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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.03.2000 11.1998.192

20. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,720 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.1998.00192

Lugano 20 marzo 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 3 dicembre 1997 da

__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.  Se dev'essere accolta l'appellazione del 20 novembre 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 novembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

                                         2.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ e __________ __________ sono titolari, insieme con __________ e __________ __________, di quote di proprietà per piani della particella n. __________RFD di __________, alla quale si accede da una stradina che attraversa la confinante particella n. __________, proprietà di __________ __________. Il 25 aprile 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, in accoglimento di un'azione di accesso necessario, ha ordinato all'ufficiale dei registri di __________ di iscrivere una servitù di passo veicolare a carico del fondo n. __________e a favore del n. __________, da esercitare su una striscia larga 2.5 m e lunga 15 m a confine con la strada __________ (inc. __________/__________). Un appello presentato da __________ contro tale sentenza è stato stralciato dai ruoli il 4 luglio 1997 per mancato versamento dell'anticipo (__________.__________.__________).

                                  B.   Nel novembre del 1997 __________ __________ ha cominciato a costruire un muretto sulla sua proprietà. Il 3 dicembre 1997 __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________ hanno promosso davanti allo stesso Pretore un'azione possessoria, chiedendo che fosse ingiunto al vicino – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di ripristinare la situazione precedente e di demolire qualsiasi manufatto che impedisse l'accesso veicolare alla loro proprietà. In via cautelare essi hanno postulato l'interruzione immediata della costruzione del muro. Il giorno successivo il Pretore ha ordinato a __________ __________, inaudita parte, di sospendere ogni lavoro di costruzione che ostacolasse l'esercizio della servitù. All'udienza del 9 marzo 1998 __________ e __________ __________ hanno rinunciato all'azione. In seguito la causa è stata sospesa. Alla discussione del 30 aprile 1998 __________ __________ e __________ __________ hanno confermato le proprie domande, alle quali si è opposto __________ __________. Esperita l'istruttoria, nel rispettivo memoriale scritto le parti hanno ribadito le loro domande, rinunciando alla discussione finale.

                                  C.   Con sentenza del 12 novembre 1998 il Pretore, dimessi __________ e __________ __________ dalla lite, ha accolto l'azione possessoria e ha ordinato a __________ __________ – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP – di demolire il muretto a confine tra le due proprietà finché risultasse libera una larghezza di 2.50 m misurata dalla ringhiera soprastante il muro che divide i due fondi dalla strada comunale, allontanando inoltre a 2.50 m dal segno di confine in sasso posto all'imbocco della strada il pilastrino di sostegno della “sostra” che si trova a una distanza di 2.13 m. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 900.– per ripetibili.

                                  D.   Insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 20 novembre 1998, __________ __________ chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame – che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'azione possessoria. La presidente di questa Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo con decreto del 4 dicembre 1998. Nelle loro osservazioni del 18 dicembre 1998 __________ Zihlmann e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   Davanti al Pretore gli istanti si sono valsi dell'art. 928 CC (azione di manutenzione), che conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. L'azione di manutenzione (art. 928 CC) compete anche al titolare di una servitù (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 335 n. 2302 e 2302a; Stark in: Berner Kommentar, 2a edizione, nota 74 dell'introduzione agli art. 926-929 CC). L'art. 919 cpv. 2 CC dispone in effetti che nel caso di servitù prediale l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. L'azione possessoria presuppone, per il resto, che sia reso verosimile l'esercizio della servitù e che quest'ultima sia iscritta nel registro fondiario (DTF 83 II 146; Rep. 1979 pag. 292; Stark, op. cit., n. 12 dell'introduzione agli art. 926-929 e nota 5 ad art. 928 CC).

                                   2.   Il Pretore ha ritenuto che la larghezza di 2.50 m prevista dalla servitù di passo non va misurata dal confine tra i due fondi con la strada comunale, poiché dalla sentenza 25 aprile 1997 risultava che il passo doveva essere esercitato sulla strada esistente. Egli, dopo avere accertato che con la costruzione del muretto a confine tra le due proprietà la larghezza del passo si riduce di 1.45 m e che il primo pilastrino della “sostra” restringe il passaggio a 2.13 m, ha ordinato al convenuto di eliminare tali manufatti in modo da non ostacolare l'accesso veicolare. Il convenuto sostiene nell'appello che la sentenza 25 aprile 1997 stabilisce soltanto, senza peraltro alcuna planimetria ufficiale, una servitù di passo necessaria su una larghezza di 2.50 m dal confine della strada comunale e che egli si è attenuto a quanto previsto da tale sentenza, senza limitare il diritto di passo a favore dei convenuti.

                                   3.   La protezione del possesso è intesa alla tutela di uno stato di fatto: l'esito di un'azione di manutenzione vertente tra il proprietario di un fondo gravato di servitù e il beneficiario della stessa dipende quindi, in linea di principio, dal modo in cui tale servitù è stata concretamente esercitata fino al momento della turbativa (Stark, op. cit., n. 5 ad art. 928 CC). L'interpretazione dell'atto costitutivo della servitù è invece un problema di diritto, estraneo alla natura di un'azione possessoria (Stark, op. cit., nota 92 dell'introduzione agli art. 926-929 CC). Resta il fatto che il giudice di un'azione possessoria non può valutare gli estremi di un'illecita violenza senza considerare il rapporto giuridico tra le parti. A tal fine occorre però che la situazione sia chiara. La procedura possessoria ha natura meramente sommaria (art. 374 CPC) e non deve sostituirsi all'azione di merito (I CCA, sentenza del 7 marzo 1996, nella causa I. SA, massima pubblicata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 3 segg.; sentenze del 22 dicembre 1997 nella causa G. e dell'8 aprile 1998 nella causa __________ __________). 

                                   4.   In concreto risulta dagli atti che con sentenza 25 aprile 1997 il Pretore ha ordinato l'iscrizione di una servitù di passo veicolare a carico della particella n. __________ e a favore della n. __________“da esercitarsi su una striscia larga 2.5 m e lunga 15 m a confine con la strada __________ ” (inc. __________/__________, richiamato). Nel quadro dell'attuale causa il convenuto si è opposto all'azione muovendo contestazioni sul modo di misurare la larghezza della servitù. Ora, quanto dispone la citata sentenza non è molto preciso, né è dato di capire da quale punto debba essere misurata la larghezza del passo. Comunque sia, e come si è visto, nell'ambito di un'azione possessoria questioni di merito possono essere esaminate solo sommariamente, a titolo semplicemente pregiudiziale (I CCA, sentenza del 22 dicembre 1997 nella causa A. SA e G. c. M.). A un giudizio meramente sommario, in concreto il diritto di passo a favore del fondo n. __________RFD sembra estendersi a tutta la larghezza della via che è delimitata verso la strada __________ da un alto muro di sostegno (fotografie I e IV, inc. n. __________/__________) a 75 cm dal confine con la strada pubblica (verbale di sopralluogo del 21 settembre 1998, planimetria doc. 1). Non è contestato inoltre che per raggiungere la loro proprietà gli istanti devono necessariamente passare da tale stradina, che collega il fondo alla pubblica via (fotografie I, III, III e IV scattate durante il sopralluogo del 12 dicembre 1995 nell'incarto __________/__________, richiamato). L'istruttoria ha dimostrato dipoi che tra il muretto edificato a confine dal convenuto dopo la sentenza del 25 aprile 1997 (fotografia II, verbale di sopralluogo del 21 settembre 1998) e la ringhiera sul muro di sostegno la larghezza del passaggio è ridotta a 1.45 m, mentre all'imbocco della stradina la distanza tra il pilastrino della “sostra“ posta sul fondo del convenuto e il segno di confine in sasso della strada pubblica è di 2.13 m (verbale di sopralluogo del 22 settembre 1998 e fotografie annesse, in particolare V). Risulta perciò che il convenuto ha ridotto il calibro della stradina gravata dalla servitù di passo, ciò che costituisce una turbativa nell'esercizio della servitù. Del resto l'appellante medesimo ha ammesso che ora il diritto di passo veicolare non è esercitabile e che dopo la costruzione del muro l'accesso veicolare alla casa degli istanti non è più possibile (interrogatorio formale del 7 settembre 1998 risposta n. 1). Tutto ciò posto, si deve concludere – almeno a un sommario esame della fattispecie – che gli istanti hanno reso verosimile una turbativa dell'esercizio della servitù. Ne discende che l'appello si rivela infondato e deve essere respinto. 

                                   5.   Nell'appello il convenuto contesta altresì l'ammontare delle ripetibili poste a suo carico dal Pretore, ma omette di indicare a quanto dovrebbero essere ridotte. Tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Rep. 1993 pag. 227), di modo che su questo punto l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).      

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv.1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, inoltre, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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