di procedere a loro spese entro il 31 dicembre 1999 ad asportare la terra, il materiale di ripiena e le lastre di polistirolo posate sui subalterni c e d della particella n. __________, contro lo stabile situato sulla particella n. __________, a costruire un muro drenante a totale distacco della terra vegetale dal muro della stalla sulla particella n. __________nel tratto di parete contiguo al fondo n. __________, come pure dal muro del ripostiglio sulla particella n. __________nel tratto di parete contiguo al fondo n. __________. Egli ha respinto invece le altre richieste dell'attore e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'000.– e le spese di fr. 4'655.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata __________ e __________ sono insorti con un appello del 5 ottobre 1999 nel quale postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere interamente la petizione. Nelle sue osservazioni del 3 dicembre 1999 __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   Le parti si sono date atto in appello che pendente causa la Commissione di ricorso di seconda istanza in materia di raggruppamento terreni ha assegnato la proprietà del fondo n. __________4 ad __________ e __________. Oggetto della lite rimane di conseguenza il solo fondo n. __________.

                                   2.   L'art. 679 CC prevede che chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno stesso. Si ravvisa un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà se un comportamento umano, connesso all'uso o allo sfruttamento del fondo, determina una violazione del diritto di vicinato (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ª edizione, pag. 133, n. 23; Bovey, L'expropriation des droits de voisinage, Berna 2000, pag. 6 nel mezzo). L'art. 684 cpv. 2 CC, da parte sua, vieta eccessi pregiudizievoli, in specie emissioni di fumo o di fuliggine, evaporazioni moleste, rumori e scuotimenti che siano di danno ai vicini e che non siano giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall'uso locale (cfr. anche SJ 1967 pag. 495). Per eccesso pregiudizievole non si intende necessariamente un danno in senso stretto: è sufficiente che al vicino derivino incomodi che superano i limiti di tolleranza usuali (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a edizione, n. 1813 segg., pag. 143). D'altro lato non occorre che il fondo oggetto dell'immissione sia leso nella sua integrità (I CCA, sentenza del 21 aprile 1999 nella causa S. contro T., consid. 1). Il giudice – cui compete un ampio potere d'apprezzamento – deve soppesare i reciproci interessi e contrapporre quello del proprietario accusato di abusare del suo diritto a quello del vicino che si lamenta dell'eccesso (Rep. 1974 pag. 102 con riferimenti; Bovey, op. cit., pag. 23 in basso e pag. 24 in alto).

                                   3.   Il Pretore ha accolto parzialmente – come si è visto – l'azione intesa alla cessazione della turbativa. Egli ha accertato, sulla base della perizia giudiziaria, che in occasione di forti piogge i lavori intrapresi dai convenuti causano maggiori infiltrazioni d'acqua dal sottosuolo verso gli stabili dell'attore, disturbo che non può ragionevolmente essere imposto all'attore e che costituisce quindi un'immissione eccessiva a norma dell'art. 684 cpv. 1 CC. Ne ha concluso, il primo giudice, che i convenuti devono rimuovere il terriccio, il materiale di ripiena, le lastre di polistirolo e costruire un muro drenante a totale distacco dalla vegetazione. Egli ha respinto per contro la richiesta dell'attore volta al risanamento delle pareti dei suoi immobili, non ritenendo provato che le macchie d'acqua constatate siano state provocate dagli interventi edilizi del 1993. Gli appellanti sostengono da parte loro che il Pretore avrebbe dovuto respingere interamente la petizione, poiché l'attore non ha dimostrato la causalità fra i danni riscontrati agli stabili e le opere da loro eseguite. Ribadiscono che per l'attore il loro intervento ha addirittura migliorato la situazione. Se mai l'attore ha peggiorato le cose, aggravando il tasso di umidità nei suoi locali con interventi giudicati inadeguati dallo stesso perito giudiziario.

                                   4.   I convenuti rimproverano anzitutto al primo giudice, come detto, di avere accolto l'azione nonostante l'istruttoria avesse dimostrato l'assenza di danni riconducibili ai loro interventi edilizi. L'assunto è infondato. Il Pretore ha respinto la domanda di risarcimento e quella di risanamento delle pareti proprio perché ha ritenuto che l'attore non aveva provato il nesso di causalità tra l'umidità riscontrata sulle pareti della sua stalla (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 8). L'azione non si esauriva tuttavia nel risarcimento del danno, ma tendeva anche alla cessazione della turbativa. Ora, il primo giudice ha ravvisato un'immissione eccessiva ai sensi dell'art. 684 CC nell'aumento di infiltrazioni d'acqua del sottosuolo nei periodi di forte pioggia, provocato dall'insieme dei lavori eseguiti dai convenuti nel 1993. Gli appellanti non negano un possibile aumento di infiltrazioni dal sottosuolo, ma persistono nell'affermare che le opere edilizie da loro eseguite hanno migliorato l'influsso di acque di superficie e che lo stesso attore sarebbe all'origine degli inconvenienti riscontrati.

                                   a)  Dall'istruttoria risulta che nel 1993 i convenuti hanno eseguito opere di risanamento sulla loro proprietà. In aggiunta a lavori di sistemazione dei loro immobili, essi hanno modificato il livello e la pendenza del terreno retrostante la stalla e il magazzino dell'attore (perizia giudiziaria del 12 giugno 1998, risposta n. 1; verbale del 29 dicembre 1995; deposizione __________, pag. 1; deposizione __________, pag. 2; deposizione __________, pag. 3). Il perito, in particolare, ha accertato che il terreno è stato rialzato di circa 25 cm lungo il lato sud-ovest, nella parte retrostante la stalla sulla particella n. __________, e di circa 30-50 cm contro il ripostiglio situato sulla particella n. __________. Inoltre sono stati posati pannelli di polistirolo contro la parete della stalla a un'altezza di circa 25-30 cm, sotto il livello del terreno sistemato. Il perito ha precisato altresì che la posa di materiale isolante come il polistirolo evitava l'infiltrazione di acqua nei punti di posa delle lastre, se correttamente posate, ma favoriva l'infiltrazione nel sottosuolo, aumentando la quantità d'acqua convogliata dalla terra soprastante le lastre a quelle sottostanti. Egli ha constatato dipoi che in concreto i pannelli non risultavano correttamente posati, poiché le lastre erano a tratti spaccate e in parte ricoperte dallo strato di terra vegetale sistemato, ciò che pregiudicava l'esecuzione e la presunta utilità dell'opera (perizia, risposta n. 4).

                                         Per di più, secondo il perito, l'innalzamento del terreno comportava una maggiore quantità di terra addossata alla parte della stalla e in caso di pioggia una maggiore quantità di acqua convogliata per gravità contro le pareti degli stabili sottostanti, una volta superato il punto di saturazione della terra, con aumento delle infiltrazioni del sottosuolo a circa 40-70 cm sotto il terreno sistemato, anche a causa della posa dei pannelli di polistirolo e della sostituzione del manto erboso misto ed eterogeneo con un manto omogeneo (perizia, risposte n. 5, 8 e 13). Tale sostituzione, infatti, ha ridotto le capacità drenanti del terreno, poiché il precedente manto erboso incolto, formato da erbe e arbusti selvatici di basso fusto, garantiva l'assorbimento di buona parte dell'acqua dai vegetali, ciò che non è il caso per il tappeto verde creato dai convenuti, omogeneo e falciato regolarmente a macchina. In sintesi il perito ha affermato che la sistemazione del terreno dei convenuti ha modificato i flussi d'acqua convogliati verso la proprietà dell'attore a causa dell'innalzamento del terreno e della sostituzione del manto vegetale (perizia, conclusione).

                                   b)  Il “netto miglioramento” della situazione degli stabili preteso dai convenuti, contrariamente a quanto essi sostengono, non si riferisce alla stalla dell'attore. Gli appellanti hanno fatto eseguire i lavori litigiosi per eliminare i pericoli di smottamento del ripido terreno a monte della loro costruzione. __________ e __________ hanno dichiarato che il terreno a forma di triangolo situato tra l'abitazione dei convenuti e la stalla dell'attore era stato rialzato con la posa di materiale (humus) e che erano state posate lastre di polistirolo contro la parete della stalla (verbale del 29 dicembre 1995, pag. 2 e 3), ciò che corrisponde agli accertamenti del perito. __________, alla cui testimonianza rinviano gli appellanti, ha detto invero di non avere constatato umidità dopo i lavori nell'abitazione dei convenuti, ma non si è espresso sulla situazione della stalla. Nulla consente quindi di ritenere che l'attore abbia tratto beneficio dai lavori eseguiti dai convenuti.

                                         Certo, come sostengono gli appellanti, il perito non ha considerato come un'imperfezione della struttura le macchie d'umidità ancora presenti sulle pareti della stalla, trattandosi di una costruzione agricola con pareti di granito a secco, nelle quali tracce di umidità alle pareti costituiscono la regola (perizia, risposta n. 6). Egli ha anche riconosciuto una certa qual limitazione dell'infiltrazione delle acque superficiali di scorrimento dopo la posa dei pannelli di polistirolo (risposta n. 5). Ciò non giova tuttavia agli appellanti. Il perito, infatti, ha elencato in modo particolareggiato i motivi per i quali l'insieme dei lavori eseguiti ha aumentato le infiltrazioni d'acqua del sottosuolo. Vano è quindi il tentativo di minimizzare l'effetto dell'una o dell'altra opera, citando passi isolati della perizia. La diminuzione della capacità drenante del terreno (risposta n. 8) e il probabile aumento delle infiltrazioni del sottosuolo a circa 40-70 cm sotto il terreno sistemato, invero, non sono state causate da un solo fattore, ma da un insieme di interventi. Fra questi il perito ha menzionato l'innalzamento del terreno con conseguente aumento della terra, la posa difettosa dei pannelli di polistirolo contro le pareti della stalla, l'asportazione del manto erboso eterogeneo e la sua sostituzione con un tappeto verde omogeneo meno drenante (perizia, risposte n. 4, 5, 8 e 13).

                                   c)  A detta degli appellanti, l'attore stesso è responsabile dell'umidità riscontrata all'interno dei suoi stabili, poiché ha posato all'interno della stalla un telo rudimentale di plastica per isolare le pareti. È vero che il perito ha definito inadatta e controproducente la posa del telo di plastica (risposta n. 6), ma ciò è irrilevante ai fini del giudizio. Il Pretore ha considerato immissioni eccessive – come si è visto – le aumentate infiltrazioni del sottosuolo. Il probabile rischio di umidità a carico della travatura del tetto rilevato dal perito non è in alcun modo collegabile alle infiltrazioni d'acqua del sottosuolo. L'argomentazione degli appellanti si rivela quindi sprovvista di pertinenza.

                                   5.   Gli appellanti rimproverano al Pretore di aver posto a loro carico opere di miglioria a favore del vicino. L'argomentazione non può essere condivisa. La natura particolare dell'azione fondata sugli art. 679 e 684 CC permette all'attore di formulare le sue conclusioni in termini generali, lasciando al giudice di determinare le misure che si impongono per evitare pregiudizi futuri (DTF 102 Ia 96, 111 II 429). Il giudice adotterà i provvedimenti più consoni e idonei, nel limite del possibile, a eliminare la turbativa (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 124 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 183, n. 1922a). Dovrà quindi apprezzare liberamente gli interessi in causa, evitando di creare una sproporzione tra i vantaggi ridondanti all'attore e gli oneri imposti al proprietario responsabile dell'eccesso pregiudizievole.

                                         Nella fattispecie il perito ha spiegato che il problema delle infiltrazioni può essere eliminato con la costruzione di un muro drenante “a totale distacco dalla terra vegetale”, oppure può essere ottenuto ripristinando il terreno nella situazione originaria o ancora provando a ricostituire un manto erboso eterogeneo (perizia, risposta n. 13). Il Pretore ha ritenuto sproporzionato il ripristino del manto erboso originario. Ha quindi imposto ai convenuti di asportare a loro spese la terra, il materiale di ripiena e le lastre di polistirolo poste contro lo stabile sulla particella n. __________, costruendo un muro drenante come quello che i convenuti hanno già formato per la loro abitazione. Gli appellanti ammettono di aver eseguito a ridosso del loro stabile un muro drenante (appello, pag. 5). Sostengono però che un intervento del genere non si giustifica per una stalla, tanto più che i lavori da loro eseguiti non sono la causa delle infiltrazioni riscontrate sulle pareti. Se non che, una volta ancora i convenuti disconoscono che il perito non si riferiva solo alle macchie sulle pareti della stalla, ma anche alle infiltrazioni del sottosuolo, aumentate a seguito dei loro interventi (perizia, conclusione e risposta n. 13). Non si vede del resto perché l'attore dovrebbe tollerare un aumento delle infiltrazioni sotterranee in direzione dello stabile di sua proprietà, anche se adibito a scopo agricolo. Come ha rilevato il Pretore, la stalla è situata nel nucleo del paese di Iragna e in futuro il suo uso potrebbe essere diverso, sicché non vi è motivo per lasciare sussistere immissioni eccessive provenienti dal fondo dei convenuti. L'appello si rivela pertanto destituito di fondamento anche su questo punto.

                                   6.   Infine i convenuti postulano “una diversa ripartizione” delle spese e delle ripetibili, asserendo che l'attore risulta soccombente in larga misura e deve così sopportare tutte le spese di causa, oltre che versar loro un importo imprecisato per ripetibili. Ci si potrebbe interrogare sulla ricevibilità di quest'ultima domanda, poiché chi postula una modifica del pronunciato sulle spese e sulle ripetibili deve cifrare la somma richiesta e non può limitarsi a domande indeterminate (Rep. 1993 pag. 227). Sia come sia, quand'anche nella fattispecie la censura fosse ricevibile, l'appello dovrebbe essere respinto in ogni caso. L'attore si è visto invero respingere le domande sullo spostamento del drenaggio, sull'asportazione di un albero, sul risanamento delle pareti e sul risarcimento del danno. La sua azione è stata accolta invece per quel che concerne l'asportazione del materiale di ripiena, delle lastre di polistirolo e la costruzione di un muro drenante, il Pretore avendo riconosciuto che i lavori eseguiti dai convenuti sono fonte di immissioni eccessive. Se si considera che gli appellanti hanno sempre pervicacemente negato il principio stesso della loro responsabilità, la decisione del Pretore di ripartire a metà tra le parti gli oneri processuali e di compensare le ripetibili non configura eccesso né abuso del potere di apprezzamento. L'appello deve quindi essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, anche riguardo agli oneri processuali.                                          

                                   7.   I costi dell'attuale giudizio vanno a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno all'attore un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti in solido a carico degli appellanti, con obbligo di rifondere a __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1'200.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario