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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.08.2002 11.1999.124

19. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·8,480 Wörter·~42 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.1999.00124

Lugano 11 gennaio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 12 dicembre 1996 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

Contro

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 20 settembre 1999 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 26 luglio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                          2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                          3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ il 14 ottobre 1999;

                                          4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1962) e __________ (1965), cittadina brasiliana, si sono sposati a __________ (Brasile) l'__________ 1989. A quel momento la moglie era già madre di __________, nato il __________ 1987 da una sua precedente relazione. Dal matrimonio sono poi nate __________ (__________1990) e __________ (__________1992). Il marito, già alle dipendenze della __________ SA come muratore, ha rilevato nell'agosto del 1995 la gestione di un distributore di benzina con annesso un chiosco-bar. La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante il matrimonio, salvo collaborare nella gestione della stazione di servizio. Una prima azione di divorzio presentata il 22 ottobre 1992 da __________ è stata stralciata dai ruoli per intervenuta riconciliazione dal Pretore del­la giurisdizione di Mendrisio Sud. Il 21 febbraio 1996 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un nuovo tentativo di conciliazione. Nel marzo successivo __________ __________ ha lasciato l'appartamento coniugale e si è trasferita altrove con i figli. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuo­so il 16 giugno 1996. __________ __________ ha poi cessato l'attivi­tà di gestore e, dopo aver eseguito attività di breve durata, è sta­to nuovamente assunto dalla __________ SA come impiegato d'ufficio.

                                  B.   In esito a istanze provvisionali introdotte dai coniugi, con decreto cautelare del 22 agosto 1997 il Pretore ha affidato le figlie alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 587.– mensili a favore di ogni figlia, senza contributi per la moglie. Un appello presentato da __________ contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 17 dicembre 1997 (inc. __________).

                                  C.   Nel frattempo, il 12 dicembre 1996, __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo che le figlie fossero a lui affidate e che la moglie fosse tenuta a versar loro un contributo di mantenimento (indeterminato). Un'altra azione di divorzio intentata da __________ il 13 dicembre 1996 è stata sospesa dal Pretore il 16 dicembre 1996 poiché successiva a quella del marito. Nella sua risposta del 24 gennaio 1997 la convenuta si è poi opposta alla petizione avversaria e in via riconvenzionale ha chiesto essa medesima il divorzio, come pure l'affidamento delle figlie, un con­tributo alimentare indeterminato per sé e le figlie, il trasferimento di metà degli averi della cassa pensione maturati dal coniuge in costanza di matrimonio, la consegna di “mobili, apparecchi e simili come al doc. 1”, oltre a un importo imprecisato in liquidazione del regime dei beni e per perdita di aspettative ereditarie. Nella replica del 26 febbraio 1997 __________ ha confermato la petizione e nella risposta riconvenzionale si è opposto alle domande della moglie. Nella replica riconvenzionale del 10 maggio 1997 la convenuta ha precisato le sue richieste, rivendicando un contributo alimentare di fr. 3200.– mensili per sé e le figlie, oltre a fr. 500 000.– per perdita di aspettative ereditarie. All'udienza preliminare del 16 ottobre 1997 il marito ha rinunciato all'affidamento delle figlie, offrendo un contributo alimentare di fr. 597.– mensili per ognuna di esse. Chiusa l'istruttoria, nelle rispettive conclusioni le parti hanno mantenuto le loro domande. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 17 marzo 1999.

                                  D.   Con sentenza del 26 luglio 1999 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato le figlie alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre, ha stabilito un contributo indicizzato al

                                         1° gennaio 2001 di fr. 587.– mensili per __________ fino alla maggiore età e di fr. 587.– per __________ fino al 24 luglio 2008, aumentati in seguito a fr. 1174.–, e ha accertato la comproprietà delle parti sui mobili acquistati durante il matrimonio, senza riconoscere alla moglie contributi di mantenimento. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste per un quinto a carico del marito e per il resto a carico della moglie. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro la predetta sentenza è insorta __________ __________ con un appello del 20 settembre 1999 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che in riforma del giudizio impugnato il marito sia tenuto a versare un contributo alimentare di fr. 3200.– mensili per sé e le figlie (con suddivisione del dovuto in base all'età di queste ultime) e il trasferimento di metà dell'ave­re di cassa pensione accumulato dal marito durante il matrimonio. In subordine essa ha chiesto un contributo alimentare complessivo di fr. 2041.– mensili. Nelle sue osservazioni del

                                         14 ottobre 1999 __________ propone di respingere l'appello, postulando anch'egli il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  F.   In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto sul divorzio il giudice delegato di questa Camera ha invitato le parti, il 16 novembre 2000, a formulare eventuali nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento della legge applicabile. __________ ha sostanzialmente ribadito il 7 dicembre 2000 le sue doman­de, sollecitando un contribuito mensile di fr. 3200.– complessivi (fr. 2887.– in via subordinata e fr. 2041.– in via ancor più subordinata). __________ ha riaffermato la sua opposizione. Con ordinanza dell'11 settembre 2001 il giudice delegato ha chiesto alle parti di aggiornare la documentazione sui rispettivi redditi e fabbisogni. Il marito ha prodotto quanto richiesto il 2 ottobre 2001. L'appellante ha fatto altrettanto il 15 ottobre 2001. La documentazione è stata vicendevolmente intimata alle parti, che hanno avuto la possibilità di esprimersi sui nuovi documenti. Esse hanno rinunciato al dibattimento finale.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appello in esame è datato 20 settembre 1999 ed è stato consegnato alla posta (art. 131 cpv. 4 CPC) lo stesso giorno, come risulta dal timbro sulla busta d'invio. Nelle cause ordinarie, come in concreto, il termine per appellare è di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è stata ritirata dal patrocinatore della convenuta lunedì 27 luglio 1999 (timbro postale sulla busta di ricevimento). Il termine di ricorso, sospeso dal 15 luglio al 31 agosto 1999 per le ferie giudiziarie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. b CPC nella versione in vigore fino al 1° aprile 2001) sarebbe pertanto scaduto il 20 settembre 2000. Tempestivo, l'appello è di conseguenza ricevibile.

                                   2.   Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, anche solo di ricorso, si applica la legge nuova (art. 7a cpv. 1 tit. fin. CC). In concreto sono ancora litigiosi i contributi di mantenimento per la moglie e le figlie, oltre al riparto degli averi di cassa pensione, mentre i dispositivi sul divorzio, sull'affidamento delle figlie, sulle relazioni personali di queste con il genitore non affidatario, e sulla liquidazione del regime dei beni non sono più in discussione. Tali conseguenze sono dunque passate in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC).

                                   3.   I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, “a meno che la loro età o motivi gravi vi si oppongano” (art. 144 cpv. 2 CC). Già quando il Pretore ha statuito, prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, i minorenni in grado di formarsi una propria opinione dovevano essere ascol­tati nelle procedure che li concernevano (DTF 124 II 90, 361). Dal fascicolo processuale non risulta che, quanto meno Patricia (allora di 9 anni), sia stata sentita. Sia come sia, in questa sede rimane litigioso solo il calcolo dei contributi alimentari. A tal fine l'audizione dei figli si impone soltanto se eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali di loro siano suscettibili di influire apprezzabilmente sull'ammontare del contributo (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Giovi rilevare, per di più, che sull'entità del contributo i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Nel caso in esame __________ e __________, ora di 11 e 9 anni, non sono ancora in età di formulare progetti per le loro future scelte scolastiche o professionali. Non è quindi il caso di sottoporle ad audizione in sede di appello.

                                   4.   In concreto il Pretore ha sciolto il matrimonio sulla base dell'art. 142 cpv. 1 vCC, ha affidato le due figlie alla madre e ha regolato il diritto di visita del padre. Per quanto riguarda la situazione eco­nomica dei coniugi, il primo giudice ha rilevato che dopo la pronuncia del divorzio non possono più essere prese in considerazioni le elargizioni della madre dell'attore. Quest'ultima durante la convivenza aveva ampiamente contribuito alle esigenze in denaro della coppia, sia sopperendo spesso alle spese correnti sia agevolando il figlio nel lavoro, prima alla __________ SA e poi finanziando la gestione del noto distributore di benzina a __________. Il primo giudice ha quindi accertato che fino al 16 luglio 1995 l'attore ha lavorato alla __________ SA, guadagnando fr. 58 265.– lordi nel 1994 e fr. 58 265.– lordi nel 1995. In seguito egli è diventato indipendente, responsabile della stazione di servizio, e infine, cessata tale attività, è stato nuovamente assunto dalla __________ SA con uno stipendio mensile lordo di fr. 2000.–, svolgendo altresì, in veste di indipendente, lavori di muratura e da tuttofare per svariati clienti. Il Pretore, ritenuto che il reddito di lui al momento del giudizio non poteva essere accettato, l'attore avendo “in mano un lavoro di muratore”, ha computato a quest'ultimo un'entrata mensile netta di fr. 3000.– oltre gli assegni familiari. Stabilito un fabbisogno minimo di fr. 2192.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, alloggio fr. 600.–, riscaldamento fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 217.–, spese per l'uso dell'automobile fr. 250.–), per finire egli ha fissato in fr. 587.– mensili (fr. 404.– più fr. 183.– di assegno familiare) il contributo per ciascuna figlia.

                                   5.   Pur accertando che l'attore ha profondamente contribuito alla disunione coniugale, il Pretore non ha riconosciuto alla moglie alcun contributo di mantenimento, non ritenendola innocente nel senso degli art. 151 e 152 vCC. Egli ha rilevato inoltre che la disponibilità finanziaria del marito, dedotto il contributo per le figlie, nemmeno permetteva a quest'ultimo di versare contributi per lei. L'appellante ribadisce in primo luogo di essere coniuge innocente. Se non che, secondo il nuovo diritto del divorzio la colpa dell'uno o dell'altro coniuge non è più di alcun rilievo ai fini del giudizio (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC). Disquisire sull'innocenza della convenuta non avrebbe quindi senso. Occorre accertare piuttosto se essa sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Solo nel caso in cui essa risulti avere diritto a un contributo si porrà la questione di sapere se questo debba essere negato o ridotto siccome manifestamente iniquo ai sensi dell'art. 125 cpv. 3 CC.

                                   6.   L'obbligo di assistenza derivante dal matrimonio cessa di regola con il divorzio. Solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimen­to, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, nella misura del possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sovvenire a sé stesso, e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la sua propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sussidiare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per coprire il proprio “debi­to mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dando prova di buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 127 III 138 consid. 2a, riprodotta anche in SJ 123/2001 I 324).

                                         Per “decidere dell'erogazione di un contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata” si deve tenere conto – in particolare – del riparto dei ruoli avuto durante il matrimonio, della durata dell'unione, del tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica, dell'età e della salute di loro, del reddito e del patrimonio di entrambi, della portata e della durata delle cure ancora dovute ai figli, della formazione professionale e delle prospettive di reddito dei due, del presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, delle aspettative di vecchiaia e previdenziali, come pure del risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC).

                                   7.   L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto asserisce l'ex marito, il matrimonio non è stato di breve durata, l'unione essendo durata dieci anni, fino al 26 luglio 1999. Ora, in una sentenza inedita del 4 aprile 2001 (inc. __________) il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che la durata del matrimonio non dipende dalla data di scioglimento del vincolo, bensì dal momento della separazione effettiva (analogamente: I CCA, sen­tenza del 20 aprile 2000 in re C., consid. 5 con riferimento, pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 102). In concreto, dopo vari periodi di sospensione, i coniugi – sposatisi l'__________ 1989 – si sono separati nel marzo del 1996, quando la moglie ha definitivamente lasciato l'abitazione coniugale. La convivenza è durata perciò quasi sei anni e mezzo. Ne discende che, se non si può parlare di matrimonio di breve durata, nemmeno l'unione può dirsi definirsi lunga, ove si pensi che dottrina e giurisprudenza reputano breve un matrimonio durato meno di cinque anni e lungo uno durato più dieci (per tutti: Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 note 5.120 segg. con riferimenti). In casi come quello in esame occorre perciò verificare in che misura le condizioni dei coniugi si siano durevolmente influenzate (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 48 ad art. 125 CC).

                                   8.   L'appellante ricorda che durante la convivenza essa si è occupata delle figlie, che non ha nessuna formazione specifica e che attualmente essa non esercita alcuna attività lucrativa. Ora, in concreto risulta che la convenuta, nata in Brasile nel 1965, ha terminato una scuola di commercio (petizione del 13 dicembre 1996, pag. 2), ma non risulta quale attività abbia svolto in seguito. Nel 1987 essa ha avuto __________ e nel 1989 si è sposata con l'attore, trasferendosi successivamente in Svizzera, dove ha avuto le altre due figlie, __________ (1990) e __________ (1992). Fino al 1995 l'appellante non ha lavorato. Quando il marito ha assunto la gestione del distributore di benzina (tra l'agosto del 1995 e il settembre del 1996), essa lo ha aiutato nel chiosco-bar (deposizioni di __________, del 10 febbraio 1998, pag. 3; di __________ __________, del 10 febbraio 1998, pag. 6; di __________ __________, del 24 febbraio 1998, pag. 2; di __________ __________, del 24 febbraio 1998, pag. 4; di __________ __________, del 24 febbraio 1998, pag. 5; di __________ __________, del 24 febbraio 1998, pag. 9; di __________ __________, del 2 aprile 1998, pag. 3; di __________ __________, del 14 maggio 1998, pag. 5; di __________ __________, del 2 giugno 1998, pag. 1). Dopo la separazione, tra l'estate del 1997 e il luglio del 1998, essa ha poi coadiuvato un terzo nella gestione di un esercizio pubblico a __________ (deposizioni di __________, __________ e __________ i, del 14 gennaio 1999).

                                   9.   Si è appena visto che, al momento del matrimonio, la convenuta non risultava esercitare alcuna attività lucrativa (anzi, quando nel 1987, all'età di ventidue anni, è diventata madre di Ivo, il padre del bambino le assicurava una buona posizione finanziaria perché si occupasse del figlio a tempo pieno: riassunto scritto del

                                         13 giugno 1996 nell'inc. __________ richiamato). Ciò non toglie che il matrimonio con l'attore, dal quale essa ha avuto altre due figlie, ha contribuito a tenerla lontana dal mondo professionale, poiché essa si è dedicata alla cure e all'educazione delle bambine. L'unione coniugale ha comportato, in altri termini, un chiaro riparto dei ruoli. Certo, per un anno circa essa ha aiutato il marito nella gestione del bar-chiosco annesso al distributore di benzina, ma non risulta con quale grado di occupazione effettivo. Ciò non basta per determinarne la sua capacità lucrativa, né per imporle subito un'occupazione a tempo pieno. Si ricordi che i coniugi sono tenuti ad assumere le conseguenze della ripartizione dei compiti che hanno adottato durante il matrimonio, motivo per cui una parte – nella fattispecie l'ex marito – può essere obbligata a versare un contributo di mantenimento finché l'altra non abbia potuto riacquistare la propria autonomia finanziaria (DTF 127 III 135 consid. 2a con riferimenti).

                                10.   Secondo consolidata giurisprudenza una donna divorziata può essere tenuta a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in cui il figlio minore a lei affidato avrà raggiunto i 10 anni; un'attività a tempo pieno potrà esserle imposta dal momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC). Nel caso in esame __________ ha oggi 11 anni e __________ 9 anni. In linea di principio l'appellante può essere tenuta perciò ad assumere un lavoro al 50% dal settembre del 2002, quando __________ avrà compiuto i dieci anni, e un lavoro a tempo pieno dal settembre del 2008, allorché __________ avrà compiuto i sedici anni. A quel momento essa avrà 43 anni e sarà ancora lontana dal limite dei 45 anni che la vecchia giurisprudenza poneva quale ultimo termine per imporre un'attività lucrativa a un coniuge che durante la vita in comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi all'economia domestica. Si aggiunga che, comunque sia, in una recente sentenza il Tribunale federale ha relativizzato tale limite, sottolineando che per determinati posti di lavoro l'offerta fissa il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c).

                                         Nella circostanze descritte l'età e lo stato di salute della moglie, sebbene priva di formazione specifica, non ostano alla ripresa entro tempi brevi di un'attività lucrativa a tempo parziale. Quanto alla sua capacità di reddito, essa può essere prudentemente stimata attorno ai fr. 2500.– netti mensili, guadagno che l'interessata potrebbe conseguire – ad esempio – come collaboratrice di un esercizio pubblico (si veda l'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione), attività che essa ha svolto saltuariamente durante il matrimonio e anche dopo la separazione di fatto. Non consta invece che essa possegga sostanza. Fino al settembre del 2008 va quindi imputata all'appellante un'entrata (ipotetica) di fr. 1250.– mensili per un'at­tività al 50%. Dopo di allora non v'è ragione perché essa non estenda il grado di occupazione al 100%, in modo da raggiungere l'indipendenza economica.

                                11.   Il fabbisogno minimo della convenuta, non calcolato dal Pretore, può essere stimato in fr. 2103.– mensili. Esso comprende il minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo per un debitore monoparentale con obblighi di mantenimento (fr. 1250.–), la locazione con spese accessorie (doc. 4 e 5 di appello), già dedotta la quota a carico delle figlie conteggiata nel fabbisogno di loro

                                         (fr. 750.–) e il premio cassa malati (fr. 60.70). Tenuto conto che l'appellante dovrà trovare un lavoro, si giustifica di riconoscerle inoltre un'indennità per spese di trasporto di fr. 45.– mensili, pari al costo di un abbonamento “arcobaleno” per due zone, che copre – ad esempio – il tragitto da __________ a __________. I premi della cassa malati relativi alle figlie sono già considerati nel fabbisogno di loro e non riguardano quello del genitore affidatario

                                         (I CCA, sentenza del 27 settembre 2000 in re R. consid. 5c). Né può essere ammesso nel fabbisogno dell'interessata il contributo personale AVS/AI (doc. 8 di appello), poiché essa è tenuta ad assumere un'attività lucrativa almeno al 50% che la esonererebbe da tale versamento. Si aggiunga che, comunque sia, fino all'ottobre del 2002 tale onere si compensa con l'indennità di trasferta, che oggi nemmeno potrebbe essere ammessa, l'interessata non avendo dimostrato la necessità di usare un'automobile per scopi professionali.

                                12.   L'appellante postula un contributo alimentare per sé di fr. 120.– men­sili fino al 2002, di fr. 1500.– mensili tra il 2009 e il 2010 e di fr. 3000.– mensili dal 2011 vita natural durante. Ora, l'ammontare di un contributo dipende in primo luogo – come si è accennato – dalle necessità del richiedente. Il “debito mantenimento” cui si riferisce l'art. 125 cpv. 1 CC va apprezzato di caso in caso. Verso il basso, esso non può situarsi sotto la copertura del fabbisogno minimo; verso l'alto, esso non può situarsi sopra il tenore di vita avuto dai coniugi durante il matrimonio (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Wer­ro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147, n. 673 segg.). Nella fattispecie i coniugi beneficiavano, durante il matrimonio, di cospicui aiuti da parte di __________ __________i, madre del marito (sentenza impugnata, pag. 6 a metà), tant'è che neppure pagavano un canone di locazione (deposizione __________, del 14 gennaio 1999, pag. 7). A dispetto di ciò, il tenore di vita non doveva superare apprezzabilmente il fabbisogno minimo, visto il reddito dell'appellato. Ciò posto, la convenuta avrebbe diritto di principio a un contributo alimentare di fr. 2103.– mensili fino al settembre 2002 e di fr. 853.– mensili fino al settembre del 2008 (fabbisogno minimo di fr. 2103.–, dedotto il reddito ipotetico di fr. 1250.–). Dopo tale data essa dovrà essere in grado di far fronte autonomamente alle proprie necessità con il reddito da attività a tempo pieno stimato in fr. 2500.– mensili. Che, come si vedrà, il marito non sia in grado di stanziare un simile contributo ancora non significa che la somma vada ridotta. Il giudice deve fissare il contributo effettivo; se il reddito del debitore non basta ad assicurarlo, egli accerterà nella sentenza l'importo che rimane scoperto (art. 143 n. 3 CC).

                                13.   Per l'art. 125 cpv. 3 CC un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto ove sia manifestamente iniquo, soprattutto perché l'avente diritto ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia (n. 1), oppure ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa (n. 2) o ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata (n. 3). In concreto non si scorgono estremi del genere, né il marito pretende che la moglie abbia commesso colpa grave o che la pretesa di lei costituisca un abuso di diritto. Del resto il diniego o la riduzione del contributo vanno ammessi con riserbo (DTF 127 III 66 consid. 2a). Certo, il Pretore ha considerato la moglie come coniuge non innocente, ma ha accertato altresì che pure il marito aveva contribuito assai – con atteggiamenti riprovevoli – alla disunione (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). Non soccorrono dunque le premesse per respingere o ridurre il contributo giusta l'art. 125 cpv. 3 CC.

                                14.   Per quanto riguarda il fabbisogno delle figlie, nella procedura di divorzio il giudice disciplina il contributo di mantenimento per minorenni secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione (art. 133 cpv. 1 CC). Ora, giusta l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo alimentare per il figlio va commisurato ai bisogni di lui, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, tenendo conto della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore non affidatario alle cure di lui (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 3 ad art. 285 CC). Dandosene i presupposti, all'uno o all'altro genitore può essere imputato, in luogo del reddito effettivo, quello potenzialmente conseguibile facendo uso di buona volontà (Wull­schleger, op. cit., n. 26 ad art. 285 CC con rinvii; cfr. pure Hegnauer, op. cit., pag. 158, n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al debitore del contributo va lasciato, in ogni modo, almeno il fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Tutto quanto riguarda i figli minorenni è retto poi – per diritto federale – dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio illimitato (art. 280 cpv. 2 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato perciò alle richieste di giudizio, né alle allegazioni o alle prove offerte, e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8).

                                         a)  Per prassi costante questa Camera determina i fabbisogni di figli minorenni in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, adattandole di caso in caso, segnatamente alla situazione logistica ed economica dei genitori (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5). La versione più recente delle citate raccomandazioni, edita nel gennaio 2000, indica per una fratria di due, un fabbisogno in denaro di fr. 1180.– mensili fino ai 12 anni e di fr. 1460.– mensili ciascuno fino ai 18 anni. In concreto il fabbisogno me­dio in denaro di __________ e __________ va determinato dunque, fino al set­tembre del 2002, in fr. 1180.– mensili (fr. 1'540.–, meno le spese per cura ed educazione che la madre presta in natura). Dal settembre del 2002 fino al luglio del 2003 quel­lo di __________ aumenta poi a fr. 1360.– mensili (fr. 1540.–, meno la metà della spesa per cura ed educazione di fr. 180.–) e dall'agosto del 2003 fino al luglio del 2008 sarà di fr. 1580.– mensili (fr. 1700.–, meno le spese per cura ed educazione). Il fabbisogno di __________ ammonta da parte sua a fr. 1'360.– fino al settembre del 2005 e sarà di fr. 1580.– mensili in seguito, come per la sorella.

                                         b)   Non si giustifica invece una riduzione lineare degli importi previsti dalle citate raccomandazioni, giacché i fabbisogni ivi indicati non sono più commisurati al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre figuranti nel­­la tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmen­te favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà).

                                         c)   Nel caso precipuo si è già tenuto conto che dal settembre del 2002 la cura e l'educazione delle figlie costeranno fr. 180.–, rispettivamente fr. 120.– mensili in meno rispetto ai fr. 360.– e ai fr. 240.– mensili previsti dalle tabelle. Altri elementi specifici che giustifichino un'ulteriore riduzione del fabbisogno in denaro non sono dati a divedere. Certo, il contributo di manteni­men­to va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori, non solo alle necessità delle ragazze (DTF 123 III 4 consid. bb). Ma ciò non significa che si debba confondere fabbisogno e contributo o che un fabbisogno legittimo vada decurtato solo perché i genitori non siano in grado di fornirlo. L'entità del fabbisogno va stabilita per intero. Nel caso in cui i redditi dei genitori non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ognuno dei genitori avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 123 III 1 consid. bb, confermato in DTF 126 III 356 con­sid. bb).

                                15.   Per quanto concerne la situazione economica dell'attore, l'appellante sostiene che quest'ultimo può guadagnare fr. 5409.– mensili, pari a quanto egli percepiva dalla __________ SA negli anni 1994 e 1995, o almeno fr. 4350.– mensili corrispondenti a quan­to può guadagnare un muratore non diplomato. L'interessato obietta che un reddito superiore a quello fissato dal Pretore non gli è imputabile poiché, dopo avere gestito il distributore di benzina, egli non ha più lavorato nell'edilizia ed è stato assunto dalla __________ SA come impiegato d'ufficio non qualificato. Il problema è di sapere se, in applicazione del principio inquisitorio preposto al diritto di filiazione, il reddito di fr. 3000.– netti mensili oltre gli assegni familiari stabilito dal Pretore sia adeguato oppure se, facen­do uso di buona volontà, l'interessato potrebbe ragionevolmente conseguire un reddito maggiore (DTF 123 III 5 a metà, 121 III 299, 119 II 316 consid. 4a, 117 II 17 consid. 1b; principi riassunti in: Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC).

                                         In concreto, come ha accertato il primo giudice, fino al luglio del 1995 l'appellato lavorava per la __________ SA, ditta attiva nel settore della gestione patrimoniale, dell'amministrazione di società, della tenuta di contabilità, di revisioni, consulenze amministrative e finanziarie, dell'assunzione di rappresentanze e mandati fiduciari, come pure nell'acquisto, la vendita e la ristrutturazione di immobili (v. anche interrogatorio formale del 24 febbraio 1998, risposta n. 2). Come muratore e tuttofare, egli percepiva uno stipendio compreso tra fr. 4900.– e fr. 5000.– netti mensili, inclusi gli assegni familiari (doc. AA, PPP e riassunto scritto del 10 novembre 1994 nell'inc. __________ della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud richiamato). Nell'agosto del 1995 l'attore ha rilevato la gestione del distributore di carburante con bar-chiosco, dal quale ricavava fr. 2800.– netti mensili (sentenza impugnata, pag. 7). Cessata anche tale attività nel settembre del 1996, egli ha lavorato come tuttofare per __________ e in seguito per __________ (lettera avv. __________ del 10 marzo 1997 nell'inc. __________ richiamato), guadagnando fr. 2000.– lordi mensili. Infine egli è stato nuovamente assunto come impiegato d'ufficio non qualificato a tempo pieno dalla __________ SA, dove riceve dal settembre 1997 uno stipendio di fr. 2000.– mensili lordi, ovvero fr. 1'846.45 netti (doc. II, edizione documenti da Sarima SA e doc. 9 di appello).

                                         a)  Per giurisprudenza il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un obbligato alimentare ove quest'ultimo abbia la concreta e ragionevole possibilità di mag­­gior guadagno (DTF 121 III 299, 119 II 314 consid. 4a con rinvii; Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 16 ad art. 125 CC). Il computo di un reddito potenziale si giustifica, in particolare, quando il debitore ha ridotto deliberatamente le proprie entrate senza valida giustificazione (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Dagli atti non si evince, né l'interessato indica, per quale motivo egli lavori come impiegato non qualificato guadagnando solo fr. 2000.– presso una società (di cui la madre è amministratrice unica) dove in precedenza guadagnava più del doppio come muratore tuttofare. Né egli spiega come con un reddito lordo di fr. 2000.– mensili egli sia in grado di far fronte a un fabbisogno da lui quantificato in fr. 3675.80 mensili (lettera del 2 ottobre 2001). Per di più, non consta che egli si sia impegnato nella ricerca di un'altra occupazione dopo il decreto cautelare del 22 agosto 1997, nel quale il Pretore già gli aveva imputato un reddito ipotetico di fr. 3000.– netti mensili. Ora, la libera scelta di una professione trova i suoi limiti nell'obbligo di provvedere al debito mantenimento della famiglia (DTF 114 IV 124). Ammettere che un coniuge possa limitarsi a un impiego mal retribuito significherebbe consentire a una parte di abdicare senza conseguenze alle responsabilità assunte con il matrimonio. Ciò non è ammissibile, tanto meno se si considera che l'attore ha 39 anni, è in buona salute e ha una certa esperienza nel settore dell'edilizia. Come ha ritenuto il primo giudice, occorre pertanto riferirsi allo stipendio che egli percepirebbe se si impiegasse nel settore edile, che negli ultimi anni denota una chiara ancorché incostante ripresa.

                                         b)  Secondo il contratto collettivo di lavoro cantonale 2001 per il settore edile un lavoratore con conoscenze professionali, ma senza certificato professionale (come può essere definito l'at­tore: osservazioni del 14 ottobre 1999, pag. 12), guadagna

                                              fr. 23.65 orari più la tredicesima, per un mensile di almeno

                                              fr. 4150.– lordi (senza tenere conto delle indennità per vacan­ze e giorni festivi, destinate appunto a compensare la perdita di guadagno durante tali periodi), pari a circa fr. 3700.– netti. Nella fattispecie non è quindi fuori luogo presumere che, con un po' di buona volontà, l'appellato potrebbe guadagnare almeno fr. 4000.– netti, più gli assegni familiari (che la madre delle bambine avrà diritto di riscuotere direttamente, non appena comincerà a lavorare). E tale cifra è senz'altro alla sua portata, ove si pensi che fino al 1995 egli guadagnava presso il medesimo datore di lavoro tra i fr. 4900.– e i fr. 5000.– netti mensili, compresi gli assegni familiari. Ai fini dei contributi alimentari è giustificato dipartirsi perciò da un reddito netto di almeno fr. 4000.– mensili.

                                16.   Per quanto riguarda il fabbisogno minimo del marito, il Pretore l'ha calcolato in fr. 2193.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, canone di locazione fr. 600.–, riscaldamen­to fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 217.–, spese d'automobile fr. 250.–). L'appellante ne contesta pressoché tutte le voci, che vanno quindi analizzate singolarmente.

                                         a)  Per quanto riguarda anzitutto il minimo esi­stenziale, esso è di fr. 1100.– mensili e non di fr. 1250.– (come pretende l'interes­sato), poiché quest'ultimo importo si riferisce a un genitore cui sono stati affidati figli. Per quanto riguarda la locazione, questa Camera ha già avuto modo di spiegare che tale onere va riconosciuto e che l'importo di fr. 700.– (fr. 600.– e fr. 100.– per riscaldamento) non appariva eccessivo (sentenza del 17 dicembre 1997, consid. 3). Le argomentazioni dell'appellante, secondo cui la coppia non si è mai fatta carico di spese di locazione e il marito usufruisce gratuitamente dell'appartamen­to messogli a disposizione dalla madre, sono le stesse già avanzate nella precedente procedura e non è il caso di ripetere quanto la Camera ha già avuto modo di rilevare allora. Poco importa del resto che il contratto di locazione sia cominciato dopo la separazione, già per il fatto che le spese di alloggio e di riscaldamento sono voci essenziali del fabbisogno e devono essere considerate, stimandole prudentemente, anche se una parte non le indica. Ne segue che l'onere di locazione va confermato in fr. 600.– mensili (doc. 1 di appello), mentre sulle spese di riscaldamento si tornerà in appresso.

                                         b)  Circa le spese per l'elettricità, dalla documentazione prodotta non è possibile distinguere la quota destinata alla luce, compresa nel minimo esistenziale, da quella destinata al riscaldamento, da conteggiare separatamente. Inoltre le fatture emesse dalle Aziende industriali della Città di Lugano (doc. 2 di appello) si riferiscono al consumo di energia nel periodo invernale, notoriamente superiore a quello del resto dell'anno. Tenuto conto del fatto che l'attuale onere non è apprezzabilmente diverso da quello del 1996 (v. doc. DDD), si giustifica di inserire nel fabbisogno dell'interessato un costo per il riscaldamento di presumibili fr. 120.– mensili. Il premio della cassa malati, indicato in fr. 59.– mensili, ammonta in realtà a fr. 234.90 (doc. 5 di appello). L'interessato beneficia invero del sussidio cantonale, ma nelle misura in cui gli si imputa un reddito potenziale di fr. 4000.–, egli non ne avrà presumibilmente più diritto. Gli va pertanto riconosciuto il premio intero.

                                         c)  Contrariamente a quanto l'interessato sostiene, al fabbisogno minimo così determinato non vanno più aggiunti supplementi. Per tacere del fatto che la pretesa maggiorazione del 20% si applicava solo ove il genitore fosse tenuto a sussidiare figli maggiorenni in formazione (art. 277 cpv. 2 CC con riferimento a DTF 118 II 100 consid. cc) o a erogare rendite di indigenza (art. 152 vCC; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts­­rechts, Berna 1997, n. 02.58 pag. 86), non nel caso in cui si trattasse di stanziare contributi alimentari a figli minorenni (v. DTF 123 III 4 consid. 3b/bb), nel nuovo diritto del divorzio ormai la maggiorazione del 20% non trova più spazio (Hausheer in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 128 seg.; Schwenzer, op. cit., n. 33 ad art. 125 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 74 ad art. 125 CC). Se ne conclude che il fabbisogno minimo dell'interessato tisulta di fr. 2406.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese di locazione e riscaldamento fr. 720.–, premio della cassa malati fr. 235.–, altre assicurazioni fr. 75.–, indennità per spese di trasporto fr. 250.–, imposte fr. 26.–).

                                17.   Il quadro complessivo della situazione va riassunto, in ultima analisi come segue. L'ex marito può conseguire un reddito mensile di fr. 4350.– netti e ha un fabbisogno minimo di fr. 2406.–. La sua disponibilità è di pertanto di fr. 1944.– mensili. L'ex moglie fino al 30 settembre 2002 non è tenuta a intraprendere un'attività lucrativa, mentre in seguito può conseguire un reddito di almeno fr. 1250.– mensili fino al settembre 2008 e di fr. 2500.– dopo di allora. Fino al settembre 2008 la sua disponibilità finanziaria è nulla: salvo prestare cura e educazione alle figlie, essa abbisogna anzi di fr. 2103.– mensili fino al settembre 2002 e di fr. 853.– fino al settembre 2008 per sopperire a sé medesima. Le figlie ______________e __________ non hanno redditi e il loro fabbisogno è di fr. 1180.– mensili. Nessun membro della famiglia risulta avere sostanza, né tanto meno, redditi della sostanza.

                                         Nelle condizioni descritte l'attore dovrebbe versare, per togliere l'ex moglie e le figlie dall'indigenza, fr. 4463.– mensili complessivi fino al settembre 2002 (fr. 2103.– per la prima e fr. 1180.– ciascuna per le seconde). In realtà egli dispone solo di fr. 1944.– mensili e non può essere costretto a pagare di più, il suo fabbisogno minimo essendo intangibile (DTF 123 III consid. 3b/bb, confermato in DTF 126 III 356 consid. bb). E siccome il contributo per l'ex moglie non è prioritario rispetto a quello per i figli né viceversa (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 446 n. 08.27 e 08.29 con richiami), rimane solo la possibilità di ridurre tutti i contributi in proporzione (analogamen­te: I CCA, sen­tenza del 18 dicembre 2001 in re V., consid. 12; sentenza del 22 settembre 1999 in re B., consid. 6; sentenza del 15 dicembre 1999 in re M., consid. 8c). Se ne conclude che fino al settembre 2002 i contributi di mantenimento vanno ridotti a fr. 914.– mensili per la moglie e a fr. 515.– mensili per le figlie, per complessivi fr. 1944.–.

                                18.   In realtà l'appellante postula un contributo per sé di soli fr. 120.– mensili, tuttavia la richiesta si fonda su un chiaro errore di diritto, poiché l'interessata si diparte dalla fallace convinzione che il con­tributo per i figli sia prioritario rispetto al proprio, ciò che non è il caso (consid. 17). Lo stesso erroneo convincimento denota del resto il Pretore, che ha negato all'ex moglie un contributo per il fatto che la disponibilità dell'attore permetteva a quest'ultimo di versare solo un contributo per le figlie (sentenza impugnata, pag. 8 a metà). Oltre a ciò, il giudice del divorzio deve accertarsi che dopo lo scioglimento del matrimonio un coniuge non abbia a versare palesemente nell'indigenza. Il che sarebbe certo il caso ove ci si attenesse all'irrisoria richiesta dell'interessata.

                                19.   I contributi alimentari debbono inoltre essere modificati a mano a mano che le figlie raggiungono una fascia di età superiore, fino alla maggiore età. Un'ulteriore modifica si impone per il periodo successivo al 1° ottobre 2002, quando l'appellante dovrà iniziare un'attività al 50% e potrà riscuotere direttamente gli assegni familiari, come pure dopo il 1° ottobre 2008, quando la madre sarà in grado di provvedere da sé sola al proprio mantenimento. I contributi alimentari, calcolati secondo i criteri sopra esposti, saranno pertanto i seguenti:

                                         Periodo dal 1° ottobre 2002 (attività lucrativa a metà tempo della moglie)

                                         fabbisogno minimo della moglie          fr.   853.– (dedotto il reddito proprio)

                                         fabbisogno in denaro di __________    fr. 1360.–

                                         fabbisogno in denaro di __________    fr. 1360.–

                                                                                                fr. 3573.– mensili

                                         disponibilità dell'attore:                       fr. 1594.– mensili       

                                         contributo per la moglie                      fr.   380.–

                                         contributo per __________                 fr.   607.–

                                         contributo per __________                 fr.   607.–

                                                                                                fr. 1594.– mensili

                                         Periodo dal 1° agosto 2003 (13° anno di età di __________a)

                                         fabbisogno minimo della moglie          fr.   853.– (dedotto il reddito proprio)

                                         fabbisogno in denaro di __________    fr. 1580.–

                                         fabbisogno in denaro di __________    fr. 1360.–

                                                                                                fr. 3793.– mensili

                                         disponibilità dell'attore:                       fr. 1594.– mensili       

                                         contributo per la moglie                      fr.   359.–

                                         contributo per __________                 fr.   665.–

                                         contributo per __________                 fr.   570.–

                                                                                                fr. 1594.– mensili

                                         Periodo dal 1° ottobre 2005 (13° anno di età di __________)

                                         fabbisogno minimo della moglie          fr.   853.– (dedotto il reddito proprio)

                                         fabbisogno in denaro di __________    fr. 1580.–

                                         fabbisogno in denaro di __________    fr. 1580.–

                                                                                                fr. 4013.– mensili

                                         disponibilità dell'attore:                       fr. 1594.– mensili       

                                         contributo per la moglie                      fr.   338.–

                                         contributo per __________                 fr.   628.–

                                         contributo per __________                 fr.   628.–

                                                                                                fr. 1594.– mensili

                                         Periodo dal 1° agosto 2008 (18° anno di età di __________)

                                         fabbisogno minimo della moglie          fr.    853.– (dedotto il reddito proprio)

                                         fabbisogno in denaro di __________    fr.        –.– (maggiorenne)

                                         fabbisogno in denaro di __________    fr. 1580.–

                                                                                                fr. 2433.– mensili

                                         disponibilità dell'attore:                       fr. 1594.– mensili

                                         contributo per la moglie                      fr.   559.–

                                         contributo per __________a                           fr.       –.–

                                         contributo per __________                 fr. 1035.–

                                                                                                fr. 1594.–  mensili

                                         Periodo dal  1° ottobre 2008 (attività lucrativa a tempo pieno della moglie)

                                         fabbisogno minimo della moglie          fr.       –.–  (coperto dal reddito proprio)

                                         fabbisogno in denaro di __________    fr.       –.–  (maggiorenne)

                                         fabbisogno in denaro di __________    fr. 1580.– 

                                         disponibilità dell'attore:                       fr. 1594.– mensili

                                         contributo per la moglie                      fr.       –.–

                                         contributo per __________a                           fr.       –.–

                                         contributo per __________                 fr. 1580.–.

                                20.   Dato che il contributo di mantenimento è inferiore al fabbisogno delle figlie minorenni, eventuali assegni familiari potranno essere percepiti dalla madre in aggiunta al contributo alimentare (art. 285 cpv. 2 CC). Quanto all'appellante, la cui spettanza effettiva risulta anch'essa ampiamente scoperta, le va riservata la possibilità di chiedere fino al dicembre 2006 un aumento del contributo sino a fr. 853.– mensili qualora la situazione finanziaria dell'ex marito migliori (art. 129 cpv. 3 e art. 143 n. 3 CC). Al figlio tale possibilità è data, in ogni tempo, per legge (art. 286 CC). Dopo il settembre del 2008 l'interessato non dovrà più versare contributi di mantenimento all'ex moglie. Questa, da parte sua, sarà tenuta a gua­dagnare almeno fr. 2500.– mensili e disporrà di un agio men­sile di fr. 397.– (fr. 2500.– mensili, meno il fabbisogno minimo di fr. 2103.–). Il fabbisogno in denaro di __________a dopo il 16° anno di età essendo di fr. 1580.– mensili, entrambi i genitori devono contribuire in proporzione alle loro disponibilità (fr. 1594.– mensili, rispettivamente fr. 397.–). Il padre verserà quindi un contributo di fr. 1265.– mensili e la madre affidataria assumerà la differenza di fr. 315.– mensili. Il fabbisogno della figlia risultando coperto, eventuali assegni familiari andranno posti in deduzione del contributo. In tal caso l'appellato potrà dedurre, quindi, quattro quinti dell'assegno dal contributo a suo carico.

                                         I contributi di mantenimento vanno ancorati al costo della vita attuale, con indice di riferimento al dicembre del 2001. Il primo adeguamento avverrà dunque il 1° gennaio 2003 e così di seguito, di anno in anno, sulla base dell'indice del dicembre precedente (art. 143 n. 4 CC). Quanto all'applicazione dell'art. 128 cpv. 3 CC come tale (indicizzazione automatica), il principio non è messo in causa nemmeno dall'appellato.

                                21.   L'appellante rivendica il trasferimento di metà dell'avere di vecchiaia maturato dal coniuge in costanza di matrimonio. Il marito si rimette al giudizio di questa Camera. Ora, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ognuno ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Se i coniugi hanno crediti reciproci, dev'essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può nondimeno rifiutare la divisione, in tutto o in parte, ove essa appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio (art. 123 cpv. 2 CC).

                                         a)  In concreto l'ex marito è affiliato alla Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo __________ (doc. 10 di appello). Dagli atti non risulta che sia soprag­giunto alcun caso di previdenza, né si intravedono motivi per cui la postulata divisione dell'avere di vecchiaia dovrebbe essere considerata manifestamente iniqua. Ciò posto, l'appellante deve poter beneficiare di metà del capitale di previdenza professionale accumulato dal marito durante il matrimonio. Dal fascicolo processuale non risulta per converso che la moglie abbia a sua volta accumulato averi di vecchiaia durante il matrimonio, circostanza del resto neppure sostenuta dal coniuge.

                                         b)  Per quel che riguarda l'ammontare del credito dell'appellante, l'art. 142 CC prevede che, in caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni (cpv. 1) e, non appena la decisione sulle quote è passata in giudicato, rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge sul libero passaggio (cpv. 2), ossia – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP con rinvio all'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP). Nell'attuale giudizio occorre dunque limitarsi a sancire la suddivisione a metà degli averi di vecchiaia maturati dal marito durante il matrimonio, il tribunale civile non avendo la competenza di determinare l'importo spettante a ogni coniuge. L'appello, sotto questo profilo, appare quindi provvisto di buon diritto solo nella misura in cui chiede la metà della prestazione di libero passaggio, il cui ammontare andrà stabilito, qualora vi fossero contestazioni, dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

                                22.   Gli oneri del presente giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CC). L'appellante ottiene causa vinta sui contributi alimentari, ma non nella misura né per la durata richiesta, e sulla ripartizione dell'avere di vecchiaia. Ponderate tutte le circostanze del caso, si giustifica di porre la tassa e le spese, contenute per tenere conto della situazione finanziaria dei coniugi, a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. L'esito del giudizio odierno impone anche una modifica del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, che vanno addebitati per un quarto al marito e per il resto alla moglie. Le domande di assistenza giudiziaria presentate dalle parti meritano di essere accolte, essendo provata la rispettiva indigenza (art. 155 CPC) e le probabilità di buon esito, ancorché parziali, delle rispettive posizioni (art. 157 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

4.    __________ __________ verserà anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo alimentare:

       fino al 30 settembre 2002:

       per __________          fr. 515.–,

       per __________          fr. 515.–,

       oltre all'eventuale assegno che __________ è autorizzata a riscuotere in aggiunta al contributo;

       dal 1° ottobre 2002 al 31 luglio 2003:

       per __________          fr. 607.–,

       per __________          fr. 607.–,

       oltre all'eventuale assegno che __________ è autorizzata a riscuotere in aggiunta al contributo;

       dal 1° agosto 2003 al 30 settembre 2005:

       per __________          fr. 665.–,

       per __________          fr. 570.–,

       oltre all'eventuale assegno che __________ è autorizzata a riscuotere in aggiunta al contributo;

       dal 1° ottobre 2005 al 31 luglio 2008:

       per __________          fr. 628.–,

       per __________          fr. 628.–,

       oltre all'eventuale assegno che __________ è autorizzata a riscuotere in aggiunta al contributo;

       dal 1° agosto 2008 al 30 settembre 2008:

       per __________          fr. 1035.–,

       oltre all'eventuale assegno che __________ è autorizzata a riscuotere in aggiunta al contributo;

       dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2010:

       per __________          fr. 1265.– mensili,

       da cui __________ è autorizzato a dedurre i quattro quinti dell'eventuale assegno familiare riscosso da __________.

       I contributi indicati sono ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 2001 e saranno adeguati il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2003.

6.1  __________ è tenuto a versare anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo alimentare per __________ il seguente contributo alimentare:

       fr. 914.– fino al 30 settembre 2002;

       fr. 380.– dal 1° ottobre 2002 al 31 luglio 2003;

       fr. 359.– dal 1° agosto 2003 a 30 settembre 2005;

       fr. 338.– dal 1° ottobre 2005 al 31 luglio 2008;

       fr. 559.– dal 1° agosto 2008 al 30 settembre 2008.

       Fino al mese di dicembre 2006 __________ __________ è abilitata a chiedere un aumento sino a fr. 853.– mensili del contributo in suo favore nel caso in cui migliorasse la situazione economica del debitore.

       I contributi indicati sono ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 2001 e saranno adeguati il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio 2003.

6.2  __________ __________ ha diritto alla metà dell'avere di vecchiaia maturato da __________ __________ durante il matrimonio, ossia dall'11 ottobre 1989 al 20 settembre 1999.

       È fatto obbligo alla Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo __________, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, di versare la quota predetta su un conto vincolato in favore di __________ __________.                    

6.3  Le altre richieste di giudizio sono respinte.            

7.    Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono poste per un quarto a carico di __________ __________ e per tre quarti a carico di __________ __________, e per entrambi, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                          b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 300.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   III.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                 IV.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                  V.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         – Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo   “__________(in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1999.124 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.08.2002 11.1999.124 — Swissrulings