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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2000 11.1998.76

17. Februar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,991 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.1998.00076

Lugano 17 febbraio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (vigilanza sull'esecutore testamentario) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 18 dicembre 1997 da

__________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

avv. __________ __________, __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 13 maggio 1998 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 28 aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

                                         2.   ll giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________, coniugato con __________ Rosa __________, è deceduto a __________ il __________ __________ 1990 senza lasciare discendenti. Alla sua morte sono stati rinvenuti un testamento olografo del 18 luglio 1980, un codicillo del 17 marzo 1987 e un'aggiunta del 14 dicembre 1989, pubblicati il 28 febbraio 1990 dal notaio __________ __________ con rogito n. __________, come pure un testamento pubblico del 29 marzo 1990, pubblicato il 20 marzo 1990 dal notaio __________ __________. Nel testamento olografo __________ __________ ha istituito erede universale la moglie __________ __________, attribuendole la sua quota di comproprietà (2/5) della particella n. __________RFD di __________, corrispondente a suo parere alla quota legittima di lei. Egli ha poi previsto una sostituzione fedecommissaria del seguente tenore:

                                         Alla morte di mia moglie il resto dell'eredità, esclusa la suddetta quota di comproprietà di 2/5 e riservato quanto disporrò in seguito a titolo di legati, dovrà essere trasmesso per metà ai miei pronipoti e ai loro eredi (…). L'altra metà della mia eredità (…) è gravata dall'onere della ripartizione a giudizio dell'esecutore testamentario ad opere di bene.

                                         __________ __________ ha dispensato la moglie dal prestare garanzie e ha designato esecutore testamentario l'avv. __________ __________. Nel codicillo del 17 marzo 1987 egli ha poi annullato le precedenti disposizioni sui legati, precisando nell'aggiunta del 14 dicembre 1989 che la quota legittima della moglie doveva essere rispettata e che i frutti di tutti i capitali spettavano a costei. Il successivo testamento pubblico ha confermato le precedenti disposizioni di ultima volontà.

                                  B.   Nel 1997 sono insorte divergenze tra la vedova __________ __________ __________ e l'esecutore testamentario sull'interpretazione della clausola di sostituzione fedecommissaria. Secondo la prima, il testatore prevedeva una sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza, motivo per cui essa doveva entrare in possesso di tutta l'eredità. Il secondo sosteneva per contro che la vedova era proprietaria dei beni costituenti la sua quota legittima, mentre per gli altri beni aveva una posizione equivalente a quella di un'usufruttuaria, trattandosi di sostituzione fedecommissaria ordinaria. Il 22 maggio 1997 __________ __________ __________ ha chiesto nella sua qualità di erede istituita il rilascio del certificato ereditario, al quale si è opposto il 6 giugno 1997 l'esecutore testamentario. Frattanto, con sentenza del 27 maggio 1997 il Pretore ha disposto la compilazione dell'inventario (art. 490 CC), affidando tale incarico all'avv. __________ __________ __________ (inc. __________.__________.__________). Il 3 settembre 1997 egli ha poi rilasciato il certificato ereditario attestante che __________ __________ __________ era unica erede del marito (inc. __________.__________.__________e __________.__________.__________).

                                  C.   L'esecutore testamentario ha promosso il 6 giugno 1997 davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città un'azione intesa ad accertare che la sostituzione fedecommissaria istituita da __________ __________ è di natura ordinaria (inc. __________.__________.__________). __________ __________ __________ si è opposta alla petizione, contestando in primo luogo l'ammissibilità dell'azione di accertamento e poi legittimazione attiva dell'esecutore testamentario. Nei successivi allegati scritti ogni parte ha mantenuto le proprie posizioni. Con sentenza del 28 aprile 1998 il Pretore ha respinto le eccezioni e ha posto la tassa di giustizia di fr. 800.– con le spese a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 1'500.– per ripetibili. Un appello interposto da __________ __________ __________ contro tale sentenza è stato respinto da questa Camera con sentenza del 17 febbraio 2000 (inc. __________.__________.__________).

                                  D.   Nel frattempo __________ __________ __________ si è rivolta, con istanza del 18 dicembre 1997, al Pretore nella sua qualità di autorità di vigilanza sull'esecutore testamentario, chiedendo che fosse ordinato a quest'ultimo di consegnarle tutta la successione. Alla discussione del 2 marzo 1998 l'istante ha confermato la richiesta, alla quale si è opposto il convenuto. Statuendo il 28 aprile 1998, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la tassa di giustizia di fr. 600.– con le spese a carico di __________ __________ __________, tenuta inoltre a rifondere a __________ __________ fr. 900.– per ripetibili.

                                  E.   __________ __________ __________ è insorta contro la citata sentenza con un appello del 7 maggio 1998 nel quale chiede che l'istanza sia accolta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 10 giugno 1998 l'avv. __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   Per l'art. 518 cpv. 1 CC gli esecutori testamentari hanno, salvo contraria disposizione del testatore, gli stessi diritti e doveri dell'amministratore ufficiale di una successione, in particolare devono far rispettare la volontà del defunto (cpv. 2). L'esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza dell'autorità (nel Ticino: il Pretore), alla quale gli eredi, o altri interessati, possono ricorrere contro atti o omissioni che egli compie o intende compiere (art. 518 cpv. 1 in relazione con l'art. 595 cpv. 3 CC). In particolare il reclamo è ammissibile contro provvedimenti arbitrari e atti di amministrazione negligente, suscettibili di recare pregiudizio all'eredità (Rep. 1982 pag. 370; Torricelli, L'esecutore testamentario in diritto svizzero, Bellinzona 1953, pag. 110, Schreiber, L'exécuteur testamentaire en droit suisse, Losanna 1940, pag. 102; Bracher, Der Willensvollstrecker, pag. 143). Compito dell'autorità è di esaminare la correttezza formale e l'adeguatezza delle misure prese dall'esecutore, mentre la soluzione di problemi di diritto sostanziale incombe al giudice (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2a edizione, n. 11 ad art. 595 CC; Druey, Grundriss des Erbrechts, 4a edizione, § 14 n. 50). L'autorità di vigilanza è investita anche di un potere disciplinare e – secondo le circostanze – può ammonire, sospendere temporaneamente o finanche destituire l'esecutore; quest'ultima misura può essere presa se non vi sono rimedi all'incapacità o alle gravi manchevolezze riscontrate (DTF 90 II 383 consid. 3; Schreiber, op. cit., pag. 100).

                                   2.   Nella fattispecie il defunto ha designato l'esecutore testamentario senza attribuirgli compiti specifici, se non per quel che concerne la ripartizione della successione alla morte dell'erede istituita (doc. B). Ora, con la sostituzione fedecommissaria il disponente può obbligare l'erede istituito a trasmettere l'eredità ad un altro quale erede sostituito (art. 488 cpv. 1 CC). La consegna dell'eredità all'istituito ha luogo solo contro prestazione di garanzia, salvo dispensa espressa da parte del disponente (art. 490 cpv. 2 CC). L'erede gravato di sostituzione acquista l'eredità come ogni altro erede sostituito e ne diviene proprietario con obbligo di trasmissione (art. 491 CC). In mancanza di precise indicazioni del testatore, i compiti dell'esecutore testamentario sono quelli previsti dall'art. 518 CC (Karrer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 3 ad art. 518 CC). Egli deve far rispettare la volontà del defunto, amministrando la successione, pagandone i debiti, soddisfacendone i legati e procedendo alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenore di legge. I poteri dell'esecutore testamentario sono molto ampi: ai fini della divisione ereditaria egli ha diritto esclusivo al possesso, all'amministrazione e alla disposizione della successione, con conseguente limitazione dei diritti degli eredi (Karrer, op. cit., n. 14 ad art. 518 CC). L'esecutore testamentario non può tuttavia interpretare il testamento (Karrer, op. cit., n. 19 ad art. 518 CC).

                                   3.   Nella fattispecie si tratta di sapere se il rifiuto dell'esecutore testamentario di consegnare all'erede istituita il saldo dei beni della successione, in particolare quelli mobili, configuri una violazione dei suoi doveri. Il Pretore, dopo avere respinto l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, ha respinto il reclamo dell'erede, ritenendo che il rifiuto dell'esecutore testamentario di consegnare il saldo della successione non poteva essere considerato arbitrario fino alla conclusione della causa tuttora in corso sull'interpretazione della sostituzione fedecommissaria. L'appellante ribadisce, per contro, che nella fattispecie l'esecutore testamentario ha violato l'obbligo legale di consegnare il saldo della successione all'erede unica. Il Pretore, agendo quale autorità di vigilanza, non poteva limitarsi a constatare la violazione di tale obbligo, ma avrebbe dovuto anche far ordine all'esecutore testamentario di consegnare il saldo degli attivi.

                                   4.   L'esecutore testamentario ammette di avere ancora il possesso di due depositi di titoli, di una statua di __________ __________ (collocata in un vano blindato), di tre cartelle ipotecarie al portatore gravanti la particella n. __________RFD __________, di un esemplare dell'”__________ -__________ __________ ” e di una “__________ __________ ” (verbale di udienza del 2 marzo 1998). Se non che, nel caso in esame, con il testamento olografo del 18 marzo 1980 il testatore ha esplicitamente dispensato l'erede istituita dal prestare garanzie. E, in presenza di un'erede unica, l'esecutore testamentario le deve consegnare la successione dopo avere pagato i debiti e rimesso gli eventuali legati ai beneficiari (Karrer, op. cit., n. 53 ad art. 518 CC). Nella fattispecie nulla osterebbe quindi – di principio – alla consegna dei beni ancora in possesso dell'esecutore testamentario all'erede istituita, e ciò indipendentemente dalla qualifica della sostituzione fedecommissaria e dall'esito della causa in corso sull'interpretazione del testamento, che è di rilievo per la responsabilità dell'erede istituita verso gli eredi sostituiti (DTF 110 II 94), ma non per la responsabilità dell'esecutore testamentario nei confronti dell'erede istituita. Tutt'al più l'esecutore testamentario, che per espressa volontà del testatore è incaricato, alla morte dell'erede istituita, di ripartire la successione tra gli eredi sostituiti, potrà intervenire, nonostante la dispensa dalle garanzie, in caso di concreta messa in pericolo delle aspettative di questi ultimi (Bessenich, op. cit., n. 5 ad art. 490 CC pag. 207). Le censure dell'appellante nei confronti dell'esecutore testamentario non appaiono dunque del tutto sprovviste di pertinenza.

                                   5.   Il rifiuto dell'esecutore testamentario di consegnare il saldo della successione all'unica erede istituita, dispensata dal prestare garanzie, può finanche suscitare perplessità se si considera che in concreto l'inventario previsto dall'art. 490 cpv. 1 CC è stato ultimato il 26 gennaio 1998 (brevetto n. __________del notaio __________ __________, inc. __________.__________.__________). Certo, nelle sue osservazioni all'appello il convenuto ha espresso dubbi sulla capacità dell'appellante di amministrare i suoi beni, motivando il rifiuto di consegnare il saldo della successione con la necessità di portare a compimento la sostituzione fedecommissaria e di adempiere gli oneri previsti dal testamento. I dubbi dell'esecutore testamentario non poggiano tuttavia, per quanto risulta dagli atti, su dati oggettivi, non bastando l'episodio – isolato – riguardante il mancato pagamento dei premi assicurativi sulle opere d'arte a dimostrare l'asserita incapacità della vedova, evocato nelle osservazioni all'appello. Ciò non toglie, tuttavia, che i contrasti tra l'esecutore testamentario e l'erede istituita sulla consegna dei beni vertano su una questione di diritto sostanziale, ovvero sull'interpretazione del testamento (qualifica della sostituzione fedecommissaria), compresa l'estensione dei poteri attribuiti all'esecutore testamentario, e non su una mera questione di forma. La vertenza sfugge pertanto al ristretto esame dell'autorità di vigilanza e deve essere portata davanti al giudice del merito (Torricelli, op. cit., pag. 214; Lob, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire en droit suisse, pag. 113; Karrer, op. cit., n. 22 ad art. 595 CC). La decisione del Pretore di respingere l'istanza di reclamo può quindi essere condivisa, ancorché per altri motivi. L'appello, infondato nel suo risultato, deve di conseguenza essere respinto.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre all'esecutore testamentario un'equa indennità per ripetibili di appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'200.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1998.76 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2000 11.1998.76 — Swissrulings