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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.2000 11.1999.116

17. August 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,758 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.1999.00116

Lugano 17 agosto 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Pedrinis

sedente per statuire nella causa __.__._______ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 27 settembre 1991 da

dott. __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

Contro  

__________ e _____________  , __________ (patrocinati dall'avv. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 15 settembre 1999 presentato da __________ contro la sentenza emanata il 10 agosto 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                  A.     __________ d è proprietario della particella n. __________RFD di __________, che confina a sud con la particella n. __________appartenente a __________e __________. Su entrambi i fondi sorge una casa d'abitazione circondata da un giardino con piscina. Sulla particella n. __________, a circa 40 cm dal confine, si trova una siepe formata da ventidue cipressi (Cupressus Arizonica Glauca), alti tra i 4.50 ei5m e i cui rami sporgono sulla particella n. __________per una larghezza di circa 1.5 m. Nella prima metà del 1990 i coniugi __________ hanno preso l'iniziativa di tagliare una parte dei rami sconfinanti.

                                B.     Il 25 settembre 1991 __________ ha convenuto __________e __________davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che fosse ordinato ai convenuti di astenersi –sotto comminatoria dell'art. 292 CP – da ogni intervento sulla vegetazione arborea posta sulla sua particella n. __________, che i convenuti fossero condannati a versargli fr. 1'403.70 più interessi a titolo di risarcimento danni e che egli fosse autorizzato a ripiantare a spese dei vicini in una fascia inferiore a otto metri dal confine tutti gli alberi che fossero deperiti o che fossero morti. In via cautelare egli ha instato perché fosse ingiunto immediatamente ai convenuti di non manomettere o far manomettere la vegetazione arborea che sorge sul suo fondo n. __________. All'udienza del 7 novembre 1991 __________ ha confermato la domanda cautelare, alla quale si sono opposti i convenuti. Il Pretore ha respinto tale istanza con decreto del 16 marzo 1992.

                                C.     Nel frattempo, il 12 marzo 1992, i convenuti hanno proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale hanno postulato la condanna dell'attore allo spostamento di un cipresso piantato recentemente nella fascia di otto metri dal confine in luogo di una conifera perita nel frattempo. L'attore si è opposto alla domanda riconvenzionale. Esperita l'istruttoria, con il suo memoriale conclusivi l'attore ha modificato le domande di petizione, pretendendo – invece del permesso di ripiantare, a spese dei convenuti, gli alberi che dovessero perire o morire – l'autorizzazione a sostituire tutte le piante di Cupressus Arizonica Glauca poste sul suo fondo n. __________. Per il resto entrambe le parti hanno riaffermato il loro punto di vista. Statuendo il 10 agosto 1999, il Pretore ha respinto la petizione e ha accolto la riconvenzione. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.– sono state poste a carico di __________, condannato a rifondere alla controparte fr. 1'500.– per ripetibili.

                                D.     Insorto contro la predetta sentenza con un appello del 15 settembre 1999, __________chiede che in riforma del giudizio impugnato la sua petizione sia accolta. Nelle loro osservazioni del 20 ottobre 1999 __________e __________propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto:               I.       In ordine

                                1.     L'appellabilità di una sentenza dipende dal valore delle domande determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). In concreto l'attore ha indicato nella petizione un valore litigioso dipendente dal numero di piante che fossero morte o deperite a seguito dei tagli eseguiti dai vicini, senza tuttavia indicare cifre. Nelle conclusioni egli ha però precisato le domande, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 1'403.70 in risarcimento del danno subito e l'autorizzazione a rimpiazzare tutte le piante di Cupressus Arizonica Glauca poste sul suo fondo. Se si considera che su tale fondo si trovano ventidue cipressi (doc. F) e che la sostituzione di ogni pianta può costare circa fr. 2'000.– (doc. G), se ne conclude che la causa raggiunge il valore minimo appellabile di fr. 8'000.–. Nulla osta quindi all'esame del gravame nel merito.

                                2.     Giusta l'art. 309 CPC, l'atto di appello deve contenere la dichiarazione di ricorso, con l'indicazione precisa dei punti della sentenza che si intendono impugnare in secondo grado (lett. d), come pure l'indicazione precisa delle domande di giudizio (lett. e). Nel caso specifico l'appellante ha dichiarato di dedurre in appello i dispositivi n. 1, 2 e 3 della sentenza pretorile, chiedendo l'accoglimento della petizione, ma senza esprimersi sull'azione riconvenzionale, di cui si limita a postulare la reiezione nei considerandi. Ci si potrebbe domandare pertanto se l'appello sia ricevibile anche nella misura in cui è diretto contro la riconvenzione. Sia come sia, la questione può rimanere indecisa, poiché, come si vedrà in appresso, l'appello contro il dispositivo riguardante la domanda riconvenzionale si rivelerebbe comunque infondato nel merito.

                                II.      Nel merito

                                3.     Il Pretore ha accertato che la siepe dell'attore era composta di cipressi, alberi d'alto fusto piantati da più di dieci anni a una distanza dal confine inferiore a 8 m. Ne ha dedotto che i vicini non potevano più chiedere la rimozione degli alberi esistenti, ma che conservavano il diritto di opporsi alla sostituzione delle piante perite, tagliate o estirpate, donde la reiezione della domanda intesa a sostituire progressivamente tutte le piante che dovessero perire e l'accoglimento invece della riconvenzione, con ordine all'attore di rimuovere un cipresso messo a dimora nel 1991. Il Pretore ha inoltre respinto la domanda intesa a far ordine ai convenuti di non manomettere la vegetazione arborea sul fondo n. __________, poiché essi sono abilitati, alle condizioni poste dall'art. 687 CC, a recidere rami sporgenti e radici penetranti. Ha infine negato, sulla scorta di una perizia, che il deperimento di un cipresso potesse essere addebitato al solo agire dei convenuti e ha di conseguenza respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attore.

                                4.     A detta dell'appellante il Pretore avrebbe respinto a torto la richiesta di impartire ai convenuti il divieto di manomettere o far manomettere la vegetazione arborea sul suo fondo. Adduce che costoro avrebbero reciso illecitamente i cipressi posti sul suo terreno, senza rispettare le condizioni dell'art. 687 CC, in particolare senza impartirgli un congruo termine per tagliare le radici e i rami invadenti. Tale comportamento illegale, ripetutosi nel tempo, giustificherebbe l'ordine ai convenuti di astenersi da qualsivoglia potatura delle conifere, con la comminatoria dell'art. 292 CP.

                                5.     Il proprietario di un fondo può promuovere un'azione negatoria nei confronti di chi turba il suo diritto, chiedendo l'eliminazione dell'indebita ingerenza o il divieto di commetterla (art. 641 cpv. 2 CC). L'attore deve tuttavia dimostrare una turbativa esistente, imminente o atta a ripetersi. Qualora la turbativa sia cessata e non minacci di rinnovarsi, il proprietario può solo chiedere il risarcimento del danno subito (Steinauer, Les droits réels, Berna 1997, vol. I, 3a edizione, n. 1039, pag. 288). In concreto i convenuti hanno ammesso di avere tagliato nel maggio 1990 i rami dei cipressi sporgenti sulla loro proprietà per verniciare la ringhiera a confine (doc. I), ma hanno negato di aver eseguito altri interventi (verbale del 7 novembre 1991, act. II; risposta, pag. 2). I testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria non hanno dato indicazioni precise sul periodo in cui sarebbero stati eseguiti i tagli menzionati nei vari documenti agli atti (doc. E, F, G): __________ha dichiarato di avere constatato tagli nella parte bassa della siepe, eseguiti però a suo parere un mese prima del suo sopralluogo (esperito nel giugno 1991), mentre __________non si è espresso sul momento in cui sono avvenuti i tagli e __________ i ha fatto risalire la manomissione della siepe a dopo il 1990, affermando che nella primavera del 1990 essa si presentava rigogliosa (verbale del 18 gennaio 1995). Come che sia, l'identità di chi ha eseguito i tagli nel maggio 1991 non è stata accertata e l'affermazione dell'attore, che imputa la manomissione ai convenuti, non trova riscontro nell'istruttoria. Non si ravvisano quindi elementi oggettivi dai quali desumere che i convenuti intendano ancora mondare la siepe senza preventivamente assegnare al proprietario un termine ragionevole per provvedervi, come prescrive l'art. 687 CC. In siffatte circostanze, a ragione il Pretore ha ritenuto infondata la domanda di vietare ai convenuti ogni intervento di taglio o rottura di rami delle conifere sulla particella n. __________.

                                6.     A mente dell'appellante l'art. 155 LAC non sarebbe applicabile nel caso in esame, né gli si potrebbe far obbligo di arretrare il nuovo cipresso, piantato in sostituzione di un albero perito, a 8 m dal confine. Egli sostiene che la sua siepe, ancorché costituita di alberi d'alto fusto, è stata accettata e tollerata dai vicini per più di vent'anni. La sua funzione di riparo – prosegue l'appellante – deve pertanto essere conservata, ciò che sarebbe impossibile se fosse vietata la sostituzione di un albero morto, poiché tutto il filare perderebbe la propria funzionalità. Inoltre, l'ordine di arretrare la conifera sarebbe iniquo poiché in tal modo si tutelerebbe un abuso di diritto, il deperimento dell'albero essendo stato provocato dall'agire dei vicini.

                                   a)  L'art. 160 LAC stabilisce che qualora siano lasciate crescere senza diritto delle piante a distanza minore di quella regolamentare senza che il vicino abbia fatto opposizione entro il termine di dieci anni, egli sarà obbligato a tollerarle senza indennità. La medesima norma prevede che quando l'albero fosse tolto, il diritto del vicino di pretendere il rispetto delle distanze legali rinasce. Le distanze minime stabilite dall'art. 155 LAC differiscono secondo il genere di pianta. Il cipresso è una pianta ad alto fusto, ovvero un albero il cui tronco, semplice o diviso in rami, sorge ad altezze rilevanti e in genere non fruttifere, sicché può essere allocato solo a 8 m dal confine (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 5a edizione, Bellinzona 1996, p. 137 segg.; Scolari, Commentario della legge edilizia, n. 1501; Rep. 1997 pag. 141; 1970 pag. 197).

                                   b)  Nella fattispecie i Cupressus Arizonica Glauca sono stati piantati a 40 cm dal confine oltre vent'anni prima dell'attuale litispendenza (perizia del 31 gennaio 1997, pag. 6, complemento del 20 aprile 1997, sezione a pag. 4). Il termine di tolleranza decennale per gli alberi d'alto fusto si è pertanto compiuto. Giovi ricordare invece che, qualcosa si trattasse di una siepe, i vicini potrebbero sempre chiederne l'arretramento alla distanza legale di 50 cm, senza riguardo agli anni trascorsi (DTF del 29 giugno 1999 nella causa C., consid. 3; Rep. 1981 pag. 353). Anzi, i vicini possono esigere che la siepe sia tagliata e rimondata ogni anno per conservare l'altezza massima di 1.25 m (art. 140 LAC). Per di più, la tolleranza decennale delle piante d'alto fusto riguarda gli alberi esistenti, ma non i polloni né le nuove piante (Rep. 1942 pag. 515). Il cipresso piantato nel maggio 1991 (doc. L, fattura __________) doveva quindi rispettare la distanza legale minima di 8 m dal confine, sicché a ragione il Pretore ha accolto la riconvenzione e ha imposto all'attore di arretrare l'albero. L'appello si rivelerebbe pertanto infondato su questo punto anche nell'ipotesi in cui fosse ricevibile.

                                7.     L'appellante ribadisce che i convenuti sono responsabili “in buona parte” del deperimento del cipresso sostituito nel maggio 1991, come si evince dalla perizia, oltre che dalle testimonianze dei giardinieri e dell'agente comunale __________, di modo che egli ha diritto di esigere la rifusione del danno da loro causato. La responsabilità dei convenuti nel deperimento della siepe sarebbe del 20% per il taglio del 1990, del 30% per la mancanza di luce derivante dalla presenza di vegetazione sul loro fondo e del 100% per le piante della zona centrale e inferiore del giardino. L'argomentazione non trova tuttavia conforto nell'istruttoria.

                                   a)  Il giardiniere __________ha dichiarato di aver constatato un notevole deperimento della siepe nel 1991, ma i suoi colleghi __________e __________hanno riferito che lo sfoltimento accertato nel corso del loro sopralluogo nel 1991 non ha messo in pericolo la siepe (verbale 18 gennaio 1995). __________e __________, agente, rispettivamente comandante della polizia comunale di __________, hanno detto di avere notato nel 1990 e nel 1991 uno sfoltimento della siepe, senza per altro pronunciarsi sulle conseguenze del taglio (verbale del 12 ottobre 1995).

                                   b)  Il perito giudiziario, ingegnere forestale, ha esaminato il filare di cipressi e lo ha descritto come folto e senza danni nella parte ovest e come meno denso, meno vigoroso e con un'elevata percentuale di rami secchi nella zona est (perizia, pag. 8, con fotografie). Interrogato sul rinsecchimento degli alberi al confine, egli ha escluso che ciò fosse dovuto a tagli o rotture di rami, spiegando che era in corso un deperimento lento degli alberi causato dalla presenza sul fondo dell'attore di un albero "Liquidambar" a dimora da più di quindici anni e di grandi dimensioni (altezza 11.50 m, diametro al piede 43-44 cm e a petto d'uomo 32-34 cm: perizia pag. 18), proprio a ridosso dei cipressi (perizia, pag. 10). Le trasparenze constatate nella siepe, a detta dell'esperto, sono provocate per il 20% dagli interventi di taglio ad opera dei convenuti nella parte bassa contro la ferratina, per il 55% dall'ombreggiatura eccessiva della siepe da parte del "Liquidambar" e delle piante sul fondo n. 855 e per il 25% da cause naturali difficili da definire, come l'età della siepe, l'eccessiva dimensione dei tronchi (diametro al piede 16-25 cm, altezza circa 4.80 m, distanza tra ogni fusto di circa 50 cm: complemento di perizia, sezione a pag. 4), il taglio troppo stretto sul lato dell'attore (perizia, pag. 11). Ad ogni modo il perito giudiziario ha affermato che la vegetazione era rigogliosa e che la forte trasparenza della siepe era dovuta a una vigorosa potatura eseguita dall'attore nel 1985, mentre il taglio eseguito nel 1990 non sembrava avere avuto influssi negativi, poiché verso la strada cantonale la siepe si era ripresa bene, in altre zone era stabile e comunque non era in pericolo (perizia, pag. 15). La siepe, ha concluso l'esperto, è “ancora vigorosa e vitale, nonostante l'età di impianto, la dimensione ragguardevole raggiunta dagli alberi che la compongono, gli spazi disponibili ridotti, l'ombreggiatura nell'angolo verso gli stabili” (perizia, pag. 19; complemento di perizia, pag. 5 e documentazione fotografica).

                                   c)  Né si può imputare ai convenuti, come persiste a sostenere l'appellante, un qualsivoglia atto illecito per l'ombra che la vegetazione sulla particella n. __________ farebbe ai cipressi. Il perito ha chiaramente illustrato che soffocante per il filare di cipressi è il “Liquidambar” dell'attore medesimo, che “copre, invade, penetra nella siepe” (complemento di perizia del 20 aprile 1997, pag. 6 e 8; fotografie a pag. 17, 18, 19 e 20). È vero che una causa di deperimento consiste, a detta del perito, anche nell'eccessiva densità della vegetazione da una parte e dall'altra del confine. Se non che, l'attore stesso potrebbe notevolmente migliorare la situazione dei cipressi se solo accettasse di far tagliare i rami del “Liquidambar” almeno fino a metà e di far sfoltire selettivamente e abbassare le conifere (complemento di perizia, pag. 8 e 10). In simili circostanze, pretendere che responsabili della situazione siano i vicini sfiora la temerarietà.

                                   d)  Tutto ciò posto, si deve concludere che il filare di cipressi non ha subito danni oggettivamente riscontrabili dal taglio eseguito nel 1990 e che il suo indebolimento locale è provocato dall'inadeguatezza dello spazio, dalla poca luce disponibile e dal fatto che le conifere non si prestano, per le loro caratteristiche, a essere confinate in giardini per fungere da siepe (perizia, pag. 12). A prescindere dal fatto che secondo il perito la siepe non ha subito alcun danno, l'attore non ha nemmeno provato che l'asserita morte di alcune conifere sia in nesso di causalità con la potatura eseguita dai vicini nel 1990. L'appello, infondato in ogni suo punto, deve pertanto essere respinto.

                                8.     Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili di appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:           1.     Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                2.     Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia:     fr  750.–

                                         b) spese:                        fr.   50.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ fr. 1'500.– complessivi per ripetibili di appello.

                                3.     Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

11.1999.116 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.2000 11.1999.116 — Swissrulings